Ingiunzione di pagamento europea

Austria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il codice di procedura civile austriaco prevede un procedimento per ingiunzione di pagamento (Mahnverfahren) ben sperimentato e collaudato per i crediti pecuniari. In Austria la maggior parte dei crediti pecuniari sono gestiti online mediante una procedura semplificata e veloce di ingiunzione di pagamento.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento per ingiunzione di pagamento è limitato alle ingiunzioni di pagamento diverse da quelle che saranno decise con una speciale procedura “non contenziosa” (Ausserstreitverfahren). Il procedimento per ingiunzione di pagamento è incompatibile con il principio alla base della procedura non contenziosa che richiede che il giudice chiarisca d’ufficio tutti i fatti rilevanti ai fini della sua decisione, vale a dire senza che la parte formuli istanza in tal senso. Posto che i requisiti procedurali speciali trovano applicazione anche alle fattispecie attinenti alla legge sulla sicurezza sociale e alle domande fondate su assegni o titoli bancari, queste ultime non possono essere eseguite secondo il procedimento per ingiunzione di pagamento.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

A partire dal 1° luglio 2009 il procedimento per ingiunzione di pagamento è stato limitato agli importi controversi sino a 75 000 EUR. Le domande relative a importi superiori a tale limite devono essere presentate ricorrendo alla procedura civile “ordinaria” sotto forma di memorie preparatorie.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il procedimento per ingiunzione di pagamento è obbligatorio in Austria per i crediti sino al limite sopra indicato.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Il procedimento per ingiunzione di pagamento austriaco non può essere utilizzato se il convenuto è domiciliato abitualmente o ha la propria sede ufficiale all’estero. Tali fattispecie devono essere definite mediante la procedura civile “ordinaria”. A seconda della richiesta, il giudice competente chiede al convenuto di presentare una difesa entro un termine di quattro settimane o fissa una data per l’udienza.

In alternativa, le richieste di pagamento proposte contro il convenuto residente in un altro Stato membro possono essere azionate mediante ricorso al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

1.2 Giudice competente

Le richieste di pagamento per importi sino a 15 000 EUR (dal 1° gennaio 2013) devono essere presentate dinanzi al tribunale distrettuale (Bezirksgericht). Le domande per importi compresi superiori ai 15 000 EUR devono essere presentate dinanzi a un giudice di primo grado, salvo ricadano nella competenza speciale del giudice distrettuale.

Nel procedimento austriaco per ingiunzione di pagamento la competenza è disciplinata dalle regole generali, non esistono cioè regole speciali. V. la scheda informativa “Competenza dei giudici” contenente informazioni sulle regole austriache in materia di competenza. Informazioni circa il giudice competente per determinati casi possono essere rinvenute sul sito Internet del Ministero federale austriaco per la giustizia alla voce “e-Government” (Gerichtssuche).

Il tribunale distrettuale di Vienna in materia commerciale (Bezirksgericht für Handelssachen) ha competenza esclusiva per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Le domande di pagamento devono essere presentate utilizzando un formulario standard. In Austria vengono utilizzati diversi formulari per i procedimenti di ingiunzione di pagamento a seconda del fatto che alla domanda di pagamento sia data esecuzione mediante il procedimento “ordinario” per ingiunzione di pagamento, mediante ingiunzione di pagamento attraverso un tribunale del lavoro o mediante procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. I formulari possono essere scaricati dal sito Internet del Ministero federale della giustizia (http://www.justiz.gv.at/) alla voce “Bürgerservice” o possono essere compilati online.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

I ricorrenti che richiedono l’emanazione di un decreto ingiuntivo per importi controversi superiori a 5 000 EUR devono essere assistiti da un avvocato. Ciò non vale nei casi che, per legge, devono essere trattati da un giudice distrettuale, a prescindere dall’importo controverso (vale a dire da un giudice con competenza ratione materiae). In quei casi, la rappresentanza da parte di un legale è un requisito “relativo”, vale a dire che le parti possono agire autonomamente, ma se desiderano essere rappresentate devono ricorrere a un avvocato.

Nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non è prevista la rappresentanza obbligatoria da parte di un legale.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I requisiti di contenuto di un’istanza per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento non si discostano in modo essenziale da quelli previsti per la procedura “ordinaria”. Nell’istanza per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento, i ricorrenti non sono tuttavia tenuti a indicare i motivi di legge su cui si fonda la domanda. Tuttavia, le circostanze indicate a fondamento della domanda devono essere descritte in modo sufficientemente dettagliato per identificare il credito e desumerne una specifica domanda (ovvero l’istanza deve essere “convincente”).

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Nel procedimento per ingiunzione di pagamento non è previsto, in Austria, l’obbligo di fornire la prova. Non è quindi necessario presentare documentazione a supporto della domanda al fine di chiedere l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento. I ricorrenti che ottengono o cercano di ottenere un’ingiunzione di pagamento in modo fraudolento, inserendo nella propria istanza informazioni false o incomplete, sono sanzionati in applicazione del codice di procedura civile austriaco.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice effettua soltanto una valutazione sommaria dell’istanza. Egli non verifica che il contenuto sia corretto, ma valuta unicamente la fondatezza giuridica della domanda (vale a dire se l’istanza è “convincente”). Se l’istanza di ingiunzione di pagamento soddisfa i requisiti in termini di forma e contenuto (ovvero contiene una domanda specifica, indica i fatti dai quali la domanda può essere derivata, cita prove e dettagli in merito alla competenza e permette di individuare la domanda), il giudice emette un’ingiunzione di pagamento. Il codice di procedura civile austriaco non contiene nessuna disposizione che preveda il rigetto dell’istanza di emissione di un’ingiunzione di pagamento per motivi formali. Se il giudice ritiene che i requisiti per l’ingiunzione di pagamento non sono stati soddisfatti, è necessario avviare immediatamente un procedimento “ordinario”; la domanda non è respinta. Tuttavia, in presenza di determinati vizi di carattere formale, il giudice può dare inizialmente avvio a una procedura di rettifica disponendo che il ricorrente sani i vizi.

1.5 Ricorso

Dato che il codice di procedura civile austriaco non prevede che l’istanza per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento possa essere respinta e la rimette automaticamente alla procedura ordinaria, non sussiste alcuna necessità di prevedere un diritto di appello.

1.6 Opposizione

Il termine per proporre opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento è di quattro settimane a decorrere dalla data di notifica di copia dell’ingiunzione di pagamento al convenuto. Il giudice non può prorogare o abbreviare tale termine.

L’opposizione all’ingiunzione di pagamento concessa dal giudice di primo grado (nei casi in cui l’importo controverso è compreso tra 15 000 EUR e 75 000 EUR) deve assumere la forma di un atto di difesa. Ciò significa che l’opposizione deve contenere una specifica domanda e una descrizione dei fatti e delle circostanze alla base dell’opposizione, unitamente alle prove a fondamento delle affermazioni del convenuto. Ai fini della presentazione dell’impugnazione in sede giudiziale è necessario ricorrere alla rappresentanza legale.

La rappresentanza di un legale non è obbligatoria ai fini della presentazione di un’opposizione nei procedimenti dinanzi al tribunale distrettuale (vale a dire per importi controversi sino a 15 000 EUR o se il giudice ha competenza ratione materiae, sino a 75 000EUR). Per le opposizioni scritte è sufficiente, in tali procedimenti, che il convenuto invii una lettera firmata al giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento, affermando che egli intende presentare opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento. Come nel procedimento dinanzi al giudice di primo grado, non sono previsti a carico del convenuto requisiti particolari nel fondare la sua opposizione. Il convenuto può anche presentare opposizione verbalmente dinanzi al giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento o dinanzi al tribunale distrettuale del distretto in cui risiede.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto presenta opposizione tempestivamente, l’ingiunzione di pagamento perde efficacia e il giudice trasferisce automaticamente l’appello alla procedura “ordinaria” ed esamina le affermazioni alla base della domanda e le obiezioni che vi sono state opposte.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Il procedimento per ingiunzione di pagamento in Austria è una procedura composta da una singola fase. Se il convenuto non contesta l’ingiunzione di pagamento o non la contesta tempestivamente, essa diviene automaticamente esecutiva senza che sia necessaria un’ulteriore domanda da parte del ricorrente. La legge non contiene quindi disposizioni relative a una decisione di un secondo giudice.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il giudice conferma d’ufficio che l’ingiunzione di pagamento è esecutiva. Il ricorrente può utilizzare una copia autentica dell’ingiunzione di pagamento per dare avvio al procedimento contro il convenuto.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Le ingiunzioni di pagamento emesse in base al procedimento austriaco per ingiunzione di pagamento possono essere contestate soltanto presentando opposizione. Il convenuto non ha diritto di proporre appello. La decisione sulle spese contenuta nell’ingiunzione di pagamento può essere contestata dal convenuto e dal ricorrente entro 14 giorni dalla notifica di un’impugnazione sui costi (Kostenrekurs). In presenza di gravi irregolarità della notifica dell’ingiunzione di pagamento, il convenuto può proporre opposizione in ogni momento, chiedendo che venga revocata la concessione dell’esecutività. I convenuti che non hanno potuto presentare tempestivamente opposizione in ragione di eventi inevitabili e imprevedibili, possono, entro 14 giorni dal venir meno dell’ostacolo che ha impedito loro di rispettare il termine per l’opposizione, chiedere che sia ripristinata la situazione preesistente.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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