Ingiunzione di pagamento europea

Slovenia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

L'ordinamento sloveno prevede due procedimenti di ingiunzione di pagamento:

- il procedimento di ingiunzione di pagamento regolato dagli articoli da 431 a 441 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, in appresso lo "ZPP") e

- il procedimento esecutivo fondato su un atto pubblico (fattura, cambiale o protesto di assegno, accompagnati se del caso da fatture di ritorno a riprova di un credito, documento ufficiale, estratto di libri contabili certificato dalla persona responsabile, atto privato autenticato, dichiarazione scritta di reddito da lavoro) e qualsiasi documento che si ritiene costituisca un documento ufficiale ai sensi di normative specifiche dinanzi all'Okrajno sodišče v Ljubljani (tribunale circondariale di Lubiana) dove il tribunale, sulla base della richiesta del creditore, emette un'ordinanza di esecuzione secondo una procedura automatizzata e sulla base di un atto pubblico, entro un termine di 3-4 giorni, con cui:

  1. condanna il debitore a pagare l'importo richiesto dal creditore (ingiunzione di pagamento o parte di condanna dell'ordinanza di esecuzione);
  2. autorizza l'esecuzione della decisione relativa ai beni del debitore indicati nel credito, a condizione che il debitore non vi si opponga (autorizzazione dell'esecuzione) entro un termine di 8 giorni, e
  3. condanna il debitore alle spese processuali (cfr. articoli 23, 40c e 41 della legge sull'esecuzione forzata e sul recupero dei crediti (Zakon o izvršbi in zavarovanju, in appresso la "ZIZ").

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il procedimento di ingiunzione di pagamento costituisce un mezzo specifico e rapido per il recupero di crediti pecuniari divenuti esigibili e comprovati da un documento cui la legge attribuisce valore probatorio superiore (atto pubblico). Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa sia nelle cause nazionali che in quelle transfrontaliere.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

L'ingiunzione di pagamento può riguardare unicamente obbligazioni pecuniarie (crediti in denaro). Il procedimento di ingiunzione è applicabile soltanto ai crediti derivanti da obbligazioni contrattuali o non contrattuali determinati nel loro preciso valore nominale. In via eccezionale, per la disdetta delle locazioni commerciali e la conseguente ingiunzione di liberare i locali, si applicano per analogia le norme del procedimento speciale d'ingiunzione di pagamento. Tale eccezione è contemplata dall'articolo 29 della legge relativa ai fabbricati e agli edifici commerciali (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), che stabilisce che, in caso di disdetta del locatore e di richiesta di liberare un edificio o un locale commerciale, il giudice emana un decreto ingiuntivo qualora risulti, dalla disdetta o dalla richiesta del locatore, nonché dal contratto di locazione o dalle prove menzionate nel precedente articolo, che il locatore ha il diritto di risolvere il contratto e di chiedere che l'edificio o il locale in questione venga liberato.

Solo i crediti contrattuali basati su un atto pubblico possono essere oggetto di un procedimento di ingiunzione di pagamento.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non è previsto un valore massimo del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, il giudice può emanare d'ufficio un'ingiunzione di pagamento anche se il ricorrente non ha presentato richiesta in tal senso, sebbene sussistano i presupposti per l'emanazione di tale provvedimento, vale a dire quando il ricorrente avvia un procedimento ordinario senza inoltrare una richiesta di ingiunzione di pagamento. In tal caso, se sussistono le condizioni previste dalla legge per l'adozione di un provvedimento ingiuntivo da parte del giudice, l'emanazione di tale provvedimento è obbligatoria (pronuncia di un cancelliere) e non dipende da una richiesta del ricorrente.

Il creditore può scegliere se presentare richiesta di pagamento di un credito e chiedere l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 431 dello ZPP o se presentare una richiesta elettronica di esecuzione forzata in virtù dell'articolo 41 della ZIZ, in base alla quale l'organo giurisdizionale centrale emetterà un'ingiunzione di pagamento secondo una procedura automatizzata.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì.

1.2 Giudice competente

In Slovenia l'autorità competente a decidere in merito a una richiesta di ingiunzione di pagamento viene determinata in base ai criteri di attribuzione della competenza in generale; ciò significa che la competenza ratione materiae per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento è suddivisa tra i tribunali distrettuali (okrožna sodišča) e i tribunali circondariali (okrajna sodišča). La competenza ratione materiae è determinata in base al valore della causa (o alla natura di quest'ultima, ad esempio in materia commerciale). I tribunali circondariali sono competenti a statuire sulle controversie relative ai diritti di proprietà quando il valore reclamato è inferiore o uguale a 20 000 EUR, mentre i tribunali distrettuali sono competenti a statuire nelle controversie di valore superiore a 20 000 EUR. Solo i tribunali distrettuali sono competenti a esaminare e a risolvere le cause commerciali in primo grado. Nelle cause in materia commerciale una delle parti è una persona giuridica (società commerciale, istituzione, cooperativa), ma le controversie in materia commerciale comprendono anche i casi in cui una delle parti è costituita dallo Stato o da un ente locale (es. un comune).

La competenza territoriale determina, a sua volta, il foro competente per materia a statuire in un particolare caso. La regola generale sulla competenza territoriale prevede che un procedimento avverso una persona fisica o giuridica debba essere avviato dinanzi all'organo giurisdizionale del luogo in cui il debitore risiede stabilmente o in cui la persona giuridica ha stabilito la propria sede legale. Nel caso in cui il debitore sia una persona fisica o giuridica straniera, la competenza territoriale generale spetta all'organo giurisdizionale della località slovena in cui il debitore ha stabilito il proprio domicilio o, nel caso di una persona giuridica, la propria filiale. Il diritto sloveno contiene inoltre una norma sulla competenza territoriale speciale, che viene determinata in base all'oggetto e alle parti di un procedimento.

Nei procedimenti di esecuzione forzata fondati su un atto pubblico, con cui vengono emanate anche ingiunzioni di pagamento, ha competenza esclusiva il tribunale circondariale di Lubiana.

Per maggiori informazioni in proposito, si vedano le risposte alle domande della sezione "Ricorso in giustizia".

1.3 Requisiti di forma

Per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento sono previste le seguenti due condizioni: l'oggetto del contendere deve essere un credito pecuniario esigibile e la fondatezza della richiesta deve essere comprovata da un atto pubblico. Un'azione o un'istanza diretta a ottenere un'ingiunzione di pagamento deve contenere tutti gli elementi generalmente richiesti per qualsiasi tipo di azione legale, ovvero: l'indicazione dell'organo giurisdizionale adito, il nominativo e la residenza permanente o temporanea delle parti, il nominativo dei rappresentanti o mandatari legali, la domanda principale e le domande incidentali, i fatti su cui si fonda la richiesta, gli elementi comprovanti tali fatti, il valore della controversia e la firma. È inoltre necessario allegare alla domanda l'atto pubblico (in originale o in copia certificata).

L'ingiunzione di pagamento contenuta nell'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico (articolo 41 della ZIZ) è subordinata alla presentazione elettronica della richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico e al pagamento delle spese legali. È inoltre necessario che la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico contenga:

  • il nome del creditore e del debitore con i rispettivi dati identificativi [ad esempio, codice fiscale, numero di identificazione personale (Enotna matična številka občana o "EMŠO") o data di nascita];
  • l'atto pubblico;
  • l'obbligazione del debitore;
  • i mezzi e l'oggetto dell'esecuzione;
  • gli altri dati necessari all'esecuzione;
  • la richiesta al giudice di condannare il debitore al pagamento del debito e delle spese calcolate entro un termine di otto giorni, oppure entro tre giorni dalla comunicazione della decisione nelle controversie relative alle cambiali e agli assegni.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

In virtù delle disposizioni dell'articolo 431 dello ZPP, nella Repubblica di Slovenia non è previsto l'obbligo di presentare una richiesta di ingiunzione di pagamento su un modulo standard. Tra l'altro non esiste un modulo di questo tipo. La richiesta deve tuttavia contenere gli elementi previsti dalla legge ed elencati al precedente punto 1.3 (elementi obbligatori di un'istanza).

Quando viene emanata un'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico (articolo 41 della ZIZ) contenente un'ingiunzione di pagamento, la richiesta deve essere inoltrata con un modulo standard (articolo 29, secondo comma della legge ZIZ, normativa relativa ai moduli, ai tipi di esecuzione forzata e alla procedura di esecuzione forzata automatizzata) in modalità elettronica (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html) oppure per iscritto.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Le parti non sono obbligate a nominare un rappresentante legale per i procedimenti di ingiunzione di pagamento (e nemmeno nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 431 dello ZPP o all'articolo 41 della ZIZ).

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Ai sensi dell'articolo 431 dello ZPP, la richiesta di pagamento di un credito deve indicare la base giuridica e l'importo di tale credito ed essere corredata di elementi probatori che permettano di accertarne l'esistenza. La richiesta deve inoltre precisare l'importo e la valuta, nonché la data di scadenza del credito pecuniario. Se vengono reclamati gli interessi legali, anche questi devono essere definiti con precisione (tasso di interesse applicato e giorni di maturazione degli stessi). La data di scadenza del credito deve essere chiaramente riportata nell'atto pubblico.

Non è necessario che la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico sia motivata in modo più preciso; è sufficiente allegare un atto pubblico (articolo 41, ZIZ).

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì, l'atto pubblico (originale o copia certificata conforme) deve essere allegato all'istanza/richiesta di provvedimento ingiuntivo. Per richiedere un'ingiunzione di pagamento nell'ambito di una causa commerciale, non è necessario allegare l'originale o una copia certificata dell'atto pubblico, ma è sufficiente che una copia di questo documento sia certificata dall'autorità autorizzata di una persona giuridica.

Un atto pubblico è un documento che non costituisce titolo esecutivo, ma che esprime un alto grado di probabilità che il credito esista. Un documento costituisce atto pubblico se viene definito tale dal codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge. Conformemente al codice di procedura civile, sono considerati atti pubblici i documenti pubblici, i documenti privati sui quali la firma del debitore è stata autenticata da un'autorità autorizzata a tal fine, le cambiali e i protesti di assegni accompagnati se del caso da fatture di ritorno a riprova di un credito, gli estratti di libri contabili certificati, le fatture e i documenti che costituiscono atti pubblici ai sensi di normative specifiche. Può costituire un atto pubblico anche un documento estero che soddisfi i requisiti di utilizzo vigenti in Slovenia.

In via eccezionale, il giudice emana un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore anche in assenza di atto pubblico se l'azione riguarda un credito pecuniario esigibile di importo non superiore a 2 000 EUR e se la richiesta indica la base giuridica e l'importo del debito e contiene elementi probatori attestanti la veridicità delle affermazioni del ricorrente; tale eccezione non si applica alle controversie commerciali (articolo 494, ZPP).

Dal momento che non è possibile allegare un atto pubblico al procedimento di esecuzione forzata fondato su un atto pubblico con cui viene trasmessa l'ingiunzione di pagamento (il sistema informatico non lo consente), è sufficiente che sia dichiarato (articolo 41, ZIZ).

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge una richiesta di ingiunzione di pagamento se non sussistono i presupposti per la sua emanazione, e cioè l'esistenza di un credito pecuniario esigibile e l'esistenza di un atto pubblico che attesti il credito.

Se la richiesta di ingiunzione di pagamento viene accolta, il giudice dà seguito al procedimento esaminando la domanda.

Il tribunale circondariale di Lubiana respinge la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico quando il credito non è esigibile o se il debitore è fallito.

1.5 Ricorso

Non è ammessa impugnazione della decisione di rigetto di una richiesta di ingiunzione di pagamento, né è previsto che il richiedente possa impugnare tale decisione proponendo ricorso avverso l'ordinanza di rigetto.

Il mezzo di ricorso esperibile dal debitore, nei cui confronti sia stata emessa un'ingiunzione di pagamento, è l'opposizione. L'opposizione deve essere inoltrata entro otto giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ingiunzione di pagamento al debitore (tre giorni nel caso delle controversie riguardanti cambiali e assegni). L'opposizione deve essere debitamente motivata; in caso contrario è considerata infondata. La decisione in merito all'opposizione è impugnabile.

Qualora il debitore intenda opporsi a un'ingiunzione di pagamento unicamente per la parte riguardante la decisione sulle spese, quest'ultima può essere contestata soltanto impugnando la decisione sull'opposizione.

La decisione del tribunale circondariale di Lubiana che respinge la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico può essere oggetto di ricorso da parte dal richiedente entro 8 giorni; su questo ricorso si pronuncerà la Corte d'appello di Lubiana.

1.6 Opposizione

Il debitore può opporsi alla domanda del richiedente. L'opposizione deve essere motivata e deve riportare i fatti su cui si fonda e le relative prove; in caso contrario è considerata infondata (articolo 435, secondo comma, ZPP). Nella dichiarazione di opposizione il debitore deve pertanto indicare fatti giuridicamente rilevanti, ossia i fatti che (se accertati) potrebbero determinare il rigetto della domanda. Le asserzioni relative a tali fatti devono essere concrete e precise.

La decisione del tribunale circondariale di Lubiana che accoglie la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico, e con cui viene emanata un'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico, può essere impugnata entro 8 giorni. L'opposizione deve essere motivata. L'opposizione è considerata motivata quando il debitore comunica i fatti in base ai quali la domanda dovrebbe essere respinta (ad esempio, il debito è stato rimborsato) e fornisce le prove dei fatti addotti nella dichiarazione di opposizione (articolo 61, ZIZ). È il tribunale circondariale di Lubiana a pronunciarsi sull'opposizione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il giudice non respinge l'opposizione del debitore come tardiva, incompleta e illegittima o infondata, dà seguito al procedimento esaminando la domanda.

Se il debitore presenta un'opposizione motivata, il tribunale annulla l'ordinanza di ingiunzione di pagamento e, quando l'ordinanza diventa definitiva, si tiene la prima udienza che tratta la domanda principale.

Le parti possono addurre fatti e prove nuove durante la prima udienza e il debitore può formulare nuove opposizioni sulla parte contestata dell'ingiunzione di pagamento.

Il tribunale circondariale di Lubiana che accoglie l'opposizione nei confronti di una decisione di esecuzione fondata su un atto pubblico annulla la parte della decisione di esecuzione che autorizza l'esecuzione e che indica l'ufficiale giudiziario e le misure di esecuzione adottate (il tribunale non annulla l'ingiunzione di pagamento, ma decide in un procedimento successivo se l'ingiunzione di pagamento è annullata o se resta in vigore). Il giudice prosegue poi il procedimento previsto nel caso di un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento e, se dichiara la propria incompetenza, il caso è deferito all'organo giurisdizionale competente. Il giudice tiene conto dell'accordo sulla competenza territoriale, se il creditore lo ha fatto valere e lo ha specificato nella richiesta di esecuzione forzata, o se il debitore lo ha fatto valere nell'opposizione all'ordinanza di esecuzione e lo ha presentato al giudice. Una richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico, che sia servita a stabilire un'ordinanza di esecuzione annullata, è considerata un'azione di procedura civile (articolo 62, ZIZ).

1.8 Effetti della mancata opposizione

In assenza di opposizione o di impugnazione, la decisione (ovvero l'ingiunzione di pagamento) diventa definitiva ed esecutiva.

Se il debitore non si oppone all'ordinanza di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico entro 8 giorni, essa diventa definitiva ed esecutiva (lo stesso riguarda l'ingiunzione di pagamento) e il recupero del credito comporta l'esecuzione forzata dei beni appartenenti al debitore e oggetto di esecuzione, quali indicati dal creditore nella richiesta di esecuzione forzata.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il ricorrente deve chiedere espressamente al giudice di emettere un attestato di esecutività. La decisione è esecutiva quando è definitiva ed è scaduto il termine per l'adempimento volontario dell'obbligazione (articolo 19, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata e sul recupero dei crediti).

Il tribunale circondariale di Lubiana rilascia d'ufficio un attestato di esecutività e definitività dell'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico e lo trasmette al creditore (unitamente all'ordinanza di esecuzione) e a tutti i rappresentanti competenti in materia di esecuzione forzata dell'ordinanza di esecuzione (ufficiale giudiziario, banca, datore di lavoro, ecc.).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

In assenza di opposizione o se l'opposizione è dichiarata inammissibile o respinta, l'ingiunzione di pagamento diventa definitiva e non può più essere contestata a mezzo di impugnazione.

Un'ingiunzione di pagamento divenuta definitiva può essere contestata solo ricorrendo ai ricorsi straordinari.

La decisione di esecuzione forzata divenuta definitiva, fondata su un atto pubblico contenente un'ingiunzione di pagamento, può essere impugnata ricorrendo a ricorsi straordinari (richiesta di riesame del procedimento e ricorso nell'interesse della legge, articolo 10 ZIZ).

Link correlati

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1998-01-2303

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Ultimo aggiornamento: 13/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.