Come funziona

Questa pagina contiene informazioni su determinati aspetti della mediazione transfrontaliera in materia di diritto di famiglia.

Tempi del procedimento

Benché il procedimento di mediazione possa essere avviato in ogni momento, si raccomanda di iniziare la mediazione quanto prima, preferibilmente prima di adire il giudice.

Considerando l'efficacia della mediazione come mezzo preventivo di conciliazione dei conflitti derivanti dal trasferimento della residenza di un minore all'estero, il ricorso alla mediazione dovrebbe essere fortemente raccomandato in tutti i conflitti familiari di dimensione transfrontaliera e, in particolare, nell'ambito delle controversie relative al trasferimento di minori. Tuttavia, poiché la mediazione non è adatta a tutti i casi di sottrazione di minori, sarebbe auspicabile introdurre nel procedimento un colloquio preliminare. Tale colloquio potrebbe contribuire a mitigare le preoccupazioni dei genitori e a migliorare la loro comprensione circa il procedimento di mediazione.

La mediazione non dovrebbe mai essere utilizzata dalle parti come scusa per rimandare la soluzione di un conflitto. Tale considerazione vale in particolare per i casi di sottrazione di minori, in cui la tempistica è cruciale.

Il mediatore informa espressamente le parti in merito a tale aspetto durante la fase di informazione o all'inizio del procedimento di mediazione.

Una volta che il minore sottratto sia stato riconsegnato al paese in cui ha la residenza abituale, il ricorso alla mediazione continua ad essere utile per evitare ulteriori conflitti.

Stretta collaborazione con le autorità amministrative e giudiziarie

Nei casi di sottrazione di minore in cui sono coinvolte le autorità centrali e/o giudiziarie, il mediatore può spiegare alle parti gli effetti della mediazione nel quadro del procedimento in corso.

In alcuni paesi le autorità centrali dispongono di propri mediatori specializzati.

Facendo clic sul seguente link si accede a un elenco delle autorità centrali.

Esecuzione dell'accordo in tutte le giurisdizioni coinvolte (accesso alle informazioni giuridiche rilevanti)

Per avere efficacia esecutiva, l'accordo di mediazione deve essere legalmente vincolante ed esecutivo in tutte le giurisdizioni interessate.

Le autorità centrali o i punti di contatto centrali per la mediazione internazionale nei conflitti familiari possono facilitare l'accesso alle informazioni riguardanti le procedure applicabili nelle giurisdizioni interessate.

Ulteriori informazioni sull'esecuzione degli accordi di mediazione negli Stati membri sono reperibili nella sezione "Mediazione negli Stati membri".

Difficoltà linguistiche e mezzi di comunicazione moderni

In generale, la presenza fisica delle parti durante la mediazione è un fattore importante. Al riguardo, i paesi che ospitano il procedimento di mediazione possono adottare le misure opportune per facilitare il rilascio dei documenti di viaggio necessari.

Ove sia opportuno e possibile, si deve far ricorso alla comediazione binazionale (un mediatore per ciascun paese natale dei genitori).

Costituisce un grande vantaggio per il mediatore il fatto di parlare la lingua di entrambe le parti, o almeno la loro lingua comune (qualora la coppia ne abbia una). Nei casi di co-mediazione biculturale, potrebbe essere sufficiente che il mediatore sia in grado parlare la lingua di una delle parti e di comprendere l'altra lingua, qualora non sia possibile trovare un'altra soluzione. Le parti devono essere in grado di comprendere tutti i termini giuridici. La scelta di un mediatore che parla le lingue delle parti è auspicabile non soltanto perché comporta minori spese, non essendo necessario chiedere l'intervento di un interprete, ma anche perché tiene conto degli aspetti psicologici e dell'esigenza che le parti capiscano i termini dell'accordo.

Il mediatore deve inoltre mostrare sensibilità verso la formazione culturale delle parti ed essere cosciente delle diversità culturali.

L'introduzione dei moderni mezzi di comunicazione (telefono, sistema di videoconferenze (online), webcam ecc.) aiuta a ridurre i costi e ad organizzare gli incontri di mediazione laddove le parti non possano essere presenti fisicamente. Ogni Stato membro dovrebbe avere a disposizione tali strumenti tecnici e la mediazione a "lunga distanza" dovrebbe essere testata.

L'attività di mediazione dovrebbe essere supportata da un apposito software interattivo sicuro.

Inoltre, a prescindere dalla lingua usata per la mediazione, è importante che tutti gli interessati capiscano la lingua e la terminologia usate dal/i mediatore/i.

Rapporto tra la mediazione e i procedimenti che riguardano minori

La ricerca di soluzioni amichevoli delle controversie è generalmente raccomandata da svariati strumenti internazionali:

Regolamento Bruxelles II bis: articolo 46 (meccanismo previsto per dare esecuzione agli accordi di mediazione).

- Convenzione dell'Aia del 1980: articolo 7, lettera c), (misure adottate dalle autorità centrali per assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare la composizione amichevole), articolo 10 (provvedimenti adeguati per ottenere la consegna volontaria del minore), articolo 16 (le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono deliberare sul merito dei diritti di affidamento).

- Convenzione dell'Aia del 1996: articolo 31 (misure delle autorità centrali idonee ad agevolare la conciliazione attraverso la mediazione); articoli 23 e 26 (riconoscimento ed esecuzione); articolo 16 (legge applicabile: la legge dello Stato di residenza abituale del minore); articolo 7 (lo Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento conserva la competenza ad adottare le misure di protezione del minore), articolo 24 ("riconoscimento preventivo").

- Convenzione dell'Aia del 2007: articoli da 19 a 31(la decisione comprende anche un accordo o una transazione).

Impatto dell'azione penale

L'azione penale deve essere presa in considerazione. Gli organismi amministrativi e giudiziari come le autorità centrali devono essere in grado di fornire alle parti le informazioni generali necessarie sulle disposizioni di legge recanti disciplina dell'azione penale.

Informazioni relative alle autorità centrali/ai punti di contatto centrali per la mediazione familiare internazionale.

Ultimo aggiornamento: 06/10/2020

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