Ingiunzione di pagamento europea

Lituania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

La domande d'ingiunzione di pagamento europea viene esaminata conformemente alle norme contenute nel capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Le azioni avviate su istanza di un creditore e che riguardano i crediti pecuniari (derivanti da contratti, reati, rapporti di lavoro, sentenze che impongono il versamento di alimenti ecc.) si svolgono conformemente a quanto previsto dalla procedura di cui al capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Un creditore può chiedere che le cause siano esaminate nell'ambito della procedura prevista al capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, vale a dire o svolgendo il procedimento contenzioso oppure il procedimento "documentale".

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Le domande non sono esaminate conformemente alla procedura di cui al capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania nel caso in cui il debitore risieda all'estero o abbia eletto domicilio all'estero.

Nel caso in cui, dopo l'apertura di un procedimento basato sulla domanda di un creditore e l'adozione di un'ingiunzione emessa da un giudice, si accerti che i luoghi di residenza e di lavoro del debitore sono sconosciuti, il tribunale annulla l'ingiunzione già emessa e statuisce che non occorre pronunciarsi sulla domanda del creditore. Tale ordinanza non può essere impugnata. Nel caso summenzionato, il tribunale può annullare l'ingiunzione e dichiarare che non occorre pronunciarsi sulla domanda del creditore, solo dopo aver stabilito per il creditore un termine entro il quale possa precisare il luogo di residenza del debitore o per effettuare azioni che permettano al tribunale di notificare gli atti di un procedimento in altro modo.

1.2 Giudice competente

Le cause basate sull'istanza d'ingiunzione di pagamento sono esaminate dai tribunali distrettuali (apylinkės teismas) del luogo di residenza del debitore.

1.3 Requisiti di forma

Oltre ai requisiti generali relativi al contenuto e alla forma degli atti del procedimento (che vanno osservati relativamente all'ingiunzione di pagamento) l'ingiunzione deve contenere quanto segue:

  1. nome, cognome, codice personale, indirizzo del creditore o, nel caso in cui il creditore sia una persona giuridica – la denominazione, la sede sociale, il codice, il numero di conto corrente e le coordinate di un istituto di credito, nonché denominazione e indirizzo di un rappresentante del creditore, nel caso in cui la domanda non sia stata presentata dal rappresentante;
  2. nome, cognome, codice personale (se conosciuto), indirizzo, luogo di lavoro del debitore o, nel caso in cui il debitore sia una persona giuridica – denominazione, sede sociale, codice, numero di conto corrente (se conosciuto) e coordinate di un istituto di credito (se conosciuto);
  3. l'importo del credito;
  4. nel caso in cui sia richiesto di pagare gli interessi o il risarcimento dei danni, il tasso d'interesse o la misura dell'indennizzo, l'importo degli interessi o dell'indennizzo, il periodo in cui effettuare il calcolo;
  5. un ricorso e i fatti sui cui si basa, nonché gli elementi di prova sui quali si basa il ricorso;
  6. una domanda motivata di richiesta di applicazione di misure provvisorie nei confronti del debitore (eventualmente) e dei dati sulla situazione finanziaria del debitore;
  7. la conferma dell'assenza dei motivi di cui all'articolo 431, secondo comma, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (al momento del deposito della domanda d'ingiunzione di pagamento, il creditore non ha onorato la sua obbligazione [o una parte di essa] che è oggetto del ricorso relativo al pagamento e il debitore chiede che sia soddisfatto; è impossibile soddisfare l'obbligazione in maniera scaglionata, allorché il creditore chiede che una parte dell'obbligazione sia soddisfatta; il debitore risiede all'estero o la sede sociale si trova all'estero; il luogo del domicilio e il luogo di lavoro del debitore sono sconosciuti);
  8. l'elenco dei documenti uniti alla domanda.

La domanda relativa al versamento degli alimenti deve altresì menzionare la data e il luogo di nascita del debitore, la data di nascita della persona avente diritto agli alimenti oltre al luogo di residenza di quest'ultima, nonché se la domanda non sia stata presentata dall'avente diritto o meno e infine l'importo mensile da erogare e il periodo in cui verrà corrisposto.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Si raccomanda di utilizzare il formulario tipo approvato dal Ministro della giustizia.

Potete trovare il formulario standard della domanda d'ingiunzione di pagamento cliccando sul portale delle prestazioni elettroniche dei tribunali lituani: https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Non regolamentato.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non va allegato nessun giustificativo alla domanda d'ingiunzione di pagamento.

1.4 Rigetto della domanda

Il tribunale con un'ordinanza rifiuta di accogliere una domanda d'ingiunzione di pagamento nel caso in cui:

- sussistono le circostanze di cui all'articolo 137, secondo comma, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (la controversia non può essere oggetto del procedimento civile; il tribunale in questione non è competente a esaminare la domanda; la persona che si è rivolta al tribunale non ha rispettato la procedura a livello stragiudiziale e tale procedura va applicata prima dello svolgimento del procedimento giudiziario per la definizione delle controversie, come previsto dalla normativa per questo tipo di azioni; una decisione definitiva del giudice o del collegio arbitrale o un'ordinanza del giudice che accoglie la domanda per non proseguire nel procedimento giudiziario, oppure per approvare la conciliazione delle parti è stata emessa in una controversia tra le parti medesime sul medesimo oggetto e con la stessa motivazione; le parti hanno concluso un accordo per far decidere un collegio arbitrale; la domanda è stata presentata da una persona fisica incapace; la domanda è stata presentata a nome dell'interessato da una persona non legittimata ad avviare la causa).

- la domanda non risponde ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 431, primo e secondo del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, oppure la domanda è manifestamente infondata.

1.5 Ricorso

L'ordinanza con la quale si respinge la domanda può essere impugnata.

1.6 Opposizione

Il debitore presenta la sua opposizione a una domanda presentata da un creditore o rispetto a una parte della domanda al tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Nel caso in cui il debitore abbia onorato una parte del suo debito o anche nel caso in cui non lo abbia onorato, ma riconosca una parte del credito stesso, può proporre opposizione relativamente al carattere ragionevole del resto del credito.

L'opposizione del debitore relativamente alla domanda del creditore dev'essere presentata per iscritto entro venti giorni dalla notifica al debitore dell'ingiunzione di pagamento. L'opposizione deve soddisfare i requisiti generali relativi al contenuto e alla forma degli atti processuali, ad eccezione del requisiti di relativi all'enunciazione dei motivi dell'opposizione. Nel caso in cui, per motivi rilevanti, l'opposizione è stata presentata dal debitore dopo che il termine è già scaduto, su istanza del debitore il tribunale può prorogare il termine per presentare opposizione. L'ordinanza che respinge tale domanda del debitore può essere impugnata.

1.7 Effetti dell’opposizione

Dopo aver ricevuto l'opposizione del debitore, il tribunale deve comunicare al creditore, entro tre giorni lavorativi, che entro quattordici giorni dalla data di comunicazione da parte del tribunale, il creditore ha diritto ad avviare un'azione processuale conformemente alla procedura generale delle controversie (comprese le norme relative alla competenza) e lo stesso creditore può pagare il diritto di cancelleria ancora inevaso. I provvedimenti provvisori adottati dal tribunale non possono essere revocati nel corso del termine fissato per presentare il ricorso.

Nel caso in cui il debitore soddisfi una parte dei crediti riconosciuti dal tribunale nella sua ordinanza, o anche nel caso in cui non li onori, ma riconosca una parte di tali crediti, il tribunale emetterà una nuova ordinanza relativa alla parte di crediti non contestati, conformemente alle disposizioni normative. Nel caso in cui il debitore contesti soltanto la parte dell'ingiunzione di pagamento relativa alla condanna alle spese, il tribunale deciderà sulla questione del rimborso delle spese di giudizio con un'ordinanza. Per quanto riguarda la parte non soddisfatta della domanda, il creditore può avviare un'azione in base alla procedura prevista dalla legge.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Nel caso in cui il creditore depositi una domanda che risponde ai requisiti formali di legge entro quattordici giorni, la domanda del creditore viene ritenuta come non presentata e restituita al creditore con l'ordinanza di un tribunale, mentre vengono revocati i provvedimenti provvisori già emessi. Tale ordinanza può essere impugnata. Ciò non lede il diritto del creditore, il quale può avviare un'azione processuale in base alla procedura generale.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'ordinanza del tribunale esplica i suoi effetti qualora entro venti giorni il debitore non si opponga alla domanda del creditore. L'ordinanza del tribunale non può essere eseguita in via d'urgenza.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ordinanza del tribunale non può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello o dinanzi alla Corte di cassazione.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

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