Ingiunzione di pagamento europea

Estonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì. Il capitolo 49 del codice di procedura civile, in appresso denominato "TsMS" (tsiviilkohtumenetluse seadustiku) disciplina il procedimento di ingiunzione di pagamento.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura in parola trova applicazione ai crediti derivanti da rapporti di diritto privato ed è diretta a coprire il pagamento di determinate somme di denaro.

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica ai crediti non contrattuali, ad eccezione:

  • dei crediti che traggono origine dalla liikluskindlustuse seadus (legge sulla responsabilità civile auto);
  • dei crediti per i quali il debitore ha rilasciato un riconoscimento del debito o per i quali è stato concluso un altro accordo implicante un obbligo di prestazione.

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica se:

  • il credito non è ancora esigibile al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione delle penalità per il ritardo di pagamento a titolo accessorio, o la presentazione dell'istanza dipende dall'esecuzione di un'obbligazione reciproca e tale obbligazione non è stata ancora eseguita;
  • l'oggetto del credito è il risarcimento di danni che non riguardano il diritto di proprietà;
  • l'istanza è presentata contro un debitore fallito;
  • l'istanza è presentata contro vari debitori ma non si fonda sulla stessa base o sullo stesso obbligo.

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica ai crediti accessori, se eccedono il credito principale.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Sì. La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica a crediti superiori a 8 000 EUR. Tale importo comprende sia il capitale, sia i crediti accessori.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è facoltativo. Il creditore può scegliere se avvalersi della suddetta procedura o se avviare un procedimento ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì. La normativa nazionale non prevede limiti all'applicazione della procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento nei confronti di convenuti residenti n un altro paese. All'interno dell'UE, il foro competente per il convenuto è stabilito sulla base del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2 Giudice competente

Le domande di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento sono esaminate dalla sezione competente per le ingiunzioni di pagamento della Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja (sezione di Haapsalu del tribunale regionale di Pärnu).

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è accessibile esclusivamente per via elettronica e, per tale ragione, le domande devono essere presentate al giudice competente attraverso l'interfaccia del sistema di fascicoli elettronici (Avalik E-toimik) o il livello di scambio di dati per i sistemi informatici di Stato X-tee.

Le domande possono essere presentate attraverso il sito https://www.e-toimik.ee/

In base all'articolo 485, comma 2, del codice di procedura civile, l'opposizione può essere presentata mediante il modulo allegato alla proposta di pagamento o in formato diverso. Il modulo è reperibile sul sito della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Estonia (Riigi Teataja)

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è obbligatorio nominare un rappresentante.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La domanda di procedura accelerata per l'ingiunzione di pagamento deve contenere una breve descrizione delle circostanze alla base del credito e una breve descrizione delle prove che il ricorrente sarebbe in grado di fornire a supporto delle proprie pretese. Il credito deve fondarsi su elementi di fatto ed essere supportato da prove documentali. Una richiesta è manifestamente infondata se, tenuto conto delle circostanze indicate nella domanda a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, il credito non può essere legalmente soddisfatto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario presentare prove scritte del credito azionato. La domanda deve tuttavia contenere una breve descrizione delle prove che il ricorrente sarebbe in grado di produrre a fondamento del credito.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge la domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento se:

  1. il codice di procedura civile non autorizza, in relazione al credito considerato, il ricorso alla procedura accelerata;
  2. la domanda non soddisfa i requisiti indicati nel codice di procedura civile;
  3. non è stato possibile notificare al debitore la proposta di pagamento entro un termine ragionevole, la proposta non può essere notificata per pubblici proclami e il ricorrente ha espressamente richiesto che sia disposta la cessazione della materia del contendere in caso di opposizione;
  4. il ricorrente non informa il giudice del risultato della notifica alla controparte nel termine stabilito;
  5. è evidente che sussistono ragioni per sospendere il procedimento.

1.5 Ricorso

Non è possibile impugnare un provvedimento di diniego di un'ingiunzione di pagamento. Il rigetto della domanda non limita il diritto del ricorrente di agire giudizialmente o di ricorrere alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.

1.6 Opposizione

Il debitore può contestare il credito o parte di esso dinanzi al giudice che ha emesso la proposta di pagamento entro 15 giorni dalla notifica dell'ordine di pagamento o entro 30 giorni dalla notifica se avvenuta all'estero.

L'opposizione può essere proposta utilizzando il modulo allegato alla proposta di pagamento o in formato diverso. Non è necessario indicare i motivi dell'opposizione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore propone opposizione alla proposta di pagamento entro il termine specificato, il giudice che ha redatto la proposta di pagamento prosegue con la trattazione della causa o la rimette al giudice indicato nella domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento o al giudice indicato nella richiesta congiunta delle parti. Nelle controversie in materia di proprietà immobiliare o condominio, il procedimento continua su istanza di parte salvo che il ricorrente abbia chiesto la continuazione dell'azione o la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda le azioni, un'azione si considera presentata con il deposito della domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.

Se il ricorrente ha esplicitamente richiesto che, in caso di opposizione, sia disposta la cessazione della materia del contendere, il procedimento si conclude.

Se, nell'ambito di un'opposizione avverso la proposta di pagamento, il debitore riconosce in parte il credito azionato dal richiedente, il giudice competente a conoscere della materia emette un'ingiunzione di pagamento disponendo il recupero dell'importo riconosciuto dal debitore e prosegue con la trattazione della parte residua della controversia.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Se il debitore non provvede al pagamento dell'importo indicato nella proposta di pagamento e non propone tempestivamente opposizione, il giudice emette, mediante decisione, un'ingiunzione di pagamento prevedendo il recupero dell'importo.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Con l'ingiunzione di pagamento il debitore dovrebbe essere informato del suo diritto a ricorrere contro il provvedimento entro 15 giorni o entro 30 giorni in caso di notifica della proposta di pagamento all'estero. Il debitore deve essere informato del fatto che il ricorso contro la decisione può essere proposto soltanto sulla base delle seguenti circostanze:

  1. la proposta di pagamento è stata notificata al debitore con qualsiasi modalità, ad eccezione del recapito personale, dietro firma o in forma elettronica e, per un errore non imputabile al debitore, essa non è stata notificata tempestivamente e il debitore non ha potuto proporre opposizione in termini;
  2. il debitore non ha potuto presentare opposizione alla proposta di pagamento per motivi validi che sfuggono al suo controllo;
  3. le condizioni preliminari per il ricorso alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non erano soddisfatte o sono state sostanzialmente violate in altro modo o la pretesa creditoria cui si riferisce la procedura accelerata è manifestamente infondata.

Un legale rappresentante del debitore o il suo successore a titolo universale può ricorrere contro l'ingiunzione di pagamento entro due mesi a decorrere dal momento in cui ne è venuto a conoscenza se è evidente che, all'atto dell'adozione della decisione, vi erano ragioni per disporre la sospensione ma il giudice non ne era a conoscenza o non poteva esserlo. Chi presenta ricorso avverso il provvedimento deve farlo sulla base di una delle succitate circostanze.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2024

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