

Oltre al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento istituito dal regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, il diritto lussemburghese prevede la possibilità di recuperare rapidamente i crediti attraverso un'istanza al tribunale circondariale diretta a ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoria (per crediti superiori a 10 000 EUR: per valori inferiori a tale importo è prevista la procedura dinanzi al giudice di pace; vedi "Controversie di modesta entità – Lussemburgo").
La persona interessata può avviare un procedimento sommario volto ad ottenere un provvedimento di urgenza (action en référé) oppure un'ordinanza su ricorso (ordonnance sur requête, provision sur requête).
Al procedimento sommario volto ad ottenere un provvedimento di urgenza deve necessariamente seguire il procedimento ordinario sul merito della causa, con la conseguenza che, complessivamente, le procedure da seguire sono piuttosto costose.
L'ordinanza su ricorso costituisce il mezzo più rapido ed economico per recuperare un credito.
Il procedimento varia a seconda dell'importo da recuperare.
L'ordinanza su ricorso può essere richiesta unicamente per crediti in denaro qualora la somma da recuperare in via principale sia superiore a 10 000 EUR (esclusi gli interessi e le spese).
Un'ordinanza su ricorso può essere emessa solamente nei confronti di un debitore domiciliato in Lussemburgo.
È possibile avvalersi di tale procedimento solo per crediti in denaro comprovati da documenti scritti. Questo procedimento non potrà servire, ad esempio, per ottenere una condanna rapida a un risarcimento danni.
No.
Facoltativo.
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.
Un creditore che desideri ottenere un'ordinanza su ricorso per il recupero di un importo superiore a 10 000 EUR deve rivolgersi al presidente del tribunale circondariale (tribunal d'arrondissement) che è competente per il territorio del domicilio del debitore, a meno che possa invocare una clausola attributiva di giurisdizione valida. Sul territorio del Granducato di Lussemburgo vi sono due tribunali circondariali, a Lussemburgo e a Diekirch.
Sono applicabili le norme ordinarie in materia di competenza.
La domanda deve essere indirizzata alla cancelleria del tribunale circondariale. La domanda deve indicare, a pena di nullità, il cognome, il nome, la professione e il domicilio o la residenza dell'attore e del convenuto, così come l'oggetto della domanda, un'esposizione dei motivi su cui si basa e i documenti a sostegno della stessa.
Non esiste un modulo standard.
Per presentare la domanda non è necessario che il creditore si faccia rappresentare da un avvocato.
Il creditore deve indicare l'oggetto della domanda (vale a dire l'importo reclamato) e deve esporre le sue motivazioni (ossia le ragioni per le quali tale importo gli è dovuto). Tale esposizione può essere sommaria, ma deve indicare le motivazioni pertinenti. L'ampiezza delle spiegazioni da fornire varierà nella pratica in funzione della complessità del caso: se i giustificativi sono chiari, sarà necessario fornire una spiegazione sommaria.
I creditori devono fornire i documenti rilevanti a sostegno della loro domanda. È fondamentalmente sulla base di tali documenti che il giudice valuterà l'ammissibilità della domanda.
Il creditore può produrre soltanto "documenti" e quindi non può – in questa fase del procedimento – proporre di provare la fondatezza del suo credito con altri mezzi, ad esempio chiamando testimoni a deporre.
Il giudice respinge la domanda se ritiene che l'esistenza del credito non sia sufficientemente provata dalle spiegazioni fornite.
L'ordinanza di rigetto, come ogni decisione giudiziaria, deve essere motivata.
L'ordinanza di rigetto non è impugnabile. Essa tuttavia non impedisce al creditore di avviare un procedimento ordinario per ottenere una pronuncia di merito, o un procedimento sommario per ottenere l'emanazione di un provvedimento d'urgenza.
Il debitore cui è stata notificata un'ingiunzione di pagamento dispone di un termine di 15 giorni per contestarla.
L'opposizione viene presentata mediante una dichiarazione scritta alla cancelleria da parte dell'opponente o del suo mandatario. Essa deve contenere l'indicazione, almeno sommaria, dei motivi su cui si basa e deve essere accompagnata da ogni documento utile a sostenerla.
Il cancelliere inserisce la dichiarazione d'opposizione nell'apposito registro, rilascia una ricevuta all'opponente e informa il creditore.
Anche se il termine per presentare opposizione è di 15 giorni, essa resta possibile finché il creditore non richiede il rilascio del titolo esecutivo. Dato che è raro che un creditore richieda il titolo esecutivo all'immediata scadenza dei 15 giorni, il debitore dispone spesso di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, senza tuttavia avere la certezza che aveva nei 15 giorni iniziali.
L'opposizione del debitore blocca il procedimento, il che significa che il rilascio immediato di un titolo esecutivo non è più possibile. Alcuni effetti della notifica sono tuttavia mantenuti: a decorrere dalla data della notifica al debitore, ad esempio, gli interessi continuano ad accumularsi.
Il giudice esamina l'opposizione. Se la considera fondata, il giudice lo dichiara in un'ordinanza motivata e stabilisce che l'ordinanza rilasciata in precedenza è considerata nulla. Nel caso in cui l'opposizione sia fondata solo in parte, il giudice pronuncia la condanna per la parte di credito riconosciuta come fondata. Se l'opposizione è respinta, il giudice pronuncia nella sua ordinanza la condanna del debitore.
Nell'ambito di questo procedimento, il giudice può pronunciarsi senza aver proceduto all'audizione delle parti. Il giudice ha la facoltà di far comparire le parti, ma il dibattimento in udienza pubblica non è obbligatorio.
Se il debitore non presenta opposizione entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla notifica, il creditore potrà chiedere al tribunale il rilascio di un titolo esecutivo.
Il creditore, o il suo mandatario, presenta una dichiarazione scritta al cancelliere, che ne effettua la registrazione.
Se l'ingiunzione era stata notificata personalmente al debitore, il titolo esecutivo avrà gli effetti di un'ingiunzione in contraddittorio e potrà essere impugnato esclusivamente in appello entro 15 giorni dalla notifica. Qualora, invece, non sia stato possibile consegnare brevi manu l'ingiunzione al debitore, il titolo esecutivo avrà gli effetti di un'ingiunzione "inaudita altera parte" e sarà possibile chiederne l'annullamento entro 8 giorni a decorrere dalla notifica, termine che decorre simultaneamente al termine per l'impugnazione.
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