

Trova informazioni a seconda delle regioni
La procedura è disciplinata sia dalla legge 99/1963 (codice di procedura civile, e successive modifiche), nonché, soprattutto, dall’istruzione del ministero della Giustizia n. 505/2001 che emette norme interne e d’ufficio per i tribunali distrettuali e regionali e le corti supreme.
Ai sensi dell’articolo 10 bis dell’istruzione del ministero della Giustizia n. 505/2001, il presidente di una giuria (un giudice unico) può utilizzare attrezzature tecniche per la trasmissione video e audio ("un videotelefono") al fine di ascoltare un testimone o un perito, qualora ciò sia opportuno dal punto di vista della protezione dei diritti oppure assicuri la sicurezza delle persone o sia necessario per ragioni di sicurezza o per altri motivi validi, nonché qualora ciò sia tecnicamente possibile.
Ai sensi dell’articolo 11 bis dell’istruzione del ministero della Giustizia n. 505/2001, periti e testimoni possono essere ascoltati tramite videotelefono.
Un videotelefono può essere utilizzato esclusivamente per ascoltare testimoni e periti.
Qualora il presidente di una giuria (un giudice unico) accetti di ascoltare un testimone o un perito tramite videotelefono, il luogo nel quale si trova il testimone o il perito per partecipare all’audizione sarà indicato nell’atto di citazione. In altre parole, si possono utilizzare anche altri spazi adatti a un’audizione (ad esempio, il luogo nel quale sono presenti periti o testimoni, come ad esempio un ospedale o un laboratorio).
Viene registrata l’essenza della testimonianza di un testimone. Parti di una testimonianza potrebbero dover essere registrate integralmente. Modalità alternative consistono nella registrazione dell’intera testimonianza da parte di un registratore ufficiale oppure nell’ottenere una registrazione audio oppure una registrazione video e audio, qualora le disposizioni di legge lo consentano oppure qualora il presidente di una giuria (un giudice unico) decida che si possono utilizzare tali modalità.
Se un testimone non conosce la lingua in cui si svolge l’audizione, ha diritto a un interprete ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, della legge costituzionale n. 2/1993 (la Carta dei diritti fondamentali e delle libertà). Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del codice di procedura civile, un tribunale nominerà un interprete per una parte la cui lingua madre sia una lingua diversa dal ceco, non appena tale esigenza si manifesti nell’ambito del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 e 2, del codice di procedura civile, il tribunale è tenuto a fornire alle parti le stesse opportunità di esercitare i propri diritti e a nominare un interprete per qualsiasi parte la cui lingua madre sia una lingua diversa dal ceco il più presto possibile, non appena tale necessità si manifesti nell’ambito del procedimento.
Al momento della notifica di una citazione a una persona, il giudice procede a norma dell’articolo 51 del codice di procedura civile. A meno che la legge o un regolamento speciale non stabilisca altri requisiti per un atto di citazione, la citazione deve contenere le seguenti informazioni: la causa in relazione alla quale la persona è citata a comparire, l’argomento, il luogo e l’ora di inizio della azione legale, la ragione della citazione, lo status della persona citata nel procedimento, gli obblighi di una persona convocata da rispettare durante l’azione legale e, se del caso, la durata prevista di tale azione. Un atto di citazione può essere notificato in formato cartaceo o elettronico e, in caso di urgenza, via telefono o fax. Qualora l’audizione di un testimone o un perito si debba svolgere tramite videotelefono e la persona da ascoltare debba comparire per l’audizione nel distretto di un altro tribunale, l’autorità giudiziaria del distretto presso il quale la persona deve comparire per l’audizione notifica la citazione e l’autorità giudiziaria richiedente chiede all’altra autorità di collaborare nell’esecuzione di tale atto (lettera di richiesta). Ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del codice di procedura civile, la convocazione deve essere notificata alle parti in modo tale che queste dispongano di sufficiente tempo per la preparazione (di solito almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà l’audizione), a meno che non si tenga un’audizione preliminare.
L’uso della videoconferenza comporta dei costi di trasmissione. La trasmissione di informazioni è a carico dell’autorità giudiziaria richiedente che avvia la videoconferenza.
Ai sensi della Sezione 126, paragrafo 1, del codice di procedura civile, qualsiasi persona fisica che non sia una parte di un procedimento è tenuta a comparire in tribunale, qualora citata e a fornire testimonianza in qualità di testimone. Le persone convocate possono rifiutare di fornire testimonianza soltanto se facendolo esporrebbero al rischio di procedimenti penali sé stesse o persone ad esse vicine. Prima dell’inizio di un’audizione, i testimoni vengono sempre informati del significato della loro testimonianza, dei loro diritti e obblighi e delle conseguenze penali della falsa testimonianza.
All’inizio dell’audizione, il giudice è tenuto ad accertare l’identità di un testimone ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, del codice di procedura civile. Tale obbligo viene solitamente assolto chiedendo al testimone di presentare la sua carta d’identità o il suo passaporto.
Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, della legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato, testimoni, periti e parti possono, qualora richiesto da un’autorità di un altro paese, essere ascoltati sotto giuramento. Per i testimoni e le parti di un procedimento, il giuramento è il seguente: "Giuro sul mio onore che risponderò a ogni domanda posta dal giudice in modo esaustivo e veritiero e che non tratterrò nessuna informazione". Per un perito, il giuramento è: "Giuro sul mio onore che il parere che darò corrisponderà alle mie migliori conoscenze". Nel caso in cui vi sia un giuramento ulteriore, il testo del giuramento sarà modificato di conseguenza.
Disposizioni specifiche vengono concordate quando la videoconferenza è in fase di preparazione e si basano sulle esigenze dell’autorità giudiziaria richiedente e di quella richiesta.
Disposizioni specifiche vengono concordate quando la videoconferenza è in fase di preparazione e si basano sulle esigenze dell’autorità giudiziaria richiedente e di quella richiesta.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.