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In Belgio esiste la cosiddetta “procédure sommaire d’injonction de payer” (procedimento sommario di ingiunzione di pagamento). Si tratta di un procedimento semplificato, previsto dagli articoli da 1338 a 1344 del codice giudiziario, che permette di ottenere il pagamento di modeste somme di denaro in casi specifici.
La legislazione sul procedimento sommario di ingiunzione di pagamento è consultabile al sito internet del Service public fédéral Justice (servizio pubblico federale della Giustizia):
Questo procedimento si applica solo ai crediti pecuniari.
L’articolo 1338 del codice giudiziario prevede che solo le domande di pagamento di un debito liquido riguardante una somma di denaro di importo non superiore a 1 860 EUR possano dare luogo a tale procedimento.
Il ricorso al procedimento sommario di ingiunzione di pagamento è del tutto facoltativo.
No. L’articolo 1344 del codice giudiziario prevede che le norme relative al procedimento sommario di ingiunzione di pagamento si applichino solo quando il debitore ha il domicilio o la residenza in Belgio.
Questo procedimento può essere proposto dinanzi al giudice di pace a condizione che il credito sia di sua competenza - per le competenze del giudice di pace, cfr. “La compétence des juridictions - Belgique” (La competenza degli organi giurisdizionali - Belgio). Le disposizioni possono essere applicate anche a qualsiasi domanda di competenza del tribunal de commerce (tribunale commerciale) e del tribunal de police (tribunale di polizia) per le controversie di cui all’articolo 1338 del codice giudiziario.
Non esistono moduli per l’avvio del procedimento. La legge stabilisce tuttavia diverse condizioni in merito alle informazioni che devono figurare nell’intimazione di pagamento e nella domanda da trasmettere al giudice.
Prima di adire il giudice, il creditore deve inviare al debitore un’intimazione di pagamento. Tale obbligo è sancito dall’articolo 1339 del codice giudiziario. L’intimazione di pagamento può essere notificata al debitore con atto di ufficiale giudiziario o inviata a mezzo raccomandata all’ufficio postale con ricevuta di ritorno. L’articolo 1339 precisa inoltre le informazioni che, a pena di nullità, devono comparire nell’intimazione, ovvero:
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nell’intimazione, la domanda viene trasmessa al giudice in duplice copia. L’articolo 1340 del codice giudiziario specifica cosa deve essere indicato nella domanda, ovvero:
Ove il richiedente lo ritenga opportuno, può anche indicare i motivi per cui si oppone alla concessione di un periodo di grazia.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Uno degli elementi richiesti nella domanda è la firma di un avvocato. L’articolo 1342 del codice giudiziario prevede inoltre che una copia dell’ordinanza sia inviata con lettera semplice all’avvocato del richiedente. Queste sono le uniche disposizioni di legge che impongono di ricorrere a un avvocato.
La domanda deve essere sufficientemente dettagliata. Secondo l’articolo 1340, comma primo, punto 3, del codice giudiziario, essa deve contenere l’oggetto della domanda e l’indicazione esatta dell’importo della somma richiesta, oltre al conteggio dei vari elementi del credito e il fondamento di quest’ultimo.
Sì. Ai sensi dell’articolo 1338, il credito deve essere giustificato da un documento scritto del debitore. Questo documento non deve necessariamente essere un riconoscimento del debito.
Entro quindici giorni dal deposito della domanda, il giudice provvede ad accoglierla o a respingerla con ordinanza emessa in camera di consiglio. Il giudice può concedere un periodo di grazia o procedere a un accoglimento parziale della domanda (articolo 1342 del codice giudiziario). Egli dispone infatti di informazioni in merito alle varie componenti del debito e può respingerne alcune, così come può tenere conto di eventuali pagamenti effettuati nel frattempo. Il giudice può respingere l’intera domanda se non è soddisfatto delle condizioni stabilite (cfr. articoli da 1338 a 1344 del codice giudiziario).
Quando il giudice accoglie la domanda in tutto o in parte, la sua ordinanza produce gli effetti di una sentenza in contumacia.
Il creditore deve far notificare l’ordinanza del giudice al debitore.
L’articolo 1343, paragrafo 2, del codice giudiziario stabilisce che l’atto di notificazione dell’ordinanza deve contenere, a pena di nullità:
Analogamente, con l’atto notificato si avverte il debitore che, in assenza di ricorso entro il termine stabilito, egli potrà essere tenuto con qualsiasi mezzo legale al pagamento delle somme richieste.
Se il debitore non presenta appello o opposizione entro i termini prescritti, l’ordinanza diventa definitiva.
Ricorso del creditore
I mezzi di ricorso a disposizione del creditore sono indicati all’articolo 1343, paragrafo 4, del codice giudiziario. Il creditore non dispone di veri e propri mezzi di ricorso quando la sua domanda viene respinta o accolta parzialmente dal giudice; può tuttavia presentarla nuovamente per via ordinaria (e quindi non con procedimento sommario). Se la domanda viene accolta parzialmente e il creditore desidera comunque ripresentarla per via ordinaria, non deve aver già notificato l’ordinanza al debitore.
Opposizione o appello del debitore
Il debitore può contestare l’ordinanza in due modi: con l’appello o l’opposizione (l’ordinanza del giudice produce gli effetti di una sentenza in contumacia, se questa accoglie la domanda del creditore interamente o in parte, cfr. articolo 1343, paragrafo 4, del codice giudiziario). In entrambi i casi il termine di ricorso è di un mese dalla notifica della sentenza (cfr. articoli 1048 e 1051 del codice giudiziario). Questi termini sono più lunghi quando una delle parti non ha in Belgio il domicilio, la residenza, né il domicilio eletto.
In questo caso si applicano le norme ordinarie sull’opposizione e l’appello, con la sola eccezione di cui all’articolo 1343, paragrafo 3, secondo comma, del codice giudiziario, secondo cui in deroga all’articolo 1047 (che impone l’atto di un ufficiale giudiziario), l’opposizione può essere proposta con domanda depositata presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale in tante copie quante sono le parti in causa e gli avvocati, e comunicata dal cancelliere a mezzo lettera giudiziaria al creditore e al suo avvocato.
La domanda (di opposizione) deve contenere, a pena di nullità:
Il cancelliere convoca le parti a comparire all’udienza fissata dal giudice.
La legge belga non prevede espressamente una dichiarazione di opposizione.
Il debitore può trasmettere informazioni al giudice di pace, ma senza che la natura della sentenza in contumacia ne risulti modificata.
Come precedentemente indicato, non sono possibili dichiarazioni di opposizione. Il procedimento sommario fa il suo corso, a prescindere che il debitore si difenda o meno.
Cfr. la risposta al punto 1.7.
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