Ingiunzione di pagamento europea

Italia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Il codice di procedura civile italiano regola, nell’ambito dei procedimenti sommari, il “procedimento di ingiunzione” (articoli 633 e seguenti). Si tratta di un procedimento a carattere monitorio, in quanto il giudice si pronuncia sulla domanda del creditore senza ascoltare l’altra parte e senza che quest’ultima possa presentare difese o osservazioni.

Il contraddittorio si realizza solo in un momento successivo, nell’eventualità in cui il debitore si opponga all’ingiunzione.

L’ingiunzione può essere chiesta solo per la tutela di particolari diritti (il diritto al pagamento di una somma liquida di danaro, il diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili, etc.), e sempre che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità previste dal codice (il creditore deve fornire una prova scritta del suo diritto, etc.).

Il giudice, se accoglie il ricorso del creditore, ingiunge al debitore di soddisfare le pretese di quest’ultimo entro un termine che, per regola, è pari a quaranta giorni, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione l’ingiunzione diventerà definitiva e potrà essere messa in esecuzione.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il procedimento di ingiunzione è ammesso esclusivamente per la tutela di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

L’ingiunzione, quando si basa su un’obbligazione pecuniaria, può riguardare soltanto delle somme liquide, cioè determinate nel loro preciso ammontare. Di fatto, ciò esclude la possibilità di ricorrere al procedimento di ingiunzione per la tutela di crediti di fonte extracontrattuale (ad esempio, per ottenere il risarcimento dei danno subiti in conseguenza di un fatto illecito).

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, non esiste alcun limite. Un’ingiunzione può essere chiesta in relazione a crediti di qualsiasi ammontare.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento di ingiunzione è facoltativo. Il creditore è sempre libero di instaurare, per la tutela dei suoi diritti, un procedimento di cognizione ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì.

1.2 Giudice competente

L’ingiunzione va chiesta al giudice di pace o al tribunale che sarebbe competente se la domanda fosse proposta nelle forme del procedimento ordinario. La competenza del giudice di pace è limitata alle cause di minore rilievo, secondo i criteri stabiliti in particolare dall’art. 7 del codice di procedura civile. Quando l’ingiunzione è chiesta al tribunale, questo si pronuncia in composizione monocratica, cioè nella formazione caratterizzata dalla presenza di un solo giudice.

Per i crediti relativi ad onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o al rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari e da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al quale sono iscritti. Analogamente, i notai possono agire davanti al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio notarile dal quale dipendono. (confrontare la  scheda sulla competenza giurisdizionale).

1.3 Requisiti di forma

Il ricorso con cui viene domandata l’ingiunzione deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 638 del codice di procedura civile e dev’essere depositato nella cancelleria del giudice insieme con i documenti ad esso allegati. Ai sensi dell’art. 16-bis decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221) «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha   luogo esclusivamente con modalità telematiche». Pertanto, per tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014, l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità. Nel caso di ingiunzione di pagamento europea, a norma del Regolamento CE 1896/2006, non si applica l’art. 16-bis d.l. 179/2012 e, pertanto, il ricorso per la pronuncia di ingiunzione monitoria deve essere presentato su supporto cartaceo e non telematico.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

No, non è previsto l’uso di moduli.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Di regola sì. Vi sono casi, tuttavia, in cui il ricorrente può stare in giudizio personalmente. Ciò avviene, in particolare, davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede 1.100 Euro e, comunque, quando il ricorrente riveste la qualifica necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti al giudice adito.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nel ricorso devono essere illustrati l'oggetto della domanda e le ragioni su cui essa si basa. Tale illustrazione non deve peraltro rivestire un carattere dettagliato, potendosi esaurire in una descrizione sommaria dei fatti e degli atti pertinenti.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì. Ai fini dell’ingiunzione sono considerate prove scritte, in particolare, le polizze e le promesse unilaterali redatte in forma di scrittura privata. Quando l’ingiunzione ha ad oggetto un credito relativo a una fornitura di merci o a una prestazione di servizi, e tale fornitura o prestazione sia stata fatta da un imprenditore anche a persone che non esercitano un’attività professionale o di impresa, la prova scritta del credito può essere fornita anche producendo gli estratti autentici delle scritture contabili dell’impresa creditrice, purché si tratti di scritture tenute regolarmente e formate nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Anche le fatture possono fornire un’adeguata prova scritta del credito ai fini dell’ingiunzione, a condizione che siano accompagnate dalla copia vidimata del registro delle fatture del ricorrente.

Norme particolari in tema di prova sono dettate per le ingiunzioni relative al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese fatte da avvocati, notai e altri liberi professionisti, oltre che per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice, se ritiene che il credito non sia fornito di una giustificazione sufficiente, ne dà notizia al ricorrente tramite il cancelliere, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso, e comunque se la domanda non può essere accolta, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Il ricorrente, malgrado il rigetto, può sempre riproporre la domanda, anche in via ordinaria.

1.5 Ricorso

Il decreto che rigetta la domanda di ingiunzione non è impugnabile né può formare l’oggetto di ricorso per cassazione.

1.6 Opposizione

Se la domanda viene accolta, e l’ingiunzione pertanto viene emessa, una copia autentica dell’ingiunzione dev’essere notificata all’intimato. La notifica deve avvenire entro sessanta giorni, se è fatta in Italia; entro novanta, se è fatta all’estero.

Ricevuta l’ingiunzione, l’intimato può proporre opposizione entro quaranta giorni.

Quando ricorrono giusti motivi, quest’ultimo termine può essere ridotto fino a dieci giorni o aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno Stato membro dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi giorni.

L'intimato può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine, se prova di non aver avuta tempestiva conoscenza dell’ingiunzione a causa di una irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. L'opposizione non è comunque più ammessa una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione forzata.

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione da notificare al ricorrente nel domicilio indicato nel ricorso. L’atto di citazione in opposizione deve contenere le indicazioni che, per regola generale, caratterizzano questo genere di atti. In particolare, l’opponente deve indicare in questa sede le ragioni che giustificano l’opposizione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Con l’opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione volto ad accertare la fondatezza della pretesa del creditore.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, come pure se l’opposizione è tempestiva ma l'opponente non si costituisce in giudizio, il giudice che ha emesso l’ingiunzione la dichiara esecutiva su istanza del ricorrente.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

È necessario distinguere quattro scenari.

Il primo si produce quando ancora non è scaduto il termine concesso all’intimato per opporsi all’ingiunzione. Il ricorrente può chiedere che l’ingiunzione venga sin da subito dichiarata dal giudice provvisoriamente esecutiva. Una simile richiesta può essere accolta solo quando siano soddisfatte le particolari condizioni previste a questo fine dal codice di procedura civile: occorre, ad esempio, che il credito sia fondato su cambiale o assegno, oppure che il ritardo nell’esecuzione esponga il creditore ad un pregiudizio grave. Il giudice, peraltro, può stabilire che il creditore, per ottenere già in questa fase la provvisoria esecutività dell’ingiunzione, presti in favore dell’intimato un’adeguata cauzione.

Il secondo scenario si verifica quando l’intimato, a cui sia stata notificata l’ingiunzione, non abbia tempestivamente proposto opposizione contro la stessa. Il creditore, quando si produce questo presupposto, può chiedere al giudice di dichiarare l’esecutività dell’ingiunzione.

Il terzo scenario si ha quando l’intimato ha proposto opposizione e il relativo procedimento è ancora pendente. Il creditore, in questo quadro, può chiedere al giudice di dichiarare l’ingiunzione provvisoriamente esecutiva. L’istanza può essere accolta solo quando sono riunite le particolari condizioni stabilite dal codice (ad esempio, quando l’opposizione non risulti fondata su una prova scritta). Il giudice può inoltre disporre che l’ingiunzione sia dichiarata provvisoriamente esecutiva solo in parte, nei limiti delle somme non contestate dall’intimato. Il giudice può anche  concedere la provvisoria esecutività dell’ingiunzione se il creditore offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Il quarto scenario, infine, si verifica quando l'eventuale opposizione viene rigettata: in virtù del rigetto, l’ingiunzione acquista efficacia esecutiva, ove non ne sia già provvista.

Le ingiunzioni di cui sia stata dichiarata l’esecutività nel quadro dell’uno o l’altro degli scenari appena descritti consentono al creditore anche di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ingiunzione, divenuta esecutiva in conseguenza della mancata opposizione dell’intimato, può eccezionalmente essere oggetto di revocazione nei casi indicati dalla legge (ad esempio se risulta che la decisione è stata resa in base a prove che, dopo la pronuncia, sono state dichiarate false). Inoltre, quando pregiudica i diritti di un terzo, l’ingiunzione può formare oggetto di una “opposizione di terzo”, da parte di quest’ultimo.

La sentenza che definisce il procedimento di opposizione è invece soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Link correlati

The Italian Constitution (EN)

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione

Le leggi e i codici italiani

https://www.normattiva.it/?language=it

Codice di procedura civile italiano

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

The Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Il sistema giudiziario italiano

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Codice del processo tributario

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.