Patrocinio a spese dello Stato

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Direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

La presente costituisce una comunicazione ai sensi degli articoli 14, paragrafo 4 e 21, paragrafo 1 dell'atto summenzionato.

La direttiva è stata recepita tramite le seguenti disposizioni nazionali PDF (1693 Kb) sv:

Si veda la tavola di concordanza nell'allegato 1 e il testo legislativo negli allegati 2 e 3. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2004.

Inoltre la Svezia adempie ai propri obblighi previsti dalla direttiva attraverso le disposizioni della legge sul patrocinio giudiziario (rättshjälpslagen, 1996:1619, allegato 4) e delle disposizioni contenute nell'ordinanza relativa al patrocinio giudiziario (rättshjälpsförordningen, 1997:404, allegato 5); capo 5 articoli 6 e 8, capo 33 articolo 9 e capo 36 articolo 24 del codice di procedura giudiziaria (rättegångsbalken, allegato 6); articoli 26, 50 e 52 del codice di procedura amministrativa (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, allegato 7); articolo 8 della legge di procedura amministrativa (förvaltningslagen, 1986:223, allegato 8); e articolo 48 della legge sulle questioni giudiziarie (lagen om domstolsärenden, 1996:242, allegato 9).


Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

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- Ministero della giustizia (Justitiedepartementet)

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Non pertinente.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Il Ministero della giustizia può accettare una domanda di patrocinio giudiziario trasmessa mediante posta, corriere o fax oppure mediante altro mezzo previo accordo individuale.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

La domanda può essere fatta in svedese o in inglese (si vedano gli articoli 11c-d dell'ordinanza relativa al patrocinio giudiziario).

Ultimo aggiornamento: 24/01/2022

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