Ingiunzione di pagamento europea

Germania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Sì. Le disposizioni di procedura civile prevedono un procedimento per ingiunzione di pagamento (Mahnverfahren) diretto a ottenere il pagamento di crediti pecuniari che non siano necessariamente contestati. Tale procedimento è disciplinato dagli articoli 688 e seguenti del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung).

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura in parola può essere di norma impiegata ove si agisca per ottenere il pagamento di un importo fisso in euro.

Tuttavia non è possibile farvi ricorso nei seguenti casi:

  • crediti derivanti da un accordo di credito al consumo con un tasso di interesse che eccede di oltre 12 punti percentuali il tasso di interesse di base;
  • crediti che dipendono dall'adempimento di obbligazioni che devono essere già state rese;
  • quando la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve essere eseguita mediante avviso pubblico poiché è ignoto il domicilio del convenuto.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esiste un limite massimo all'importo che può essere azionato.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento di ingiunzione da parte del creditore è facoltativo. Il creditore può scegliere tra questa procedura e il procedimento ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

In linea di principio, la procedura tedesca per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento può essere utilizzata anche se il convenuto vive in un altro Stato membro o in un paese terzo. Occorre tuttavia rilevare che, secondo l'articolo 688, paragrafo 3, del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario notificare all'estero l'ingiunzione di pagamento, la procedura di ingiunzione di pagamento può essere utilizzata solo quando ciò sia previsto dalla legge sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). È questo il caso attualmente di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Norvegia, Svizzera e Israele.

1.2 Giudice competente

Unico giudice competente ai fini della procedura d'ingiunzione di pagamento è il tribunale distrettuale (Amtsgericht) che funge da foro generale per il richiedente. Esso è individuato in ragione del luogo di residenza, ovvero, in caso di persona giuridica, dalla sua sede sociale. In molti Stati federali sono stati tuttavia istituiti tribunali centrali competenti in materia di ingiunzioni di pagamento (Mahngerichte) (come, ad esempio, il tribunale distrettuale di Wedding a Berlino). Ciò significa che la competenza per le procedure di ingiunzione di pagamento è stata concentrata in più tribunali distrettuali o, talvolta, anche in un solo tribunale distrettuale di detto Stato federale. In tal caso, il foro generale del richiedente è il tribunale centrale competente per le procedure di ingiunzione di pagamento per il suo luogo di residenza.

Se non esiste un foro generale del richiedente in Germania, ha competenza esclusiva il tribunale distrettuale di Wedding a Berlino. Se in Germania non esiste un foro generale del convenuto, è competente il tribunale distrettuale che sarebbe chiamato a pronunciarsi nella procedura in contraddittorio, indipendentemente dalla sua competenza ratione materiae (in linea di principio, i tribunali distrettuali sono competenti solo sino ad un importo di 5 000 EUR). Anche in questo caso, in taluni Stati federali possono esservi organi giurisdizionali specializzati in materia di procedura di ingiunzione di pagamento.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

L'uso di un modulo prestampato è obbligatorio qualora siano disponibili moduli stampati per la rispettiva dichiarazione o domanda. Esistono, ad esempio, moduli prestampati per la richiesta di emissione o di nuova notifica di ingiunzioni di pagamento o ordini di esecuzione

In tutti gli Stati federali, la procedura di ingiunzione di pagamento è meccanizzata. In tal caso, i ricorsi possono essere presentati tramite moduli stampati o mediante sistemi elettronici di scambio dati. Talune imprese di sistemi informatici mettono a disposizione programmi software per la compilazione elettronica dei ricorsi per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento automatizzato. In alcuni tribunali locali è anche possibile presentare il ricorso via Internet.

I moduli cartacei possono essere acquistati nelle cartolerie.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Non è necessario specificare in modo particolareggiato i motivi del ricorso. È richiesta soltanto l'indicazione del diritto azionato e dell'esatto importo richiesto. A tal fine, occorre riempire le caselle dei moduli prestampati predisposti per la procedura di ingiunzione di pagamento. Occorre specificare separatamente i crediti azionati in via principale e quelli accessori.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario presentare prove scritte dei crediti azionati.

1.4 Rigetto della domanda

Il ricorso per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è respinto solo se la procedura in parola non è ammissibile, se l'organo giurisdizionale adito è incompetente o se la domanda non è conforme ai requisiti di forma.

Il ricorso è inoltre respinto se l'ingiunzione di pagamento non è ammissibile solo per una parte della pretesa. Il richiedente deve essere ascoltato prima che ne sia dichiarata l'inammissibilità.

Il giudice non verifica la fondatezza della pretesa del richiedente prima di emettere l'ingiunzione di pagamento.

1.5 Ricorso

In linea di principio, non è possibile impugnare il diniego di un'ingiunzione di pagamento. Un appello immediato (sofortige Beschwerde) può essere presentato unicamente se la domanda è stata inviata utilizzando un modulo che può essere letto solo meccanicamente ed è stata respinta per il fatto che lo stesso non risulta idoneo ai fini dell'elaborazione elettronica da parte del sistema del tribunale. Questa disposizione non svolge tuttavia, nella pratica, un ruolo significativo.

1.6 Opposizione

Nel caso in cui un'ingiunzione di pagamento sia stata emessa e notificata al convenuto, questi può presentare opposizione entro due settimane. Tuttavia, un'opposizione è valida anche se proposta dopo la scadenza se non è stato ancora emesso un ordine di esecuzione.

Con la notifica dell'ingiunzione di pagamento, il convenuto riceve un modulo con il quale può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento. L'utilizzo del modulo è tuttavia opzionale e non obbligatorio. Ciò significa che la dichiarazione di opposizione può essere presentata sotto altra forma; l'unico requisito formale è che sia utilizzata la forma scritta.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto si oppone tempestivamente alla pretesa, non è possibile emettere un ordine di esecuzione e l'ingiunzione di pagamento non può essere eseguita. La controversia non sfocia tuttavia automaticamente nella procedura ordinaria. Ciò richiede una domanda specifica di ricorso al procedimento contenzioso presentata dal richiedente o dal convenuto nella procedura di ingiunzione di pagamento. Il richiedente può anche presentare tale domanda non appena venga a conoscenza della dichiarazione di opposizione o può collegarla all'ingiunzione di pagamento quale misura precauzionale.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il tribunale emette, su istanza di parte, un ordine di esecuzione. Tale istanza non può essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la proposizione dell'opposizione e deve contenere una dichiarazione da cui risulti se siano stati effettuati pagamenti a seguito dell'ingiunzione di pagamento e, se sì, quali. Ove siano stati effettuati dei pagamenti, il richiedente deve ridurre proporzionalmente la sua domanda.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ordine di esecuzione è equivalente a una sentenza pronunciata in contumacia dichiarata esecutiva in via provvisoria. Contro tale ordine può essere presentata opposizione entro due settimane dalla notifica.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2023

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