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È possibile procedere a un atto istruttorio mediante videoconferenza o mediante la partecipazione di un giudice dello Stato membro richiedente, oppure direttamente. La base giuridica pertinente in diritto nazionale è l'articolo 36A della legge relativa alle prove, capo 9, come modificato dalla legge 122(Ι)/2010. Ai sensi dell'articolo 36A, il giudice può imporre tutte le condizioni ritenute necessarie all'ottenimento delle testimonianze, nella misura in cui esse non siano incompatibile con gli impegni internazionali assunti della repubblica di Cipro.
Non vi sono restrizioni in materia. Chiunque, se la relativa testimonianza è considerata importante, può essere chiamato a deporre a condizione che la domanda intesa ad ottenere la relativa testimonianza sia stata formulata ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 e sia conforme al diritto nazionale.
Per quanto riguarda il tipo di testimonianza che è possibile raccogliere mediante videoconferenza non esistono restrizioni particolari; è sufficiente che la domanda per l'ottenimento della testimonianza non sia contraria al diritto nazionale e che sia materialmente fattibile.
Non vi sono restrizioni in materia.
Le audizioni sono riportate esclusivamente nel processo verbale d'udienza.
La testimonianza è fornita nella lingua materna della persona chiamata a deporre, in seguito tradotta da un traduttore nella lingua ufficiale della giurisdizione, vale a dire il greco.
Spetta al cancelliere del tribunale adito e dinnanzi al quale viene resa testimonianza, adottare le disposizioni adeguate relativamente alla presenza di interpreti.
Una citazione a comparire consegnata e notificata alla persona che deve deporre, inoltre è fissata una data per la relativa di posizione in modo che la persona interessata ne sia informata con congruo anticipo.
Le spese relative alla presenza di interpreti sono a carico dello Stato nel quale si trova il giudice dinnanzi al quale pende la causa, mentre le spese relative alla fornitura dell'assistenza tecnica durante il giorno in cui avviene la deposizione della testimonianza sono a carico dello Stato in cui si trova testimone.
Una citazione a comparire in tal senso è consegnata e notificata alla persona interessata.
La persona sentita in qualità di testimone presta giuramento o rende una dichiarazione sull'onore e dichiara le sue generalità.
L'autorità giudiziaria richiedente deve fornire le generalità della persona chiamata a deporre. Durante la prestazione del giuramento il testimone presta giuramento sulla Bibbia o sul Corano in funzione della fede religiosa o rende una dichiarazione sull'onore.
Prima del giorno della deposizione viene effettuata una prova tecnica per verificare la connessione una volta concertate preventivamente le autorità competenti in materia (le cancellerie).
Non si richiede nessuna informazione supplementare.
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