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Sono possibili entrambe le procedure. Nella richiesta deve essere chiaramente indicato il tipo di procedura prescelto dall’autorità giudiziaria richiedente.
In caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, all’audizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative alle prove da fornire.
Non esistono restrizioni di questo tipo con riferimento alle cause di diritto civile e commerciale. Anche i periti e le parti in causa possono essere sentiti in videoconferenza.
Nessuna.
No.
La registrazione delle audizioni mediante videoconferenza non è vietata, ma l’apposita apparecchiatura non è disponibile in tutti i tribunali. Occorre farne domanda specifica al momento della presentazione della richiesta.
In caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 l’audizione si svolge in finlandese o in svedese. Nel caso di un’assunzione diretta delle prove ai sensi dell’articolo 17, l’autorità giudiziaria richiedente seleziona la lingua da utilizzare.
In caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, il reclutamento degli interpreti e il luogo in cui devono operare devono essere concordati tra l’autorità giudiziaria richiedente e quella richiesta. In caso di richieste presentate ai sensi dell’articolo 17, l’autorità giudiziaria richiedente procura gli interpreti e decide il luogo in cui essi devono operare.
In caso di richieste ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, l’autorità giudiziaria richiesta invia una convocazione scritta alle persone da sentire. Sarebbe ottimale se fosse previsto un lasso di tempo di almeno due - tre settimane tra la notificazione della comunicazione e la data dell’audizione. In caso di richieste presentate ai sensi dell’articolo 17, l’autorità giudiziaria richiedente si occupa della notifica della comunicazione e delle formalità necessarie.
Nel caso in cui una persona sia sentita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento in un tribunale munito di apparecchiature per videoconferenza, l’utilizzo di questo sistema di norma non produce spese distinte. Nel caso in cui una persona sia sentita ai sensi dell’articolo 17 in un luogo diverso dal tribunale, l’autorità giudiziaria richiedente si fa carico delle spese connesse alla videoconferenza.
Un’autorità giudiziaria che ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, è tenuta a informare la persona interessata che l’assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria.
In caso di richieste formulate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, l’autorità giudiziaria richiesta determina l’identità della persona da sentire e la verifica, se necessario, confrontandola con la sua carta d’identità o il suo passaporto. In caso di richieste ai sensi dell’articolo 17, l’autorità giudiziaria richiedente è tenuta a verificare l’identità della persona da sentire.
Non sono previsti particolari requisiti per la prestazione di giuramenti durante l’assunzione diretta di prove ai sensi dell’articolo 17. Il giuramento viene prestato ai sensi delle disposizioni normative che riguardano l’autorità giudiziaria che sente il testimone.
L’autorità giudiziaria richiesta fornisce il nome della persona da contattare.
– L’autorità giudiziaria richiedente dovrebbe idealmente fornire i nomi delle persone da contattare sia per le questioni tecniche che per le questioni (giuridiche) legate al caso.
– La richiesta deve contenere le informazioni di contatto (indirizzi e-mail e/o numeri di telefono) delle persone di contatto affinché possano essere raggiunte anche durante l’udienza nel caso in cui si verifichino problemi con il collegamento video o altre problematiche simili.
– Se gli Stati si trovano in fusi orari diversi, la richiesta deve specificare se l’orario indicato è riferito all’orario dello Stato richiedente o dello Stato richiesto.
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