Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Tribunale distrettuale di Helsinki

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Indirizzo postale:

Box (casella postale) 650

FI – 00181 Helsinki

Tel:: +358 2956 44200 (switchboard)

Fax: +358 29 2956 44218

E-mail: helsinki.ko@oikeus.fi

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è l'ufficiale giudiziario. La domanda di ottenimento di informazioni relative ai conti bancari può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario oppure presso l'ufficio centrale delle esecuzioni forzate (Valtakunnanvoudinvirasto), che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario.

Recapiti dell'Ufficio centrale delle esecuzioni forzate

Ufficio centrale delle esecuzioni forzate (Ulosottolaitoksen keskushallinto)

Sequestro conservativo europeo dei conti bancari (Eurooppalainen tilivarojen turvaaminen)

Box (casella postale) 2

00067 Ulosottolaitos

Finlandia

tel.: + 358 2956 58801

fax: + 358 29 562 2611

E-mail: hallinto.uo@oikeus.fi

Recapiti degli ufficiali giudiziari

I nomi e i recapiti degli ufficiali giudiziari sono disponibili online, in lingua finlandese, svedese e in alcuni casi inglese, sul sito web gestito dal ministero della Giustizia, al seguente indirizzo: https://ulosottolaitos.fi/fi/.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Conformemente al diritto finlandese, il metodo per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è quello previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento [tutte le banche sul territorio finlandese sono tenute a rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione (ossia, l'ufficiale giudiziario), se il debitore detiene un conto presso di loro].

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale di Helsinki può essere presentata dinanzi alla corte d'appello di Helsinki. L'atto di impugnazione deve essere presentato alla corte d'appello di Helsinki e trasmesso alla cancelleria del tribunale distrettuale che ha emesso la decisione, ossia al tribunale distrettuale di Helsinki. Per i recapiti del tribunale distrettuale di Helsinki si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 10, paragrafo 2: l'autorità competente per la revoca o la cessazione degli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo è l'ufficiale giudiziario. Il modulo per la revoca può essere presentato direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che lo trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b)].

Articolo 23, paragrafo 3: se l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in Finlandia (la Finlandia è lo Stato di origine), la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento è effettuata dall'autorità giudiziaria emittente, ossia, il tribunale distrettuale di Helsinki [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a)].

Qualora l'ordinanza di sequestro conservativo debba essere eseguita in Finlandia (la Finlandia è lo Stato dell'esecuzione), l'autorità competente dello Stato dell'esecuzione è l'ufficiale giudiziario. I documenti necessari per l'esecuzione possono essere presentati direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che li trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera f)].

Articolo 23, paragrafo 5: si veda la risposta all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 23, paragrafo 6: si veda la risposta all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 23, paragrafo 3: L'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo emetterà la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme, di cui all'articolo 25, e la trasmetterà all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro preventivo e al creditore.

Articolo 27, paragrafo 2: l'autorità competente per il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti è l'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. La domanda di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario che ha emesso la dichiarazione di cui all'articolo 25 oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b)].

Articolo 28, paragrafo 3: se la Finlandia è lo Stato di origine, la responsabilità dell'avvio della notificazione o comunicazione dei documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, all'autorità competente nello Stato membro in cui è domiciliato il debitore, spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo, ossia il tribunale distrettuale di Helsinki.

Se il debitore è domiciliato in Finlandia, l'autorità competente della notificazione o comunicazione sarà determinata in base al fatto che i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro conservativo siano ubicati in Finlandia o meno. Qualora i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro conservativo siano ubicati in Finlandia, l'autorità competente della notificazione o comunicazione è l'ufficiale giudiziario. In questo caso, i documenti da notificare o comunicare possono essere presentati direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che li trasmetterà all'ufficiale giudiziario. Qualora i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro conservativo non siano ubicati in Finlandia, l'autorità competente per la notificazione o comunicazione è il tribunale distrettuale di Helsinki.

Articolo 36, paragrafo 5, secondo comma. L'autorità competente per l'esecuzione di una decisione su un ricorso è l'ufficiale giudiziario. La decisione sul ricorso può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

In Finlandia l'autorità competente per l'esecuzione delle misure cautelari è l'ufficiale giudiziario. Se la Finlandia è lo Stato dell'esecuzione, i documenti da notificare o comunicare di cui all'articolo 23, paragrafo 3, possono essere presentati direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che li trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b)].

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Il sequestro di beni mobili, ad esempio il denaro accreditato su un conto bancario, è effettuato conformemente al capo 8, articolo 7, del codice in materia di esecuzione, prendendo in considerazione, ove opportuno, le disposizioni del capo 4 sul sequestro.

A norma del capo 4, articolo 11, del codice in materia di esecuzione, i beni mobili di proprietà comune del debitore e di un terzo sono considerati appartenenti a ciascuno in parti uguali, a meno che il terzo dimostri di essere l'unico proprietario del bene o la parte che ne detiene la quota maggioritaria oppure che ciò sia altro modo evidente. Partendo da questo presupposto relativo al diritto di proprietà, la metà delle somme depositate su conti bancari detenuti congiuntamente dal debitore e da terzi sarà considerata proprietà del debitore e può di conseguenza essere sottoposta a misura cautelare (ad eccezione degli importi esenti da sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 31).

Tuttavia, il presupposto riguardante la titolarità congiunta cesserà di applicarsi qualora risulti che i beni sono di proprietà esclusiva del debitore o del terzo oppure qualora non ne detengano parti uguali. I terzi che sostengano di essere gli unici proprietari o di possedere più della metà dei beni sono tenuti a dimostrarlo.

Codice in materia di esecuzione: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Conformemente al capo 4, articolo 21, comma 1, punto 6), del codice in materia di esecuzione, nel caso di un debitore che sia una persona fisica, è separata dal sequestro una somma pari a una volta e mezzo la parte tutelata delle attività finanziarie o di altri beni del debitore di cui all'articolo 48, per un periodo di un mese, a meno che il debitore non abbia altri redditi corrispondenti.

Ai sensi del capo 4, articolo 48, comma 3, l'importo della parte tutelata è rivisto annualmente con decreto del ministero della Giustizia, come previsto dalla legge sull'indice nazionale delle pensioni (456/2001). L'importo indicizzato dalla parte protetta è disponibile presso il seguente indirizzo:

https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Per coniuge si intende il partner con cui il debitore è sposato oppure non sposato ma in una relazione equivalente al matrimonio. Sono considerate a carico del debitore le persone il cui reddito è inferiore alla parte tutelata calcolata per il debitore stesso, nonché i figli che si trovino in una situazione analoga, indipendentemente dal fatto che l'altro partner partecipi o meno al loro mantenimento. I crediti alimentari pagati dal debitore possono essere presi in considerazione come previsto dal capo 4, articoli da 51 a 53, del codice in materia di esecuzione.

L'ufficiale giudiziario responsabile dell'ordinanza di sequestro conservativo e dell'esenzione di tali importi è pertanto tenuto, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, a esentare d'ufficio dal sequestro conservativo gli importi in questione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

A norma del diritto finlandese, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Il compenso addebitato dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo è di 225 EUR. L'importo è disciplinato dall'articolo 2, comma 5, della legge sulle spese dell'esecuzione (34/1995) e dall'articolo 5, comma 1, punto 3), del decreto sulle spese dell'esecuzione (35/1995). Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge sulle spese dell'esecuzione, le spese sono a carico soltanto dell'attore e non del debitore.

Non sono addebitati costi per le misure adottate dall'ufficiale giudiziario nel corso della procedura di ottenimento di informazioni sui conti di cui all'articolo 14 del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Le misure cautelari previste dal diritto finlandese non prevedono un ordine gerarchico per i sequestri. La base giuridica è rappresentata dal capo 4, articolo 43, del codice in materia di esecuzione, a norma del quale il pignoramento o altre misure cautelari non impediscono i sequestri.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 33, paragrafo 1: tribunale distrettuale di Helsinki. Per i recapiti si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 34, paragrafo 1: l'ufficiale giudiziario. La domanda di ricorso può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario. Per i recapiti si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 34, paragrafo 2: tribunale distrettuale di Helsinki. Per i recapiti si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Le decisioni su un ricorso emesse dal tribunale distrettuale di Helsinki possono essere impugnate dinanzi alla corte d'appello di Helsinki. L'atto di impugnazione presentato alla corte d'appello di Helsinki deve essere trasmesso alla cancelleria del tribunale distrettuale che ha emesso la decisione, ossia al tribunale distrettuale di Helsinki.

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui la decisione del tribunale distrettuale è stata emessa o resa accessibile alle parti. L'atto di impugnazione deve essere presentato alla cancelleria del tribunale distrettuale al massimo entro la chiusura degli uffici nel giorno di scadenza del termine. Gli uffici sono aperti fino alle ore 16:15.

L'impugnazione di una decisione relativa a un ricorso emessa da un ufficiale giudiziario può essere presentata dinanzi al tribunale distrettuale competente per le opposizioni all'esecuzione, di cui al capo 11, sezione II, del codice in materia di esecuzione. L'atto di impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado deve essere indirizzato all'ufficiale giudiziario che ha adottato la decisione a mezzo posta elettronica (ulosotto.uo@oikeus.fi) o per posta ordinaria: PL 1, 00067 Ulosottolaitos (Ufficio delle esecuzioni forzate). Per i recapiti dell'ufficiale giudiziario si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b).

I ricorsi in materia di esecuzione sono esaminati dai tribunali distrettuali delle Isole Åland, di Helsinki, di Oulu, dell'Uusimaa occidentale, del Pirkanmaa, dell'Ostrobotnia, del Savo settentrionale, del Päijät-Häme e del Varsinais-Suomi. L'impugnazione è sentita dal tribunale distrettuale competente nel distretto in cui è stato attuato il titolo esecutivo. Ulteriori informazioni di contatto sono disponibili sul sito Internet: https://oikeus.fi.

Il termine per l'impugnazione è di tre settimane. Detto termine decorre dal giorno in cui è pronunciata la decisione, laddove l'interessato abbia ricevuto una comunicazione o notificazione previa al riguardo oppure fosse presente al momento dell'emissione della decisione. In caso contrario, il termine per l'impugnazione è calcolato a partire dalla data in cui l'interessato è stato informato della decisione. Il capo 3, articolo 39, comma 2, del codice in materia di esecuzione stabilisce il momento in cui si ritiene il destinatario informato di una decisione inviata via posta ordinaria o posta elettronica. Salvo prova contraria, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata tre giorni dopo l'invio di un messaggio elettronico oppure sette giorni dopo l'invio del documento per posta ordinaria o il deposito dello stesso in una sede destinata alle spedizioni postali. La data della spedizione o del deposito deve figurare sul documento.

L'atto di impugnazione deve essere depositato presso l'ufficiale giudiziario che ha adottato la decisione a mezzo posta elettronica (ulosotto.uo@oikeus.fi) o per posta ordinaria, all'indirizzo: PL 1, 00067 Ulosottolaitos, entro l'ultimo giorno del termine, prima dell'orario di chiusura dell'ufficio. Gli uffici sono aperti fino alle ore 16:15.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Le spese di giudizio nei procedimenti di esecuzione e di impugnazione sono disciplinate dalla legge sulle spese di giudizio (1455/2015). Le spese per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sono le stesse previste per il trattamento delle misure cautelari a norma della legislazione nazionale. Attualmente le spese necessarie per il trattamento delle misure cautelari ai sensi alla legge sulle spese di giudizio sono calcolate in base a quelle necessarie per l'esame del procedimento principale relativo alla domanda o al diritto dell'attore.

L'importo delle spese dipende pertanto del procedimento principale da cui è sorta la causa relativa all'ordinanza di sequestro conservativo. A norma dell'articolo 2 della legge sulle spese di giudizio, se il procedimento principale è di natura contenziosa, le spese di giudizio per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo dinanzi al tribunale distrettuale sono al massimo di 500 EUR. Le spese di giudizio possono essere inferiori, laddove, ad esempio, il procedimento principale sia un procedimento contenzioso sommario, ai sensi del capo 5, articolo 3, del codice di procedura giudiziaria. In tal caso le spese di giudizio possono essere di 65,85 EUR o di 250 EUR in funzione della decisione sul procedimento principale e dell'eventuale contestazione della causa da parte del convenuto.

Le spese di giudizio per la corte di appello sono al massimo di 500 EUR.

Le spese di giudizio sono da sostenere al termine della procedura, ossia al termine della causa dinanzi al giudice.

Non sono previste spese di giudizio in caso di ricorso avverso un'ordinanza di sequestro conservativo.

Legge sulle spese di giudizio: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Finlandese, svedese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

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