Ingiunzione di pagamento europea

Irlanda
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Non esistono procedimenti particolari di "ingiunzione di pagamento" in Irlanda, ma un ricorrente al quale è dovuta una somma di denaro precisa o il cui credito è facilmente quantificabile può ottenere una decisione in contumacia.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Nel caso in cui il convenuto non notifichi il suo atto di opposizione o non presenti una memoria difensiva in seguito alla domanda del ricorrente, quest'ultimo può ottenere una decisione in contumacia. Nel caso in cui l'atto introduttivo riguardi un importo forfettario o determinato, la decisione finale può essere emessa dall'ufficio centrale dell'Alta corte (High Court) o dall'ufficio del tribunale circondariale (Circuit Court), in funzione dell'importo del credito (ad eccezione di alcune controversie, ad esempio i prestiti, per i quali il ricorrente deve presentare una richiesta di decisione in contumacia o ottenere l'autorizzazione del giudice affinché la decisione sia emessa a suo favore) per numerosi casi semplici riguardanti un recupero del credito, il ricorrente può ottenere una decisione in contumacia senza avviare un procedimento ordinario dinanzi al giudice e può ottenere la decisione dall'ufficio del giudice competente avviando un procedimento di tipo amministrativo.

Nel caso in cui la domanda non riguardi un importo determinato, il ricorrente deve adire il giudice e la decisione può essere ottenuta soltanto avviando un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Una decisione in contumacia può essere emessa quasi sempre relativamente alle varie controversie. Tale procedimento non si limita ai crediti in materia contrattuale o pecuniari, anche se per questi ultimi il sistema è decisamente più semplice. Le principali eccezioni riguardano le controversie relative ai prestiti.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Tale procedimento è facoltativo poiché il ricorrente deve passare attraverso determinate fasi prima di poter ottenere la decisione in contumacia: ad esempio deve depositare i documenti necessari presso l'ufficio del giudice competente o redigere una comunicazione dell'istanza e una dichiarazione sotto giuramento, notificandole al convenuto. Nel caso in cui il convenuto non risponda o si rifiuti di rispondere al ricorso del ricorrente e qualora il ricorrente non scelga il procedimento che porta a una decisione in contumacia, quest'ultimo deve necessariamente rinunciare alla sua domanda.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

In base agli accordi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni conclusi tra l'Irlanda e gli altri Stati membri (regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sostituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1215/2012) o in base ad accordi analoghi conclusi con i paesi terzi, la procedura è applicabile qualora il convenuto sia domiciliato in un altro paese. Nel caso in cui il convenuto risieda all'estero, il ricorrente deve vigilare affinché gli atti siano debitamente notificati al convenuto, conformemente alle norme di procedura stabilite per l'organo giurisdizionale che notifica tali atti all'estero. Qualora un convenuto che risiede all'estero non notifichi la sua opposizione o non presenti la memoria difensiva in seguito alla domanda del ricorrente, quest'ultimo può adire il giudice avviando un procedimento ordinario e chiedendo una decisione in contumacia.

1.2 Giudice competente

Il giudice competente viene individuato in funzione della natura e dell'importo del credito di cui trattasi. Il ricorrente deve rivolgersi al giudice presso il quale ha avviato il procedimento, che sarà in grado di indicargli se il convenuto abbia depositato o meno un atto di opposizione o abbia presentato una memoria difensiva e se il termine previsto in tal senso è scaduto. Qualora l'importo del credito sia inferiore a 75.000 euro (60.000 euro per le azioni riguardanti il risarcimento danni da lesioni), il ricorrente può avviare la sua azione presso il tribunale circondariale. Qualora il credito sia di importo superiore, l'azione deve essere avviata presso l'Alta corte. Qualora l'importo del credito sia inferiore a 15.000 euro, l'azione deve essere avviata presso il tribunale distrettuale (District Court). Nel caso in cui il credito sia d'importo inferiore a 2000 euro, l'azione può essere avviata in base alla procedura prevista per le controversie di modesta entità.

1.3 Requisiti di forma

Il ricorrente deve seguire i procedimenti così come disciplinati nelle norme di procedura dell'organo giurisdizionale competente e deve notificare l'atto al convenuto. Nel caso in cui quest'ultimo non notifichi la sua opposizione o non presenti la sua memoria difensiva, il ricorrente può chiedere che si decida in contumacia. Qualora il credito riguardi un importo forfettario, il ricorrente dopo aver depositato la domanda di pagamento, è generalmente legittimato a ottenere una decisione da parte dell'ufficio dell'organo giurisdizionale competente, senza che sia necessario ottenere una decisione da parte di un giudice o presentare una domanda a un organo giurisdizionale. Il personale preposto dell'ufficio del giudice interessato verifica in seguito se il convenuto abbia ricevuto effettivamente l'atto da parte del ricorrente, se il termine previsto in tal senso sia scaduto e se il ricorrente abbia fornito i documenti necessari all'ufficio, quali una relata di notifica e un'attestazione relativa al credito nella quale sia precisato l'importo effettivamente dovuto.

Nel caso in cui il credito riguardi un importo non determinato o che non è agevolmente quantificabile, il ricorrente deve adire il giudice con una domanda nella quale si richiede una decisione in contumacia.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Si. Per l'Alta corte la normativa pertinente per le decisioni emesse in contumacia è contenuta nel decreto 13 relativo alle norme procedurali del 1986 degli organi giurisdizionali superiori nella versione modificata, mentre per le decisioni emesse in contumacia si tratta del decreto 27. Per quanto riguarda il tribunale circondariale, la domanda di decisione in contumacia deve essere accompagnata da determinati documenti (in particolare l'atto introduttivo medesimo e una dichiarazione che attesti la notifica di tale atto introduttivo). Peraltro, la richiesta di decisione deve essere conforme ai formulari 9:10 dell'allegato dei formulari, unito alle norme di procedura del 2001 applicabili ai tribunali circondariali. I formulari sono disponibili nell'allegato alle suddette norme.

Inoltre, nel caso del tribunale distrettuale i formulari sono disponibili sotto forma di allegato alle norme procedurali del tribunale distrettuale.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No. Tuttavia, qualora il credito sia di importo superiore a 75 000 euro (60.000 euro nelle azioni relative al risarcimento danni per lesioni) è competente il tribunale circondariale e qualora vi siano elementi complessi è consigliabile (ma non obbligatorio) consultare un avvocato e farsi rappresentare.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'atto introduttivo deve indicare cognome, nome, indirizzo ed eventualmente la professione delle parti. Esso deve altresì indicare l'importo del credito, descrivere il momento in cui è sorto il credito e il motivo dell'azione, nonché citare le eventuali lettere di messa in mora inviate.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Nell'atto introduttivo del ricorrente occorre descrivere dettagliatamente il credito, vale a dire l'importo dovuto o richiesto, il momento in cui è sorto il credito, le lettere di messa in mora inviate e indicare eventualmente, e in funzione della natura del credito, qualsiasi altro fatto pertinente (ad esempio qualsiasi danno subito, qualsiasi trattamento seguito o altre conseguenze negative che sono insite nel motivo dell'azione).

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge la domanda di decisione in contumacia nel caso in cui il ricorrente non abbia rispettato i requisiti previsti nelle norme procedurali dell'organo giurisdizionale. Ad esempio, nel caso in cui le norme relative alla notifica degli atti non siano stati debitamente rispettate, la richiesta di decisione in contumacia non sarà accolta.

1.5 Ricorso

Il rigetto di una richiesta di decisione in contumacia è generalmente dovuto al mancato rispetto delle norme di procedura dell'organo giurisdizionale da parte del ricorrente. Pertanto, può essere necessario che quest'ultimo avvii di nuovo il procedimento notificando una nuova domanda al convenuto, conformemente alle norme di procedura previste dall'organo giurisdizionale.

Un convenuto può chiedere l'annullamento di una decisione emessa in contumacia. Per ottenere la vittoria nel giudizio d'appello, il convenuto deve spiegare al giudice la ragione per la quale non ha notificato la sua opposizione o non ha presentato la sua memoria difensiva e il giudice deve essere convinto che i motivi esposti spieghino o giustifichino tale omissione. Qualora il convenuto vinca il giudizio d'appello contro la decisione, quest'ultima è annullata e il convenuto ha la possibilità di esporre la propria difesa in quanto opponente.

1.6 Opposizione

Qualora il giudice ritenga che la decisione debba essere annullata il convenuto può difendersi e presentare una memoria difensiva e la causa proseguirà in questo caso con un procedimento ordinario.

1.7 Effetti dell’opposizione

Qualora un convenuto presenti una memoria difensiva nel termine previsto dalle norme procedurali o impartito dal giudice, a seconda del caso la causa prosegue con un procedimento ordinario. Il giudice decide le modalità con le quali proseguire la causa qualora sia necessario istruire le parti a questo proposito.

1.8 Effetti della mancata opposizione

La mancata presentazione di una memoria difensiva può indurre il ricorrente a chiedere una decisione in contumacia.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

La decisione in contumacia è esecutiva. Vedi le risposte date al punto 1.3, lettera d).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il ricorrente può adire il giudice con una domanda di modifica di annullamento della decisione. Tale domanda viene esaminata dallo stesso giudice. Quest'ultimo può annullare la decisione nel caso in cui lo ritenga giusto, qualora sussista una qualsiasi irregolarità nell'ottenimento della decisione o nel caso sia convinto che il convenuto abbia buone possibilità di difendersi. Una delle parti può presentare appello contro il provvedimento di annullamento della decisione o contro il provvedimento di diniego di annullamento della decisione.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023

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