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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Tribunali civili distrettuali (Eirinodikeía) e tribunali di primo grado (Protodikeía).
Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento (Sýstima Mitróon Trapezikón Logariasmón kai Logariasmón Pliromón) del ministero delle Finanze.
Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton (Segretariato generale per i sistemi informatici), ministero delle Finanze, e-mail: gen-gramm@gsis.gr, tel. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.
Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento del ministero delle Finanze è stato creato allo scopo di trasmettere le richieste di informazioni da parte di autorità, servizi, enti pubblici e altri organismi agli istituti di credito. Tali richieste sono inviate per via elettronica tramite un ente terzo sicuro (Tiresias) agli istituti di credito, che inviano le loro risposte con i dati del conto attraverso lo stesso canale [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].
Un rigetto da parte del giudice del tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al Monomelés Protodikeío (Tribunale monocratico di primo grado unico) e un rigetto da parte del Tribunale monocratico di primo grado può essere impugnato dinanzi alla Efeteío (Corte d'appello).
L'autorità competente per la trasmissione è il Tribunale di primo grado. Gli ufficiali giudiziari (dikastikoí epimelités) sono responsabili della ricezione e della notifica e comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti.
Gli ufficiali giudiziari.
Solo i conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo, non i conti degli intestatari. Non si applicano altre condizioni al sequestro conservativo dei conti congiunti.
L'articolo 982, comma 2, del Kódikas Politikís Dikonomías (codice di procedura civile) prevede che i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni, le prestazioni assicurative, ecc. siano esenti da sequestro. Non vi è alcun collegamento al codice di procedura civile su Internet. Gli importi di cui sopra sono esenti da sequestro senza che il debitore presenti alcuna domanda.
Non esistono disposizioni specifiche che regolano l'addebito di costi e oneri per il sequestro conservativo o il sequestro di un conto bancario o la fornitura di informazioni sul conto. Tuttavia, l'Ellinikí Énosi Trapezón (Associazione bancaria ellenica) ritiene che gli istituti di credito abbiano il diritto di esigere il pagamento degli oneri esplicitamente previsti, mutatis mutandis, agli articoli 30A e 30B del Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) (codice di riscossione delle entrate pubbliche) - decreto legislativo n. 356/1974, come modificato e in vigore).
L'Anexártiti Archí Dimosíon Esódon (Autorità indipendente per le entrate pubbliche) non percepisce alcuna commissione per la sua partecipazione all'elaborazione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Poiché l'esecuzione dell'ordinanza è effettuata da ufficiali giudiziari, questi ultimi si rivalgono direttamente su ciascuno dei loro committenti. Non vi alcun link a un sito Internet relativo agli onorari degli ufficiali giudiziari. Il ministero delle Finanze non riscuote oneri per fornire informazioni sui conti a norma dell'articolo 14.
L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è assimilata a una misura di sequestro conservativo (asfalistikó métro) ai sensi del diritto nazionale. Non esiste alcuna classificazione per le ordinanze nazionali equivalenti.
L'organo giurisdizionale competente per la concessione di un ricorso è il tribunale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, vale a dire il giudice del Tribunale civile distrettuale per le domande che rientrano nelle competenze del Tribunale civile distrettuale e il giudice del Tribunale monocratico di primo grado per qualsiasi altra domanda. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il tribunale competente per importi fino a 20 000 EUR è il Tribunale civile distrettuale. Il tribunale competente per gli importi superiori a 20 000 EUR è il Tribunale di primo grado.
Un rigetto da parte del Tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado e un rigetto da parte di quest'ultimo può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della decisione al debitore.
Le spese processuali sono pari a circa quattro millesimi dell'importo richiesto. Questo calcolo si applica sia alle azioni per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sia alle azioni di ricorso contro un'ordinanza.
I documenti sono accettati esclusivamente in greco.
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