Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Ordinanza europea di sequestro conservativo


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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunale distrettuale di Vienna centro) è l'autorità giudiziaria competente a emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per un credito specificato in un atto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (EuKoPfVO), richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione.

Negli altri casi, l'autorità giudiziaria competente è il giudice dinanzi al quale è pendente, alla data della prima domanda, il procedimento di esecuzione in relazione al quale deve essere emessa un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità competente a ottenere informazioni sui conti bancari in un procedimento per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari pendente al di fuori dell'Austria è il tribunale distrettuale (Bezirksgericht) competente per la circoscrizione in cui il debitore ha il domicilio o la residenza abituale.

Se il debitore non ha né il domicilio né la residenza abituale in Austria, è competente il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunale distrettuale di Vienna centro) (cfr. sopra, articolo 50, paragrafo 1, lettera a)). Per informazioni su come contattare il Bezirksgericht Innere Stadt Wien, consultare il sito:

Se il procedimento per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è pendente dinanzi a un organo giurisdizionale all'interno dell'Austria, quest'ultimo è competente anche a ottenere informazioni sui conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'obbligo è accompagnato da un'ordinanza in personam. Con l'ordinanza il tribunale impone al debitore di indicare i conti bancari di cui è intestatario nel territorio nazionale. L'ordinanza deve includere il divieto per il debitore di disporre dei conti bancari detenuti nel territorio nazionale che formano oggetto dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, fino a concorrenza dell'importo da sottoporre a sequestro conservativo. L'ordinanza deve inoltre imporre al debitore di revocare tutte le autorizzazioni di addebito diretto e gli ordini permanenti in base ai quali vengono addebitati fondi sul conto da sottoporre a sequestro conservativo, nella misura in cui essi compromettono la recuperabilità dell'importo che forma oggetto dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e non possono essere coperti dall'importo impignorabile.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Le decisioni sui mezzi di ricorso devono essere adottate dall'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. I ricorsi devono essere depositati presso tale autorità giudiziaria (cfr. l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a)).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 10, paragrafo 2, comma 3: L'autorità competente dello Stato membro d'esecuzione è il Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Articolo 23, paragrafo 3: Se l'Austria è solo lo Stato membro d'esecuzione, l'autorità competente a cui i documenti devono essere trasmessi è il Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Se l'ordinanza è emessa in Austria, la competenza per la trasmissione spetta all'autorità giudiziaria emittente. Il Bezirksgericht Innere Stadt Wien è competente a emettere una ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari che viene richiesta prima dell'avvio del procedimento di merito o dopo la pronuncia della relativa decisione definitiva, ma prima che sia dato inizio all'esecuzione. Negli altri casi, la competenza spetta al tribunale distrettuale (Bezirksgericht) o al tribunale regionale (Landesgericht) dinanzi al quale il procedimento di merito o di esecuzione in relazione al quale deve essere emesso un'ordinanza di sequestro conservativo su conti europei è pendente al momento della prima domanda.

Articolo 23, paragrafi 5 e 6, e articolo 27, paragrafo 2: Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa in Austria, l'autorità competente per l'esecuzione è l'autorità giudiziaria emittente. (per l'autorità giudiziaria emittente, cfr. la risposta concernente l'articolo 23, paragrafo 3).

Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari non è stata emessa in Austria, la competenza per l'esecuzione spetta al Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Articolo 25, paragrafo 3: In tal caso, la dichiarazione deve essere trasmessa al Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Articolo 28, paragrafo 3: In tal caso, i documenti devono essere trasmessi al Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Articolo 36, paragrafo 5: In tal caso, la decisione deve essere trasmessa al Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è emessa in Austria, l'autorità giudiziaria emittente è competente anche per l'esecuzione.

Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è emessa in un altro Stato membro, il tribunale competente per la sua esecuzione è il Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Se vi sono più titolari del conto e ciascuno di essi è autorizzato a disporne da solo, come nel caso di un "Oder-Konto", il credito può formare oggetto di un sequestro conservativo efficace, anche se l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa solo nei confronti di uno solo dei titolari del conto, in quanto il debitore può, da solo, effettuare il pagamento del credito.

Per contro, nel caso di un "Und-Konto", in cui il consenso di tutti i titolari del conto è necessario per effettuare qualsiasi operazione, il sequestro conservativo è possibile solo se l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa nei confronti di tutti i titolari del conto (ad esempio, se vi è responsabilità in solido di tutti gli intestatari del conto).

Se il debitore in un procedimento per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è il fiduciario di un conto fiduciario (Treuhankonto), il fiduciante può opporsi al sequestro conservativo a norma dell'articolo 37 del codice delle procedure esecutive (Exekuseordnung). Con l'opposizione il fiduciante fa valere che il conto, trattandosi di un trust, è sì di proprietà del debitore, ma che non può essere imputato al suo patrimonio e pertanto non rientra tra i fondi disponibili per soddisfare il creditore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Le norme applicabili in materia di protezione contro il sequestro dei crediti figurano negli articoli 290 e seguenti del codice delle procedure esecutive (EO) e le disposizioni relative alla protezione dei conti sono enunciate all'articolo 292i dell'EO e consultabili all'indirizzo http://www.ris.bka.gv.at/. Si tratta di norme imperative.

La retribuzione da lavoro e il reddito da pensione possono essere oggetto di sequestro conservativo solo nella misura in cui l'importo della quota non pignorabile ("minimo vitale") dipende dall'importo del reddito e dal numero di obbligazioni alimentari del debitore. Tali importi, che sono aumentati ogni anno, sono riportati nelle tabelle pubblicate nel sito web del ministero federale della Giustizia (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

La norma relativa alla cosiddetta "protezione dei conti" enunciata all'articolo 292i dell'EO è intesa a evitare il rischio che l'importo minimo vitale trasferito mediante bonifico bancario sul conto del debitore, dopo la deduzione degli importi pignorabili, sia anch'esso pignorato. Se sul conto del debitore sono effettuati pagamenti solo parzialmente oggetto di sequestro, il sequestro su ordinanza deve essere sospeso nella misura in cui il saldo del conto corrisponde alla parte del reddito non soggetta a sequestro per il periodo compreso tra il sequestro e la successiva data di pagamento.

Inoltre, esistono importi completamente esenti da sequestro, a norma dell'articolo 290 dell'EO. Tali esenzioni comprendono le seguenti prestazioni:

1. le indennità di rappresentanza, nella misura in cui corrispondono a spese supplementari effettivamente sostenute per l'esercizio dell'attività professionale;

2. le sovvenzioni e le indennità legali destinate a coprire le spese supplementari sostenute a motivo di disabilità fisica o mentale, incapacità di provvedere a sé stessi o stato di necessità di assistenza;

3. i rimborsi di spese e le indennità versate a fronte di diritti di prestazioni in natura, così come gli indennizzi di spese relative a prestazioni previdenziali obbligatorie e il risarcimento delle spese mediche sostenute;

4. gli assegni familiari di legge.

L'esenzione dal sequestro non si applica se l'esecuzione si riferisce a un credito alla cui soddisfazione la specifica prestazione è destinata. Per ottenere l'esenzione di detti importi dall'ordinanza di sequestro conservativo è necessaria una domanda in tal senso del debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Le banche hanno diritto al pagamento di 25 EUR come commissione per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, così come per l'esecuzione di un provvedimento d'urgenza (einstweilige Verfügung), che costituisce uno strumento equivalente di diritto austriaco.

Su richiesta della banca, l'autorità giudiziaria ordina al creditore di rimborsare le spese alla banca.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Non sono addebitate spese separate per il trattamento o l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo o per la comunicazioni di informazioni relative al conto.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Il diritto austriaco in materia di esecuzione prevede come strumenti di garanzia dei crediti, essenzialmente, l'esecuzione a titolo di garanzia (Exekution zur Sicherstellung) e i provvedimenti d'urgenza (einstweiligen Verfügungen).

l'esecuzione a titolo di garanzia (articolo 370 e seguenti dell'EO) serve a garantire provvisoriamente una pretesa di credito del creditore - che deve successivamente far valere, prima che l'istanza diventi esecutiva. Il presupposto necessario per un'esecuzione a titolo di garanzia — a differenza di un provvedimento d'urgenza — è l'esistenza di un titolo che non è tuttavia ancora applicabile. L'esecuzione a titolo di garanzia è autorizzata solo al fine di soddisfare un credito pecuniario. Uno degli strumenti conservativi enumerato nell'articolo 374, paragrafo 1, dell'EO è il pignoramento di crediti (Pfändung von Forderungen), che conferisce al creditore una garanzia reale (Pfandrecht).

Nell'ambito dell'esecuzione a titolo di garanzia, il creditore acquisisce una garanzia reale. A norma dell'articolo 32 del regolamento che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (EuKoPfVO), l'ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell'esecuzione. Pertanto, per mantenere il parallelismo con gli strumenti austriaci, il diritto austriaco dispone che l'ordinanza europea di sequestro conservativo dia luogo a una garanzia reale, se il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Il fatto che è stata stabilita una garanzia reale deve essere comunicato alla banca e al debitore. Ciò assicura la convergenza con l'esecuzione a titolo di garanzia.

Un provvedimento d'urgenza (articoli 378 e seguenti dell'EO) per la salvaguardia di crediti pecuniari non comporta il conferimento di alcuna garanzia reale né di rango particolare. Per ottenere un provvedimento d'urgenza la parte minacciata non ha bisogno di alcun titolo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Le decisioni sui mezzi di ricorso devono essere adottate dall'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. I ricorsi devono essere depositati presso tale autorità giudiziaria (cfr. l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a)).

Articolo 34, paragrafi 1 e 2: Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è emessa in un altro Stato membro, il Bezirksgericht Innere Stadt Wien è competente a decidere in merito al ricorso. Il ricorso è depositato presso questo tribunale.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Il mezzo di ricorso avverso una decisione adottata a norma degli articoli 33, 34 o 35 del regolamento è noto come Rekurs. Il Rekurs deve essere depositato entro 14 giorni presso l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza contestata e deve essere indirizzato al tribunale regionale (Landesgericht) o al tribunale regionale superiore (Oberlandesgericht) nella cui giurisdizione ricade il tribunale distrettuale (Bezirksgericht) o il tribunale regionale (Landesgericht) competente. I ricorsi devono essere presentati a firma di un avvocato.

Il termine inizia a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione della versione scritta della decisione impugnata.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Le spese di giudizio per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sono dovute solo se la domanda per l'ottenimento di un'ordinanza è presentata in un contesto diverso da un procedimento civile. Per il procedimento di impugnazione avverso una decisione di sequestro conservativo su conti bancari è inoltre previsto il pagamento di spese forfettarie. Le disposizioni in materia di spese di giustizia figurano nella Legge sulle spese processuali (Gerichtsgebührengesetz) sotto la tariffa 1, nota 2, tariffa 2, nota 1a, e tariffa 3, nota 1a. L'importo delle spese dipende dall'importo del credito ed è pari alla metà delle spese forfettarie applicate nei procedimenti civili. Le disposizioni giuridiche e le tabelle sono disponibili all'indirizzo http://www.ris.bka.gv.at/.

Le spese di giustizia previste sono forfettarie.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Nessuna

Ultimo aggiornamento: 18/10/2023

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