Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I

Romania

Contenuto fornito da
Romania

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Romania

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - regolamento Bruxelles I


*campo obbligatorio

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

Le norme di competenza nazionali di cui all'articolo 3, secondo comma, e all'articolo 4, secondo comma, del regolamento sono le seguenti:

per la Romania: la legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII "Procedura civile internazionale", titolo I "Competenza internazionale del giudice rumeno" (articoli da 1066 a 1082).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39

- In Romania, un "tribunale" (tribunal) (articolo 1, primo comma, dell'articolo I2 della legge n. 191/2007 che approva il decreto di urgenza del governo n. 119/2006 sulle misure necessarie ad attuare determinati regolamenti comunitari, dalla data dell'adesione della Romania all'UE, modificato; l'articolo 95, primo comma, del Codice di procedura civile)

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

In Romania la “Corte d’appello” (articolo 96, secondo comma, della legge n. 134/2010 sul Codice di procedura civile).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

Un appello (articolo 97, primo comma, del Codice di procedura civile)

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.