Il tribunale nel cui circondario l’atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.
Per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede l’accesso, da parte dell’autorità d’informazione, ad informazioni detenute in archivi pubblici.
Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale.
La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:
(a) all’ufficiale giudiziario nell’ipotesi prevista dall’art. 23, paragrafo 5, del regolamento;
(b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall’art. 10, paragrafo 2, dall’art. 23, paragrafi 3 e 6, dall’art. 25, paragrafo 3 e dall’art. 36, paragrafo 5, del regolamento;
(c) alla cancelleria del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi prevista all’art. 27, paragrafo 2, del regolamento;
(d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell’ipotesi prevista dall’art. 28, paragrafo 3, del regolamento.
Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro (si veda art. 50 lett. f).
Il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all’espropriazione presso terzi.
I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.
Sono esenti da sequestro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 del codice di procedura civile:
(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;
(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette;
(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;
(e) le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni;
(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);
(g) i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.
È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Spetta al debitore far valere che il credito è esente da sequestro.
Per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un’indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 25 del regolamento.
La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva.
La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’art. 14 non comporta l’addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell’art. 14 del regolamento.
Ferme restando le spese di giudizio dovute ai sensi dell’art. 42 del Regolamento 655/2014 per il caso in cui l’emissione dell’ordinanza venga chiesta in Italia, il trattamento e l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comportano, in Italia, il pagamento dei diritti per l’estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l’addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti.
I diritti di copia si determinano in base alle tabella che costituisce l’Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia.
Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall’ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell’atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 27 del Testo unico sopra citato, un’indennità di trasferta, calcolata in base all’art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell’indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell’ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all’art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell’art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l’indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell’art. 36 del Testo unico.
Si vedano gli articoli citati e l'Allegato 7 del DPR 115/2012 al seguente link
Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali.
Il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica.
Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l’impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.
(A) Le spese di giudizio per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo variano a seconda del valore della causa e del grado del giudizio di merito in funzione del quale viene chiesto il sequestro:
(a) per le cause di valore fino a 1.100 Euro, le spese sono pari a: 21,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 32,25 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 43 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(b) per le cause di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200, le spese sono pari a: 49 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 73,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 98 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(c) per le cause di valore superiore a Euro 5.200 e fino a Euro 26.000, le spese sono pari a: 118,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 177,75 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 237 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(d) per le cause di valore superiore a Euro 26.000 e fino a Euro 52.000, le spese sono pari a: 259 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 388,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 518 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(e) per le cause di valore superiore a Euro 52.000 e fino a Euro 260.000, le spese sono pari a: 379,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 569,25 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 759 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(f) per le cause di valore superiore a Euro 260.000 e fino a Euro 520.000, le spese sono pari a: 607 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 910,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 1.214 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(g) per le cause di valore superiore a Euro 520.000, le spese sono pari a: 843 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 1.264,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 1.686 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.
(h) per le cause di valore indeterminabile, le spese sono pari a: 259 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 388,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 518 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; tuttavia, se si tratta di cause appartenenti alla competenza esclusiva del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del codice di procedura civile, le spese sono pari a: 118,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 177,75 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 237 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.
Oltre alle spese indicate sopra, se l’ordinanza è richiesta prima dell’instaurazione del giudizio di merito, è dovuta, per ogni procedimento, un’anticipazione forfettaria di Euro 27 per le spese di notifica.
(B) Le spese di giudizio per un ricorso avverso un’ordinanza di sequestro conservativo sono pari in ogni caso a Euro 147.
Oltre a tali spese, se l’ordinanza è richiesta prima dell’instaurazione del giudizio di merito, è dovuta, per ogni procedimento, una anticipazione forfettaria di Euro 27 per le spese di notifica.
Le spese vanno sostenute all'inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.
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