Ingiunzione di pagamento europea

Polonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento se l'attore intende ottenere un credito pecuniario o una prestazione di altre cose fungibili.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa indipendentemente dall'importo del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

La procedura è facoltativa. Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento su richiesta scritta dell'attore formulata nell'atto introduttivo dell'istanza.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Il ricorso all'ingiunzione di pagamento non è possibile se essa non può essere notificata al convenuto in Polonia.

1.2 Giudice competente

La procedura di ingiunzione appartiene alla competenza dei tribunali circondariali (sąd rejonowy) e dei tribunali regionali (sąd okręgowy).

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esiste un formulario standard.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Nella procedura di ingiunzione di pagamento non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'atto introduttivo dell'ingiunzione di pagamento deve consistere in una domanda precisa e una descrizione delle circostanze di fatto che la giustificano.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Le circostanze che motivano la richiesta devono essere giustificate, allegando alla domanda i seguenti documenti:

a)         un documento ufficiale;

b)         la fattura accettata dal debitore;

c)         la messa in mora indirizzata al debitore e il riconoscimento del debito in forma scritta del debitore;

d)         la domanda di pagamento accettata dal debitore e rifiutata dalla banca a causa dell'assenza di denaro sul conto.

Il tribunale emette anche un'ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore di un titolo all'ordine, di un assegno, di una fideiussione o di una ricevuta debitamente compilata per i quali né la veridicità, né il contenuto sollevano alcun dubbio.

1.4 Rigetto della domanda

Il tribunale rigetta la richiesta se:

  1. il ricorso alla giustizia è giudicato irricevibile;
  2. sia già avviata una causa relativa allo stesso credito tra le stesse parti o detta controversia abbia già costituito oggetto di una sentenza definitiva;
  3. una delle parti non abbia capacità giuridica, o l'attore non ha la capacità processuale e non sia rappresentato da un rappresentante legale o la composizione degli organi dell'ente parte attrice non sia perfetta da un punto di vista giuridico al punto di impedire all'ente l'azione in giustizia.

1.5 Ricorso

Si veda il punto 1.6.

1.6 Opposizione

L'opposizione è presentata dinanzi al giudice che ha emesso ingiunzione di pagamento. I convenuto deve precisare il suo atto di opposizione se contesta l'ordinanza di ingiunzione in tutto o parzialmente e evidenziare le eccezioni e i mezzi di prova che devono essere invocati prima di iniziare la difesa sul merito a pena di irricevibilità, nonché tutti gli elementi di fatto e di prova. Il giudice scarta le affermazioni e le prove presentate tardivamente salvo che la parte interessata dimostri che essa non è responsabile del ritardo o che l'esame di queste allegazioni o di queste prove tardive non abbia un effetto dilatorio o se esistono altre circostanze eccezionali.

1.7 Effetti dell’opposizione

In caso di opposizione redatta regolarmente, il giudice fissa la data dell'udienza e ordina la notifica dell'opposizione al creditore.

1.8 Effetti della mancata opposizione

L'ordinanza di ingiunzione di pagamento costituisce dal momento della sua consegna un titolo di garanzia esecutiva che non richiede l'apposizione della formula esecutiva.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Scaduto il termine per il ricorso, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento diventa un titolo esecutivo, non essendo necessaria curata formalità.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di una procedura di ingiunzione di pagamento non può essere oggetto di appello.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019

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