- Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
- Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
- Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
- Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
- Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
Il tribunale distrettuale si trova nella sede della corte regionale; a Budapest si trova il tribunale del distretto centrale di Buda; le impugnazioni vengono trattate dalle corti regionali o a Budapest dalla corte regionale della capitale Budapest (nome e recapito degli organi giurisdizionali).
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
I ricorsi sono trattati dalla "Kúria" ungherese, nell'ambito dei procedimenti d'impugnazione.
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Le autorità competenti a emettere i certificati sono le seguenti:
- gli organi giurisdizionali di cui all'articolo 3, secondo comma i tribunali distrettuali.
- altre autorità competenti in materia di successioni in base alla legislazione nazionale: i "notai di diritto civile".
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Le istanze per la revisione sono trattate dalle corti regionali o, a Budapest, dalla Corte regionale della capitale Budapest (nome e recapito degli organi giurisdizionali).
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Nel diritto civile ungherese i notai sono considerati come "altre autorità e professionisti del diritto".
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