Ingiunzione di pagamento europea

Grecia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

L'emissione di ingiunzioni di pagamento è ammessa ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 623-634 del codice di procedura civile, ossia il decreto presidenziale 503/1985, modificato e in vigore.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

I procedimenti in materia civile e commerciale: le controversie di diritto privato, se non soggette per legge alla competenza di altri organi giurisdizionali (articolo 1 del codice di procedura civile).

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

I crediti pecuniari e i crediti a garanzia, ossia assegni, pagherò bancari, cambiali, qualora i crediti e gli importi dovuti siano certificati da un atto pubblico o privato ed espressi in euro o in un'altra valuta estera (articolo 623 del codice di procedura civile).

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, non esiste un limite massimo per il valore del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento di ingiunzione è facoltativo. Il creditore può infatti sempre intentare un'azione ordinaria con cui è avviato un processo di cognizione riguardante i crediti reclamati, seguito da sentenza. D'altro canto, il procedimento d'ingiunzione di pagamento si conclude con un'ingiunzione di pagamento, che non è una sentenza bensì un titolo esecutivo (articolo 631 del CPC).

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento (e qualora lo fosse, sarebbe nulla e priva di validità) nei confronti di una persona che risiede all'estero o il cui domicilio non è noto, a meno che tale persona non abbia nominato un rappresentante ad litem in Grecia (articolo 624 del codice di procedura civile). La sede del processo è il luogo in cui il debitore è fisicamente (corpore) stabilito al momento della notificazione.

1.2 Giudice competente

Per i crediti pecuniari sino a ventimila euro (20 000 EUR) sono competenti i magistrati, mentre per tutti i crediti di importo superiore hanno competenza i giudici dei tribunali di primo grado. La competenza territoriale, ossia l'organo giurisdizionale che ha competenza ratione loci, è stabilita a partire dalle disposizioni generali sulla competenza locale, in particolare dal disposto degli articoli da 22 a 41 del codice di procedura civile. Ad esempio, in base a tali disposizioni, ha competenza ratione loci il giudice (tribunale civile distrettuale o tribunale di primo grado) del luogo di domicilio del debitore, di emissione dello strumento di debito (ad es., un assegno) oppure di accettazione o pagamento della cambiale.

1.3 Requisiti di forma

La domanda può essere presentata:

A) oralmente, presentando al magistrato una relazione pertinente (articolo 626, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 215, comma 2, del codice di procedura civile), senza escludere la possibilità di trasmettere la domanda per iscritto;

B) obbligatoriamente per iscritto al giudice del tribunale di primo grado, su richiesta scritta indirizzata alla cancelleria dello stesso organo giurisdizionale di primo grado, che specifichi:

  1. l'organo giurisdizionale presso il quale è proposta la domanda (tribunale civile distrettuale o tribunale di primo grado);
  2. il tipo di strumento giuridico, ad esempio "Domanda d'ingiunzione di pagamento";
  3. il nome, il cognome, il nome del padre e il domicilio di tutte le parti: il creditore e il debitore - e/o i loro legali rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, la denominazione commerciale e la sede legale;
  4. l'oggetto dello strumento giuridico, spiegato in modo chiaro, definito, conciso, leggibile e in greco. Qualora siano acclusi documenti in lingua straniera, ad esempio una fattura, occorre allegare una traduzione giurata;
  5. la data e la firma della parte oppure del legale rappresentante o autorizzato e, laddove sia obbligatoria la presenza di un avvocato, la firma dell'avvocato;
  6. l'indirizzo e, in particolare, la via e il numero dell'abitazione, dell'ufficio o dell'esercizio commerciale dell'attore, del suo legale rappresentante o del rappresentante autorizzato;
  7. la richiesta di ingiunzione di pagamento;
  8. il credito e l'importo esatto in denaro o garanzie, nonché gli interessi dovuti sul pagamento reclamato (articolo 626, commi 1 e 2, in combinato disposto all'articolo 118 e all'articolo 119, comma 1, del codice di procedura civile.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

No, non è obbligatorio utilizzare moduli standard.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Sì, se la domanda è proposta dinanzi ai tribunali di primo grado per i crediti di oltre ventimila euro (20 000 EUR) o ai tribunali civili distrettuali per i crediti dai dodicimila euro (12 000 EUR) ai ventimila euro (20 000 EUR).

In caso di domande proposte dinanzi ai tribunali civili distrettuali riguardanti crediti sino a dodicimila euro (12 000 EUR), la parte può agire o difendersi in giudizio senza essere rappresentata da un avvocato autorizzato (articolo 94 del codice di procedura civile).

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nell'istanza per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento occorre specificare il tipo di atto giuridico da cui è originato il credito dovuto (= debito), ad esempio, i crediti nell'ambito dei contratti di prestito o di vendita, i crediti impliciti nei contratti di leasing o gli assegni in sospeso. Il tipo di contratto o di atto giuridico in generale rappresenta altresì le ragioni del pagamento e il momento in cui sono sorte, ad esempio la data precisa in cui il debitore avrebbe dovuto corrispondere l'importo richiesto, ma non l'ha fatto. Nella domanda devono inoltre essere elencati i documenti forniti su cui si basa il tipo e l'importo del credito, in funzione della domanda stessa.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Considerato che nell'ambito di questo procedimento non è prevista l'audizione di testimoni, l'esistenza di un credito ai fini di un'ingiunzione di pagamento può essere dimostrata soltanto mediante atti, da trasmettere con la domanda e conservati nei registi del tribunale sino allo spirare del termine per l'opposizione, in modo da poterli notificare alla parte contro cui è emessa l'ingiunzione - il debitore del credito. Sono ammissibili come prove tutti gli atti (privati e pubblici) con valore probatorio ai sensi degli articoli da 432 a 465 del codice di procedura civile, garanzie incluse (ad esempio, assegni, cambiali). Gli atti devono recare in modo univoco la capacità e le informazioni (nome per intero) del creditore - beneficiario, la capacità e le informazioni del debitore, nonché le ragioni e l'importo del credito.

In particolare, gli atti non pubblici che, a norma dell'articolo 443, del codice di procedura civile devono recare la firma autografa dell'emittente per avere valore probatorio, sono considerati atti privati e chiunque assuma obblighi derivanti da tali atti ne è considerato l'emittente.

I documenti redatti correttamente da un funzionario pubblico o da una persona che svolge un pubblico servizio sono considerati atti pubblici (ad esempio, gli atti notarili).

1.4 Rigetto della domanda

La domanda è respinta:

A) se i requisiti giuridici per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento non vengono rispettati e, di conseguenza, i documenti allegati non forniscono prove immediate e univoche circa il credito, l'importo, il debitore o il beneficiario;

B) se l'attore non fornisce le spiegazioni chieste dal giudice o rifiuta di seguire le raccomandazioni sulla compilazione o la correttezza della domanda oppure sulla certificazione dell'autenticità delle firme degli atti privati trasmessi (articoli 628 e 627 del codice di procedura civile). Il giudice competente può chiedere all'attore ulteriori informazioni, documenti e rettifiche e, qualora questi non provveda a fornirle, la domanda è respinta.

Il rigetto è indicato in una nota alla fine della domanda, con una spiegazione sintetica delle motivazioni. Pertanto, poiché il giudice competente non emette alcuna sentenza, la nota sul rigetto non può essere impugnata. Ad ogni modo l'attore - creditore può sempre intentare un'azione ordinaria riguardante la propria domanda (cfr. precedente punto 1.1.3) o presentare una nuova istanza di ingiunzione di pagamento (articolo 628, comma 3, del codice di procedura civile).

1.5 Ricorso

In caso di rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento non è possibile esercitare alcun diritto di ricorso.

1.6 Opposizione

In seguito all'accoglimento di una domanda di ingiunzione di pagamento e all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, il debitore che ne è destinatario può opporvisi entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di notificazione (articolo 632, comma 1, del codice di procedura civile). L'opposizione può essere presentata anche prima della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.

L'organo giurisdizionale con competenza ratione loci e ratione materiae è o il giudice o il tribunale civile distrettuale o il tribunale di primo grado che ha emanato l'ingiunzione di pagamento.

L'opposizione è esaminata (articolo 632, comma 2, del codice di procedura civile) conformemente al combinato disposto degli articoli 643, 649 e 650 del codice di procedura civile, che disciplinano i procedimenti speciali per le controversie riguardanti gli strumenti di debito e i contratti di locazione, e alle disposizioni sui procedimenti ordinari non contrarie alle suddette disposizioni in materia di procedimenti speciali (articolo, 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura civile).

L'opposizione, da notificare pena inammissibilità entro il termine di quindici (15) giorni lavorativi di cui sopra, deve essere notificata o all'avvocato che ha firmato l'istanza per l'ingiunzione di pagamento oppure all'indirizzo dell'intimato indicato nell'ingiunzione, a meno che non sia stato comunicato mediante strumento giuridico un cambiamento di indirizzo (articolo 632, comma 1, lettera b), del codice di procedura civile).

1.7 Effetti dell’opposizione

Una proposta di opposizione non sospende l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento, trattandosi di un titolo direttamente esecutivo (articolo 631 del codice di procedura civile). Tuttavia, il giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento può, utilizzando la procedura per i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 686 del codice di procedura civile e in seguito alla presentazione di un'istanza della parte contro cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento, ordinare la sospensione, con o senza garanzie o a determinate condizioni, fino alla pronuncia della sentenza definitiva sull'opposizione che ha dovuto essere proposta.

Le condizioni per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento sono le seguenti: a) presentazione dell'opposizione in tempo utile e b) probabilità di buon esito per almeno un motivo di opposizione.

La sentenza che dispone la sospensione priva l'ingiunzione della sua natura esecutiva e ne indebolisce l'esecutività a livello di strumento.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se l'opposizione non è proposta nei termini fissati (entro quindici giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento), la parte a favore della quale è emessa l'ingiunzione può notificare nuovamente l'atto al debitore, cui è offerta una seconda possibilità per proporre opposizione. Nello specifico, questo ultimo può impugnare l'ingiunzione entro dieci giorni dalla data della nuova notificazione. In questo caso, la sospensione di cui sopra (cfr. punto 1.7) non può essere ordinata.

Al decorrere del termine di dieci giorni, il decreto ingiuntivo acquisisce forza di res judicata e, di conseguenza, sia l'ingiunzione di pagamento che il credito acquisiscono piena validità, in base ai fondamenti fattuali e giuridici esposti nell'ingiunzione di pagamento.

Un decreto ingiuntivo passato in giudicato e non impugnato in tempo utile può essere annullato soltanto con un ricorso straordinario di riapertura del caso, che è possibile proporre, dinanzi al giudice che ha emesso l'ordine di pagamento, per ragioni molto limitate, principalmente formali (articolo 633, comma 2, e articolo 544 del codice di procedura civile), ed entro i termini di cui all'articolo 544, commi 3 e 4 del codice di procedura civile.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Le ingiunzioni di pagamento sono strumenti esecutivi a partire dalla data di emissione (articolo 631 del codice di procedura civile). Non sono quindi necessari altri provvedimenti per garantirne l'esecutività e, di conseguenza, a meno che non ne sia ordinata la sospensione, il procedimento esecutivo è avviato, in sintesi, come segue:

all'ingiunzione di pagamento originale è allegato il decreto esecutivo, il cui testo reca nell'introduzione "Nel nome del popolo greco" e nella conclusione "L'ufficiale giudiziario ha il compito di eseguire la decisione, ...". Viene prodotta una copia autentica dell'atto (titolo esecutivo) e successivamente al debitore è notificata l'ingiunzione (richiesta) di pagamento.

Ciononostante, laddove non venga notificata entro due (2) mesi dall'emissione, l'ingiunzione di pagamento perde efficacia (articolo 630 A del codice di procedura civile).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Le sentenze sui procedimenti di opposizione non sono definitive, ma soggette a tutte le eventuali impugnazioni.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2018

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