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Tassi d'interesse

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

Interessi legali

Sì, la legislazione portoghese prevede vari tassi di interesse legale.

Gli interessi possono essere stipulati dalle parti o stabiliti per legge. Quando vengono stabiliti dalle parti, si parla di interessi contrattuali. Quando vengono stabiliti per legge, si parla di interessi legali.

Gli interessi contrattuali e legali possono essere civili o commerciali.

Scopo degli interessi

In termini generali, ci sono due tipi di interessi: interessi di remunerazione (ad esempio gli interessi pagati in relazione a un prestito) e gli interessi a titolo di penalità (ad esempio, gli interessi applicati in caso di inadempienza rispetto a un obbligo).

Interessi legali di mora

Quando un debitore non onora un obbligo finanziario, la regola generale stabilisce che il risarcimento dovuto per l'inadempienza corrisponde agli interessi legali calcolati a partire dalla data del verificarsi dell'inadempienza da parte del debitore. Un obbligo finanziario sussiste quando esiste un obbligo che impone di corrispondere del denaro a un'altra parte.

Momento dell'inadempienza

Il debitore è considerato in mora quando gli è stato notificato attraverso i canali giudiziari o extragiudiziali di adempiere all'obbligo.

Tuttavia, esistono tre casi nei quali il debitore è considerato in mora senza avere necessariamente ricevuto una notifica:

  1. se l'obbligo aveva un termine fisso;
  2. se l'obbligo è sorto come conseguenza di un atto illegittimo;
  3. se il debitore evita la notifica; in questo caso, si considera che il debitore abbia ricevuto la notifica alla data in cui la stessa gli sarebbe stata normalmente consegnata.

Se il credito non è liquido, non sussiste alcuna condizione di mora fino a quando non diventa liquido, a meno che tale illiquidità non sia imputabile al debitore. Se il debitore è responsabile di un atto illecito o di un rischio, lo si considera in mora dalla data in cui riceve la notifica formale, a meno che non fosse già in mora ai sensi della prima parte di questo paragrafo.

Estinzione o cessazione del credito per interessi

Dal momento in cui viene a crearsi, il credito per interessi non dipende necessariamente dal credito principale. Lo si può trasferite o estinguere indipendentemente dall'altro.

Allocazione di pagamenti parziali

La normativa nazionale stabilisce le seguenti norme in materia di allocazione del pagamento:

i) qualora, in aggiunta al capitale, il debitore debba pagare costi o interessi oppure debba risarcire il creditore a seguito di un'inadempienza, un pagamento che non sia sufficiente a coprire l'intero importo sarà utilizzato per liquidare i costi, il risarcimento, gli interessi e il capitale, in questo ordine;

ii) l'allocazione al capitale può essere effettuata soltanto in ultima battuta, a meno che il creditore non concordi altrimenti.

Interessi sugli interessi

In alcuni casi sugli interessi ordinari possono maturare interessi a titolo di penalità (interesse composto).

Affinché gli interessi determinino la maturazione di ulteriori interessi si deve verificare una delle due condizioni seguenti:

  1. al debitore deve venire notificato giudizialmente di capitalizzare gli interessi maturati oppure il debitore deve pagare gli interessi, pena la capitalizzazione.

Possono essere capitalizzati soltanto gli interessi corrispondenti a un periodo minimo di un anno. Queste restrizioni sugli interessi composti non sono applicabili in caso di violazione di norme o prassi specifiche del settore (ad esempio come nel caso di prestiti concessi da istituti finanziari soggetti a normative speciali).

La giurisprudenza nazionale ha stabilito che gli interessi a titolo di penalità non possono maturare sugli interessi di penalità. Di conseguenza, gli interessi legali dovuti a seguito di un'inadempienza nel dare esecuzione a un obbligo finanziario non possono in linea di principio maturare interessi. Ciò non pregiudica alcuna variazione di tale interpretazione nella giurisprudenza e la possibilità prevista dalla legge di applicare una sanzione pecuniaria obbligatoria qualora il pagamento di un importo monetario venga ordinato tramite una sentenza del tribunale.

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

I tassi di interesse legali variano a seconda del fatto che si riferiscano a interessi civili o commerciali.

Interessi legali civili

Il tasso di interesse legale civile è fissato tramite un decreto (Portaria) ministeriale di attuazione congiunto dei ministri della Giustizia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 559, comma 1, del Código Civil (codice civile) portoghese. Alla data di redazione del presente testo i tassi di interesse civili sono fissati dal decreto ministeriale di attuazione n. 291/03 dell'8.4.2003. Tali tassi sono ancora in vigore.

Interessi legali commerciali

Il tasso di interesse legale commerciale è solitamente dovuto a fronte di un credito vantato da imprese commerciali, imprese singole o persone giuridiche e, in particolare, per i tipi di credito di cui al decreto legge n. 62/2013 del 10.5.2013, di cui qui di seguito.

Il tasso di interesse legale commerciale è fissato tramite un decreto ministeriale di attuazione congiunto dei ministri della Giustizia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 102, commi da 3 a 5, del Código Comercial (codice del commercio) portoghese. Alla data di redazione del presente testo la definizione del tasso di interesse commerciale è regolamentata dal decreto ministeriale di attuazione n. 277/13 del 26.8.2013, ai sensi del quale i tassi di interesse commerciali sono fissati su base biennale.

L'ammontare di ciascun tasso di interesse commerciale di cui al decreto ministeriale di attuazione n. 277/13 del 26.8.2013 è definito dalla notifica della Direcção Geral do Tesouro e Finanças (Direzione generale del Tesoro e delle Finanze), pubblicata nel Diário da República (Gazzetta ufficiale), 2a serie, entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.

Il decreto ministeriale di attuazione n. 277/13 del 26.8.2013 prevede due tassi di interesse commerciali a titolo di penalità, che variano a seconda delle operazioni coinvolte:

  1. il primo è il tasso di interesse applicabile ai ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali tra imprese o tra imprese ed enti pubblici, stabiliti dal decreto legge n. 62/2013 del 10.5.2013;
  2. il secondo è il tasso supplementare di interesse a titolo di penalità applicabile ad altre operazioni e relativo al credito vantato da imprese commerciali, imprese singole o persone giuridiche, stabilito dall'articolo 102, comma l, Código Comercial portoghese.

I tassi di interesse legale, tanto civili quanto commerciali, variano con il tempo. Per questo motivo, il calcolo degli interessi dovrebbe tener conto delle diverse aliquote applicabili per ciascuna parte del periodo di inadempienza.

Per motivi pratici, in questa sede abbiamo citato soltanto i tassi di interesse legale degli ultimi anni. Il contenuto di questa scheda ha soltanto scopo informativo e non è destinato a sostituire la consultazione della legislazione nazionale applicabile a ogni caso specifico.

Una maggiorazione obbligatoria degli interessi pari al 5 % viene aggiunta agli interessi legali dovuti, se il pagamento di un importo monetario viene ordinato tramite una sentenza del tribunale. In questo caso, saranno dovuti automaticamente interessi a un tasso annuo del 5 %, senza che vi sia la necessità di qualsiasi altra decisione giudiziaria in tal senso, a decorrere dalla data di efficacia della sentenza. Tale sanzione pecuniaria obbligatoria viene aggiunta agli interessi a titolo di penalità, se applicabili o al risarcimento dovuto, in conformità dell'articolo 829 bis, comma 4, del Código Civil portoghese.

Gli interessi legali dal 5 agosto 1980 ad oggi sono riportati qui di seguito

Dal 5.8.1980 al 22.5.1983
[(1 021 giorni) - decreto legge n. 200-C/80 del 24.6.1980 e decreto ministeriale di attuazione n. 447/80 del 31.7.1980

15 %

Dal 23.5.1983 al 28.4.1987
[(1 437 giorni) - decreto ministeriale di attuazione n. 581/83 del 18.5.1983]

23 %

Dal 29.4.1987 al 29.9.1995
[(3 076 giorni) - decreto ministeriale di attuazione n. 339/87 del 24.4.1987]

15 %

Dal 30.9.1995 al 16.4.1999
[(1 295 giorni) - decreto ministeriale di attuazione n. 1171/95 del 25.9.1995]

10 %

Dal 17.4.1999 al 30.4.2003
[(1 475 giorni) - decreto ministeriale di attuazione n. 263/99 del 12.4.1999]

7 %

Dall'1.5.2003
[(1 475 giorni) - decreto ministeriale di attuazione n. 291/03 dell'8.4.2003]

4 %

Gli interessi legali commerciali dal 28 settembre 1995 ad oggi sono riportati qui di seguito

Dal 28.9.1995 al 16.4.1999
[decreto ministeriale di attuazione n. 1167/95 del 23.9.1995]

15 %

Dal 17.4.1999 al 30.9.2004
[decreto ministeriale di attuazione n. 262/99 del 12.4.1999]

12 %

Dall'1.10.2004 al 31.12.2004
[avviso della Direcção-Geral do Tesouro o "DGT" (Direzione generale del Tesoro) n. 10097/04 del 30.10.2004]

9,01 %

Primo semestre del 2005
[decreto ministeriale di attuazione n. 597/2005 del 19.7 e avviso della DGT 310/2005 del 14.1.2005]

9,09 %

Secondo semestre del 2005
[decreto ministeriale di attuazione n. 597/2005 del 19.7 e avviso della DGT 6923/2005 del 25.7.2005]

9,05 %

Primo semestre del 2006
[avviso della DGT n. 240/2006 dell'11.1.2006]

9,25 %

Secondo semestre del 2006
[avviso della DGT n. 7706/2006 del 10.7.2006]

9,83 %

Primo semestre del 2007
[avviso della DGT n. 191/2007 del 5.1.2007]

10,58 %

Secondo semestre del 2007
[avviso della Direcção-Geral do Tesouro e Finanças o "DGTF" (Direzione generale del Tesoro e delle Finanze) n. 13665/2007 del 30.7.2007]

11,07 %

Primo semestre del 2008
[avviso della DGTF n. 2152/2008 del 29.1.2008]

11,20 %

Secondo semestre del 2008
[avviso della DGTF n. 19995/2008 del 14.7.2005]

11,07 %

Primo semestre del 2009
[avviso della DGTF n. 1261/2009 del 14.1.2009]

9,50 %

Secondo semestre del 2009
[avviso della DGTF n. 12184/2009 dell'1.7.2009]

8 %

Primo semestre del 2010
[avviso della DGTF n. 597/2010 del 4.1.2010]

8 %

Secondo semestre del 2010
[avviso della DGTF n. 13746/2010 del 12.7.2010]

8 %

Primo semestre del 2011
[avviso della DGTF n. 2284/2011 del 21.1.2011]

8 %

Secondo semestre del 2011
[avviso della DGTF n. 14190/2011 del 14.7.2011]

8,25 %

Primo semestre del 2012
[avviso della DGTF n. 692/2012 del 17.1.2012]

8 %

Secondo semestre del 2012
[avviso della DGTF n. 9944/2012 del 24.7.2012]

8 %

Primo semestre del 2013
[avviso della DGTF n. 584/2013 dell'11.7.2013]

7,75 %

Secondo semestre del 2013
Operazioni soggette al Decreto-lei (decreto legge) n. 62/2013
[avviso della DGTF n. 11617/2013 del 17.9.2013]

8,50 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 10478/2013 del 23.8.2013]

7,50 %

Primo semestre del 2014
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,25 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 1019/2014 del 24.1.2014]

7,25 %

Primo semestre del 2014
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,15 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 8266/2014 del 16.7.2014]

7,15 %

Primo semestre del 2015
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,05 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 563/2015 del 19.1.2015]

7,05 %

Secondo semestre del 2015
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,05 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 7758/2015 del 14.7.2015]

7,05 %

Primo semestre del 2016
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,05 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 890/2016 del 6.1.2016]

7,05 %

Secondo semestre del 2016
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 86741/2016 del 30.6.2016]

7,00 %

Primo semestre del 2017
Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni
[avviso della DGTF n. 2583/2017 del 3.1.2017]

7,00 %

Secondo semestre del 2017

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 8544/2017 del 29.1.2017]

7,00 %

Primo semestre del 2018

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 1989/2018 del 3.1.2018]

7,00 %

Secondo semestre del 2018

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 9939/2018 del 28.6.2018]

7,00 %

Primo semestre del 2019

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. /2019 del 2.1.2019]

7,00 %

Secondo semestre del 2019

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 11571/2019]

7,00 %

Primo semestre del 2020

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 1568/2020]

7,00 %

Secondo semestre del 2020

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 1568/2020]

7,00 %

Primo semestre del 2021

Operazioni soggette al decreto legge n. 62/2013

8,00 %

Altre operazioni

[avviso della DGTF n. 1568/2021]

7,00 %

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

Ulteriori informazioni su come calcolare il tasso di interesse legale sono disponibili sul sito web della Direcção-Geral do Tesouro e Finanças del Ministero della Giustizia.

http://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

L'accesso online al sito web menzionato nella risposta alla domanda 3 è libero.

Legislazione pertinente

Codice civile https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis

Codice commerciale https://www.igf.gov.pt/leggeraldocs/CODIGO_COMERCIAL_LIVRO_1.htm

Decreto ministeriale di attuazione n. 291/2003 https://dre.pt/pesquisa/-/search/223663/details/maximized

 

Avvertenza

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Ultimo aggiornamento: 20/08/2021

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