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Sì, tuttavia, (attualmente) ciò si applica soltanto presso il tribunale di primo grado di Atene.
Non vi sono limitazioni. Tutti i partecipanti al procedimento possono essere ascoltati tramite videoconferenza.
Non vi sono limitazioni all’audizione di testimoni, parti, periti, ecc.
L’audizione può avvenire in locali appositamente progettati presso un tribunale o un’autorità consolare greca all’estero.
È consentito registrare le audizioni in videoconferenza e il cancelliere del tribunale o il segretario dell’autorità consolare greca all’estero redige un verbale.
L’audizione deve essere realizzata in greco; se necessario, con la presenza di un interprete.
Qualora una parte in causa chieda al tribunale di ascoltare un testimone, una parte o un perito che deve testimoniare tramite videoconferenza, ma che non parla greco, la competenza per il reperimento degli interpreti e il pagamento delle loro parcelle spetta a tale parte. Gli interpreti devono trovarsi nella stessa stanza del giudice che conduce la videoconferenza o del segretario dell’autorità consolare greca all’estero.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto presidenziale 142/2013: “Il giudice decide d’ufficio o su richiesta di una delle parti se sia necessario tenere una videoconferenza per una specifica causa. Il giudice ha il potere di decidere se accettare o meno tale richiesta, dopo aver stabilito se l’uso di questa tecnologia è necessario per lo svolgimento efficace del procedimento. Tenuto conto delle circostanze del caso specifico, il giudice può approvare la richiesta di una videoconferenza richiedendo ulteriori garanzie per il corretto svolgimento del procedimento. a) su richiesta di una delle parti: la parte interessata deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente per la causa una richiesta di audizione tramite videoconferenza (articolo 270, paragrafo 7, del codice di procedura civile) o di interrogatorio tramite videoconferenza o di testimonianza da fornire tramite videoconferenza (articolo 270, paragrafo 8, del codice di procedura civile). La richiesta deve indicare il tribunale o l’autorità consolare del luogo remoto, i nomi delle persone che devono partecipare alla videoconferenza, i loro indirizzi (inclusi i loro indirizzi di posta elettronica) e i numeri di telefono e fax tramite i quali sono reperibili, la fase del procedimento per la quale è richiesta la videoconferenza, la durata prevista ed eventuali particolari attrezzature necessarie. Include anche le eventuali condizioni particolari definite dalle parti per l’esecuzione della videoconferenza. La richiesta può essere depositata in qualsiasi momento e in qualunque momento del procedimento, a condizione che l’accettazione della stessa non porti a superare i termini per la fase del procedimento interessata stabiliti nel codice di procedura civile. La richiesta e tutti i relativi documenti giustificativi possono essere presentati anche elettronicamente in conformità con le disposizioni applicabili. La comunicazione al fine della pianificazione e della conduzione della videoconferenza è di competenza dei funzionari del tribunale e della sede remota, e può avvenire tramite qualsiasi mezzo appropriato, come ad esempio via telefono, posta elettronica o fax. La richiesta deve essere approvata o respinta tramite decisione del tribunale. La decisione viene comunicata dal cancelliere alla parte richiedente tramite qualsiasi mezzo idoneo. Qualora la richiesta venga accettata, la parte richiedente informa le altre parti che la fase del procedimento interessata si terrà tramite videoconferenza. b) d’ufficio su decisione del giudice: La decisione di effettuare una videoconferenza può essere presa dal giudice che deve decidere nel merito e viene comunicata alle parti su iniziativa dello stesso”.
Qualora una parte in causa chieda al tribunale di ascoltare un testimone, una parte o un perito che deve testimoniare tramite videoconferenza, ma che non parla greco, la competenza per il reperimento degli interpreti e il pagamento delle loro parcelle spetta a tale parte. La parte paga la parcella direttamente all’interprete.
La persona viene informata dal tribunale.
Il giudice che conduce il procedimento deve verificare l’identità della persona da interrogare. Al fine di identificare una persona presente nella stanza presso la sede remota, il giudice è assistito dal cancelliere o dal segretario dell’ubicazione remota, o da un’altra persona presso tale sede che è stata autorizzata dal console.
Al testimone, al perito, ecc. viene chiesto dal giudice che conduce il procedimento se preferisca giurare secondo un giuramento religioso o civile. Lo stesso vale per gli interpreti, prima che diano avvio alle loro funzioni.
Gli ufficiali giudiziari responsabili devono essere presenti prima e durante la videoconferenza.
Nessuna.
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