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Ingiunzione di pagamento europea

Inghilterra e Galles
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Non esiste un procedimento d'ingiunzione di pagamento specifico per le cause che si svolgono interamente in Inghilterra e Galles; esiste un procedimento tramite il quale il creditore (attore) può ottenere una sentenza contumaciale. L'ingiunzione di pagamento europea è disponibile in caso di controversie transfrontaliere all'interno dell'UE.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il procedimento per ottenere una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali in materia civile applicabili in Inghilterra e Galles. Dopo che il creditore ha presentato una domanda (cfr. la parte "Come procedere – Inghilterra e Galles"), il debitore deve rispondere entro 14 giorni dalla ricezione della notifica del modulo di domanda. Se il debitore non risponde alla domanda, il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale di pronunciare una sentenza "contumaciale" (ossia emettere un'ordinanza che imponga al debitore di versare al creditore l'importo richiesto non essendo pervenuta alcuna risposta in merito). Il creditore deve procedere in tal senso al più presto, trascorsi i 14 giorni di cui sopra. Fino a quando l'organo giurisdizionale non riceve la domanda di emissione di una sentenza, il debitore ha comunque la possibilità di replicare rispetta alla domanda. Se l'organo giurisdizionale riceve la risposta del debitore prima della domanda del creditore, tale risposta ha priorità nonostante la presentazione tardiva.

Se un creditore non richiede l'emissione di tale sentenza entro sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di una difesa, la domanda viene "sospesa" (fermata o interrotta) e l'unica azione che il creditore può quindi intraprendere consiste nel presentare un'istanza a un giudice affinché ordini la revoca di tale sospensione.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Una sentenza contumaciale può essere concessa in quasi tutti i tipi di cause/controversie dinanzi gli organi giurisdizionali civili in Inghilterra e Galles. Non vi è la limitazione ai soli crediti contrattuali e pecuniari. Salvo quanto espressamente escluso dalle norme procedurali (note come codice di procedura civile), il creditore può chiedere la pronuncia di una sentenza contumaciale nel contesto di qualsiasi procedimento civile in Inghilterra e Galles, fatta eccezione per una domanda di consegna di beni nell'ambito della quale l'accordo è disciplinato dalla legge sul credito al consumo del 1974.

Al fine di ottenere una sentenza contumaciale, il creditore deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni procedurali, così come che il debitore non vi ha invece ottemperato.

In via eccezionale, l'articolo 8 del codice di procedura civile consente di seguire una procedura alternativa per la presentazione di una domanda nei casi in cui un debitore chiede la decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una questione che è improbabile comporti una contestazione sostanziale di fatti oppure nei casi in cui tale procedura è consentita nel contesto di procedimenti specifici. In tali circostanze non si può ottenere una sentenza contumaciale.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esiste un limite massimo in relazione al valore della controversia.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Come accennato in precedenza, la procedura per ottenere una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali in materia civile. Non si tratta di una procedura distinta che è noto esista invece in numerosi altri Stati membri. Il ricorso a tale procedura è facoltativo, nel senso che la sentenza contumaciale non viene concessa automaticamente in caso di mancata risposta da parte del debitore a una domanda entro il termine previsto. Tale termine è indicato chiaramente nel modulo di domanda che viene notificato al debitore. Al fine di ottenere una sentenza contumaciale, il creditore deve presentare una richiesta o una domanda a tale fine. In alternativa il creditore può scegliere di non far valere il proprio credito.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Le controversie tra imprese o persone stabilite o che risiedono in uno Stato membro diverso sono disciplinate da vari atti legislativi, il più rilevante dei quali è il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, noto come il regolamento Bruxelles.

Esiste l'ingiunzione di pagamento europea che rende più semplice per i creditori recuperare i debiti monetari non contestati (ossia ammessi) in casi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea; tale procedura è facoltativa rispetto alle procedure esistenti.

1.2 Giudice competente

È possibile ottenere una sentenza contumaciale tanto dal County Court (tribunale di contea) quanto dalla High Court (Alta Corte). Il creditore deve presentare domanda presso l'organo giurisdizionale che ha adito quando ha presentato la sua domanda iniziale. Tale organo giurisdizionale può quindi verificare che il debitore non abbia presentato alcuna conferma di notificazione o alcuna difesa e che il termine per il deposito di tali documenti sia scaduto.

La procedura segue le norme generali in materia di competenza giurisdizionale per gli organi giurisdizionali in Inghilterra e Galles (cfr. pagine dedicate alla "Competenza giurisdizionale"). In sintesi, se si tratta di un credito di valore inferiore a 100 000 GBP (nei casi di lesioni personali, se il valore del credito è inferiore a 50 000 GBP) la sentenza contumaciale deve essere emessa dal tribunale di contea, fatto salvo il caso in cui al creditore sia consigliato procedere altrimenti. I crediti per un valore inferiore a 10 000 GBP possono essere esaminati presso il tribunale di contea seguendo la procedura per le controversie di modesta entità che prevede un modo semplice e informale per risolvere le controversie, spesso senza la necessità di ricorrere a un avvocato. Una sentenza contumaciale relativa a qualsiasi credito di valore superiore a 100 000 GBP può essere emessa dall'Alta Corte o dal tribunale di contea. La natura e la complessità del caso determineranno quale sia l'organo giurisdizionale competente.

Maggiori informazioni sulle norme procedurali per le sentenze contumaciali applicate presso tali organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del ministero della giustizia.

1.3 Requisiti di forma

Oltre alle prescrizioni di cui sopra (ossia il fatto che il creditore abbia seguito le procedure corrette nella presentazione della domanda e che il debitore non abbia risposto entro il termine previsto), i requisiti di forma per l'ottenimento di una sentenza contumaciale dipendono dal tipo di credito.

In generale, se il credito non è costituito da una somma specifica, un creditore deve soltanto presentare una richiesta di sentenza contumaciale. Di norma tali richieste sono trattate dal personale amministrativo dell'organo giurisdizionale, piuttosto che da un giudice. In tali casi, il personale giudiziario verifica che non vi sia una conferma di notificazione o che il debitore non abbia presentato una difesa, che i termini pertinenti siano scaduti e che il creditore abbia fornito all'organo giurisdizionale le prove necessarie.

Se il credito vantato riguarda una somma non specificata, il creditore deve presentare un'istanza all'organo giurisdizionale. In tali casi spetta a un giudice valutare la questione ed è lui a decidere se è necessaria un'udienza e quali elementi dovrà fornire il creditore per assistere il giudice nel determinare l'importo di denaro al quale il creditore ha diritto (potrebbe ad esempio essere necessario presentare delle prove).

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Per entrambi i tipi di crediti è obbligatorio l'uso di un modulo standard.

Se la domanda riguarda un importo specificato e l'organo giurisdizionale ha pubblicato tale domanda, quest'ultimo invia il modulo per il creditore N205A - Avviso di pubblicazione (importo specificato). Tale modulo comprende una sezione che il creditore deve compilare e restituire all'organo giurisdizionale per richiedere una sentenza contumaciale nel caso in cui il debitore non risponda alla domanda entro il termine previsto. Sul modulo sono riportate note di orientamento che forniscono assistenza per la sua compilazione.

Prima di compilare il modulo il creditore dovrebbe pensare attentamente in merito al modo in cui desidera che il debitore gli corrisponda l'importo dovuto. Un creditore potrebbe volere che il debitore gli saldi immediatamente l'importo dovuto, tuttavia potrebbe avere maggiori possibilità di ottenerlo se consentisse al debitore di saldarlo a rate entro un arco di tempo definito. Ciò dipenderà dalla situazione del debitore.

Se ha presentato la sua domanda utilizzando il servizio Money Claim Online, un creditore può depositare online un'istanza presso l'organo giurisdizionale al fine di ottenere una sentenza contumaciale.

Se la domanda riguarda un importo non specificato, il creditore riceve il modulo N205B - Avviso di pubblicazione (importo non specificato) dall'organo giurisdizionale quando la domanda viene pubblicata. Tale modulo comprende altresì una sezione tramite la quale il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un'ordinanza che riconosca il debitore responsabile del credito. L'organo giurisdizionale fisserà l'importo che il debitore dovrà pagare. Questa procedura si chiama "emissione di una sentenza per un importo che deve essere deciso dall'organo giurisdizionale".

Taluni tipi di casi richiedono che sia presentata una domanda affinché un giudice possa decidere se concedere o meno una sentenza contumaciale. Rientrano in tale casistica i casi nei quali l'istanza relativa al credito viene notificata a un debitore che risiede in una giurisdizione diversa, nei quali il debitore è uno Stato, la Corona o una persona o un soggetto che gode dell'immunità in relazione ai procedimenti giudiziari civili. Una domanda è inoltre necessaria quando il credito è vantato contro un minore o un paziente oppure se si tratta di un credito per un atto illecito commesso da un coniuge nei confronti dell'altro. In tali casi va utilizzato il modulo N244 (Avviso di domanda)

Numerosi moduli utilizzati dagli organi giurisdizionali, compreso il modulo N244, sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia. Tutti i moduli possono essere ottenuti rivolgendosi a qualsiasi organo giurisdizionale civile in Inghilterra e Galles.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Come per tutti i tipi di controversie, una persona non è tenuta a richiedere la consulenza o la rappresentanza da parte di un avvocato. Tuttavia, come regola generale, se una domanda riguarda un valore superiore a 5 000 GBP e in particolare se comprende questioni complicate, è consigliabile chiedere il parere di un avvocato. Maggiori dettagli sull'opportunità della rappresentanza legale sono disponibili sulla pagina "Come procedere?".

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Dato che una richiesta o una domanda per l'ottenimento di una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali applicate dagli organi giurisdizionali civili in Inghilterra e Galles, è necessario che un creditore presenti una domanda in maniera normale (cfr. pagina "Come procedere?"). In termini generali, un modulo di domanda deve contenere i dettagli delle parti, brevi informazioni sulla domanda e, se possibile, una dichiarazione relativa all'importo di denaro richiesto e se l'importo che si prevede di recuperare rientra in una delle seguenti fasce di valore:

  • non superiore a 10 000 GBP;
  • superiore a 10 000 GBP ma non superiore a 25 000 GBP;
  • superiore a 25 000 GBP.

In caso di domande per perdite o lesioni personali, il creditore deve indicare se si aspetta di recuperare:

  • un importo inferiore a 1 000 GBP;
  • un importo superiore a 1 000 GBP.

Se il creditore non è in grado di stabilire il valore di un credito deve specificare "Non sono in grado di indicare l'importo che intendo recuperare". Il modulo comprende note di orientamento tanto per il creditore quanto per il debitore.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Oltre al modulo di domanda, il creditore deve fornire i dettagli della domanda che comprendono:

  • una descrizione concisa dei fatti;
  • una dichiarazione (se applicabile) del fatto che il creditore sta chiedendo il risarcimento di tipi particolari di danni;
  • dettagli in merito ad eventuali interessi richiesti;
  • qualsiasi altro aspetto necessario in base al tipo di credito, come stabilito dalle norme procedurali.

Nei casi in cui il personale giudiziario è in grado di emettere una sentenza contumaciale deve accertarsi: che i dettagli della domanda siano stati notificati al debitore; che il debitore non abbia risposto alla domanda entro il termine pertinente; e che il debitore non abbia soddisfatto il credito.

Se tali requisiti sono soddisfatti, il personale giudiziario emette una sentenza a favore del creditore nel quale comunica al debitore l'importo dovuto da quest'ultimo, quando deve avvenire il pagamento e l'indirizzo al quale inviare il denaro. Una copia della sentenza viene inviata al creditore e una al debitore.

Nei casi in cui spetta a un giudice prendere tale decisione, come menzionato in precedenza, quando la domanda riguarda un importo non specificato, il giudice può decidere se è necessaria un'udienza o se sono necessarie ulteriori prove. Tale attività è denominata "fornire indicazioni". Dopo che il giudice ha preso una decisione, un'ordinanza viene inviata al creditore e al debitore. Il giudice può fornire istruzioni attribuendo la domanda alla procedura prevista per le controversie di modesta entità oppure può stabilire che la domanda deve essere oggetto di un'udienza istruttoria.

In occasione dell'udienza istruttoria il giudice: fornisce indicazioni più dettagliate ad esempio in merito ai documenti e alle prove necessari per aiutarlo ad adottare una decisione definitiva in merito all'importo; oppure decide l'importo che il debitore deve pagare, se si tratta di un caso semplice che non necessita di una lunga udienza.

Ciò che accadrà dipende dalla probabile entità dei danni; dal fatto che probabilmente il debitore contesti l'ammontare dei danni; e che il giudice ritenga o meno che vi siano prove sufficienti nei documenti disponibili in occasione dell'udienza per prendere una decisione definitiva.

Di norma un giudice non utilizza l'udienza istruttoria per formulare una decisione definitiva a meno che qualsiasi prova scritta fornita all'organo giurisdizionale sia stata inviata al debitore almeno tre giorni prima della data prevista per l'udienza istruttoria.

Dopo l'udienza istruttoria, il personale giudiziario predispone un'ordinanza contenente la decisione del giudice. Copie di tale ordinanza vengono inviate al creditore e al debitore.

Oltre a quanto sopra, nel caso in cui il debitore non risieda in Inghilterra e in Galles, l'organo giurisdizionale deve accertarsi: di avere la facoltà di esaminare e pronunciarsi in merito alla domanda ai sensi dei pertinenti accordi internazionali ecc.; del fatto che nessun altro organo giurisdizionale goda di competenza giurisdizionale esclusiva; che la domanda sia stata debitamente notificata.

1.4 Rigetto della domanda

L'organo giurisdizionale rigetterà una richiesta o una domanda di sentenza contumaciale se il creditore non ha rispettato le norme procedurali. Ad esempio se i dettagli del modulo di domanda o la sua notificazione non sono conformi al codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale non concederà una sentenza contumaciale. L'organo giurisdizionale rigetterà inoltre l'istanza di sentenza contumaciale nel caso in cui il creditore non fornisca le prove necessarie richieste con soddisfazione dell'organo giurisdizionale (cfr. sopra). A condizione che tali requisiti procedurali siano rispettati, la possibilità o meno che l'organo giurisdizionale esamini la giustificazione della domanda prima di pronunciare una sentenza contumaciale dipende (come menzionato in precedenza) dal fatto che la domanda riguardi un importo specificato o meno, oppure rientri nella categoria di crediti che possono essere presi in considerazione soltanto su domanda da parte di un giudice (cfr. 1.3).

1.5 Ricorso

Il rifiuto di emettere una sentenza in contumacia si ha esclusivamente se il creditore non convince l'organo giurisdizionale di aver seguito le procedure corrette. Il richiedente non può impugnare tale decisione. Laddove l'organo giurisdizionale si rifiuti di emettere una sentenza contumaciale, il creditore può di norma effettuare nuovamente l'iter presentando un nuovo modulo di domanda contro il debitore in conformità con le procedure e le prescrizioni di cui al codice di procedura civile.

Un'ordinanza a favore di una sentenza contumaciale concessa indebitamente può essere modificata o annullata su richiesta del debitore. È possibile presentare una domanda di modifica della sentenza contumaciale (ad esempio volta a fissare un importo inferiore nel caso in cui una parte del debito sia stata soddisfatta prima della sentenza) oppure di annullamento della stessa (ossia richiedere che venga annullata).

Nei casi in cui il richiedente abbia motivo di ritenere che i dettagli della domanda non siano pervenuti al debitore prima della sentenza contumaciale, è tenuto a rivolgersi all'organo giurisdizionale per chiedergli di annullare detta sentenza concessa a suo favore.

1.6 Opposizione

La possibilità di ottenere una sentenza contumaciale diventa disponibile soltanto in ragione della mancata difesa o del mancato riconoscimento di un credito da parte del debitore entro il termine previsto (cfr. sopra). Se il debitore si difende contro la domanda, il contenzioso procede come una normale domanda oggetto di difesa.

Se un debitore intende ottenere l'annullamento o la modifica di un'ordinanza per una sentenza contumaciale dopo che quest'ultima è stata concessa, deve agire prontamente per presentare domanda all'organo giurisdizionale a tal fine. L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene vi siano buoni motivi per farlo o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore (convenuto) presenta una difesa contro la domanda entro il termine fissato, il procedimento procede come una normale domanda contestata come descritto nella pagina "Come procedere?".

Dato che il sistema della sentenza contumaciale rientra nelle usuali norme di procedura civile, tale trasferimento non è applicabile in Inghilterra e Galles. Tuttavia se una sentenza contumaciale viene annullata in seguito a un'impugnazione vittoriosa, può essere necessario avviare nuovamente il procedimento oppure al debitore può essere concessa l'opportunità di presentare una difesa rispetto alla domanda. Ciò che accadrà in tali casi, sarà stabilito dal giudice alla luce delle circostanze del caso.

1.8 Effetti della mancata opposizione

La possibilità di ottenere una sentenza contumaciale diventa disponibile soltanto in ragione della mancata difesa o del mancato riconoscimento di un credito da parte del debitore entro il termine previsto. Soltanto in quel momento il creditore può presentare una richiesta o una domanda di emissione di una sentenza contumaciale.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

La sentenza contumaciale è una decisione che il creditore può sottoporre a esecuzione nei confronti del debitore. Le procedure da seguire per ottenere una tale sentenza sono descritte al punto 1.3.4.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Come descritto in precedenza, il debitore può chiedere all'organo giurisdizionale di modificare o annullare la sentenza contumaciale (ossia di variare i termini della sentenza o di annullarla nella sua interezza). Non si tratta di un'impugnazione vera e propria in quando viene esaminata dal medesimo organo giurisdizionale che avrebbe esaminato il caso originario qualora il debitore avesse presentato una difesa rispetto alla domanda. L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene ci sia stato qualche vizio procedurale o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia o che vi sia un buon motivo per procedere in tal senso.

Ciascuna delle parti può impugnare una decisione di annullamento o di rigetto di annullamento di una sentenza contumaciale, a condizione che ottenga l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione o di quello competente per il ricorso.

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Ministero della Giustizia.

Indirizzi degli organi giurisdizionali

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

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