Ingiunzione di pagamento europea

Paesi Bassi
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Oltre al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nei Paesi Bassi sono previste altre procedure per la riscossione di debiti e il recupero di altri crediti. Per informazioni su queste ultime, si veda la pagina "Controversie di modesta entità".

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (regolamento (CE) n. 1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008), in prosieguo "regolamento IPE", consente la riscossione dei crediti non contestati nei procedimenti transfrontalieri in materia civile e commerciale, attraverso una procedura uniforme effettuata con moduli standard (http://www.overheid.nl/).

Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Il regolamento si applica tra tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca. I Paesi Bassi hanno introdotto l'Uitvoeringswet (EBB-Vo) (legge di esecuzione del regolamento IPE), del 29 maggio 2009, per l'attuazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nei Paesi Bassi.

Nei Paesi Bassi non esiste una procedura uniforme per la riscossione dei crediti pecuniari non contestati nei casi non transfrontalieri. L'ingiunzione di pagamento è stata abolita alla fine del 1991, sostituita dall'introduzione del procedimento dinanzi al tribunale cantonale. In questi casi è necessario avviare un procedimento di citazione, affinché una parte possa esercitare i propri diritti nei confronti di un debitore moroso. Cfr. altresì "Controversie di modesta entità" e "Come procedere?".

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato istituito per i crediti superiori ai 2 000 EUR.

Tutta la procedura per la domanda di ingiunzione di pagamento europea è scritta e si utilizzano moduli standard, disponibili in tutte le lingue alla pagina Moduli dinamici del portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu).

Nei Paesi Bassi la competenza per esaminare le domande relative al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è attribuita al Rechtbanck (il tribunale distrettuale) dell'Aia. Ai fini di questa procedura i Paesi Bassi hanno scelto di esaminare solo i moduli presentati in lingua neerlandese. L'organo giurisdizionale cui spetta trattare una domanda di ingiunzione di pagamento europea addebiterà le spese di giudizio. Maggiori informazioni sulle tariffe applicabili sono disponibili sul sito http://www.rechtspraak.nl/.

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

La domanda di ingiunzione di pagamento europea va presentata al tribunale distrettuale dell'Aia utilizzando il modulo standard A (https://e-justice.europa.eu).

Se il modulo A non è completo, il giudice dà all'attore la possibilità di completare o rettificare la domanda entro un termine stabilito e utilizza a tal fine il modulo standard B.

Se la domanda soddisfa solo alcune delle condizioni previste, il giudice utilizza il modulo C per proporre all'attore una modifica della domanda originale. L'attore è tenuto a rispondere alla proposta entro il termine stabilito dal giudice. Qualora accetti la proposta, il giudice emetterà l'ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accolta. Se lo desidera, l'attore può cercare di recuperare la parte restante del credito nell'ambito del diritto nazionale. Se l'attore non invia una risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta le modifiche proposte per la domanda originale, il giudice respingerà la domanda in toto. Se la domanda soddisfa tutte le condizioni, il giudice emette un'ingiunzione di pagamento europea di norma entro 30 giorni (utilizzando il modulo E).

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

Il giudice notifica l'ingiunzione di pagamento europea al convenuto mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite un ufficiale giudiziario. Il convenuto è informato delle seguenti alternative:

  • versare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento;
  • presentare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, utilizzando il modulo standard F.

In seguito alla presentazione di un'opposizione, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è interrotto e il procedimento continua conformemente alle norme del diritto processuale nazionale (cfr. altresì sezione 1.7). Se il convenuto non presenta opposizione entro il termine fissato, il giudice d'origine dichiara, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea (utilizzando il modulo standard G) e trasmette la dichiarazione all'attore.

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

L'ingiunzione di pagamento europea può essere istituita per il recupero di crediti pecuniari oggetto di controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (cfr. altresì la sezione 1.1.1). Si definisce transfrontaliera una controversia in cui il creditore e il debitore hanno il domicilio in due diversi Stati membri dell'UE.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il campo di applicazione materiale dell'ingiunzione di pagamento europea è limitato alle controversie in materia civile e commerciale e ne sono esclusi i seguenti ambiti:

  • materia fiscale;
  • materia doganale;
  • materia amministrativa;
  • responsabilità dello Stato;
  • questioni riguardanti il diritto fallimentare, le norme sul regime patrimoniale tra coniugi, il diritto successorio e la sicurezza sociale;
  • crediti derivanti da obblighi extracontrattuali (in particolare, da atti illeciti) salvo se| sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito o se riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esistono limiti né per i procedimenti europei d'ingiunzione di pagamento né per i procedimenti interni di riscossione dei debiti.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Se la decisione deve essere eseguita in un paese non membro dell'UE, la possibilità di dare esecuzione a un procedimento di ingiunzione di pagamento e, in caso affermativo, a un'ingiunzione di pagamento europea dipenderà dal diritto privato internazionale di tale paese. In molti casi sarà necessario un titolo esecutivo (exequatur).

1.2 Giudice competente

Nei Paesi Bassi la competenza per esaminare le domande relative al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è attribuita al tribunale distrettuale dell'Aia. Ai fini di questa procedura i Paesi Bassi hanno scelto di esaminare solo i moduli presentati in lingua neerlandese. Al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, l'attore dovrà versare le spese giudiziarie previste. Maggiori informazioni sulle tariffe applicabili sono disponibili sul sito http://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Requisiti di forma

L'ingiunzione di pagamento europea è emessa quanto prima e in ogni caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La domanda di ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A (https://e-justice.europa.eu). I Paesi Bassi hanno deciso di accettare solo i moduli presentati in lingua neerlandese.

Il modulo di domanda può essere presentato su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'organo giurisdizionale.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento IPE, nella domanda sono indicati:

a) le generalità delle parti e del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l'importo del credito;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse e il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti;

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

g) il carattere transfrontaliero della controversia.

Nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento l'attore deve dichiarare di avere compilato il modulo A con sincerità e in buona fede. Un'ingiunzione di pagamento europea è emessa in base alle sole informazioni fornite dall'attore e non verificate dall'organo giurisdizionale.

La notificazione avviene per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o per mano di un ufficiale giudiziario. Il rinvio della ricevuta di ritorno alla cancelleria del tribunale permette al giudice di decidere se l'ingiunzione di pagamento può essere dichiarata provvisoriamente eseguibile. Se l'ingiunzione viene notificata da un ufficiale giudiziario, il giudice incaricherà un funzionario a tal fine.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Sì, per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è obbligatorio utilizzare moduli standard, che possono essere scaricati dal sito https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria e le parti non sono tenute a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Per i procedimenti di riscossione dei debiti a livello nazionale, l'obbligatorietà della rappresentanza legale dipende dalla natura del procedimento e dall'importo del credito. Cfr. altresì "Controversie di modesta entità" e "Ricorso in giustizia".

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Le ragioni a fondamento del credito vanno indicate nel modulo standard A, previsto per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e corredate da una descrizione delle prove a sostegno della domanda. Non sono tuttavia necessarie altre spiegazioni più particolareggiate.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

In linea di principio, nell'ambito di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non è necessario fornire ulteriori prove a sostegno della domanda. Le prove disponibili vanno descritte nel modulo A.

1.4 Rigetto della domanda

Le domande che non soddisfano i requisiti fissati sono respinte. Se la domanda di ingiunzione di pagamento europea soddisfa solo alcuni dei requisiti, l'attore ha la possibilità di completarla, rettificarla o accettare le modifiche proposte dal giudice. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione. Ciononostante, l'attore può far valere il proprio credito presentando una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

1.5 Ricorso

Non è possibile proporre ricorso. Tuttavia, il convenuto ha la possibilità di chiedere un riesame. Per maggiori informazioni, si veda la sezione 1.8. Nei procedimenti interni, il diritto di ricorso è in linea di principio esperibile.

1.6 Opposizione

Il convenuto ha 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ingiunzione di pagamento per opporvisi. In tal caso, dovrà proporre opposizione utilizzando il modulo standard F (https://e-justice.europa.eu), in cui dovrà soltanto contestare il credito. Non sono necessarie altre giustificazioni.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto presenta in tempo utile (entro 30 giorni) un'istanza di opposizione utilizzando il modulo standard F, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è estinto e si instaura un procedimento di cognizione ordinario, a meno che l'attore dichiari in appendice alla domanda di ingiunzione di pagamento europea di essere contrario al passaggio al procedimento civile ordinario. Ciò non impedisce all'attore di farlo anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione di pagamento (articolo 7, paragrafo 4, del regolamento IPE).

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il convenuto non presenta opposizione entro il termine di 30 giorni, il giudice, utilizzando il modulo standard G, d'ufficio dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea e trasmette all'attore l'ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'articolo della legge di esecuzione del regolamento IPE dà al convenuto la possibilità di chiedere un riesame (cfr. altresì la sezione 1.8.2)

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'esecuzione delle ingiunzioni di pagamento europee è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, salvo diverse disposizioni del regolamento IEP. All'organo giurisdizionale o all'autorità incaricata dell'esecuzione deve essere trasmessa una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine. La copia deve soddisfare tutti i requisiti necessari a stabilirne l'autenticità. Occorre inoltre allegare una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea in lingua neerlandese.

Durante la fase esecutiva, è possibile impugnare l'esecuzione solo su istanza del convenuto. In questo caso, l'esecuzione è rifiutata se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo. Tale decisione o ingiunzione anteriore deve riguardare una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, soddisfare le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione e non deve essere stato possibile far valere, come opposizione, l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

L'esecuzione è rifiutata se il convenuto ha già versato l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito da parte dell'organo giurisdizionale.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ingiunzione di pagamento europea è definitiva, a meno che il convenuto non chieda un riesame.

Questa possibilità è prevista dall'articolo 9 della legge di esecuzione del regolamento IPE. Pertanto, in talune circostanze, il convenuto può chiedere al giudice d'origine di riesaminare l'ingiunzione di pagamento europea, anche dopo il termine di 30 giorni previsto per proporre opposizione. La domanda deve essere presentata entro 4 settimane dalla notificazione al convenuto dell'ingiunzione di pagamento, dall'evento eccezionale che ha impedito di continuare ad applicare un'obiezione o dal momento in cui il convenuto prende atto dell'emissione errata dell'ingiunzione di pagamento europea.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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