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Ingiunzione di pagamento europea

Gibilterra
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

A Gibilterra non esiste una procedura di ingiunzione di pagamento specifica. Esiste, tuttavia, una procedura equivalente mediante la quale un attore può ottenere una sentenza in contumacia.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

A Gibilterra il procedimento in contumacia rientra nelle procedure giudiziarie civili ordinarie. Una volta che l'attore presenta la propria domanda, il convenuto ha 14 giorni di tempo a decorrere dalla notificazione o comunicazione del modulo per l'introduzione della domanda per rispondere. Se il convenuto non risponde alla domanda, l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere una sentenza in contumacia (ossia, un provvedimento ingiuntivo con cui ordina al convenuto di pagare l'importo richiesto, non avendo ricevuto alcuna replica da parte sua). L'attore è tenuto a presentare tale richiesta il prima possibile una volta passato il termine di 14 giorni. Fino a quando l'organo giurisdizionale non riceve la richiesta di emissione della sentenza, il convenuto può sempre presentare la propria risposta. Qualora l'organo giurisdizionale riceva la risposta del convenuto prima della richiesta dell'attore, la risposta sarà ritenuta prioritaria anche se trasmessa oltre il termine fissato.

Se l'attore non avanza la richiesta di emissione della sentenza entro sei mesi dallo scadere del termine per la presentazione delle difese, la domanda è "sospesa" (bloccata o interrotta) e l'unica misura che il convenuto può prendere è chiedere al giudice di emettere un provvedimento di revoca della sospensione.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

A Gibilterra le sentenze contumaciali possono essere emesse per quasi tutti i tipi di cause/azioni dinanzi agli organi giurisdizionali civili. Non si limitano ai crediti pecuniari e contrattuali. A Gibilterra, salvo i casi specificatamente esclusi dalle norme degli organi giurisdizionali (note come Civil Procedure Rules, corrispondente al regolamento di procedura civile), l'attore può chiedere l'emissione di una sentenza in contumacia per qualunque azione civile.

A tal fine, l'attore è tenuto a dimostrare da un lato di avere rispettato i requisiti procedurali e dall'altro che il convenuto non ha soddisfatto tali requisiti.

In via eccezionale, la parte 8 del regolamento di procedura civile prevede una procedura alternativa per dare seguito a un'azione nei casi in cui il convenuto presenti domanda per una decisione giudiziaria su una questione che difficilmente potrebbe comportare una controversia di fatto sostanziale oppure nei casi in cui tale procedura sia consentita per procedimenti specifici. In questi casi non è possibile ottenere una sentenza in contumacia.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, non esiste un limite massimo per il valore del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Come menzionato sopra, il procedimento in contumacia rientra tra i procedimenti civili ordinari. Non è una procedura distinta come in molti altri Stati membri. Il ricorso a tale procedura è facoltativo: le sentenze in contumacia non vengono emesse d'ufficio quando il convenuto non risponde alla domanda giudiziale entro il termine fissato. Il termine è specificato chiaramente nel modulo per l'introduzione della domanda notificato o comunicato al convenuto. Per potere ottenere una sentenza in contumacia, l'attore deve presentare una richiesta o istanza a tal fine. In alternativa, l'attore può scegliere di non portare avanti l'azione.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

A seconda degli accordi stipulati tra i paesi sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze tra Stati membri (ad esempio, il regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) o accordi analoghi con paesi terzi, la procedura è applicabile anche se il convenuto vive in un altro Stato membro o in un paese terzo. L'attore deve garantire di avere correttamente notificato o comunicato il modulo per l'introduzione della domanda al convenuto, in conformità alle norme applicabili alla notificazione e comunicazione degli atti al di fuori di Gibilterra (ad esempio, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale). Se il convenuto non risponde alla domanda, l'attore deve presentare un'istanza all'organo giurisdizionale qualora voglia ottenere una sentenza in contumacia secondo la procedura ordinaria.

1.2 Giudice competente

Nell'ambito delle sue diverse aree di competenza la Corte suprema di Gibilterra potrebbe essere uno degli organi giurisdizionali competenti. Ha ad esempio competenza per le controversie di modesta entità di valore sino a 10 000 GBP.

1.3 Requisiti di forma

Oltre ai requisiti summenzionati - ossia, che l'attore abbia seguito le procedure corrette nella presentazione della domanda e che il convenuto non abbia risposto entro il termine fissato - i requisiti formali per ottenere una sentenza in contumacia dipendono dal tipo di domanda.

In generale, se la domanda concerne un importo specifico, l'attore è semplicemente tenuto a presentare una richiesta per l'ottenimento di una sentenza in contumacia. Le richieste di questo tipo sono trattate dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale e non da un giudice. In questi casi, il personale dell'organo giudiziario verifica che il convenuto non abbia risposto alla notificazione o comunicazione né presentato le proprie difese, che i termini pertinenti siano scaduti e che l'attore abbia presentato all'organo giurisdizionale gli elementi di prova necessari.

Se la domanda non riguarda un importo preciso, l'attore è tenuto a presentare un'istanza all'organo giurisdizionale. In questi casi la questione sarà esaminata da un giudice, che deciderà se sia necessario tenere un'udienza e quali elementi l'attore dovrà fornire per determinare l'importo cui ha diritto - ad esempio, quali prove addurre.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Per entrambi i tipi di azione è obbligatorio utilizzare i moduli standard.

Per le domande relative a importi specificati per le quali l'organo giurisdizionale ha provveduto all'emissione, l'organo giurisdizionale invia all'attore il modulo N205A - Notice of issue (Specified Amount) (avviso di emissione per un importo definito). Il modulo include una sezione che l'attore deve compilare e restituire all'organo giurisdizionale per chiedere una sentenza in contumacia laddove il convenuto non risponda alla domanda entro il termine previsto. Il modulo è accompagnato da istruzioni per la compilazione.

Prima di compilare il modulo, l'attore deve riflettere attentamente sulle modalità con cui vorrebbe che il convenuto paghi il credito vantato. L'attore potrebbe esigere un pagamento immediato, ma è più probabile che il pagamento venga corrisposto nell'arco di un periodo, qualora il convenuto sia autorizzato a pagare a rate. Questo aspetto dipenderà dalla situazione del convenuto.

Se la domanda riguarda un importo non specificato, al momento dell'emissione della stessa l'attore riceve dall'organo giurisdizionale il modulo N205B - Notice of Issue (Unspecified Amount) (avviso di emissione per un importo non definito). Il modulo include anche una sezione in cui l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un'ordinanza con cui dichiari il convenuto "responsabile" del credito. L'organo giurisdizionale deciderà l'importo che il convenuto è tenuto a versare. Si parla in questo caso di "emissione di una sentenza per un importo che dovrà essere deciso dall'organo giurisdizionale".

Per alcuni tipi di cause è necessario presentare un'istanza affinché il giudice decida se è possibile ricorrere a una sentenza in contumacia. È il caso, ad esempio, delle domande notificate o comunicate a un convenuto di un'altra zona di competenza giurisdizionale oppure delle domande in cui il convenuto è uno Stato, la Corona o una persona o un ente che goda dell'immunità dalla giurisdizione civile. La presentazione di un'istanza di questo tipo è necessaria anche quando il convenuto è un minore o un paziente oppure una domanda per illecito civile presentata da un coniuge nei confronti dell'altro. In questi casi occorre utilizzare il modulo N244 - Application notice (modulo di istanza).

Per ulteriori informazioni, tra cui l'ottenimento di copie dei moduli necessari, si prega di contattare il Supreme Court Registry (cancelleria della Corte suprema), 277 Main Street, Gibilterra; numero di telefono (+350) 200 75608.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Come per ogni altro tipo di causa, non è obbligatorio ricorrere alla consulenza né alla rappresentanza di un avvocato. Tuttavia, di norma, laddove la domanda riguardi un importo superiore a 10 000 GBP e, in particolare, qualora implichi questioni complesse, è consigliabile chiedere il parere di un avvocato. Per ulteriori informazioni riguardo alla congruenza del ricorso a un legale rappresentante, si veda la pagina "Ricorso in giustizia".

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Poiché a Gibilterra la richiesta o domanda di sentenza in contumacia fa parte delle procedure giudiziarie civili ordinarie, l'attore dovrà presentare una domanda giudiziale secondo le normali modalità - si veda la pagina «Come procedere». In generale, il modulo per l'introduzione della domanda deve includere gli estremi delle parti, una breve descrizione della domanda e, se possibile, una dichiarazione relativa all'importo richiesto, precisando la soglia entro la quale rientra la somma tra le seguenti:

  • non più di 10 000 GBP
  • più di 10 000 GBP ma non più di 15 000 GBP
  • più di 15 000 GBP.

Nelle domande di risarcimento per perdite o lesioni personali, l'attore deve dichiarare se intende ricevere:

  • non più di 1 000 GBP
  • più di 1 000 GBP.

Un attore che non sia in grado di stabilire il valore della domanda deve dichiarare quanto segue: "I cannot say how much I intend to recover" (Non riesco a determinare l'ammontare del mio credito). Il modulo per l'introduzione della domanda include istruzioni sia per l'attore che per il convenuto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Oltre al modulo per l'introduzione della domanda, l'attore deve fornire informazioni dettagliate relative alla domanda, ossia:

  • una dichiarazione concisa dei fatti;
  • una dichiarazione (se applicabile) che indichi i danni specifici di cui l'attore chiede il risarcimento;
  • informazioni riguardanti eventuali interessi pretesi;
  • qualsiasi altro aspetto necessario per il tipo di domanda, come previsto dal regolamento di procedura dell'organo giurisdizionale.

Quando la sentenza in contumacia può essere emessa dal personale giudiziario, questi deve essere certo che al convenuto siano state notificate o comunicate le informazioni dettagliate relative alla domanda, che il convenuto non vi abbia risposto entro il termine fissato e che non abbia provveduto a soddisfare il credito.

Se questi requisiti sono rispettati, il personale dell'organo giurisdizionale emette una sentenza per l'attore in cui indica al convenuto l'importo da corrispondere, quando versarlo e l'indirizzo a cui inviare il denaro. Una copia della sentenza viene inviata all'attore e al convenuto.

Qualora la decisione spetti al giudice, come menzionato in precedenza nel caso di una domanda per un importo non specificato, egli può decidere se sia necessario tenere un'udienza o ottenere ulteriori prove. Si parla in questo caso di istruzioni del giudice. Una volta che il giudice ha preso una decisione, all'attore e al convenuto sarà inviata un'ordinanza. Le istruzioni fornite dal giudice possono riguardare sia la classificazione della domanda nella categoria delle controversie di modesta entità sia il fatto che la domanda sarà oggetto di una disposal hearing, ossia un'udienza di verifica.

All'udienza di verifica, il giudice potrà dare indicazioni più dettagliate, ad esempio, sui documenti e sulle prove necessarie per poter decidere in via definitiva sull'importo oppure fissare l'importo che il convenuto deve pagare, se si tratta di un caso semplice che non necessita di una lunga udienza.

Tutto dipende dal probabile ammontare dei danni, dalla probabilità che il convenuto contesti l'importo dei danni e dal fatto che il giudice ritenga che i documenti disponibili all'udienza contengano prove sufficienti per prendere una decisione definitiva.

Di norma il giudice non si avvale dell'udienza di verifica per emettere una decisione definitiva, a meno che le prove scritte fornite all'organo giurisdizionale non fossero state inviate al convenuto almeno tre giorni prima della data prevista per l'udienza di verifica.

Dopo l'udienza di verifica, il personale giudiziario prepara un decreto contenente la decisione del giudice, di cui sono inviate copie all'attore e al convenuto.

Oltre a quanto sopra, quando il convenuto non risiede a Gibilterra, l'organo giurisdizionale deve accertarsi, in base agli accordi internazionali pertinenti e altri testi, di essere competente a conoscere e a decidere dalla domanda, che nessun altro organo giurisdizionale abbia competenza esclusiva per il caso in questione e che la domanda sia stata correttamente notificata o comunicata.

1.4 Rigetto della domanda

L'organo giurisdizionale respingerà la richiesta o l'istanza di sentenza in contumacia laddove l'attore non abbia rispettato il regolamento dell'organo giurisdizionale. Ad esempio, se i dati del modulo per l'introduzione della domanda o la notificazione o comunicazione non sono conformi al regolamento di procedura civile, l'organo giurisdizionale non emetterà una sentenza in contumacia. L'organo giurisdizionale respingerà l'istanza di sentenza in contumacia anche qualora l'attore non fornisca le prove necessarie richieste dall'organo giurisdizionale stesso (cfr. sopra). Fatto salvo il rispetto dei suddetti requisiti procedurali, la verifica della fondatezza della domanda condotta dall'organo giurisdizionale prima di emettere una sentenza in contumacia dipende (come spiegato in precedenza) dal fatto che la domanda includa un importo specificato oppure rientri nella categoria di domande che possono essere esaminate soltanto in seguito a un'istanza specifica al giudice (cfr. punto 1.3).

1.5 Ricorso

Una domanda di emissione di una sentenza in contumacia è respinta soltanto laddove l'attore non dimostri al giudice di avere seguito la corretta procedura. L'attore non può impugnare una decisione in tal senso. Se l'organo giurisdizionale decide di respingere la richiesta di emettere una sentenza in contumacia, di norma l'attore può iniziare la procedura ex novo, notificando o comunicando al convenuto un nuovo modulo per l'introduzione della domanda, in conformità alle procedure e ai requisiti previsti dal regolamento di procedura civile.

Una sentenza in contumacia emessa erroneamente può essere modificata o annullata su richiesta del convenuto. È possibile presentare un'istanza di modifica (ad esempio, chiedere di ridurre l'importo stabilito se il debito è stato pagato in parte prima della sentenza) o di annullamento (ossia, chiedere la cancellazione) della sentenza in contumacia.

Se ha motivo di ritenere che i dati della domanda non siano pervenuti al convenuto prima della sentenza in contumacia, l'attore ha l'obbligo di rivolgersi all'organo giurisdizionale per chiedere di annullare la sentenza di contumacia emessa a suo favore.

1.6 Opposizione

Il procedimento in contumacia può essere avviato soltanto se il convenuto non ha presentato le proprie difese o comunicato di avere preso conoscenza della domanda entro i termini fissati (cfr. sopra). Se il convenuto propone opposizione, il caso procede come normale azione contestata.

Se desidera ottenere un'ordinanza di annullamento della sentenza in contumacia o modificare la sentenza dopo la sua emissione il convenuto deve presentare senza indugio un'istanza all'organo giurisdizionale per chiedere che la sentenza sia annullata o modificata. Il giudice può modificare o annullare la sentenza in contumacia qualora ritenga che vi siano buone ragioni per farlo o che il convenuto abbia prospettive realistiche di vincere la causa presentando le proprie difese.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto presenta le proprie difese entro i termini fissati, la causa procede come normale azione contestata, come descritto nella pagina "Come procedere".

1.8 Effetti della mancata opposizione

Il procedimento in contumacia può essere avviato soltanto se il convenuto non ha presentato la propria difesa o comunicato di avere preso conoscenza della domanda entro i termini fissati. Soltanto allora l'attore può presentare una richiesta o un'istanza di sentenza in contumacia.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Una sentenza emessa in contumacia è una decisione per cui l'attore può chiedere l'esecuzione avverso il convenuto. Le procedure da seguire per ottenere una sentenza contumaciale sono descritte al precedente punto 1.3.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Come spiegato in precedenza, il convenuto può chiedere al giudice di modificare o annullare (ossia, cambiare la formulazione della sentenza o cancellarla per intero) la sentenza in contumacia. In questo caso non si tratterebbe di impugnazione, poiché la causa sarebbe esaminata dallo stesso giudice che si sarebbe occupato della causa originale se il convenuto avesse presentato le proprie difese relativamente alla domanda. Il giudice può modificare o annullare la sentenza in contumacia qualora ritenga che vi siano state inesattezze procedurali, che il convenuto abbia prospettive realistiche di vincere presentando le proprie difese o che vi siano buone ragioni per farlo.

Entrambe le parti possono impugnare la decisione di annullare o non annullare la sentenza in contumacia, purché abbiano ottenuto l'autorizzazione all'impugnazione dal giudice che ha emesso la decisione o dal giudice d'appello.

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

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