Successioni

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Romania

Diritto di famiglia — materia di successione


*campo obbligatorio

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

In Romania le domande di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) rientrano nella competenza dei tribunali (articolo 95, punto 1 e articolo 1098 del codice di procedura civile). I ricorsi contro una decisione di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) rientrano nella competenza delle corti d'appello (articolo 96, punto 2, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

I ricorsi dinanzi alla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte Suprema di cassazione) (articolo 97, punto 1 del codice di procedura civile)

L'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ha la sua sede in str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, București.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Il notaio o l'organo giurisdizionale competente.

In base all'articolo I sesto comma della Legge n. 206/2016 che integra l'ordinanza governativa per l'emergenza n. 119/2006 relativamente ad alcune misure necessarie per l'applicazione dei regolamenti comunitari dalla data dell'accesso della Romania all'UE e che modifica e integra la Legge n. 36/1995 sui notai pubblici e sull'attività notarile:

"Il certificato europeo di successione, ai sensi del Capo VI del regolamento n. 650/2012, viene rilasciato, su richiesta di qualsiasi persona che possa far riferimento all'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento, dal notaio pubblico che ha emesso il certificato o che lo detiene nei suoi archivi. Nel caso in cui l'archivio del notaio pubblico che emette il certificato di successione ai sensi del diritto rumeno sia tenuto dalla Camera dei notai pubblici, il certificato europeo di successione verrà rilasciato dal notaio pubblico designato a questo proposito dal Presidente del comitato esecutivo della Camera [articolo 3, primo comma, della Legge n. 206/2016]."

Si possono trovare nomi e recapiti di studi notarili in base al link pubblicato sulla pagina internet dell'Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (Unione nazionale dei notai di Romania http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro).

Per quanto riguarda l'eredità rispetto alla quale l'organo giurisdizionale competente abbia stabilito mediante ordinanza la consistenza del patrimonio e/o diritti e obblighi relativamente alla successione, il certificato europeo di successione verrà emesso dall'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

Le impugnazioni formulate in base all'articolo 72 del regolamento n. 650/2012 verranno trattate dal giudice che ha emesso, rettificato, modificato o revocato il certificato europeo di successione o che ha sospeso gli effetti del certificato o, eventualmente, dal giudice del distretto nel quale si trova l'ufficio del notaio pubblico. Contro il provvedimento con il quale si decide sull'impugnazione è possibile ricorrere soltanto in appello. [Articolo 5, primo comma della Legge n. 206/2016].

I ricorsi relativi a rettifiche, modifiche e revoche del certificato europeo di successione rientrano nella competenza dell'organo che li ha emessi (il notaio pubblico o l'organo giurisdizionale competente (Articolo I ^ sesto comma, articolo 5, primo comma, della legge n. 206/2016).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

N/A.

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024

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