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Ingiunzione di pagamento europea

Irlanda del Nord
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Irlanda del Nord non esiste un procedimento specifico per le "ingiunzioni di pagamento". Esiste, tuttavia, un procedimento mediante il quale il creditore (ricorrente) può richiedere una "sentenza contumaciale" qualora un debitore (o resistente) non indichi la propria intenzione di difendersi nel procedimento (un "procedimento per ottenere una sentenza contumaciale").

Anche nel caso di una domanda transfrontaliera all'interno dell'UE può essere possibile ricorrere a un'ingiunzione di pagamento europea o alle procedure europee per le controversie di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il "procedimento per ottenere una sentenza contumaciale" rientra nelle normali norme procedurali in materia civile applicabili in Irlanda del Nord.

Dinanzi la High Court (Alta Corte), quando un creditore presenta una domanda, il debitore è tenuto a confermarne la notifica entro 14 giorni dalla data di notificazione della domanda, fatto salvo il caso in cui egli risieda al di fuori dell'Irlanda del Nord nel qual caso il termine dipende da dove vive il debitore; in ogni caso tale informazione è riportata sul frontespizio dell'atto di citazione.

Dinanzi ai County Court (tribunali di contea) per gli atti introduttivi in materia civile e le controversie di modesta entità, tale termine è di 21 giorni. Se il debitore non conferma di aver ricevuto gli atti relativi alla domanda e di intendere difendere la controversia, il creditore può chiedere l'emissione di una sentenza contumaciale presentando i documenti appropriati presso l'ufficio giudiziario designato.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

In Irlanda del Nord una sentenza contumaciale può essere ottenuta nei seguenti tipi di procedimenti, sebbene in determinate circostanze, sarà necessaria l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale:

  • debito;
  • danni;
  • trattenimento di beni;
  • recupero di terreni.

In altri casi, la domanda va presentata all'organo giurisdizionale affinché emetta una sentenza in merito.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Nel caso dell'Alta Corte non esiste un limite massimo in relazione al valore della controversia

Il tribunale di contea è competente in via generale in materia civile ad esaminare e a pronunciarsi in merito a qualsiasi controversia nell'ambito della quale l'importo richiesto o il valore di specifici beni mobili richiesti non supera i 30 000 GBP.

La procedura per le controversie di modesta entità rientra tra le competenze del tribunale di contea il quale può gestire domande di valore non superiore a 3 000 GBP.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

La procedura per ottenere una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali in materia civile. Non si tratta di una procedura separata. Il ricorso a tale procedura è facoltativo, nel senso che la sentenza contumaciale non viene concessa automaticamente in caso di mancata risposta da parte del debitore a una domanda entro il termine previsto.

Al fine di ottenere una sentenza contumaciale, il creditore deve presentare una richiesta o una domanda. In alternativa il creditore può scegliere di non far valere il proprio credito.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Fatti salvi gli accordi tra paesi sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze tra il Regno Unito e gli altri Stati membri o accordi analoghi stipulati con altri paesi, il procedimento è accessibile se il debitore vive in un altro Stato membro o in un altro paese.

Il creditore deve assicurarsi di aver correttamente notificato il modulo di domanda al debitore in conformità con le norme che si applicano alla notificazione o comunicazione di atti al di fuori dell'Irlanda del Nord.

Laddove il debitore non risponda alla domanda, il creditore deve presentare all'organo giurisdizionale un'istanza per ricevere l'autorizzazione ad ottenere una sentenza contumaciale secondo la modalità usuale.

1.2 Giudice competente

In Irlanda del Nord è possibile ottenere una sentenza contumaciale rivolgendosi all'organo giurisdizionale presso il quale è stato avviato il procedimento.

1.3 Requisiti di forma

Oltre alle prescrizioni di cui sopra (ossia il fatto che il creditore abbia seguito le procedure corrette nella presentazione della domanda e che il debitore non abbia risposto entro il termine previsto), i requisiti di forma per l'ottenimento di una sentenza contumaciale sono descritti di seguito.

Dinanzi l'Alta Corte, un creditore avente diritto a ottenere una sentenza in caso di mancata comparizione o difesa può ottenere una sentenza presentando i documenti specificati di seguito all'ufficio competente dell'Alta Corte.

Mancanza di comparizione

  • Il documento originale (atto introduttivo) mediante il quale è stato avviato il procedimento;
  • dichiarazione giurata di notificazione che conferma che il procedimento originale è stato notificato;
  • dichiarazione giurata di debito se la domanda riguarda una somma liquidata;
  • se si tratta di possesso di terreni, un certificato attestante che la proprietà non è residenziale.

Mancanza di difesa

  • Il documento originale (atto introduttivo) mediante il quale è stato avviato il procedimento;
  • copia della comparsa di costituzione notificata dal debitore;
  • dichiarazione giurata di debito se la domanda riguarda una somma liquidata oppure una copia dell'esposizione della domanda del creditore;
  • un certificato attestante che non è stata notificata alcuna difesa;
  • se si tratta di possesso di terreni, un certificato attestante che la proprietà non è residenziale.

Dinanzi al tribunale di contea, un creditore avente diritto a ottenere una sentenza contumaciale in assenza di indicazione da parte del debitore della sua intenzione di difendersi può richiedere tale sentenza depositando presso l'ufficio dell'organo giurisdizionale una serie di documenti analoga a quella di cui sopra.

Nelle controversie di modesta entità esiste un modulo specifico denominato "Domanda di emissione di un decreto ingiuntivo in contumacia" che il creditore deve compilare e presentare all'ufficio giudiziario competente.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

I moduli necessari da utilizzare per introdurre il procedimento e quelli richiesti in altre fasi dei procedimenti sono reperibili nei seguenti documenti:

  • norme per le corti di giustizia (Irlanda del Nord) 1980 [S.R. 1980 n. 346];
  • norme per i tribunali di contea (Irlanda del Nord) 1981 [S.R. 1981 n. 225].

È possibile accedere a tali norme sul sito web dell' Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, tuttavia, come norma generale, è consigliabile chiedere la consulenza di un avvocato. Il personale giudiziario non è qualificato per fornire consulenza legale ai creditori.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Dato che una domanda di sentenza contumaciale rientra nelle norme procedurali previste per gli organi giurisdizionali civili in Irlanda del Nord, il creditore deve procedere in maniera consueta e i dettagli della domanda devono essere inclusi nei documenti originari. La domanda di sentenza contumaciale deve indicarne il motivo.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Le prove scritte del credito in questione vanno incluse tra i documenti forniti all'organo giurisdizionale nel momento in cui si presenta una domanda per ottenere una sentenza contumaciale.

1.4 Rigetto della domanda

Quando un richiedente presenta una domanda contro il debitore per un credito il cui importo deve essere determinato dall'organo giurisdizionale e il debitore non indica la propria intenzione di difendersi, il creditore può chiedere una sentenza nella quale si stabilisce che l'importo deve essere valutato dall'organo giurisdizionale. In tali casi l'importo del credito deve essere valutato dal giudice.  Il giudice può decidere in merito all'importo dovuto o può decidere che nulla è dovuto ai sensi della domanda.

Vi sono altri casi che richiedono che sia presentata una domanda affinché un giudice possa decidere se concedere o meno una sentenza contumaciale. Rientrano in tale casistica i casi nei quali l'istanza relativa al credito viene notificata a un debitore che risiede in una giurisdizione diversa, nei quali il debitore è uno Stato, la Corona o una persona o un soggetto che gode dell'immunità in relazione ai procedimenti giudiziari civili.

Una domanda è inoltre necessaria quando il credito è vantato contro un minore o un paziente oppure se si tratta di un credito per una negligenza commessa (un atto illecito commesso) da un coniuge nei confronti dell'altro.

1.5 Ricorso

Il debitore può presentare una domanda di modifica della sentenza contumaciale (ad esempio volta a fissare un importo inferiore nel caso in cui una parte del debito sia stata soddisfatta prima della sentenza) oppure di annullamento della stessa (ossia può richiedere che venga annullata).

Nei casi in cui il creditore abbia motivo di ritenere che i dettagli della domanda non siano pervenuti al debitore prima della sentenza contumaciale, è tenuto a rivolgersi all'organo giurisdizionale per chiedergli di annullare detta sentenza.

1.6 Opposizione

Se un debitore intende ottenere l'annullamento o la modifica di un'ordinanza per una sentenza contumaciale dopo che quest'ultima è stata concessa, deve agire prontamente per presentare domanda all'organo giurisdizionale a tal fine.

L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene vi siano buoni motivi per farlo o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore presenta una difesa contro la domanda entro il termine fissato, il procedimento procede come una normale domanda contestata.

Se una sentenza contumaciale viene annullata in seguito a un'impugnazione vittoriosa può essere necessario avviare nuovamente il procedimento oppure al debitore può essere concessa l'opportunità di presentare una difesa rispetto alla domanda. Ciò che accadrà i tali casi, sarà stabilito dal giudice in base alle circostanze del caso.

1.8 Effetti della mancata opposizione

La possibilità di ottenere una sentenza contumaciale diventa disponibile soltanto in ragione della mancata difesa o del mancato riconoscimento di un credito da parte del debitore entro il termine previsto. Soltanto in quel momento il creditore può presentare una richiesta o una domanda di emissione di una sentenza contumaciale.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

La sentenza contumaciale è una decisione che il creditore può far eseguire nei confronti del debitore. Le procedure da seguire per ottenere una tale sentenza sono descritte al precedente punto 1.3.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Come descritto in precedenza, il debitore può chiedere all'organo giurisdizionale di modificare o annullare la sentenza contumaciale (ossia di variare i termini della sentenza o di annullarla nella sua interezza).

L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene ci sia stato qualche vizio procedurale o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia o che vi sia un buon motivo per procedere in tal senso.

Collegamenti correlati

Ulteriori informazioni sulle norme procedurali sono disponibili sul sito web dell' Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord.

Assistenza a favore di parti in causa con disabilità

Taluni uffici giudiziari hanno designato funzionari del servizio clienti che possono essere in grado di fornire assistenza. Qualora tali funzionari non siano in grado di fornire assistenza, la parte con disabilità può contattare gli addetti alle comunicazioni con il pubblico dell'Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord al numero +44 300 200 7812.

Ultimo aggiornamento: 13/08/2021

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