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Le autorità giudiziarie competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sono i tribunali circoscrizionali (eparchiaká dikastíria).
Tribunale circoscrizionale di Nicosia
Tribunale circoscrizionale di Limassol
Tribunale circoscrizionale di Larnaca
Tribunale circoscrizionale di Paphos
Tribunale circoscrizionale di Famagosta
L’autorità competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari è la Banca centrale.
Contatti:
Indirizzo:
Central Bank
80, John Kennedy Avenue,
1076 Nicosia
Cipro
o P.O. Box 25529, 1395 Nicosia
Telefono: (+357) 22714100
Fax: (+357) 22714959
E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy
Le informazioni sono fornite dalle banche o dagli istituti di credito all’autorità d’informazione definita dall’articolo 6, punto 2A, delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro dal 2002 al 2017, vale a dire la banca centrale di Cipro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014).
La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata davanti alla Corte suprema.
Corte suprema
L’autorità competente per quanto sopra è il ministero della Giustizia e dell’ordine pubblico.
L’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è l’ufficiale giudiziario (dikastikós epidótis).
Non esistono disposizioni di diritto nazionale che regolamentino il sequestro conservativo dei conti congiunti e dei conti del mandatario in materia civile o commerciale. La parte che intende ottenere il sequestro conservativo di un conto deve presentare istanza in tal senso all’organo giurisdizionale, il quale, nell’ambito delle proprie competenze generali, può ordinare o meno il sequestro conservativo totale o parziale dell’importo, tenendo conto delle circostanze di specie.
Non esistono disposizioni specifiche applicabili agli importi esenti da sequestro in materia civile e commerciale, a eccezione degli importi sequestrati a seguito di procedimento penale, i quali sono esenti da sequestro conservativo e da sequestro ai fini di recupero dei tributi dovuti ai sensi dell’articolo 9 (B) delle leggi sul recupero dei tributi del 1962 e 2014 e del punto 13 dell’allegato X delle leggi relative all’imposta sul valore aggiunto dal 2000 al 2014.
Il diritto nazionale non prevede disposizioni specifiche che vietino alle banche di addebitare tali compensi che fatturano al titolare del conto.
Non sono previsti compensi.
Non esistono disposizioni al riguardo.
I tribunali circoscrizionali conformemente all’articolo 50, paragrafo 1, lettera a).
La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (articolo 21) entro il termine di 42 giorni, come previsto dall’articolo 35, comma 2, del codice di procedura civile. L’appello contro una decisione provvisoria deve essere presentato entro 14 giorni dalla data di adozione.
Il dettaglio delle spese è reperibile nel file seguente alle pagine da 19 a 30.
Oltre al greco, è accettata la traduzione dei documenti in inglese.
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