Successioni

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Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Una sentenza straniera esecutiva nello stato in cui è stata adottata viene eseguita, successivamente al suo riconoscimento, secondo le modalità definite nel codice di procedura civile (Civilprocesa likums).

Per quanto riguarda la procedura di dichiarazione intesa a riconoscere forza esecutiva a una decisione giudiziale, prevista dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, occorre applicare le disposizioni del capo 77 del codice di procedura civile relative al riconoscimento delle sentenze straniere nella misura in cui ciò è consentito dalle disposizioni del regolamento. Inoltre la competenza per decidere sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di riconoscimento della forza esecutiva in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, spetta al tribunale distrettuale (rajona (pilsētas) tiesa) nella cui giurisdizione è compreso il luogo di esecuzione della sentenza o il domicilio dichiarato del convenuto o, in mancanza, il suo domicilio o la sua sede sociale dello stesso.

La decisione di un giudice di primo grado relativa a una domanda di riconoscimento può costituire oggetto di ricorso (blakus sūdzība) dinanzi al tribunale regionale (apgabaltiesa), la decisione di quest'ultimo può altresì essere appellata (blakus sūdzība) dinanzi alla Corte suprema (Augstākā tiesa).

L'elenco dei tribunali distrettuali e dei tribunali regionali può essere consultato al seguente indirizzo: https://tiesas.lv/tiesas/saraksts

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

La decisione di un giudice di primo grado relativa a una domanda di riconoscimento può costituire oggetto di ricorso (blakus sūdzība) dinanzi al tribunale regionale (apgabaltiesa), la decisione di quest'ultimo può altresì essere appellata (blakus sūdzība) dinanzi alla Corte suprema (Augstākā tiesa).

Una parte del processo il cui domicilio dichiarato o il cui domicilio o la sede sociale è situato in Lettonia, può presentare il suddetto ricorso entro il termine di 30 giorni a decorrere dal dalla data di notifica di una copia della sentenza, mentre una parte del processo il cui domicilio dichiarato, o il domicilio o la sede sociale non è situato in Lettonia può introdurre domanda entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica di una copia della decisione.

L'elenco delle giurisdizioni lettoni è disponibile sul portale delle giurisdizioni lettoni .

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Il certificato successorio europeo è emesso da un notaio (zvērināts notārs) qualora il fascicolo di successione transfrontaliera rientri nella competenza della Lettonia ai sensi degli articoli 4, 7, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.

L'elenco dei notai può essere consultato sul sito web dei notai lettoni.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

Il notaio che ha redatto un certificato successorio europeo può, su istanza della parte interessata, rettificarlo modificarlo o revocarlo in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 650/2012, o sospenderne gli effetti in applicazione dell'articolo 73 dello stesso regolamento.

A tal fine il notaio redige un atto notarile (notariāls akts) che rettifica, modifica o sospende il certificato successorio europeo e ne informa senza indugio tutti di coloro cui era stato consegnato un estratto o una copia del suddetto certificato.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e dell'articolo 3241 della legge lettone sul notariato (Notariāta likums), un notaio che tratta un fascicolo relativo alla successione transfrontaliera applica le disposizioni della suddetta legge, nella misura in cui lo consentano le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in Lettonia.

La domanda di successione (mantošanas iesniegums) è sottoposta al notaio di cui all'articolo 252 della legge lettone sul notariato. Tuttavia, se l'ultimo domicilio dichiarato del defunto o se l'ubicazione dei suoi beni o della maggior parte di quest'ultimi non è conosciuta, la suddetta domanda può essere sottoposta a un altro notaio.

La procedura di dichiarazione avente il fine di riconoscere la forza esecutiva di una decisione giudiziale deve essere introdotta dinnanzi al tribunale distrettuale.

L'elenco dei notai lettoni può essere consultato sul sito web del consiglio notarile lettone.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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