Minori ucraini - cooperazione giudiziaria civile

Minori privati del loro ambiente familiare a causa dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina — strumenti europei e internazionali applicabili nelle cause civili transfrontaliere.

Questa scheda informativa è stata elaborata dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

 

L'aggressione militare russa contro l'Ucraina solleva interrogativi sulla situazione dei minori rifugiati, sfollati dall'Ucraina nell'Unione europea. La questione diventa ancora più complessa quando questi minori sono separati dalle loro famiglie perché sono rimasti in Ucraina o perché sono rifugiati in un altro Stato membro.

Attualmente è urgente poter garantire che questi minori siano protetti dal rischio di violenza, sfruttamento, adozione illegale, rapimento, vendita o tratta di minori. Per questo motivo è essenziale utilizzare gli strumenti che tutelano i diritti di questi minori.

Nel diritto europeo e internazionale esistono strumenti per garantire la protezione dei minori, con disposizioni speciali per la protezione e l'assistenza ai minori che sono stati privati temporaneamente o permanentemente del loro ambiente familiare, anche in situazioni di emergenza, come per un conflitto armato.

Competenza

In materia di responsabilità genitoriale, l'articolo 8 del regolamento Bruxelles II bis [1] e l’articolo 7 del regolamento Bruxelles II ter stabiliscono che gli organi giurisdizionali [2] di uno Stato membro [3] sono competenti in materia di responsabilità genitoriale relativamente a un minore che è abitualmente residente in tale Stato membro al momento in cui l'organo giurisdizionale viene adito. Tuttavia, i giudici ucraini mantengono la competenza se il minore aveva la residenza abituale in Ucraina prima dello sfollamento. Di norma, il cambiamento di residenza abituale richiederebbe un certo tempo e il giudice deve verificare che determinati requisiti siano soddisfatti[4]. Di conseguenza, un minore ucraino che entra nell'UE probabilmente non avrà la residenza abituale nell'UE per un certo periodo, rendendo l'articolo 8 non applicabile in molti casi.

L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II bis e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II ter prevedono una competenza fondata sulla presenza del minore nei casi di minori rifugiati o di minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini che si verificano nel loro paese. Tuttavia, l'articolo 52, paragrafo 2, della Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori (da leggere in combinato disposto con il considerando 25 del regolamento Bruxelles II ter) chiarisce che tale norma sulla competenza dovrebbe applicarsi solo ai minori che avevano la residenza abituale in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un paese terzo, come l'Ucraina, si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla Convenzione dell'Aia del 1996. L'Ucraina e tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione dell'Aia del 1996(Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato|#34 - situazione attuale).

L'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione dell'Aia del 1996 stabilisce che "per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'articolo 5".

Maggiori informazioni sull'applicazione della convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori non accompagnati e separati sono disponibili qui e qui.

Gli articoli 8 e 9 della convenzione dell'Aia del 1996 nonché l'articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis e gli articoli 12 e 13 del regolamento Bruxelles II ter stabiliscono che la competenza possa essere trasferita a un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. Nella situazione attuale, ciò potrebbe riguardare la protezione di un minore dall'Ucraina (ad esempio, arrivando nell'UE non accompagnato) nel caso in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che il minore ha familiari in un altro Stato membro. In tale situazione, il primo Stato membro può chiedere il trasferimento di competenza se il minore ha un legame particolare con il secondo Stato membro e se il trasferimento è nell'interesse superiore del minore.

Per una migliore comprensione delle modalità di applicazione del regolamento Bruxelles II bis o del regolamento Bruxelles II ter, le guide pratiche, disponibili qui, sono strumenti utili.

Legge applicabile

In caso di aggressione militare, la convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori costituisce uno strumento importante per la protezione dei minori, compresi i minori non accompagnati, migranti separati e richiedenti asilo. L'Ucraina e tutti gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti della Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori (Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato|#34 - Situazione attuale).

Occorre rilevare che l'articolo 16, paragrafo 1, della convenzione dell'Aia del 1996 prevede che la questione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore in forza della legge sia disciplinata dalla legge del luogo di residenza abituale del minore, vale a dire dalla legge ucraina per i minori che vi risiedono abitualmente. Lo stesso vale per l'attribuzione della responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale (articolo 16, paragrafo 2, della convenzione dell'Aia del 1996). Inoltre, la responsabilità genitoriale prevista dalla legge dello Stato di residenza abituale sussiste nel caso in cui un minore cambi la propria residenza abituale in un altro Stato (articolo 16, paragrafo 3, della convenzione dell'Aia del 1996). L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato anche dalla legge della residenza abituale del minore (articolo 17 della convenzione dell'Aia del 1996).

Inoltre, l'articolo 23 della convenzione dell'Aia del 1996 prevede il riconoscimento formale ex lege delle misure adottate in un altro Stato. Di conseguenza, una misura ucraina che rientra nell'ambito di applicazione della convenzione sarà automaticamente riconosciuta in altri Stati contraenti senza che sia necessario un riconoscimento formale. Pertanto, le misure ucraine rimarranno valide all'interno dell'UE.

Come ulteriormente chiarito all'articolo 18 della convenzione dell'Aia del 1996, la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 16 della convenzione dell'Aia del 1996 può essere revocata o le condizioni del suo esercizio possono essere modificate da misure adottate a norma della presente convenzione. L'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione dell'Aia del 1996 stabilisce che "nell'esercizio della loro competenza ai sensi delle disposizioni del capo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge" e ne consegue pertanto che le parti contraenti applicano il loro diritto nazionale in questi casi.

Maggiori informazioni sull'applicazione della convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori non accompagnati e separati sono disponibili .qui e qui.

Cooperazione fra autorità centrali

Si fa presente che il funzionamento dell'autorità centrale ucraina nominata ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori è interessato e può essere temporaneamente limitato a causa delle crisi attuali.

Nelle situazioni riguardanti la cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri (ad esempio, nel caso in cui un minore collocato in uno Stato membro abbia fratelli e sorelle in un altro Stato membro),si potrebbero applicare gli articoli 55 e 56 del regolamento Bruxelles II bis [1] o gli articoli 80 e 82 del regolamento Bruxelles II ter.

Per quanto riguarda l'affidamento, le informazioni pubblicate sul portale della giustizia elettronica fornite dagli Stati membri sulle modalità di svolgimento della procedura di collocamento transfrontaliero, comprese le famiglie affidatarie, potrebbero anch'esse essere utili e possono essere consultate qui.

Per una migliore comprensione delle modalità di applicazione del regolamento Bruxelles II bis o del regolamento Bruxelles II ter, le guide pratiche, disponibili. qui, sono strumenti utili.

In che modo la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile) può essere d'aiuto?

La RGE civile fornisce sostegno all'attuazione degli strumenti di giustizia civile dell'UE nella prassi giuridica quotidiana. Oltre all'autorità centrale, il punto di contatto della RGE nel vostro Stato membro può essere interpellato per aiutarvi in caso di problemi specifici in un caso transfrontaliero. Il vostro punto di contatto può, ad esempio, informarsi sullo stato attuale di una richiesta, aiutare a contattare due organi giurisdizionali o trovare i recapiti di un'autorità competente di un altro Stato membro dell'UE.

Maggiori informazioni sulla RGE e su come può essere di aiuto.

Come posso trovare il mio punto di contatto nazionale?


Link utili


[1]Dal 1º agosto 2022 il regolamento Bruxelles II bis è sostituito dal regolamento Bruxelles II ter, ma il regolamento Bruxelles II bis continua ad applicarsi quando i procedimenti sono stati avviati prima del 1º agosto 2022.

[2] Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, per "autorità giurisdizionale" si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione dei due regolamenti.

[3] Questi due regolamenti non si applicano alla Danimarca, che applica norme di competenza analoghe nella convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori.

[4] Per l'interpretazione della nozione di "residenza abituale" si vedano, ad esempio, le sentenze della CGUE nella causa C-523/07, C-497/10 PPU C-523/07, C-497/10 PPU, C-376/14 PPU, C-111/17 PPU, C-512/17 e C-393/18 PPU.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2023

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