Patrocinio a spese dello Stato

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La direttiva 2003/8/CE, del Consiglio, è stata recepita nella legislazione nazionale estone mediante la legge sul patrocinio a spese dello Stato , entrata in vigore il 1° marzo 2005.


RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Gratuito patrocinio


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Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

Le modalità della trasmissione di una domanda intesa ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato sono fissate all'articolo 10 della legge sul patrocinio a spese dello Stato.

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le richieste di patrocinio a spese dello Stato devono essere trasmesse per iscritto alla corte territorialmente competente per la contea. Il modulo di domanda è disponibile sul sito Web del ministero della giustizia sito web del ministero della giustizia e in ogni corte e studio legale.

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

Le domande di patrocinio a spese dello Stato devono essere trasmesse in estone. Esse possono anche essere trasmesse in inglese se il patrocinio a spese dello Stato è richiesto da una persona fisica residente in un altro Stato membro dell'Unione europea o da un cittadino o da una persona giuridica di un altro Stato membro dell'Unione europea. Le domande trasmesse alla corte in un'altra lingua saranno rispedite al mittente.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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