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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) - nome ed estremi degli organi giurisdizionali designati come competenti per l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (articolo 6, paragrafo 4);
questa disposizione non si applica in Irlanda, in quanto il diritto irlandese non contempla gli atti pubblici.
In Irlanda
Ministero della Giustizia e dell’uguaglianza
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Irlanda
L’Irlanda applica l’articolo 14, paragrafo 5, lettera a), ossia tutte le banche sul territorio irlandese hanno l’obbligo di rendere noto, su richiesta dell’autorità d’informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro.
In Irlanda
In Irlanda
Ministero della Giustizia e dell’uguaglianza
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Irlanda
In Irlanda
Ministero della Giustizia e dell’uguaglianza
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Irlanda
La misura in cui i conti congiunti e i conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo dipende dalle circostanze del caso in questione. Per quanto riguarda i conti congiunti, la regola generale è che un’ingiunzione del tipo “Mareva” concessa contro un solo convenuto non deve impedire al cointestatario del conto di effettuare prelievi, a meno che non sia espressamente previsto nell’ordinanza.
Per quanto riguarda i conti intestatari, se un terzo detiene attività per conto del convenuto in un conto intestatario, tali attività possono essere oggetto di un’ingiunzione di tipo “Mareva” nei confronti del convenuto in quanto quest’ultimone è il proprietario in equity e in common law.
L’intestatario di un conto congiunto o intestatario oggetto di tale ingiunzione può presentare domanda al relativo organo giurisdizionale per modificare le condizioni dell’ingiunzione.
Nel caso di un procedimento nazionale equivalente il giudice determina, caso per caso, l’importo a disposizione del debitore, tenendo conto della situazione della parte interessata. La relativa domanda deve essere presentata dal debitore e non sono previste norme relative all’ammontare dell’importo che può essere messo a disposizione.
Le banche non addebitano compensi per l’attuazione delle ordinanze per un procedimento nazionale equivalente. Nel caso in cui fosse necessario ricercare informazioni su conti bancari, la legislazione non impedisce alle banche di addebitare compensi per fornire tali informazioni. In linea di principio il pagamento dei costi sostenuti dalla banca spetterebbe al creditore, sebbene essi possano essere imputati alla fine al debitore.
Non è previsto che le autorità di informazione e competenti addebitino un onere amministrativo. Tuttavia la notifica personale dei documenti comporta un costo da 100 a 200 EUR circa, a seconda della difficoltà riscontrata nell’effettuare il servizio.
Nota: poiché la notifica personale dei documenti è effettuata da un’impresa del settore privato, non è disponibile una tabella dei compensi.
Il diritto irlandese non stabilisce un ordine gerarchico per procedimenti simili, quali le ingiunzioni del tipo “Mareva”, in quanto il creditore non acquisisce un interesse patrimoniale sull’attività in questione.
In Irlanda:
per quanto riguarda l’articolo 33, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale competente per il ricorso è quello che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo che, a seconda dei casi, può essere il tribunale distrettuale, il tribunale circondariale o l’Alta corte*;
per quanto riguarda l’articolo 34, paragrafo 1, e l’articolo 34, paragrafo 2, l’organo giurisdizionale competente per il ricorso è
*The High Court,
Four Courts,
Dublin 7.
HighCourtCentralOffice@courts.ie
In Irlanda è possibile presentare un ricorso contro una decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 nei seguenti modi:
A seconda delle circostanze del caso, le spese di giudizio del procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un rimedio contro l’ordinanza possono andare da 80 a 200 EUR circa. Le relative informazioni sono disponibili ai seguenti link:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)
Nessuna (l’Irlanda accetta soltanto l’irlandese e l’inglese).
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