Ingiunzione di pagamento europea

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento si applica a:

  • obblighi finanziari derivanti da contratti di importo non superiore a 15 000 EUR ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998;
  • indipendentemente dal valore, i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali ("un'operazione tra imprese o tra imprese ed enti pubblici per la fornitura di beni o la prestazione di servizi a fronte di una retribuzione"), ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto legge n. 62/20213 del 10 maggio 2013.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Per i crediti derivanti da contratti, l'importo massimo è pari a 15 000 EUR.

Per i crediti derivanti da operazioni commerciali non è previsto alcun limite massimo.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì, il regime giuridico del procedimento d'ingiunzione di pagamento si applica alle situazioni in cui il convenuto risiede fuori del territorio nazionale.

1.2 Giudice competente

In Portogallo la domanda di ingiunzione di pagamento può essere depositata presso:

1.3 Requisiti di forma

1) formato elettronico, con la compilazione e l'invio del modulo disponibile nel sistema informatico CITIUS, oppure con l'invio del file elettronico tramite CITIUS;

2) formato cartaceo, da consegnare alla cancelleria.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Sì, un modulo obbligatorio è previsto ai sensi del decreto ministeriale attuativo n. 21/2020 del 28 gennaio 2020. È possibile scaricare il modulo a questo link.

Le cancellerie dei tribunali competenti a ricevere la domanda cartacea di ingiunzione di pagamento possono mettere a disposizione dei singoli il modulo standard su richiesta.

Il modulo elettronico è disponibile per avvocati e procuratori tramite CITIUS.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

La rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nella domanda di ingiunzione di pagamento occorre indicare i fatti sottesi al credito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, lettera d), delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario fornire la prova scritta del credito vantato.

1.4 Rigetto della domanda

La domanda di ingiunzione di pagamento può essere respinta ai sensi dell'articolo 11, primo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.5 Ricorso

Contro la decisione di respingere la domanda di ingiunzione di pagamento si può presentare ricorso al giudice o, nel caso di organi giurisdizionali con più giudici, al giudice di turno, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.6 Opposizione

Il termine per opporsi all'ingiunzione di pagamento è di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto contesta l'ingiunzione, la causa è quindi rinviata a mezzi ordinari, sotto forma di un'azione dichiarativa speciale o ordinaria secondo i casi previsti rispettivamente dall'articolo 3 delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998 e dall'articolo 10, secondo e quarto comma, del decreto legge n. 62/2013 del 10 maggio 2013.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se, dopo essere stata debitamente notificata, il convenuto non presenta opposizione, il cancelliere appone sulla domanda d'ingiunzione di pagamento la seguente formula: "Este documento tem força executiva" ("Questo documento ha forza esecutiva") come prescrive l'articolo 14, primo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Una volta apposta la formula esecutiva, il cancelliere mette il titolo a disposizione del richiedente, preferibilmente per via elettronica (articolo 14, quinto comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Un ricorso contro il diniego dell'esecutività può essere presentato dinanzi al giudice, ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

Legislazione applicabile


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Ultimo aggiornamento: 09/02/2024

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