Tassi d'interesse

Austria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

Gli interessi al tasso legale sono disciplinati dall'articolo 1000 del codice civile austriaco (ABGB) Gli interessi di mora dall'articolo del codice civile austriaco e (per gli atti giuridici conclusi tra imprese nonché tra imprese e persone giuridiche di diritto pubblico) dall'articolo 456 del codice delle imprese (UGB).

L'articolo 1000 dell'ABGB si applica agli interessi "convenuti dalle parti senza determinazione dell'importo o previsti dalla legge". Inoltre, l'articolo 1000, paragrafo 2 dell’ABGB riguarda tutti i casi di interessi domandati su altri interessi (interessi composti).

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

Conformemente all'articolo 1000, paragrafo 1, dell'ABGB, e gli interessi al tasso legale sono pari al 4% l'anno. Questa disposizione si applica anche agli interessi di mora al tasso legale ai sensi dell'articolo 1333, paragrafo 1 dell'ABGB, in combinato disposto con l'articolo 1000, paragrafo 1 dell'ABGB. Il suddetto tasso di interesse si applica anche alle transazioni unilaterali delle imprese. Il suddetto tasso si applica anche alle transazioni unilaterali delle imprese.

Per gli atti giuridici compiuti tra imprese, nonché delle imprese e delle persone giuridiche di diritto pubblico, troveranno applicazione in caso di ritardo di pagamento dei debiti [ai sensi dell'articolo 456 del codice delle imprese] interessi di mora maggiorati del 9,2% rispetto al tasso base. Il tasso base di riferimento è quello in vigore il primo giorno di calendario del semestre. Il tasso base può essere consultato sul sito Internet della Banca Nazionale austriaca all'indirizzo seguente: http://www.oenb.at, rubrica "Allgemeines (Généralités)»/ «Wichtige Zinssätze (principali tassi di interesse in vigore)."

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

Conformemente all'articolo 1000, paragrafo, dell’ABGB, il creditore può esigere un interesse composto qualora le parti lo abbiano espressamente convenuto. Anche in assenza di un tale accordo tra le parti gli interessi composti possono essere fissati al 4% l'anno a decorrere dal giorno della litispendenza (notifica dell'atto di citazione convenuto) nella misura in cui si agisce in giudizio contro il mancato pagamento di interessi scaduti. Il diritto austriaco non comprende nessuna interdizione generale di applicazione degli interessi composti.

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

È possibile consultare gratuitamente le disposizioni generali del codice civile austriaco e del codice delle imprese sul sito Internet della cancelleria federale (http://www.ris.bka.gv.at/). Selezionate la base di dati «diritto federale»/«diritto federale consolidato».

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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