

La legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile ("legge CXXX del 2016) prevede la possibilità per l'organo giurisdizionale, su proposta di una parte o agendo di propria iniziativa, di escutere una parte, altri partecipanti al procedimento giudiziario, un testimone o un perito e, a condizione che il proprietario di un oggetto da ispezionare acconsenta, di condurre un'ispezione tramite una rete di comunicazione elettronica. È possibile che venga ordinata un'audizione tenuta tramite una rete di comunicazione elettronica qualora ciò sia pratico, ad esempio, per accelerare il procedimento o qualora sia difficile organizzare un'audizione presso il luogo in cui viene esaminato il caso o qualora ciò sia sproporzionatamente costoso oppure qualora ciò sia richiesto ai fini della protezione di un testimone.
Le norme in materia di esami tramite una rete di comunicazione elettronica sono contenute nella legge CXXX del 2016 e nel decreto 19/2017 del 21 dicembre 2017 del ministro della Giustizia sull'uso di reti di comunicazione elettronica nelle audizioni e negli esami nel contesto di procedimenti civili ("decreto 19/2017 del 21 dicembre del ministro della Giustizia").
Non vi sono limitazioni in relazione alle persone che possono essere esaminate tramite una rete di comunicazione elettronica. Questo metodo può essere utilizzato per escutere le parti e altri partecipanti ai procedimenti giudiziari, nonché testimoni, periti e proprietari di oggetti da ispezionare.
Si può ricorrere a un'audizione, un esame o un'ispezione mediante una rete di comunicazione elettronica per esaminare le parti, i testimoni e i periti oppure per condurre un'ispezione.
Gli esami tramite una rete di comunicazione elettronica possono aver luogo presso i locali dell'organo giurisdizionale o di un altro ente, in locali separati predisposti per la videoconferenza, a condizione che siano soddisfatte le condizioni necessarie per il funzionamento della rete di comunicazione elettronica.
Ai sensi della legge CXXX del 2016, l'organo giurisdizionale può ordinare durante il processo, su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, che i verbali delle audizioni, degli esami o delle ispezioni condotti tramite una rete di comunicazione elettronica siano preparati utilizzando registrazioni video e audio continue e simultanee.
Se i verbali non vengono redatti secondo tali modalità, il giudice che esamina la controversia presso il luogo di esame della controversia può ordinare la registrazione video e audio degli eventi presso il luogo dell'audizione e presso locali separati durante un esame o un'ispezione utilizzando una rete di comunicazione elettronica.
Nel caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, le disposizioni della legge CXXX del 2016 devono essere applicate conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. Ai sensi della legge CXXX del 2016, i procedimenti giudiziari sono condotti in lingua ungherese, tuttavia, nessuno può essere posto in una posizione di svantaggio a causa di una mancanza di conoscenza della lingua ungherese. Nel corso del procedimento giudiziario, ognuno ha il diritto di usare verbalmente la propria lingua madre o lingua regionale o minoritaria, come previsto nelle convenzioni internazionali. Ove necessario, l'organo giurisdizionale ha l'obbligo di ricorrere ai servizi di un interprete.
Nel caso di richieste presentate ai sensi dell'articolo 17, l'audizione è condotta dall'autorità giudiziaria richiedente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, conformemente alla legge del proprio Stato membro.
In caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 10 a 12, se è necessario garantire l'uso della lingua madre o di una lingua regionale o minoritaria, l'autorità giudiziaria richiesta ha l'obbligo di ricorrere a un interprete.
La legge CXXX del 2016 non contiene disposizioni specifiche in merito a dove si deve trovare l'interprete nel caso di un esame tramite una rete di comunicazione elettronica. Garantisce, tuttavia, che presso i locali allestiti per tali audizioni siano presenti interpreti. Sulla base del decreto 19/2017 del 21 dicembre 2017 del ministro della Giustizia, l'interprete deve apparire nella registrazione trasmessa.
In caso di richieste presentate ai sensi dell'articolo 17, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 4 e 6.
L'ordinanza relativa a un'audizione tramite una rete di comunicazione elettronica viene notificata alle persone convocate contestualmente alla citazione per l'audizione, l'esame o l'ispezione. L'ordinanza relativa a un'audizione tramite una rete di comunicazione elettronica viene inviata senza indugio dall'organo giurisdizionale all'organo giurisdizionale o ad un altro ente che fornisce le strutture dedicate per l'audizione tramite rete di comunicazione elettronica.
La legge CXXX del 2016 non prevede disposizioni speciali in materia di citazioni per audizioni tramite rete di comunicazione elettronica. La citazione a partecipare a un'audizione deve essere inviata in modo da consentire la ricevuta attestante l'avvenuta notifica in conformità con la legge, che deve essere restituita all'organo giurisdizionale prima dell'audizione.
La prima audizione deve essere programmata in maniera tale da garantire che la citazione sia notificata alle parti, come norma generale, almeno quindici giorni prima della data dell'audizione. L'organo giurisdizionale può abbreviare tale termine in caso di urgenza.
In caso di richieste presentate ai sensi dell'articolo 17, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 4 e 6.
I costi variano e sono a carico dell'autorità giudiziaria richiedente.
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiedente deve informare l'interessato che l'audizione ha carattere volontario.
L'identità della persona da interrogare tramite una rete di comunicazione elettronica viene verificata sulla base dei seguenti elementi:
- le informazioni fornite dalla persona in questione al fine di verificare la sua identità e il suo indirizzo; e
- la presentazione, mediante apparecchiature tecniche specificate dalla legge, del suo documento di identità o documento di residenza ufficiale.
Se l'organo giurisdizionale ha ordinato il trattamento riservato dei dati di un testimone, occorre garantire che, durante la presentazione del documento di identità o del documento di residenza ufficiale del testimone, mediante apparecchiature tecniche specificate dalla legge, soltanto il giudice che presiede (o il cancelliere, nel caso in cui l'audizione o l'ispezione sia condotta da un cancelliere) possa vederlo.
L'organo giurisdizionale utilizza inoltre mezzi elettronici o interrogazioni dirette in banche dati per confermare che:
- le informazioni fornite dalla persona esaminata tramite una rete di comunicazione elettronica per verificare la sua identità e il suo indirizzo corrispondono alle registrazioni; e
- il documento d'identità e il documento di residenza ufficiali presentati dalla persona come prova di identità sono validi e corrispondono ai registri.
La legge CXXX del 2016 non prevede giuramenti nel contesto dei procedimenti giudiziari.
La legge CXXX del 2016 prevede la presenza di una persona che abbia la competenza di garantire il funzionamento delle apparecchiature tecniche necessarie agli esami tramite una rete di comunicazione elettronica presso le strutture dedicate.
L'operatore deve assicurarsi che le apparecchiature tecniche per l'audizione siano perfettamente funzionanti prima dell'inizio dell'audizione. Qualora vi siano ostacoli al normale funzionamento delle apparecchiature tecniche, l'operatore segnala senza indugio il malfunzionamento al giudice presente presso i locali dell'audizione e si assicura che il problema sia risolto. Il problema tecnico e le misure adottate vengono quindi segnalati per iscritto al responsabile gerarchico dell'operatore. L'audizione tramite una rete di comunicazione elettronica non può essere avviata o proseguita fino a quando non viene risolto il problema. Se necessario occorre ripetere la fase procedurale in corso nel momento in cui si è verificato il problema o il malfunzionamento delle apparecchiature tecniche utilizzate per l'esame tramite una rete di comunicazione elettronica.
In generale, non è necessaria alcuna altra informazione.
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