Covid-19 impact on civil and insolvency matters

The coronavirus has brought forth a crisis, which does not stop at borders and affects all areas of our life. European civil justice is not an exception in this regard.

The COVID-19 pandemic has affected the judiciary, national authorities and legal practitioners, as well as businesses and citizens. This page is dedicated to giving an overview of the relevant measures taken within the European Union in response to the pandemic in relation to civil law procedures, including family law and commercial law, and insolvency law.

As the situation is changing rapidly and information on this topic is still evolving, this page will be updated regularly to reflect new developments. The information given in this page is provided and maintained by the national Contact Points of the European Judicial Network in civil and commercial matters.

To obtain information on the measures undertaken in relation to other areas of law, you can consult the following page: Impact of COVID-19 on the justice field.

The Council of Europe has also created a webpage on national measures in the justice area in view of the COVID-19 pandemic. You can consult the page here.

CIVIL LAW

There may be situations where citizens and businesses need to take procedural action in a cross-border case, but are unable to do so due to emergency measures taken in an EU Member State in order to counter the spread of COVID-19. These measures may result in: complete or partial suspension of the work of courts and authorities that citizens and businesses might need, temporary inability to obtain legal aid, difficulty to access information normally provided by the competent authorities, Other practical issues, for instance delays in enforcing a decision in a cross-border context or in serving a judicial document, or temporary adjustments in terms of communication with the public (by email, by phone or by postal mail).

For additional information, please consult the webpages of the Ministry of Justice of the Member State for which you need information.

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON TIME LIMITS

Time limits laid down in the EU legislation on civil judicial and commercial matters are not directly affected by special measures adopted by Member States.

Most deadlines governed by EU law do not have direct consequences when they expire [1], and their expiry in most cases will not lead to any direct consequences for authorities, courts, and citizens except causing potential delays.

In a number of other cases, the EU instruments establishing fixed time limits may also provide exemptions in exceptional circumstances [2], which could cover the current extraordinary situation, when for instance authorities or courts activities are seriously disturbed or even came to a standstill.

However, the expiry of other deadlines provided by EU instruments may deprive citizens or courts from the possibility to take procedural steps, such as appealing against a decision, with irreversible consequences in the judicial proceedings [3] and with no scope for an extension or derogation provided in that particular EU instrument. In such cases, it cannot be presumed from the outset that the circumstances resulting from this crisis justify a derogation from applicable Union law on time limits. At the same time it is clear that the COVID-19 crisis creates an exceptional situation which presents significant challenges for citizens and authorities alike, and may create situations where respecting the obligations set out by Union law is temporarily not possible, or is excessively difficult.

For this reason, the preservation of effective access to justice should be an important criterion when assessing: whether a time limit has expired, which procedural consequences may arise from its expiry.

For instance, overall restrictions on societal life affecting courts but also postal services as well as the possibility to consult a lawyer and prepare submissions to a court could jeopardize the access of citizens to justice. As a result, depending on the specific circumstances, it may be justified to not count the duration of the crisis towards procedural time limits. This may vary for different situations: if courts operate normally for urgent family law matters because they are a priority, one may insist also on the same deadlines.

In carrying out this assessment, a Member State’s decision on time limits being interrupted under national law may serve as an important point of reference (even if not directly legally affecting deadlines provided by EU law ) in order to consider whether effective access to justice is hindered to such an extent that the suspension of deadlines may also be considered justified for deadlines provided by EU law.

[1] In particular as regards the cooperation between authorities or courts, for instance deadlines set by Article 6 of 1393/2007 Regulation for the acknowledgement of receipt by the receiving agency or Article 13(4) of Directive 2002/08 on legal aid.

[2] See Article 11(3) of Brussels II a Regulation, or Art 18 of the EAPO Regulation.

[3] See for example Article 15(5) of the Brussels II a Regulation sets a 6 weeks time limit for another court to accept jurisdiction, resulting otherwise in the court first seized to continue to exercise jurisdiction, Article 6 of the Service of documents Regulation sets a one week time limit for the recipient to refuse the service of a document, Article 19(2) of the Maintenance Regulation establishes a 45 days time limit to apply for a review of a maintenance decision etc.

INSOLVENCY LAW

The COVID-19 pandemic and the shutdown of large parts of the economy has led to a drastic drop in the cash-flow of companies and to a threat of mass insolvencies. The table below provides an overview of measures taken by Member States in order to cope with this situation and to prevent insolvencies of viable businesses caused by this temporary shock. Such measures may concern: substantive insolvency law, including the suspension of the duty (for debtors) and the possibility (for creditors) to file for insolvency or moratoria on the enforcement of claims or the termination of contracts, procedural insolvency law relating to the interruption of court proceedings, time-periods and various types of time-limitations, and additional measures directly or indirectly related to insolvency situations of businesses, including, where indicated by Member States, wider measures helping entrepreneurs to get over economic difficulties caused by the COVID-19 pandemic.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 21/06/2023

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Belgio

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

I termini di prescrizione e quelli per l'introduzione di mezzi di ricorso giudiziari in scadenza tra l'8 aprile 2020 e il 17 maggio 2020 sono prorogati di un mese dopo la scadenza di tale periodo (ossia rinviati al 17 giugno 2020). Se necessario, il governo potrà prorogare la data di fine di tale periodo;

I termini previsti nei procedimenti giudiziari in materia civile in scadenza tra l'8 aprile 2020 e il 17 maggio 2020, la cui decorrenza potrebbe comportare la decadenza di un diritto o qualsiasi altro danno, sono prorogati di un mese dopo la cessazione del periodo di crisi (ossia rinviati al 17 giugno 2020). Se necessario, il governo potrà prorogare la data di fine di tale periodo di crisi. Questa misura non si applica alle questioni urgenti.

Proroga di 6 mesi delle scadenze nel contesto di vendite giudiziarie di beni immobili che scadono tra il 18 marzo 2020 e il 3 giugno 2020.

Sospensione di alcuni procedimenti di esecuzione nei confronti di imprese tra il 24 aprile 2020 e il 17 maggio 2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

In materia civile, le udienze giudiziarie che avrebbero dovuto svolgersi tra il 10 aprile 2020 e il 17 giugno 2020 (periodo che potrà essere esteso dal governo) vengono cancellate se tutte le parti hanno già inviato le loro conclusioni scritte. Il giudice si pronuncerà in merito senza ricorrere a un'udienza, basandosi esclusivamente sulle conclusioni scritte, fatto salvo il caso in cui le parti si oppongano a procedere in tal senso. Se le parti si oppongono, la causa sarà rinviata.

Gli organi giurisdizionali civili hanno fatto ricorso all'uso di strumenti di videoconferenza quando hanno continuato a procedere con l'esame delle cause in aula.

Tra il 4 maggio e il 3 giugno 2020 è stato possibile prestare giuramento tramite collegamento da remoto.

I termini legali per le riunioni previste dal diritto notarile e in scadenza tra il 18 marzo 2020 e il 4 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi.

Le procure autenticate da notaio possono essere ricevute per via remota ed elettronica (su supporto elettronico e con identificazione e firma elettronica).

Revoca della prescrizione sulla partecipazione di testimoni e sulla presenza di più notai per rendere un testamento autentico tra il 4 maggio 2020 e il 3 giugno 2020.

Le procure autenticate da notaio ricevute dal 13 marzo 2020 al 30 giugno 2020 e che entreranno in vigore soltanto dal 13 marzo al 30 giugno 2020 saranno gratuite.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

A seguito della pandemia di Covid-19, la modalità di lavoro e l'organizzazione delle autorità centrali belghe in materia civile non sono cambiate, salvo il fatto che la maggior parte dei funzionari dell'autorità centrale belga che si occupano dei casi operano esclusivamente tramite telelavoro. Alcuni agenti continuano a essere presenti un giorno la settimana per verificare la corrispondenza in arrivo e garantire l'invio di quella in uscita, ad esempio per quanto concerne la notificazione o comunicazione di atti.

Tramite la rete giudiziaria europea è stato inviato un messaggio a tutti i punti di contatto indicando che le comunicazioni possono continuare a essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica ai funzionari che si occupano dei casi. Le autorità centrali belghe restano disponibili telefonicamente e tramite posta elettronica. È stato consigliato di inviare eventuali nuove richieste alle caselle di posta elettronica funzionali per quanto concerne la sottrazione di minori, l'assunzione di prove, il patrocinio a spese dello Stato, le obbligazioni alimentari e la tutela di minori.

Il trattamento dei singoli casi potrebbe essere ritardato a causa della riduzione del personale. Fino ad ora, tutti gli agenti restano attivi e i casi continuano a essere gestiti quotidianamente come prima della pandemia di Covid-19.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

I termini per le vendite giudiziarie e per le vendite private in forma giudiziaria che scadono tra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021 sono automaticamente prorogati di sei mesi.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

-

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

-

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Bulgaria

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Legislazione specifica

- Legge sulle misure e sulle azioni da adottare durante lo stato di emergenza dichiarato mediante decisione dell'Assemblea nazionale del 13 marzo 2020 e sul superamento delle conseguenze. – di seguito denominata "Legge sullo stato di emergenza".

Si distinguono due periodi in base alle misure e alle azioni come segue: il periodo dello stato di emergenza (dal 13.3.2020 al 13.5.2020) e il periodo di due mesi successivo alla revoca dello stato di emergenza (dal 14.5.2020).

A/ Misure e azioni per il periodo dello stato di emergenza: 13 marzo – 13 maggio 2020

(Inizialmente, il periodo dello stato di emergenza era stato fissato dal 13 marzo al 13 aprile 2020. Tale periodo è stato prorogato fino al 13 maggio 2020).

Termini procedurali

- Sospensione dei termini

Tutti i termini procedurali nel contesto di procedimenti giudiziari civili, di arbitrato e di esecuzione sono sospesi fatta eccezione per i seguenti contenziosi in materia civile e commerciale:

  1. contenziosi per l'esercizio di diritti genitoriali esclusivamente in relazione a misure provvisorie;
  2. contenziosi ai sensi della legge sulla protezione contro la violenza domestica concernenti esclusivamente un'ordinanza di protezione immediata o una sua modifica, nonché i contenziosi nel contesto dei quali la richiesta di protezione viene respinta;
  3. permessi per il prelievo di fondi dai depositi di minori;
  4. procedimenti sommari;
  5. contenziosi concernenti la conservazione di prove;
  6. richieste ai sensi della legge sulle comunicazioni elettroniche ed in relazione alla chiusura di procedure presso i registri sulla base di un atto di un organo giurisdizionale a norma della legge sul registro delle imprese e sul registro delle entità giuridiche senza scopo di lucro;
  7. contenziosi ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge sugli enti creditizi, concernenti la firma di una dichiarazione di impegno a tutelare il segreto bancario.

I termini di prescrizione concernenti la decadenza di tali diritti sono estinti o, se acquisiti per persone fisiche, sono sospesi.

B/ Misure e azioni per il periodo di due mesi successivo alla revoca dello stato di emergenza (dal 14.5.2020)

- Sospensione dei termini

Nei due mesi successivi alla revoca dello stato di emergenza, tutte le vendite pubbliche e tutti i sequestri coercitivi di beni annunciati nei confronti di persone fisiche da ufficiali giudiziari pubblici e privati, devono essere sospesi e riprogrammati, senza applicazione di commissioni o spese. Su richiesta della persona fisica, effettuata prima della scadenza del termine di cui alla prima frase, le vendite pubbliche, ovvero i sequestri coercitivi di beni, devono essere riprogrammati, senza che siano dovute commissioni e spese.

- Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge (tranne nei casi di cui sopra), in scadenza durante il periodo di emergenza e connessi all'esercizio di diritti ed obblighi di persone e soggetti privati, sono prorogati di un mese a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

- Casi specifici

Durante lo stato di emergenza e per un periodo massimo di due mesi in seguito allo stesso, sono esentati da misure di sequestro conservativo/protezione i conti bancari di persone fisiche e strutture sanitarie, salari e pensioni, attrezzature e dispostivi medici. Non sarà effettuato alcun inventario di beni mobili e immobiliari di proprietà di persone fisiche, fatta eccezione per le obbligazioni alimentari, per danni causati da illecito/delitto e per crediti alimentari, per danni causati da illecito/delitto e per crediti salariali. Nei due mesi successivi alla revoca dello stato di emergenza non è possibile imporre sequestri di conti bancari di comuni.

Fino a due mesi dopo la revoca dello stato di emergenza, non vengono addebitati interessi e penali in caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni di soggetti privati, debitori nel contesto di contratti di credito e altre forme di finanziamento erogate da istituti finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge sugli enti creditizi, fatta eccezione per le filiali delle banche, anche quando i crediti sono acquisiti da banche, istituti finanziari o terzi. L'obbligo non può essere dichiarato anticipatamente esigibile/pagabile su richiesta e il contratto non può essere risolto per inadempienza.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Udienze nel contesto di procedimenti giudiziari

Sino alla revoca dello stato di emergenza le udienze nel contesto di procedimenti giudiziari possono essere tenute tramite collegamento da remoto, garantendo la partecipazione diretta e virtuale delle parti e dei partecipanti al procedimento. Per le riunioni tenute occorre redigere un verbale che deve essere pubblicato senza indugio. Inoltre, il verbale della riunione va conservato fino alla scadenza del termine per la sua modifica e integrazione. L'organo giurisdizionale deve informare le parti quando l'udienza si terrà a distanza.

Il Consiglio superiore della magistratura ha emesso ordinanze al fine di garantire l'adozione di misure precauzionali necessarie per prevenire la diffusione del virus negli edifici degli organi giurisdizionali, per consentire la presentazione di documenti agli organi giurisdizionali tramite posta ordinaria o per via elettronica, nonché per la consultazione di detti organi telefonicamente o per via elettronica. Per le udienze menzionate, gli atti di citazione vengono notificati telefonicamente o per via elettronica.

Procedure presso i registri

I servizi erogati dal registro delle imprese e dal registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e di altri registri sono accessibili online.

Procedure notarili

Le procedure notarili sono limitate esclusivamente a quelle di emergenza. Tali procedure si limitano ai casi di questioni urgenti nel rispetto dei requisiti in materia di igiene. La Camera notarile deve mettere a disposizione notai in servizio secondo una proporzione pari ad almeno un notaio per 50 000 residenti per l'area interessata di esercizio della professione.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita dal ministero della Giustizia e dagli organi giurisdizionali, ma potrebbe essere ritardata.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

La legislazione nazionale bulgara prevede l'obbligo da parte del debitore (della sua dirigenza) di presentare un'istanza di apertura di una procedura d'insolvenza entro 30 giorni dal verificarsi dell'insolvenza/del sovraindebitamento (articolo 626, primo comma, della legge sul commercio).

Lo stato di emergenza per l'intero territorio della Repubblica di Bulgaria è terminato il 13 maggio 2020. I termini per l'attuazione di tutte le misure specifiche adottate con la legge sullo stato di emergenza sono scaduti. di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili. Di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Lo stato di emergenza per l'intero territorio della Repubblica di Bulgaria è terminato il 13 maggio 2020. I termini per l'attuazione di tutte le misure specifiche adottate con la legge sullo stato di emergenza sono scaduti. Di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Lo stato di emergenza per l'intero territorio della Repubblica di Bulgaria è terminato il 13 maggio 2020. I termini per l'attuazione di tutte le misure specifiche adottate con la legge sullo stato di emergenza sono scaduti. Di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

-

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

In caso di mancato pagamento di obbligazioni derivanti da prestiti bancari e altre forme di finanziamento (factoring, forfeiting, ecc.) erogati da banche e istituti finanziari, nonché ai sensi di contratti di locazione finanziaria, non saranno imposti interessi e penali fino alla revoca dello stato di emergenza. Inoltre non è possibile pretendere un'obbligazione/un pagamento prima di tale termine e non è altresì possibile risolvere il contratto per inadempienza (articolo 6 della legge sullo stato di emergenza, come modificata e integrata il 6 aprile 2020).

La misura di cui sopra è stata riveduta come segue in occasione delle modifiche apportate alla legge sullo stato di emergenza:

nei due mesi successivi alla revoca dello stato di emergenza, in caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni assunte da soggetti privati, debitori nel contesto di contratti di credito e altre forme di finanziamento erogate da istituti finanziari, ad eccezione delle filiali di banche, compreso il caso in cui i crediti vengono ceduti a banche, istituti finanziari o terzi, non è possibile imporre interessi e penali, l'obbligazione non può essere dichiarata anticipatamente esigibile e il contratto non può essere annullato per inadempienza.

In base a una nuova disposizione della legge sullo stato di emergenza, entrata in vigore il 17 febbraio 2021, non sono imposte misure cautelari e le azioni esecutive non possono essere eseguite entro due mesi dall'annullamento della situazione epidemica di emergenza con fondi versati ai dipendenti a titolo di compensazione sulla base di un atto del Consiglio dei ministri in relazione al superamento delle conseguenze della pandemia di Covid‑19; Le ordinanze relative alle pretese di lavoratori subordinati basate sulla prima frase, comprese quelle ricevute sul loro conto bancario o relativa ad altri pagamenti non possono dar luogo ad esecuzioni (Articolo 5, quinto comma della legge sullo stato di emergenza, come modificata e integrata il 17 febbraio 2021).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Cechia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Sono state adottate diverse misure per alleviare le difficoltà più urgenti dei cittadini in relazione a procedimenti giudiziari, esecuzioni o procedure di insolvenza. È consentito un ampio uso delle disposizioni esistenti nei codici di procedura in materia di rinuncia a fare valere il mancato rispetto di termini nel contesto di procedimenti giudiziari, se il termine non è stato rispettato a causa delle restrizioni dettate dalle misure straordinarie adottate (quarantene obbligatorie, restrizioni alla libertà di circolazione e all'assembramento di persone).

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Il ministero della Giustizia ha raccomandato il rinvio di tutte le udienze. Laddove non sia possibile procedere al loro rinvio, le udienze devono tenersi rigorosamente in linea con il regolamento del governo sullo stato di emergenza. La partecipazione del pubblico alle udienze è esclusa; inoltre, la circolazione del pubblico all'interno degli edifici degli organi giurisdizionali è limitata.

Gli organi giurisdizionali forniscono informazioni telefonicamente o tramite posta elettronica.

Eventuali ritardi nei procedimenti derivanti dall'applicazione di queste raccomandazioni non saranno considerati dal ministero della Giustizia come ritardi nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza.

I servizi notarili continuano ad essere disponibili per il pubblico, tuttavia i lavori vengono svolti secondo modalità soggette a limitazioni.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Il link si apre in una nuova finestraUfficio per la protezione giuridica internazionale di minori (Bruxelles II bis e regolamento sulle obbligazioni alimentari): l'ordine del giorno dell'Ufficio sarà svolto secondo le modalità previste per lo stato di emergenza; ogni contatto personale con l'Ufficio viene sostituito da un contatto scritto (in formato cartaceo od elettronico) e telefonico; l'orario di ufficio è limitato ai lunedì e ai mercoledì, dalle 9 alle 12.

Ministero ceco della Giustizia (autorità centrale per i regolamenti concernenti la notificazione o comunicazione di atti e l'assunzione delle prove): Il personale (inclusi tutti i punti di contatto) attualmente lavora principalmente da casa. Si consiglia vivamente la comunicazione per via elettronica/a distanza. Tutti i termini continuano a decorrere.

L'unica complicazione è dettata dalle crescenti restrizioni imposte ai servizi postali in taluni Stati, che cerchiamo di superare, in accordo con il ministro degli Affari esteri, ricorrendo al canale diplomatico per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari. Le autorità centrali straniere dovrebbero informare gli organi giurisdizionali/le autorità competenti di inviare tutte le richieste di notificazione o comunicazione di atti e di assunzione di prove direttamente agli organi giurisdizionali competenti senza passare per l'autorità centrale (ministero della Giustizia) in quanto attualmente ciò ridurrà notevolmente i termini per la corretta esecuzione della richiesta.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza (in caso di fallimento collegato alla pandemia di COVID-19 verificatosi entro 6 mesi dal termine delle misure governative straordinarie).

La data di scadenza della sospensione è stata prorogata fino al 30.6.2021.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Il diritto del creditore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore è sospeso fino al 31.8.2020.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

La moratoria straordinaria sospende i titoli esecutivi e la realizzazione di diritti accessori. È facilmente accessibile per i debitori in quanto, per i primi 3 mesi, non richiede il consenso dei creditori previsto; successivamente è richiesto il consenso dei creditori per un'ulteriore proroga di 3 mesi.

La seconda fase per le domande di moratoria straordinaria si è aperta il 13.11.2020 (fino al 30.6.2021 e solo per chi presenta la domanda per la prima volta). La proroga della moratoria straordinaria della prima fase non richiede il consenso dei creditori.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

La moratoria straordinaria protegge altresì il debitore dalla risoluzione di contratti per la fornitura di energia, materie prime, beni e servizi e consente al debitore di pagare le obbligazioni direttamente correlate al mantenimento dell'attività aziendale in via preferenziale rispetto ai debiti più vecchi.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Il ministero della Giustizia ha raccomandato il rinvio di tutte le udienze, laddove possibile. Rinuncia ai termini non rispettati nel contesto di procedimenti giudiziari, qualora il loro mancato rispetto sia stato dovuto alle limitazioni attualmente in vigore (quali quarantena obbligatoria o restrizioni alla libertà di circolazione).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Fintantoché l'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza resta sospeso, rimarrà sospeso anche il decorso dei termini di recupero (claw-back) relativi ad azioni revocatorie di operazioni precedenti. È stata introdotta una protezione rafforzata dei debitori contro l'annullamento delle procedure di discarico in corso a causa del calo del reddito.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le rate di prestiti da aprile ad ottobre del 2020 possono essere dilazionate e la durata dei contratti viene automaticamente estesa. Durante il periodo di protezione non si può incorrere in penali né si maturano interessi di mora.

La maggior parte dei provvedimenti di esecuzione individuali condotti da ufficiali giudiziari è stata sospesa fino al 31.1.2021.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Danimarca

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Finora non sono state introdotte misure concernenti i procedimenti giudiziari.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Gli organi giurisdizionali danesi hanno avviato una procedura di emergenza per gestire taluni settori critici. Si tratta di settori che continuano a essere trattati a livello locale dagli organi giurisdizionali e riguardano in particolare cause soggette a vincoli temporali stabiliti dalla legge o aventi un carattere particolarmente invasivo.

Spetta agli organi giurisdizionali valutare nei singoli casi se una causa soddisfa le condizioni per essere considerata "critica" e spetta sempre a detti organi organizzare il lavoro tenendo conto delle circostanze.

La decisione di dare la priorità alle cause critiche implica che non verrà data priorità a una serie di tipi di contenziosi significativi, compresi quelli che prevedono riunioni fisiche in aula. Tali contenziosi sono rinviati fino a nuovo avviso.

Gli organi giurisdizionali danesi cercano di gestire quanto più lavoro possibile in telelavoro da casa durante il periodo di emergenza. L'amministrazione giudiziaria danese ha garantito a tutti i dipendenti la possibilità di istituire luoghi di lavoro domestici. Inoltre i dipendenti degli organi giurisdizionali possono (in misura limitata) essere fisicamente presenti presso gli edifici di detti organi al fine di garantire che loro stessi e gli altri possano svolgere il lavoro da casa.

Per quanto possibile, gli organi giurisdizionali devono ricorrere a conferenze telefoniche per preparare le cause in diversi settori del diritto, compresi i contenziosi civili e le azioni gestite da ufficiali giudiziari. I tribunali della famiglia gestiscono i contenziosi per quanto possibile senza ricorrere alla presenza fisica. Vi sono altresì alcuni procedimenti in materia di successioni che possono essere esaminati telefonicamente.

Il comitato per le crisi (costituito dall'amministrazione giudiziaria danese e da un gruppo di presidenti degli organi giurisdizionali) ha inoltre chiesto agli organi giurisdizionali di valutare, per quanto possibile, se la situazione attuale dia luogo a un ulteriore impiego di sistemi di videoconferenza, laddove ritenuto fondato dal punto di vista dello stato di diritto.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

In generale, gli organi giurisdizionali danesi cercano di gestire quanto più lavoro possibile in telelavoro da casa durante il periodo di emergenza.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Gli organi giurisdizionali danesi hanno avviato una procedura di emergenza per gestire taluni settori critici. Si tratta di settori che continuano a essere trattati a livello locale dagli organi giurisdizionali e riguardano in particolare cause soggette a vincoli temporali stabiliti dalla legge o aventi un carattere particolarmente invasivo.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

-

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il parlamento danese ha adottato una serie di pacchetti di incentivi economici.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Germania

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Finora, non è stata adottata alcuna misura concernente i termini nei procedimenti civili; sono state adottate soltanto disposizioni relative a una sospensione più lunga dei procedimenti penali. Il codice di procedura civile tedesco contiene disposizioni flessibili riguardanti la proroga di termini, la sospensione di procedimenti giudiziari e la restitutio in integrum (il ripristino delle condizioni originali), utili per risolvere le controversie durante la crisi della COVID-19.

Per ulteriori informazioni sulle azioni legislative è possibile consultare il Il link si apre in una nuova finestrasito web del ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Le disposizioni di legge per i procedimenti civili offrono già agli organi giurisdizionali un ampio margine di manovra per reagire in maniera flessibile all'attuale situazione eccezionale. Spetta ai rispettivi organi giurisdizionali e giudici decidere quali misure adottare in ogni singolo caso, come ad esempio l'utilizzo della procedura scritta, la deroga relativa all'assunzione di prove o l'assunzione di prove mediante videoconferenza. L'indipendenza della magistratura è preservata.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Cooperazione in materia di controversie familiari (regolamento (CE) n. 2201/2003)

L'autorità centrale di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003 è pienamente operativa. Le domande possono essere presentate su supporto cartaceo.

Cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (regolamento (CE) n. 4/2009):

L'autorità centrale di cui al regolamento (CE) n. 4/2009 è pienamente operativa. Le domande possono essere presentate su supporto cartaceo.

Assunzione delle prove (regolamento (CE) n. 1206/2001) e notificazione o comunicazione di atti (regolamento (CE) n. 1393/2007)

Non vi sono restrizioni al funzionamento del sistema giudiziario. Le istanze di notifica e di assunzione delle prove sono eseguite.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

La sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza per le società di capitali, le società di persone senza soci con responsabilità illimitata nonché per le associazioni e le fondazioni non è più in vigore dal 1° maggio 2021. Tuttavia si applicano ancora alcune conseguenze giuridiche di tale sospensione, in particolare la tutela ampliata nei confronti delle impugnazioni a norma dell'articolo 2, comma 1, punti da 2 a 5, della legge in materia di sospensione delle procedure di insolvenza nell'ambito della pandemia di COVID-19 (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz, COVInsAG) nella versione attualmente in vigore.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La limitazione del diritto del creditore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza non è più applicabile dal 28 giugno 2020. Dal 29 giugno 2020 non vi sono limitazioni alla presentazione di istanze da parte del creditore, purché questo abbia un interesse all'apertura della procedura di insolvenza e dimostri che il suo credito e il suo motivo siano credibili.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Finora non è stata adottata alcuna misura relativa ai termini dei procedimenti civili. Non è necessario adottare misure specifiche perché la situazione giuridica in Germania consente ai giudici di reagire adeguatamente agli effetti della pandemia di COVID-19 sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari in corso.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Durante il periodo di sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza sono stati ridotti i rischi di responsabilità per dirigenti, creditori e partner contrattuali di imprese insolventi al fine di incoraggiare la fornitura di credito addizionale e la prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. articolo 2 della COVInsAG). Alcune facilitazioni sono ancora in vigore, come ad esempio la precisazione che il rimborso di nuovi crediti concessi nel periodo di sospensione è considerato non pregiudizievole per il creditore fino al 30 settembre 2023 (articolo 2, comma 1, punto 2, della COVInsAG). Anche i pagamenti di crediti dilazionati fino al 28 febbraio 2021 sono stati considerati non pregiudizievoli per il creditore fino al 31 marzo 2022, purché non fosse stata avviata una procedura di insolvenza prima del 18 febbraio 2021 (articolo 2, comma 1, punto 5, della COVInsAG). L'articolo 4 della COVInsAG ha stabilito la riduzione del periodo previsto per la verifica dell'eccessivo indebitamento fino al 31 dicembre 2021. Nello stesso periodo si sono applicate diverse facilitazioni all'accesso ai procedimenti di amministrazione in proprio e di protezione della gestione autonoma (cfr. articoli 5 e 6 della COVInsAG).

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le obbligazioni dei consumatori in relazione ai crediti al consumo (a determinate condizioni) sono dilazionate per 3 mesi a decorrere dal 1° aprile 2020. La norma è scaduta il 30 giugno 2020.

I termini sanciti dal diritto societario per lo svolgimento di assemblee generali sono prorogati; il diritto alla presenza fisica degli azionisti o dei loro delegati può essere temporaneamente sospeso dal consiglio di amministrazione (società per azioni).

Ai consumatori e alle microimprese che si trovavano nell'impossibilità di effettuare pagamenti a seguito della crisi era stato concesso il diritto di rifiutarsi di eseguire "contratti essenziali per l'adempimento di un obbligo continuativo" (che comprendono, tra l'altro, la fornitura di gas, acqua, energia elettrica e servizi di telecomunicazione), a condizione che tali contratti fossero stati conclusi prima dell'8 marzo 2020. La norma è scaduta il 30 giugno 2020.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Estonia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Informazioni generali in inglese sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito web del governo.

I termini procedurali sono prorogati dagli organi giurisdizionali caso per caso. Gli organi giurisdizionali terranno conto dell'onere aggiuntivo, dei compiti o delle difficoltà per le parti coinvolte in un procedimento imputabili alla crisi.

Non esiste alcuna legislazione concernente la proroga dei termini. I giudici dispongono del potere discrezionale per fissare termini più lunghi in futuro o per prorogare quelli esistenti.

Tuttavia, al fine di prevenire la diffusione della SARS-CoV-2 evitando contatti umani fisici nelle strutture di assistenza, sono stati sospesi la durata e i termini di internamento di persone con disturbi mentali presso un ospedale psichiatrico o un istituto di assistenza sociale:

  • in caso di proroga della protezione a titolo provvisorio, per la durata della situazione di emergenza;
  • in caso di internamento, per la durata della situazione di emergenza e fino a due mesi dopo la cessazione della situazione di emergenza.

Ciò non pregiudica l'obbligo di porre fine a qualsiasi internamento e a qualsiasi applicazione di tutela giuridica provvisoria dopo che i prerequisiti che hanno determinato tali provvedimenti hanno cessato di esistere o se diventa evidente che detti prerequisiti non erano soddisfatti.

Per quanto concerne il diritto delle obbligazioni, attualmente non si registra alcuna modifica fondamentale. Il ministero della Giustizia ha analizzato diverse opzioni legali già previste dal diritto estone e che potrebbero essere utilizzate durante questo momento difficile. L'attenzione è stata concentrata sulla fornitura di spiegazioni e sulla risposta a richieste di informazioni. Sono state altresì presentate proposte di modifica di talune norme nel settore del diritto delle obbligazioni, tuttavia tali discussioni sono ancora in corso.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Stato di emergenza dal 12 marzo al 17 maggio.

Sono state create sale riunioni virtuali per aumentare la capacità del ministero della Giustizia, degli organi giurisdizionali, delle procure e delle prigioni di tenere videoconferenze. Tale soluzione può essere utilizzata anche per tenere udienze con le parti coinvolte in un procedimento. Inoltre, le attrezzature di videoconferenza disponibili sono state trasferite per far fronte all'aumento della domanda all'interno di palazzi di giustizia e carceri.

Non è stata attuata alcuna modifica legislativa in merito ai procedimenti giudiziari. Il Consiglio per l'amministrazione degli organi giurisdizionali ha formulato raccomandazioni. Il lavoro degli organi giurisdizionali estoni è stato riorganizzato: orari di apertura dalle 9:00 alle 13:00, mentre i palazzi di giustizia sono aperti fino alle 14.00 nei giorni lavorativi.

Laddove possibile, i contenziosi vengono esaminati per iscritto attraverso il sistema informativo degli organi giurisdizionali e mediante una domanda digitale di deposito presso un dato organo giurisdizionale.

Le udienze urgenti vengono effettuate e i procedimenti urgenti vengono condotti ricorrendo a mezzi elettronici di comunicazione. Se ciò non è possibile, l'organo giurisdizionale decide caso per caso se un'udienza sarà tenuta o un procedimento sarà dibattuto in aula. Possono essere considerati urgenti i seguenti casi: internamento di una persona in un istituto chiuso; separazione di un minore dalla sua famiglia; istituzione della tutela per un adulto. Nei casi non urgenti, l'organo giurisdizionale può ricorrere a mezzi elettronici di comunicazione (o qualsiasi altro mezzo necessario), tuttavia, in genere, si raccomanda agli organi giurisdizionali di optare per un rinvio delle udienze e/o dei procedimenti giudiziari.

Ai sensi del codice di procedura civile, in casi eccezionali ed urgenti relativi a minori, l'organo giurisdizionale può emettere ordinanze preliminari/di protezione senza escutere i minori e numerosi giudici si sono avvalsi di questa possibilità.

Si raccomanda di notificare o comunicare gli atti processuali preferibilmente tramite deposito elettronico (e-File) e posta elettronica.

La Camera dei notai ha autorizzato i notai ad adottare tutte le misure, quali ad esempio il servizio di autenticazione remota "e-Notar" che consente l'esecuzione di atti notarili mediante un ponte video. Mentre fino al 6 aprile era possibile eseguire da remoto soltanto alcuni tipi di atti (rilascio di procure, vendite di azioni di società a responsabilità limitata e pochi altri), successivamente, a partire dal 6 aprile, pressoché tutti i tipi di atti possono essere autenticati a distanza fatta eccezione per la celebrazione di matrimoni e la dichiarazione di divorzi. Di conseguenza è possibile persino la vendita e la cessione di immobili tramite autenticazione notarile online. Ciò avverrà anche dopo la cessazione della situazione di emergenza. L'Ordine degli avvocati dell'Estonia ha inoltre incoraggiato i propri membri a lavorare da remoto e ad utilizzare tutti i mezzi tecnici di comunicazione per continuare a fornire consulenza legale. Ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la riservatezza avvocato-cliente. L'Ordine degli avvocati ha sottolineato altresì che le limitazioni ai diritti imposti a causa della situazione di emergenza devono essere giustificate e vanno impugnate laddove ciò si renda necessario in un caso specifico. Gli avvocati sono altresì tenuti ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente di lavoro, a mostrare flessibilità e innovazione e a garantire che non si abusi della possibilità di richiedere proroghe per i termini.

La Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari ha inoltre annunciato che gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari hanno riorganizzato il loro lavoro per lavorare da remoto.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'autorità centrale estone opera in telelavoro dal 13 marzo. Le comunicazioni (messaggi ed atti) avvengono tramite posta elettronica (in materia civile e in gran parte di quella penale). Se necessario, i documenti originali verranno inviati tramite posta aerea una volta cessata la situazione di emergenza.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

-

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

È attualmente in fase di studio la necessità di ulteriori modifiche nel settore dell'insolvenza (ad esempio per quanto riguarda i piani di ristrutturazione) che possano contribuire a sostenere il superamento della crisi.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

-

Ultimo aggiornamento: 31/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Irlanda

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Non esiste alcuna legislazione specifica in merito ai termini. La gestione dei procedimenti nel contesto dei quali un termine scade prima della cessazione del periodo di "restrizione" è considerata un'attività essenziale (cfr. seconda colonna).

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Gli uffici giudiziari rimarranno aperti e stanno accettando documenti urgenti. Sono state messe a disposizione cassette per il deposito nel quale lasciare i documenti da consegnare, riducendo la necessità di interazione con il personale presso lo sportello per il pubblico. È possibile continuare a contattare gli uffici giudiziari tramite posta elettronica o posta ordinaria.

Le controversie in materia civile possono essere rinviate mediante consenso tramite posta elettronica. Nelle prossime settimane continueranno ad essere esaminate soltanto le controversie urgenti.

Sono consentite domande concernenti questioni urgenti in materia di diritto di famiglia, compresi gli ordini di protezione, gli ordini restrittivi temporanei, gli ordini restrittivi di emergenza e la proroga di ordini.

È possibile presentare domande anche per attività essenziali quali questioni urgenti in materia di tutela o domande urgenti di controllo giurisdizionale.

Le comunicazioni tramite VideoLink sono state agevolate dalle prigioni per tutte le persone attualmente in stato di detenzione in seguito all'ordinanza del presidente dell'Alta Corte.

Sono in corso progetti pilota destinati a facilitare le udienze giudiziarie da remoto e tramite collegamento video con il consenso delle parti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Il personale del ministero della Giustizia e della parità nonché delle autorità centrali sta operando principalmente in telelavoro da casa. È preferibile la comunicazione esclusivamente tramite posta elettronica.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La legge sulle società (disposizioni varie) (COVID-19) del 2020 apporta modifiche temporanee alla legge sulle società del 2014 e alle leggi sulle società industriali e di previdenza 1893-2014 per affrontare i problemi derivanti dalla COVID-19.

Nello specifico in materia di "examinership" (ristrutturazione preventiva), prevede disposizioni concernenti la solvibilità aziendale aumentando il periodo di "examinership" da 100 a 150 giorni e aumentando la soglia alla quale un'impresa è ritenuta non in grado di pagare i propri debiti da 10 000 EUR per un solo creditore/20 000 EUR complessivi a 50 000 EUR per entrambi i casi.

Le misure ai sensi della legge dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma si sta attualmente valutando una proroga della validità di tali disposizioni.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Sono state concordate misure a sostegno del funzionamento regolare del sistema di insolvenza, inclusi l'allentamento di talune norme giudiziarie e alcune interruzioni dei pagamenti, ove opportuno.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Istituti di credito non bancari hanno annunciato a marzo misure di tolleranza flessibili coordinate a sostegno dei clienti il cui reddito è stato colpito negativamente dalla COVID-19. Ciò includeva interruzioni dei pagamenti per mutui e altri prestiti inizialmente di tre mesi (successivamente estese a sei mesi) se la relativa domanda era stata presentata prima del 30 settembre 2020.

Nel mese di ottobre la stragrande maggioranza di tali interruzioni dei pagamenti è scaduta.

Dal 1° ottobre, la tolleranza si è basata sulla valutazione individuale o caso per caso della situazione finanziaria dei debitori da parte degli istituti di credito. I debitori hanno ricevuto ulteriore sostegno finanziario/tolleranza oppure compilano un rendiconto finanziario standard per determinare il tipo di tolleranza più appropriato per il loro caso. Ciò può includere misure a breve termine, quali ulteriori interruzioni dei pagamenti, o misure a lungo termine.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Sostegni finanziari, formazione e area di orientamento disponibili per aiutare le imprese a mitigare l'impatto della COVID-19 e a tornare a lavorare in sicurezza.

Il regime di sovvenzioni salariali per l'impiego prevede una sovvenzione forfettaria al fine di sostenere i datori di lavoro del settore privato soggetti con gravi difficoltà economiche. Tale regime ha sostituito il regime di sovvenzioni salariali temporanee e durerà fino al 31 marzo 2021.

È stato progettato un regime di sostegno alle restrizioni legate alla COVID-19 per offrire un sostegno specifico per settore mirato, tempestivo e temporaneo alle imprese costrette a chiudere o ad operare a livelli significativamente ridotti a causa delle restrizioni imposte loro in risposta alla COVID-19.

Il sistema di garanzia del credito COVID-19 fornisce fino a 2 miliardi di EUR in prestiti alle imprese idonee. I prestiti previsti dal sistema vanno da 10 000 EUR a 1 milione di EUR, per termini massimi di cinque anni e mezzo.

Sono disponibili prestiti COVID-19 alle imprese fino a 25 000 EUR tramite Microfinance Ireland con zero rimborsi e zero interessi per i primi 6 mesi e l'equivalente di ulteriori 6 mesi senza interessi soggetti a determinati termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di sostegni alle imprese in atto, consultare la pagina Il link si apre in una nuova finestrahttps://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

È stato introdotto un regime di deposito dei debiti in relazione a determinate imposte. Il regime consente di "parcheggiare" senza interessi i debiti per l'IVA e la ritenuta per rivalsa (datore di lavoro) contratti dalle imprese durante il periodo di attività limitata a causa della COVID-19 per 12 mesi dopo la ripresa delle attività. Alla fine del periodo senza interessi di 12 mesi, il debito depositato può essere saldato integralmente senza incorrere nell'addebito di interessi o pagato tramite un accordo di pagamento graduale a un tasso di interesse notevolmente ridotto del 3% annuo, rispetto all'aliquota standard del 10% annuo che altrimenti si applicherebbe a tali debiti.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Grecia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

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1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Con decisione ministeriale, tutti i procedimenti giudiziari in corso dinanzi gli organi giurisdizionali greci e tutti i servizi offerti da questi ultimi sono sospesi fino al 15 maggio 2020, fatta eccezione per azioni e cause urgenti e significative. I contenziosi esaminati da tribunali distrettuali civili e i servizi offerti da questi ultimi sono stati sospesi fino al 10 maggio 2020. Il funzionamento degli uffici giudiziari è limitato alle sole azioni necessarie per svolgere il lavoro necessario ed esaminare le cause urgenti. Le riunioni e qualsiasi altra azione correlata al funzionamento della magistratura si svolgono a distanza, se possibile, utilizzando mezzi tecnologici. Sono stati forniti strumenti di comunicazione, dispositivi e applicazioni per garantire videoconferenze e telelavoro da parte di giudici, pubblici ministeri e altri operatori del diritto.

La possibilità di presentare per via elettronica istanze per il rilascio di certificati è stata garantita in alcuni degli organi giurisdizionali più importanti. In tal modo i cittadini e gli avvocati hanno la possibilità di ricevere tali documenti tramite il portale.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Il governo greco ha adottato misure precauzionali e di contenimento per affrontare il pericolo della diffusione del coronavirus e il suo impatto socioeconomico, nonché garantire il buon funzionamento del mercato e del settore pubblico.

Il ministero della Giustizia, nella sua veste di autorità centrale ai sensi di convenzioni/trattati in materia di diritto civile e in conformità con i regolamenti dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, ha istituito un sistema misto di telelavoro e presenza fisica sul luogo di lavoro a rotazione.

Finora, l'autorità centrale è pressoché completamente operativa, sebbene siano inevitabili ritardi occasionali nell'elaborazione di alcune richieste in ragione della persistente crisi sanitaria.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Tutte le procedure pertinenti sono sospese dal 7 al 30 novembre 2020.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Tutte le procedure pertinenti sono sospese dal 7 al 30 novembre 2020.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Tutti i procedimenti di esecuzione sono sospesi dal 7 al 30 novembre 2020.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Tutte le udienze presso gli organi giurisdizionali sono state temporaneamente sospese per motivi di tutela della salute pubblica dal 7 al 30 novembre 2020. Sospensione delle procedure di insolvenza dal 7 al 30 novembre 2020.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

L'Unione delle banche greche e il ministro delle Finanze hanno concordato che le banche rinunceranno a ottenere il rimborso delle quote di capitale nel contesto di accordi di prestito stipulati con imprese colpite dalla pandemia di coronavirus, su richiesta del debitore.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

I soggetti colpiti dalla pandemia di coronavirus e i loro dipendenti (così come per le persone fisiche che affittano locali a tali imprese colpite) beneficiano di:

  • proroga del termine di pagamento delle imposte senza maturazione di interessi o sanzioni;
  • proroga del termine per il pagamento di contributi previdenziali.
Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Spagna

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Tutti i termini sono sospesi, così come i termini previsti dal diritto processuale per tutti gli ordini giurisdizionali. Il computo dei termini riprenderà a decorrere nel momento in cui le proroghe del regio decreto 463/2020 diventeranno invalide.

La sospensione del termine procedurale non si applica a una serie di procedimenti specifici, compresi quelli concernenti la protezione di minori.

Il giudice o l'organo giurisdizionale può concordare nel condurre qualsiasi procedimento giudiziario necessario per evitare danni irreparabili ai diritti e agli interessi legittimi delle parti nel procedimento.

Per gli aggiornamenti sulle misure adottate dalle autorità spagnole per prevenire la diffusione del virus, il Consiglio superiore della magistratura spagnolo ha pubblicato sul proprio sito web una sezione dedicata intitolata: Il link si apre in una nuova finestraInformazioni generali sulla Covid-19.

Tale sito web fornisce informazioni complete tra cui informazioni generali, guide e protocolli, accordi del comitato permanente (dall'11 marzo 2020 al 5 maggio 2020), giurisprudenza, informazioni fornite dal ministero della Giustizia e dalla Procura generale, informazioni dal ministero della sanità, dal capo di Stato e dal Comitato di sorveglianza dell'Alta corte di giustizia.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Il lavoro all'interno dei locali degli organi giurisdizionali è stato notevolmente ridotto. Soluzioni informatiche e strumenti di comunicazione sono stati forniti o rafforzati con l'obiettivo di facilitare il telelavoro da parte di giudici, pubblici ministeri e altri attori giuridici.

I notai e i registri pubblici sono considerati un servizio pubblico essenziale e sono garantiti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'autorità centrale spagnola non può garantire il normale trattamento delle richieste in entrata (in particolare per le richieste cartacee). Le richieste devono essere inviate per via elettronica.

  • Assunzione delle prove [articolo 3 del regolamento (CE) n. 1206/2001]: le richieste gravi e urgenti verranno trattate; le richieste devono essere inviate a Il link si apre in una nuova finestrarogatoriascivil@mjusticia.es. Tutte le restanti attività devono seguire la procedura consueta inviando le richieste direttamente all'organo giurisdizionale spagnolo competente per iscritto.
  • Sottrazione di minori e recupero di crediti alimentari: il trattamento delle richieste può essere garantito esclusivamente se queste ultime vengono ricevute tramite posta elettronica. L'esecuzione forzata è soggetta ad urgenza, tenendo conto della limitazione della circolazione imposta ai cittadini (Il link si apre in una nuova finestrasustraccionmenores@mjusticia.es) (Il link si apre in una nuova finestraSGCJIAlimentos@mjusticia.es).

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Per tutta la durata dello stato di allarme è in vigore una sospensione dell'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza (anche se il debitore ha presentato istanza per il meccanismo di pre-insolvenza previsto dall'articolo 5 bis della legge spagnola sull'insolvenza).

L'articolo 5 bis della legge sul fallimento è stato sostituito dagli articoli da 583 a 594 del testo unico della stessa legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1° settembre 2020.

L'articolo 6, terzo comma, della legge 3/2020, del 18 settembre, stabilisce che "qualora, entro il 31 dicembre 2020 compreso, il debitore abbia comunicato l'apertura di trattative con i creditori per il raggiungimento di un accordo di rifinanziamento, un accordo transattivo extragiudiziale o l'adesione a una proposta di accordo rapido, verrà applicato il regime generale stabilito dalla legge".

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Per un periodo di due mesi dopo la cessazione dello stato di allarme, gli organi giurisdizionali competenti per le procedure di insolvenza non ammetteranno alcun deposito di istanze per procedure di insolvenza, presentate da creditori/terzi durante lo stato di allarme o durante tale periodo di due mesi.

Durante il periodo di due mesi successivo alla cessazione dello stato di allarme, l'organo giurisdizionale consentirà in via prioritaria la presentazione di un'istanza di apertura di una procedura di insolvenza presentata dal debitore.

L'articolo 6 della legge 3/2020, del 18 settembre, ha stabilito che "fino al 31 dicembre 2020 compreso, i giudici non ammetteranno alcuna istanza per procedure di insolvenza necessaria presentata da creditori/terzi a partire dal 14 marzo 2020. Qualora, entro il 31 dicembre 2020 compreso, il debitore abbia presentato istanza di fallimento volontario, questa sarà ammessa al trattamento preferenziale anche se successiva all'istanza di fallimento necessario".

Il regio decreto legge 34/2020 del 17 novembre ha prorogato tale moratoria fino al 14 marzo 2021.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Sospensione generale dei termini procedurali. È possibile tenere udienze in casi urgenti.

La sospensione delle procedure è cessata alla fine di giugno. Data la situazione di collasso in cui versa la giustizia commerciale, aggravata dalla pandemia, la legge 3/2020, del 18 settembre, ha stabilito il trattamento preferenziale di alcuni casi urgenti nell'ambito della procedura di insolvenza (articolo 9).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Inoltre il regio decreto legge del 31 marzo, che adotta misure complementari urgenti in materia sociale ed economica per far fronte alla pandemia di COVID-19, ha stabilito la possibilità che le imprese insolventi possano presentare altresì un'istanza di apertura di un procedimento di regolamentazione temporanea dell'occupazione in base a cause di forza maggiore o per motivi organizzativi, tecnici, economici e di produzione dovuti alla crisi COVID-19:

  • questa misura mira ad evitare che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 costituisca un ulteriore ostacolo alla vitalità del soggetto insolvente che potrebbe ostacolarlo nell'esecuzione o nel rispetto di un accordo stipulato con i creditori, determinandone la liquidazione oppure rendendo difficile a tale soggetto vendere un'unità operativa redditizia;
  • le domande di richiesta o le comunicazioni devono essere effettuate dall'impresa insolvente con l'autorizzazione del curatore fallimentare oppure direttamente da quest'ultimo, a seconda del fatto che il debitore rimanga o meno in possesso del suo patrimonio;
  • analogamente il curatore fallimentare parteciperà al periodo di consultazione. Se durante tale periodo non viene raggiunto un accordo, la decisione di presentare istanza per l'apertura di un procedimento di regolamentazione temporanea dell'occupazione deve essere accompagnata dall'autorizzazione del curatore fallimentare o deve essere decisa direttamente da quest'ultimo a seconda del fatto che il debitore rimanga o meno in possesso del suo patrimonio;
  • in ogni caso, l'organo giurisdizionale competente per la procedura di insolvenza deve essere informato immediatamente della richiesta, della risoluzione e delle misure applicate, mediante mezzi telematici;
  • nel caso in cui l'autorità del lavoro non rilevi l'esistenza di cause di forza maggiore, l'impresa può impugnare tale risoluzione dinanzi agli organi aventi competenza giurisdizionale in materia sociale.

Spetterà all'organo giurisdizionale competente per la procedura di insolvenza esaminare l'impugnazione della risoluzione per frode, inganno, coercizione o abuso di legge oppure l'impugnazione di lavoratori nei confronti della decisione dell'impresa o di quella dell'autorità del lavoro in merito al procedimento di regolamentazione temporanea dell'occupazione, qualora tali soggetti abbiano voluto ottenere prestazioni indebite. Tali impugnazioni seguiranno la procedura prevista per gli oneri accessori dell'insolvente in materia di lavoro e la sentenza sarà soggetta a suplicación (ricorso).

Sia la legge 3/2020, del 18 settembre, sia il regio decreto legge 34/2020, del 17 novembre (D.F. 10, che modifica la legge 3/2020, del 18 settembre, sulle misure procedurali e organizzative per affrontare la pandemia di COVID-19 nel settore dell'amministrazione della giustizia), contengono misure per impedire la dichiarazione di inosservanza di accordi o accordi di rifinanziamento e per consentire, in entrambi i casi, la modifica dei termini di tali accordi.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il governo spagnolo ha approvato misure che portano alla sospensione temporanea delle obbligazioni contrattuali derivanti da qualsiasi prestito ipotecario contratto da una persona fisica che si trova in una situazione di vulnerabilità economica.

La moratoria relativa ai debiti ipotecari si applica esclusivamente a quanto segue:

  • le abitazioni abituali/ordinarie (ossia escludendo case per le vacanze o il fine settimana);
  • proprietà legate all'attività economica sviluppata da imprenditori e professionisti; e
  • abitazioni diverse da quella abituale soggette a locazione e per le quali il debitore ipotecario (persona fisica, proprietario e locatore di tali abitazioni) ha smesso di ricevere i redditi da locazione dall'entrata in vigore dello stato di allarme o non li riceve entro un mese dalla fine dello stato di allarme.

La concessione della moratoria comporta la sospensione del pagamento delle rate del debito ipotecario (capitale e interessi) per un periodo di tre mesi e non si applica nemmeno la clausola di rimborso anticipato prevista nei prestiti ipotecari. Non si ha nemmeno la maturazione di interessi di mora.

I debitori economicamente vulnerabili sono coloro:

  • che diventano disoccupati o, qualora si tratti di imprenditori o professionisti, che subiscono una perdita di reddito o una riduzione delle vendite sostanziali (superiore al 40%);
  • il cui reddito complessivo del nucleo familiare non supera nel mese antecedente l'applicazione della moratoria di tre mensilità IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) (ossia 537,84 EUR x 3). Tale calcolo è aumentato nel caso di minori, persone di età superiore ai 65 anni, disabilità, dipendenza o malattia;
  • le cui rate del prestito ipotecario, più le spese e i generi di prima necessità, superano del 35% il reddito netto dell'intero nucleo familiare; e
  • il cui nucleo familiare, a seguito dell'emergenza causata dalla COVID-19, ha subito una variazione significativa della sua situazione economica in termini di sforzo richiesto per accedere ad abitazioni (il rapporto tra gli oneri ipotecari e il reddito familiare è stato moltiplicato per 1,3).

I debitori possono presentare domanda per beneficiare della moratoria per un periodo di 15 giorni decorso un mese dalla cessazione dello stato di allarme (il termine attuale è il 27 maggio). I finanziatori dovranno attuare tale moratoria entro un massimo di 15 giorni dalla presentazione della domanda e dovranno segnalare tale moratoria alla Banca di Spagna. La domanda di sospensione non richiederà l'accordo tra le parti, né alcuna novazione contrattuale; per avere effetto; la proroga della durata del prestito ipotecario deve essere formalizzata in un atto pubblico e registrata nel registro fondiario.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Francia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

I termini (procedurali), compresi quelli di prescrizione, in scadenza tra il 12 marzo e la cessazione dello stato di emergenza +1 mese vengono prorogati. Alla fine del suddetto periodo, tutti i termini riprenderanno a decorrere normalmente ma entro un termine massimo di 2 mesi. Il termine prorogato non impedisce tuttavia alle parti di cercare rimedio o di esercitare i loro diritti di agire in qualsiasi modo possibile durante lo stato di emergenza, nella misura possibile.

In linea di principio, le obbligazioni di prestazione e i termini previsti nei contratti non sono interessati da tale disposizione dato che a circostanze specifiche (cause di forza maggiore, ecc.) si applica il diritto nazionale. Tuttavia, eventuali penali contrattuali per inadempienza da parte del debitore( clausola penale, clausola risolutiva, ecc.) sono temporaneamente revocate per tener conto delle difficoltà di esecuzione.

Anche le penali contrattuali, i rinnovi e i termini di preavviso previsti dalla legge sono sospesi o prorogati.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Tra il 17 marzo e il 10 maggio gli organi giurisdizionali si sono occupati esclusivamente delle cause urgenti (udienza concernente una libertà civile e la custodia in materia civile, un'esecuzione, la tutela di minori, una controversia urgente dinanzi un tribunale della famiglia, compresi gli ordini di protezione, nonché i procedimenti sommari urgenti).

Dall'11 maggio gli organi giurisdizionali hanno ripreso progressivamente l'attività con riferimento a tutte le materie.

Nel caso in cui un organo giurisdizionale non sia in grado di funzionare, può essere designato un altro organo giurisdizionale per l'esame di contenziosi urgenti.

Le parti vengono informate in merito alle decisioni degli organi giurisdizionali con qualsiasi mezzo, in particolare via posta elettronica o per telefono (le decisioni non saranno considerate notificate al destinatario).

Per quanto riguarda le misure di protezione a favore di minori e adulti, quelle in scadenza durante lo stato di emergenza vengono automaticamente prorogate, a meno che il giudice non decida diversamente.

I termini per le misure di indagine e mediazione sono sospesi e prorogati di ulteriori tre mesi a decorrere dal 23 giugno 2020.

I presidenti gli organi giurisdizionali potranno disciplinare il flusso di persone che accederanno ai loro edifici e definire il numero di persone autorizzate a entrare in un'aula di detti organi al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di distanziamento fisico.

Possono altresì assumere il controllo con qualsiasi mezzo nel caso in cui persone che desiderano partecipare all'udienza presentino richiesta di parteciparvi quando l'accesso è limitato.

Laddove si impieghi un mezzo di comunicazione audiovisivo o un altro mezzo per tenere un'udienza, quest'ultima non può essere tenuta presso un'unica sede.

Infine, si ricorda che i mezzi di comunicazione utilizzati devono garantire la segretezza delle deliberazioni.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria, le richieste vengono gestite normalmente.

Cooperazione in materia di controversie familiari [regolamento (CE) n. 2201/2003]: nel settore della sottrazione e della protezione di minori a livello internazionale, i funzionari dell'autorità centrale francese che si occupano dei casi operano in telelavoro per la maggior parte del tempo e si recano in ufficio almeno un giorno la settimana. Ciò significa che tutte le nuove richieste possono essere inviate per posta convenzionale, fax o posta elettronica.

Assunzione di prove [regolamento (CE) n. 1206/2001]: le richieste vengono evase normalmente. Il tempo di elaborazione potrebbe essere leggermente più lungo dal momento che il funzionario che si occupa dei casi opera in telelavoro e si reca in ufficio un giorno la settimana per gestire le richieste ricevute tramite posta convenzionale o via fax.

Notificazione o comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]: nelle circostanze attuali, la notificazione o comunicazione degli atti potrebbe essere rallentata. Si può ricorrere alla notificazione o comunicazione per via elettronica a condizione che il destinatario abbia fornito il proprio consenso preventivo.

In relazione a questi tre regolamenti [regolamenti (CE) n. 2201/2003, n. 1206/2001, n. 1393/2007] l'autorità centrale francese comunica tramite posta elettronica (Il link si apre in una nuova finestraentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr) ma anche mediante posta convenzionale o fax.

In relazione al regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari l'autorità centrale francese comunica tramite posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraobligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

L'ordinanza 2020-596 prevede che il debitore possa chiedere al presidente dell'organo giurisdizionale di concedere una sospensione generale per la durata del procedimento di conciliazione. Nel corso di tale procedimento si fanno valere anche le condizioni per concedere un periodo di "grazia".

Cfr. ordinanza 2020-596 - 20 maggio 2020.

Promemoria (misure che non sono specifiche per il contesto della pandemia di COVID-19):

nel corso delle procedure di ristrutturazione giudiziaria (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), è applicabile una sospensione generale dei provvedimenti di esecuzione individuali (con specifiche eccezioni).

Prima dell'apertura di una procedura di liquidazione (procédure de liquidation judiciaire) o di una procedura di ristrutturazione giudiziaria (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire), su richiesta del debitore può essere aperta una procedura informale e riservata (procedimento di conciliazione). Se un creditore propone un'azione extragiudiziale o giudiziale contro il debitore durante il procedimento di conciliazione, il debitore può chiedere al presidente dell'organo giurisdizionale di concedergli un periodo di "grazia".

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Promemoria (misure che non sono specifiche per il contesto della pandemia di COVID-19):

nel corso delle procedure di ristrutturazione giudiziaria (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), il codice del commercio impedisce ai creditori di risolvere o modificare i contratti esecutivi essenziali a danno del debitore.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

-

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

L'ordinanza 2020-596 prevede la possibilità per l'organo giurisdizionale di concedere al debitore una modifica e una proroga della durata del suo piano di ristrutturazione giudiziaria.

I concedenti finanziamenti nuovi o provvisori nel corso di procedure di ristrutturazione giudiziaria possono avere diritto a ricevere uno specifico privilegio (priorità di pagamento in caso di successiva insolvenza). Tale privilegio è concesso dall'organo giurisdizionale a condizioni specifiche.

Sono agevolate le procedure di liquidazione semplificate per imprenditori individuali e piccole imprese.

Cfr. ordinanza 2020-596 - 20 maggio 2020.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le principali misure emblematiche sono indicate di seguito.

Misure economiche e finanziarie a supporto delle attività aziendali: un sistema di garanzia statale è applicabile ai nuovi prestiti di denaro concessi da istituti finanziari (con condizioni specifiche da soddisfare).

Misure sociali: le imprese possono richiedere un regime di attività parziale in circostanze insolite.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Il link si apre in una nuova finestrapagina seguente.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Croazia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Il 18 aprile 2020 sono entrate in vigore modifiche alla legge sull'esecuzione concernente attività monetarie: l'esecuzione in relazione a conti di persone fisiche è sospesa per 3 mesi (con una possibile proroga di ulteriori 3 mesi). Il calcolo degli interessi di legge è stato inoltre sospeso in questo periodo.

Dal 19 ottobre 2020 il controllo dell'applicazione della legislazione prosegue regolarmente. Tuttavia, il ministero della giustizia e l'amministrazione hanno inviato raccomandazioni ai notai, chiedendo di iniziare a trattare le pratiche di esecuzione presentate nel corso degli ultimi sei mesi in tre fasi, a partire dal 19 ottobre, 20 novembre e 20 gennaio. Nel corso della prima fase saranno emesse le decisioni di esecuzione prese in base alle domande ricevute entro il 30 giugno, quelle prese in base alle domande ricevute entro il 31 agosto saranno emesse nel corso della seconda fase e quelle prese in base alle domande ricevute entro il 18 ottobre saranno emesse nel corso della terza fase.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Tutte le autorità giudiziarie continuano a lavorare. Tuttavia, soltanto i procedimenti considerati urgenti continuano ad essere esaminati, adottando misure di sicurezza adeguate. Le udienze ed altre cause non urgenti sono state rinviate fino a nuovo avviso.

Nei procedimenti giudiziari nei quali i giudici possono prendere una decisione in veste di giudice singolo o nei procedimenti che non richiedono un'udienza, occorre innanzitutto adottare tali decisioni lavorando da casa e quindi provvedere alla loro notifica. I responsabili delle autorità giudiziarie possono autorizzare i dipendenti a lavorare da casa, ove possibile.

La comunicazione con le parti e tutti i partecipanti ai procedimenti avviene per via elettronica in tutti i casi in cui ciò è possibile. Nei casi che richiedono una riunione o un'udienza, devono essere adottate tutte le misure precauzionali imposte dalle autorità sanitarie. In ogni circostanza vanno sempre adottati i mezzi tecnici di comunicazione a distanza messi a disposizione di giudici ed organi giurisdizionali, anche all'interno di uno stesso organo giurisdizionale (posta elettronica, VideoLink, ecc.).

Si raccomanda inoltre il rinvio dei procedimenti di esecuzione, in particolare di quelli relativi allo sgombero e alla consegna di beni immobili.

In ragione della pandemia di Covid-19, in Croazia, sono state rinviate tutte le aperture di aste pubbliche elettroniche in casi di esecuzione ed insolvenza, fatta eccezione per quelle le cui offerte sono iniziate entro il 24 marzo 2020 al più tardi, che dovranno essere portate a termine conformemente con gli inviti a partecipare all'asta pubblica elettronica pubblicati.

Tutte le richieste di vendita ricevute dopo il 13 marzo 2020, non ancora elaborate, verranno gestite una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di Covid-19. Tutti gli inviti per il pagamento anticipato di costi e gli inviti per la partecipazione ad un'asta pubblica elettronica pubblicati saranno abrogati e riemessi secondo le medesime condizioni di vendita una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di Covid-19.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Le parti devono inviare le loro richieste di informazioni, richieste di altro tipo e domande al ministero della Giustizia durante il normale orario di ufficio tramite posta elettronica, telefono e fornitori di servizi postali.

L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita, ma potrebbe essere ritardata.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

I motivi per avviare una procedura concorsuale, che si verificano durante circostanze speciali, non sono validi ai fini dell'apertura di una tale procedura. I fattori che determinano l'apertura di una procedura concorsuale sono l'insolvenza e il sovraindebitamento, tuttavia nessuno di tali fattori è applicabile se si verifica in circostanze speciali. Un'eccezione è costituita dal fatto che l'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza può essere presentata dal debitore, dall'Agenzia finanziaria e dal creditore esclusivamente per motivi di salvaguardia degli interessi e della sicurezza della Repubblica di Croazia, della natura, dell'ambiente umano e della salute umana.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

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2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Il 1° maggio 2020 è entrata in vigore la legge sulle misure di intervento nei procedimenti di esecuzione e nelle procedure di insolvenza.

Ai sensi di tale legge, i procedimenti di esecuzione sono sospesi per 3 mesi (con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi). Per il perdurare di circostanze particolari, i datori di lavoro e il fondo per le pensioni statali non effettuano trattenute sullo stipendio/sulla pensione a beneficio dei creditori (eccezioni a tale norma sono costituite da procedimenti di esecuzione di obbligazioni alimentari a favore di figli, crediti di dipendenti e provvedimenti provvisori ai sensi del codice di procedura penale).

Il computo degli interessi di legge è sospeso per il medesimo periodo di tempo.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

In ragione della pandemia di COVID-19, in Croazia, sono state rinviate tutte le aperture di aste pubbliche elettroniche in casi di esecuzione ed insolvenza, fatta eccezione per quelle le cui offerte sono iniziate entro il 24 marzo 2020 al più tardi, che dovranno essere portate a termine conformemente con gli inviti a partecipare all'asta pubblica elettronica pubblicati.

Tutte le richieste di vendita ricevute dopo il 13 marzo 2020, non ancora elaborate, verranno gestite una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di COVID-19. Tutti gli inviti per il pagamento anticipato di costi e gli inviti per la partecipazione ad un'asta pubblica elettronica pubblicati saranno abrogati e riemessi secondo le medesime condizioni di vendita una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di COVID-19.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

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2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Italia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

termini per lo svolgimento di atti giudiziari nel contesto di procedimenti civili sono stati inizialmente sospesi per il periodo dal 9 marzo al 22 marzo (data successivamente prorogata al 15 aprile).

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato il rinvio di udienze e la sospensione dei termini procedurali fino all'11 maggio 2020.

Nei casi in cui un termine avrebbe iniziato normalmente a decorrere durante il periodo di sospensione, la sua decorrenza è posticipata fino alla cessazione di quest'ultimo periodo.

Eccezioni: adozione di minori, minori non accompagnati, affidamento familiare, procedimenti relativi alla protezione dei minori e procedimenti concernenti obbligazioni alimentari in caso di pregiudizio della protezione dei bisogni essenziali; cure sanitarie obbligatorie, VTP, esecutorietà provvisoria, procedure elettorali e tutte le questioni che comportano un rischio di pregiudizio grave per le parti.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Numerose udienze civili previste tra il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (9 marzo 2020) e il 22 marzo (data successivamente prorogata al 15 aprile e infine all'11 maggio) non avranno luogo a causa di un rinvio obbligatorio.

Tutte le udienze programmate durante il periodo di crisi saranno posticipate (fatti salvi i casi urgenti).

Gli organi giurisdizionali locali possono adottare le proprie misure organizzative (accesso limitato agli edifici, uffici chiusi).

In particolare, per le attività non sospese (quelle che sono state dichiarate urgenti caso per caso o quelle considerate dalla legge una priorità assoluta), le udienze civili che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti, fatti salvi il rispetto del principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, possono essere svolte tramite collegamenti da remoto. A tal fine, è necessaria una decisione dei funzionari responsabili dell'autorità giudiziaria, dopo aver sentito il parere dell'Ordine degli avvocati.

Per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020, i funzionari responsabili dell'autorità giudiziaria sono quindi tenuti ad adottare una serie di misure organizzative al fine di evitare incontri e contatti ravvicinati tra le persone all'interno di tutti gli spazi adibiti ad uffici.

Tali misure possono comprendere:

  • lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti o di soggetti di ausilio al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, a condizione che il giudice sia fisicamente presente presso l'organo giurisdizionale;
  • il rinvio delle udienze a dopo il 31 luglio 2020;
  • lo svolgimento di udienze civili che richiedono la partecipazione dei soli convenuti mediante procedura scritta.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Una parte significativa del personale del ministero della Giustizia che si occupa dell'esame dei casi lavora da casa.

La cooperazione giudiziaria in materia civile subirà ripercussioni per un periodo di tempo imprevedibile. Comunicazione elettronica di richieste di cooperazione giudiziaria (anche nel caso di richieste di informazioni sul diritto straniero ai sensi della Convenzione di Londra del 1968). I documenti inviati in copia cartacea possono essere elaborati con un ritardo significativo.

Tutte le comunicazioni vanno inviate all'indirizzo cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Anche le procedure in materia di fallimento e, in generale, di insolvenza sono incluse nelle disposizioni generali sul rinvio, fatta salva la possibilità di stabilire caso per caso le attività che non possono essere differite al fine di soddisfare i requisiti di legge previsti per la tutela delle parti.

Con l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 sono state adottate specifiche misure per l'insolvenza:

  • tutti i ricorsi per procedure di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, fatta eccezione per quelli presentati dal pubblico ministero laddove siano richieste misure di protezione o conservative destinate a proteggere gli attivi o l'azienda, dallo stesso imprenditore, qualora l'insolvenza non sia conseguenza della pandemia di COVID-19, e da chiunque in virtù di specifiche disposizioni del concordato preventivo (articolo 162, secondo comma, articolo 173, secondo e terzo comma, e articolo 180, settimo comma, della legge fallimentare italiana);
  • quando alla dichiarazione di improcedibilità fa seguito la dichiarazione di fallimento, il termine di improcedibilità non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis della legge sul fallimento, che riguardano rispettivamente il termine di un anno entro il quale deve essere pubblicata la dichiarazione di fallimento dell'impresa cancellata dal registro delle imprese e il termine per le azioni revocatorie.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Cfr. a sinistra, colonna 1.1.A.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

I termini per l'esecuzione di qualsiasi atto relativo a procedimenti civili e penali, compresi i procedimenti di esecuzione di decisioni in materia civile, sono stati inizialmente sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, data successivamente prorogata all'11 maggio 2020.

Durante questo periodo, le udienze nel contesto di procedimenti civili e quindi anche quelle relative ai procedimenti di esecuzione vengono posticipate automaticamente a una data successiva all'11 maggio 2020 e, fino a tale data, è altresì sospesa la scadenza dei termini per il completamento di qualsiasi atto nel contesto di procedimenti civili.

Con riferimento all'esecuzione, occorre osservare che durante il periodo di emergenza è possibile gestire la richiesta di sospensione dell'esecutorietà o dell'esecuzione di una sentenza impugnata (articolo 283 del codice di procedura civile) e la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una sentenza contro la quale è stato proposto un ricorso per cassazione (articolo 373 del codice di procedura civile italiano), nonché i procedimenti il cui esame ritardato potrebbe causare danni gravi alle parti. In quest'ultimo caso, il funzionario a capo dell'autorità giudiziaria o il suo delegato emette una dichiarazione di urgenza; per i casi già avviati, si procede invece mediante ordinanza del giudice o del collegio di giudici. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, su tutto il territorio nazionale è sospesa fino al 31 dicembre 2020 qualsiasi procedura di esecuzione per pignoramento immobiliare che riguardi la residenza principale del debitore.

Fino al 31 dicembre 2020 sono inoltre sospese le procedure di esecuzione relative ai prestiti concessi a favore delle vittime di reati di usura.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Secondo la disposizione generale di cui all'articolo 3, comma 6 bis, della legge n. 6 del 2020, il rispetto delle misure di contenimento viene sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze di diritti o sanzioni connesse a prestazioni ritardate od omesse.

Nelle controversie relative ad obblighi contrattuali in cui il rispetto delle misure di contenimento, o comunque dei provvedimenti adottati durante l'emergenza epidemiologica causata dalla COVID-19, può essere valutato ai sensi del comma 6 bis, il procedimento di mediazione costituisce una condizione di ammissibilità di qualsiasi istanza all'organo giurisdizionale.

In relazione a contratti particolari, l'articolo 56, secondo comma, lettere b) e c), del decreto legge n. 18 del 2020, prevede la proroga fino al 30 settembre 2020, senza alcuna formalità, delle scadenze per i prestiti non rateali, nonché la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di prestiti o dei canoni di locazione finanziaria, oltre al differimento del piano di rimborso per le rate o i canoni di locazione finanziaria soggetti a sospensione.

Per il 2020 sono sospese le rate dei mutui concessi a favore delle vittime di reato di usura.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Tutti i procedimenti giudiziari (comprese le procedure di insolvenza) sono stati inizialmente rinviati d'ufficio fino al 15 aprile o al 30 giugno se così deciso dai responsabili degli uffici, fatta eccezione per quelli che sono stati dichiarati urgenti dal giudice caso per caso o quelli considerati una priorità assoluta dalla legge.

I termini procedurali (compresi quelli per i procedimenti di esecuzione) sono stati inizialmente sospesi dal 9 marzo al 15 aprile e successivamente all'11 maggio.

Nel caso di attività non sospese, è possibile tenere le udienze in materia civile che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti ricorrendo a collegamenti da remoto, subordinatamente al rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti.

Per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, i dirigenti responsabili dell'autorità giudiziaria sono tenuti ad adottare una serie di misure organizzative al fine di evitare incontri e contatti ravvicinati tra le persone all'interno di tutti gli spazi adibiti ad uffici.

Tali misure possono comprendere:

  • lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti;
  • il rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno 2020;
  • lo svolgimento di udienze civili che richiedono la partecipazione dei soli convenuti mediante procedura scritta.

Ai sensi dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire anche tramite videoconferenza, su richiesta dell'interessato. Tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Durante il periodo in cui le dichiarazioni di insolvenza sono improcedibili, i termini per le azioni revocatorie non iniziano a decorrere.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede altresì la proroga di sei mesi delle scadenze per l'adempimento di accordi antecedenti e di accordi di ristrutturazione omologati in scadenza dopo il 23 febbraio 2020.

Nei procedimenti giudiziari in corso per l'omologazione di accordi di concordato, al debitore è stato consentito presentare, fino all'udienza fissata per l'omologazione, una domanda per la concessione di un termine, non superiore a novanta giorni, per la presentazione di un nuovo piano e una nuova proposta o un nuovo accordo di ristrutturazione.

L'articolo 9 prevede altresì che il debitore possa presentare richieste per la concessione di nuovi termini o per ulteriori proroghe di termini già concessi.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il decreto-legge n. 18 del 2020 prevede una serie di misure destinate specificamente a sostenere la liquidità attraverso il sistema bancario (titolo III) e a sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese (titolo IV).

Tra le prime meritano di essere menzionate le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 56, tra le quali rientra il divieto di revoca di importi concessi per linee di credito soggette a revoca e per prestiti concessi a fronte di anticipi su prestiti; la proroga fino al 31 gennaio 2021, senza alcuna formalità, di contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021; la sospensione fino al 31 gennaio 2021 del pagamento delle rate di prestiti e di altre rate di prestiti o canoni di locazione finanziaria ed il differimento del piano di rimborso delle rate o dei canoni soggette/i a sospensione.

Tra questi ultimi, è opportuno menzionare: la rimessione in termini di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per le assicurazioni obbligatorie; la sospensione dei pagamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e dei termini di obbligazioni e pagamenti di imposte e contributi.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto la sospensione delle scadenze dei titoli di debito relativamente al periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020, in seguito prorogata al 31 agosto 2020.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Cipro

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

I termini processuali sono sospesi fino al 30.4.2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Tutte le udienze e tutti gli altri procedimenti sono sospesi fino al 30.4.2020. Eccezioni: domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari estremamente urgenti, procedimenti di estradizione e altri procedimenti riguardanti restrizioni alla libertà personale (ad esempio detenzione illegittima, detenzione in un istituto psichiatrico).

Il cancelliere accetta il deposito di un atto introduttivo soltanto se quest'ultimo è supportato da una domanda di provvedimenti cautelari e a condizione che sia urgente esaminarlo. La questione dell'urgenza deve essere esaminata e decisa dal giudice.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

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2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

I procedimenti di sfratto e l'esecuzione di ordini di sfratto in ragione del mancato pagamento dei canoni d'affitto durante il periodo attuale, sono stati sospesi fino al 31.5.2020.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

- Sospensione dei procedimenti giudiziari tra il 16.3.2020 e il 30.4.2020 con le seguenti eccezioni:

nelle cause civili:

i) domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari in casi eccezionalmente urgenti;

ii) ricorsi relativi a procedure di vendite all'asta di beni immobili (ecc.);

- sospensione fino al 30.4.2020 di tutti i termini procedurali previsti nel codice di procedura civile e di altre scadenze prescritte in sentenze e ordinanze giudiziarie.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Il dipartimento per l'Insolvenza ha provveduto ad apportare modifiche alla legge sull'insolvenza personale, con clausole di proroga/rinnovo della sospensione dei provvedimenti di esecuzione individuali disposta da un organo giurisdizionale, in base a condizioni particolari. È stata inoltre promossa una disposizione per le riunioni online dei creditori. Le modifiche alla legge sono entrate in vigore nell'agosto 2020.

Inoltre è stata accelerata la semplificazione in corso delle procedure, compresa l'implementazione della possibilità di inviare moduli ed effettuare pagamenti online. Tuttavia si prevede che i servizi online saranno disponibili al pubblico entro la seconda metà del 2021.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

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Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Lettonia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Procedura scritta per i procedimenti giudiziari civili qualora ciò non violi i diritti delle parti e l'organo giurisdizionale lo ritenga possibile. Anziché rinviare le udienze presso gli organi giurisdizionali, la Lettonia ha optato per il passaggio alla procedura giudiziaria scritta, fatta eccezione per i casi in cui sia assolutamente necessario tenere un'udienza vera e propria o nei casi in cui vi sia un rischio elevato di violazione grave dei diritti.

I termini perentori (ad esempio quelli di prescrizione) sono sospesi tra il 12 marzo e il 1° luglio.

Procedimenti di esecuzione: il termine massimo per l'adempimento volontario di obblighi previsti da una sentenza in materia di restituzione di beni, recupero di crediti, sfratti da locali è prorogato da 10 a 60 giorni, fatta eccezione per i casi in cui la sentenza deve essere oggetto di esecuzione immediatamente.

Pegno commerciale. I termini per l'adozione di una decisione concernente la consegna di un pegno commerciale sono prorogati da 30 a 60 giorni.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

La Repubblica di Lettonia ha pubblicato il documento "Orientamenti per l'organizzazione delle attività dei tribunali distrettuali (città) e regionali durante l'emergenza". Tali orientamenti raccomandano che, nei casi urgenti, le udienze in caso di emergenza siano organizzate, ove possibile, ricorrendo a una videoconferenza

Se l'udienza è organizzata prevedendo la presenza fisica, occorre garantire la distanza necessaria tra le persone durante l'udienza e adottare altre precauzioni (ventilazione dei locali, ecc.).

A decorrere dal 12 maggio 2020, nell'esaminare i casi gli organi giurisdizionali possono riprendere le udienze in presenza, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal consiglio dei ministri in merito alle riunioni al chiuso.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

In caso di emergenza, tutte le richieste e i documenti allegati vengono accettati per via elettronica (tramite posta elettronica) mantenendo la credibilità. Le richieste di assistenza legale reciproca vengono scansionate e trasformate in formato PDF e quindi inoltrate a paesi stranieri dall'indirizzo di posta elettronica del ministero della Giustizia. La stessa procedura è ammessa se applicata da altri paesi.

La cooperazione giudiziaria continua ad essere garantita, ad esempio l'esecuzione di richieste di notificazione o comunicazione di atti o lo svolgimento di udienze in videoconferenza.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Ai creditori è fatto divieto, fino al 1° marzo 2021, di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, salvo nei casi connessi al mancato rispetto da parte del debitore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica (procedura di ristrutturazione).

Fino al 30 giugno 2021 il debitore non è obbligato a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, a meno che (1) l'insolvenza sia stata accertata all'inizio o nel corso della liquidazione, (2) il debitore non sia in grado di rispettare il piano di procedimento giudiziario per la tutela giuridica o (3) il debitore non abbia pagato l'intera retribuzione al dipendente, il risarcimento di un danno dovuto a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale o non abbia versato i contributi previdenziali obbligatori entro due mesi dal giorno specificato per il pagamento del salario.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

La moratoria relativa al recupero di crediti non è applicabile alle decisioni amministrative che possono già essere eseguite obbligatoriamente a partire dal momento in cui acquisiscono efficacia, senza attendere fino a quando diventano definitive. Se, nel corso di un procedimento di esecuzione, viene emessa un'ordinanza relativa alla costituzione in pegno di fondi dovuti al debitore e quest'ultimo ha contratto la COVID-19 o è stato sottoposto a quarantena, l'ufficiale giudiziario giurato, sulla base di una richiesta del debitore, può annullare l'ordinanza irrogata all'istituto di credito o ad altro prestatore di servizi di pagamento in merito alla costituzione in pegno del denaro. Alla scadenza del certificato di congedo per malattia del debitore, l'ufficiale giudiziario giurato continua il recupero dei crediti dell'istituto di credito o di un altro prestatore di servizi di pagamento dai fondi di cassa del debitore, preparando ed inviando una nuova ordinanza relativa alla costituzione in pegno del denaro all'istituto di credito o ad un altro prestatore di servizi di pagamento, se ciò è determinato dalle circostanze dello specifico procedimento di esecuzione.

Nei procedimenti di esecuzione in materia di entrata in possesso di beni immobili e di sfratto di persone e beni dai locali, l'ufficiale giudiziario stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni nell'avviso inviato al debitore ai sensi del codice di procedura civile in merito all'obbligo di eseguire una sentenza dell'organo giurisdizionale e di sgomberare i locali. Se, entro il termine stabilito dall'ufficiale giudiziario giurato, i locali non vengono sgomberati o il debitore non si presenta all'ora prestabilita presso i locali, l'ufficiale giudiziario giurato determina il termine ultimo che non sarà precedente il trentesimo giorno dalla data di trasmissione dell'avviso dell'ufficiale giudiziario giurato.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Anziché rinviare le udienze presso gli organi giurisdizionali, la Lettonia ha optato per il passaggio alla procedura giudiziaria scritta, fatta eccezione per i casi in cui sia assolutamente necessario tenere un'udienza vera e propria. L'organo giurisdizionale decide sull'organizzazione dell'udienza principalmente tramite videoconferenza, soprattutto se partecipa una persona giuridica, nonché per le cause condotte attraverso un avvocato.

Inoltre, fintanto che sussistono minacce alla sicurezza epidemiologica in relazione alla diffusione del contagio da COVID-19, le istanze per l'apertura di procedimenti giudiziari per la tutela giuridica, procedure di insolvenza di una persona giuridica e procedure di insolvenza di una persona fisica possono essere presentate elettronicamente.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Fino al 30 giugno 2021, l'esecuzione di un piano di rimborso del debito (facente parte di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica) può essere sospesa; il periodo di attuazione dei piani viene prolungato del periodo corrispondente alla sospensione.

Le riunioni del comitato dei creditori possono essere tenute tramite collegamento da remoto (ancora in vigore, tuttavia è stata introdotta nella legge in materia di insolvenza come disposizione permanente).

Fino al 30 giugno 2021 è possibile fissare fino ad un massimo di quattro anni (per i nuovi piani e per quelli non ancora prorogati) il termine per l'attuazione di un piano di misure concernenti un procedimento giudiziario per la tutela giuridica, laddove la maggioranza dei creditori specificata nella legge in materia di insolvenza concordi. Fino al 30 giugno 2021 i piani di misure concernenti un procedimento giudiziario per la tutela giuridica, già prorogati una volta o inizialmente fissati per quattro anni, possono essere prorogati di un altro anno, laddove la maggioranza dei creditori specificata nella legge in materia di insolvenza concordi.

Inoltre, al momento della decisione in merito alla soddisfazione dei crediti dei dipendenti assicurati dallo Stato, sarà preso in considerazione il divieto per i creditori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Entro il 30 giugno 2021, i contribuenti che sono in ritardo con il pagamento delle imposte a causa della diffusione della COVID-19 hanno la facoltà di chiedere all'Agenzia delle entrate il differimento fiscale (per un periodo massimo di tre anni). In questo caso l'addebito per ritardato pagamento non viene calcolato.

Le amministrazioni locali hanno il diritto di determinare altre scadenze per il pagamento dell'imposta sui beni immobili nel 2020 e nel 2021, diverse da quelle stabilite dalla legge sull'imposta sui beni immobili, rinviandole a un periodo successivo nell'ambito del rispettivo anno fiscale. In questo caso le amministrazioni locali non applicano gli addebiti per ritardato pagamento.

Programma per la riduzione degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese dovuti al lento rimborso dell'eccedenza di IVA, aumentando il capitale di esercizio a disposizione delle imprese.

Proroga del termine di pagamento dell'imposta sui beni immobili (disponibile nel 2020, 2021)

Sono disponibili diversi programmi di aiuto alle imprese colpite dalla COVID-19 e ai loro dipendenti per garantire la ripresa e la crescita:

  1. sovvenzioni per il tempo di inattività ai contribuenti per continuare le loro attività nel contesto della crisi COVID-19 (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  2. sovvenzioni ai contribuenti per continuare le loro operazioni nel contesto della crisi COVID-19 (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  3. sovvenzioni alle imprese colpite dalla crisi COVID-19 per garantire il flusso di capitale di esercizio (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  4. garanzie per le grandi imprese colpite dalla proliferazione della COVID-19 (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  5. prestiti e relativi abbuoni di interesse alle imprese per promuovere la competitività;
  6. sono previsti microprestiti e programmi di prestiti per la creazione di imprese per flussi di capitali e investimenti per le PMI (disponibili fino al 31 dicembre 2023);
  7. sono previste garanzie per gli operatori turistici (disponibili fino al 31 dicembre 2023);
  8. garanzie per prestiti per vacanze (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  9. prestiti per capitale di esercizio (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  10. garanzie per crediti all'esportazione (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  11. fondo di capitale per imprese di grandi dimensioni (disponibile fino al 30 giugno 2021);
  12. programma di sostegno per promuovere l'occupazione nelle società esportatrici colpite dalla crisi COVID-19 (disponibile fino al 31 novembre 2020);
  13. programma di sostegno per promuovere l'occupazione nelle società del settore turistico colpite dalla crisi COVID-19;
  14. sostegno per i costi operativi degli alberghi (disponibile fino al 18 dicembre 2020);
  15. indennità di inattività dovuta alla COVID-19 e alle restrizioni governative (disponibile fino al 30 giugno 2020);
  16. programma per la promozione della competitività internazionale e delle esportazioni (disponibile fino al 31 dicembre 2023);
  17. formazione per migliorare le competenze dei dipendenti (disponibile fino al 31 dicembre 2023).
Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Lituania

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

La Lituania non ha adottato provvedimenti di legge ufficiali che sospendono o prorogano i termini procedurali nel contesto dei procedimenti civili. Il rinnovo o la proroga dei termini procedurali sono oggetto di una decisione adottata caso per caso dall'organo giurisdizionale che esamina la controversia.

Il Consiglio giudiziario ha diffuso raccomandazioni agli organi giurisdizionali nazionali, sollecitando questi ultimi a "valutare in maniera flessibile le richieste da parte di persone fisiche di rinnovare un termine non rispettato per la presentazione di un atto processuale o per l'esecuzione di un'azione procedurale" durante e dopo il periodo di quarantena nel caso in cui tali azioni siano state impedite dallo stato di emergenza dichiarato nella Repubblica di Lituania che ha successivamente modificato l'organizzazione del lavoro presso le istituzioni statali. La persona che richiede il rinnovo di un termine non rispettato deve fornire all'organo giurisdizionale dati comprovanti tali circostanze unitamente alla propria richiesta.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Il Consiglio giudiziario ha pubblicato raccomandazioni indirizzate ai presidenti degli organi giurisdizionali in merito all'organizzazione del lavoro presso i rispettivi organi giurisdizionali durante il periodo di quarantena, lasciando la specificazione delle raccomandazioni a discrezione di ciascun presidente.

I procedimenti civili, esaminati ove possibile mediante procedura scritta, si stanno svolgendo normalmente. Nei contenziosi civili nei quali è obbligatoria un'udienza e le parti hanno espresso l'intendimento di prendere parte a tale udienza, le udienze programmate sono rinviate sine die, informando i partecipanti al procedimento, concordando possibili date per l'udienza preliminare con le parti.

La fase orale del procedimento in aula è limitata ai contenziosi civili che devono essere trattati immediatamente, quali quelli concernenti l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale a prolungare il ricovero involontario e/o il trattamento involontario, la rimozione di un minore da un ambiente non sicuro, nonché i casi previsti dal codice di procedura civile e dando priorità all'organizzazione di riunioni verbali a distanza se l'organo giurisdizionale dispone dei mezzi per procedere in tal senso.

Nei casi urgenti, durante la fase orale del procedimento vanno rispettate le raccomandazioni per la sicurezza (distanziamento sociale, disinfezione dell'aula).

Le decisioni giudiziarie vengono inviate per via elettronica, dando priorità al sistema informativo giudiziario. In casi eccezionali, i documenti vengono inviati tramite posta elettronica e posta ordinaria alle persone che non hanno accesso al sistema informativo giudiziario. Gli atti processuali ed eventuale altra corrispondenza sono inviati ai non partecipanti ai procedimenti (ad esempio ufficiali giudiziari, notai) tramite il sistema di consegna elettronica statale oppure tramite posta elettronica ed esclusivamente in casi eccezionali a mezzo posta ordinaria. La comunicazione/cooperazione avviene tramite mezzi elettronici di comunicazione o telefonicamente.

All'atto della sospensione della notificazione o comunicazione diretta alle persone presso gli organi giurisdizionali, gli atti processuali vengono ricevuti per via elettronica o inviati per posta.

Ufficiali giudiziari: in seguito al passaggio al telelavoro a decorrere dal 16 marzo, durante il periodo di quarantena gli ufficiali giudiziari stanno continuando a effettuare la maggior parte dei loro servizi abituali a creditori e debitori. Sebbene il contatto diretto sia limitato, gli ufficiali giudiziari e i loro dipendenti comunicheranno con i partecipanti ai procedimenti telefonicamente, tramite posta elettronica, attraverso il sito web Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.antstoliai.lt/ oppure a mezzo posta ordinaria. L'attuale quarantena non costituisce un ostacolo nemmeno per la presentazione di nuovi titoli esecutivi: è possibile presentare i titoli esecutivi scritti agli ufficiali giudiziari tramite posta ordinaria, mentre i titoli esecutivi elettronici possono essere presentati tramite posta elettronica o via internet accedendo al Il link si apre in una nuova finestrasistema informativo degli ufficiali giudiziari. Durante il periodo di quarantena, gli ufficiali giudiziari devono astenersi altresì dall'annunciare nuove vendite all'asta.

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività notarili, sono in fase di preparazione progetti di modifica della legge sulla professione notarile e del codice civile. Tali progetti prevedono lo spostamento online e l'erogazione da remoto della maggior parte dei servizi notarili. I progetti di modifica propongono di concedere ai notai il diritto di effettuare atti notarili da remoto ed eseguirli come documenti notarili elettronici. Le informazioni saranno trasmesse ai registri di stato operativi e ai sistemi di informazione. Le visite agli uffici notarili sarebbero riservate esclusivamente all'identificazione diretta di una persona o per rendere disposizioni testamentarie. È prevista anche la possibilità di rinunciare alla partecipazione di un notaio per l'omologazione di alcuni mandati più semplici e di consentire la registrazione elettronica dei mandati per i quali non è richiesta l'autenticazione notarile. I servizi notarili da remoto escluderanno la certificazione di testamenti e la loro accettazione in custodia, nonché l'autenticazione del fatto che una persona sia viva. Inoltre i progetti di modifica prevedono che i notai non forniscano servizi da remoto qualora ritengano che sarebbero in grado di garantire una migliore protezione degli interessi di un cliente soltanto incontrandolo di persona o nel caso in cui debbano documentare il testamento di una persona, spiegare le conseguenze di atti notarili o accertare l'identità di una persona.

Per quanto riguarda la fornitura di servizi di patrocinio a spese dello Stato, raccomandazioni in merito sono state pubblicate sulla pagina web dedicata a tali servizi. Si consiglia vivamente di evitare i contatti personali ed organizzare l'erogazione di patrocinio a spese dello Stato ricorrendo a strumenti di telelavoro, ossia inviando tutte le richieste tramite posta elettronica, fornendo consulenze telefoniche, online oppure utilizzando altri mezzi di telecomunicazione. In casi urgenti nei quali la partecipazione di un avvocato è necessaria in determinate azioni di indagine preprocessuali o in determinati procedimenti giudiziari, occorre agire con la dovuta diligenza, seguire le linee guida nazionali per la prevenzione della diffusione della Covid-19 (distanza di sicurezza, igiene, ecc.), rifiutarsi di partecipare al procedimento se non sono state prese adeguate misure di protezione (ad esempio l'aula non è ventilata, non c'è disinfettante, si nutrono sospetti circa la salute di altre persone presenti in aula).

Anche l'Ordine degli avvocati lituano ha pubblicato raccomandazioni analoghe indirizzate a tutti gli avvocati che esercitano la professione in Lituania.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

La maggior parte dei dipendenti delle autorità pubbliche lavora da remoto. L'assistenza legale internazionale è comunque fornita, ma alcuni processi possono richiedere più tempo del normale.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Il 21 aprile il Parlamento ha adottato la legge sull'impatto della COVID-19 sull'insolvenza delle persone giuridiche:

la sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento o di ristrutturazione per tre mesi dopo la cessazione del periodo di quarantena.

Il governo ha la possibilità di prolungare tale periodo fino alla fine del 2020.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La legge sull'impatto della COVID-19 sull'insolvenza delle persone giuridiche comprende:

la limitazione durante il periodo di quarantena del diritto da parte del creditore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Nel contesto della crisi COVID-19, gli organi giurisdizionali della Lituania hanno applicato la procedura scritta laddove possibile per esaminare i casi. I procedimenti civili, laddove possibile mediante procedura scritta, si svolgono normalmente. È importante notare che, secondo la legge sull'insolvenza delle persone giuridiche, la priorità dovrebbe essere data alla procedura scritta. Le udienze orali nei casi di insolvenza, quando necessario, dovrebbero essere organizzate a distanza, utilizzando le moderne tecnologie.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

La legge sull'impatto della COVID-19 sull'insolvenza delle persone giuridiche comprende:

la sospensione, per tre mesi dopo la cessazione del periodo di quarantena, del computo del termine nei casi in cui il debitore non sia in grado di dare esecuzione al piano di ristrutturazione omologato e, di conseguenza, la ristrutturazione potrebbe essere chiusa.

Il governo ha la possibilità di prolungare tale periodo fino alla fine del 2020.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Misure applicate dall'amministrazione fiscale.

  1. Differimento o dilazionamento secondo piani rateali del pagamento di imposte, nel rispetto del piano concordato senza la corresponsione di interessi.
  2. Interruzione di azioni di recupero di arretrati relativi a imposte non pagate secondo i criteri di ragionevolezza.
  3. Esenzione per i contribuenti dal pagamento di sanzioni pecuniarie, interessi di mora per mancato rispetto delle loro obbligazioni fiscali entro i termini.

Ai sensi della legge sul credito relativo a beni immobili e della legge sul credito al consumo, in determinate circostanze (ad esempio, sopravvenuta disoccupazione del debitore o perdita da parte dello stesso di almeno un terzo del proprio reddito), su richiesta dei debitori, il fornitore del credito è tenuto a differire la riscossione delle rate del credito, fatta eccezione per gli interessi, per un periodo non superiore a 3 mesi. Tale obbligo per i fornitori di credito al consumo è stato introdotto dalle modifiche alla legge sul credito al consumo a decorrere dal 19 marzo 2020.

Il governo lituano ha altresì adottato un ampio pacchetto di misure economiche a favore delle imprese (regimi di aiuti di Stato, indennità e sussidi di varia natura, dilazioni sul pagamento di imposte e prestiti, ecc.).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Lussemburgo

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Lo stato di crisi, basato sul Il link si apre in una nuova finestraregolamento granducale del 18 marzo 2020 che ha introdotto una serie di misure nel contesto del contrasto della pandemia di Covid-19, è stato prorogato di tre mesi tramite la Il link si apre in una nuova finestralegge del 24 marzo 2020.

Il parlamento non può essere sciolto durante lo stato di crisi, conserva tutti i suoi poteri legislativi e può in qualsiasi momento, nel periodo di tre mesi, adottare una legge per porre fine allo stato di crisi. I decreti adottati durante questo periodo cessano di produrre effetti il giorno in cui termina lo stato di crisi.

Il governo ha adottato durante il consiglio di governo del 25 marzo 2020 un Il link si apre in una nuova finestraregolamento granducale redatto dal Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia che sospende i termini in materia giurisdizionale e adatta talune altre modalità procedurali.

Una disposizione generale sospende tutti i termini previsti per i procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali, ai tribunali amministrativi, ai tribunali militari e alla corte costituzionale. Il testo prevede alcune eccezioni relative alla privazione della libertà in merito alle quali devono essere prese decisioni rapide.

Termini in materia civile e commerciale

Il Lussemburgo ha sospeso i termini previsti nei procedimenti giudiziari ed ha prorogato taluni termini nei contesti di procedure specifiche.

Il Lussemburgo ha altresì fissato alcune eccezioni in particolare per questioni urgenti che non possono subire sospensioni dei termini.

I termini per la presentazione di ricorsi od impugnazioni sono sospesi.

  • In materia di locazione, l'esecuzione di sentenze di sfratto è stata sospesa per ovvi motivi. La disposizione prevede la sospensione degli sfratti nel settore dei contratti di locazione residenziale. Sono stati inoltre sospesi i termini per l'esecuzione degli sfratti concernenti locazioni finanziarie commerciali, così come quelli per pignoramenti e vendite forzate al pubblico.
  • Per quanto concerne questioni di stato civile, è sospeso il periodo di 5 giorni entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni di nascita. Per i certificati di matrimonio, la possibilità di rinunciare alle pubblicazioni elimina qualsiasi vincolo temporale.
  • Una disposizione specifica prevede la sospensione dei termini in relazione a questioni di successione, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario. È importante preservare i diritti dei cittadini, nella misura in cui la liquidazione di successioni è una procedura molto formalistica, soggetta a numerosi ritardi.
  • Si prevede di prorogare di tre mesi i termini per la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali, dei bilanci consolidati e delle relative relazioni delle imprese. Ciò si applica esclusivamente agli esercizi chiusi alla data di cessazione dello stato di crisi e per i quali i termini per il deposito e la pubblicazione non erano scaduti al 18 marzo 2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

L'amministrazione giudiziaria ha messo in atto le misure necessarie in questa fase della pandemia per garantire un servizio funzionale ridotto, da un lato, e salvaguardare il più possibile la salute di tutti i dipendenti, dall'altro.

Tali disposizioni sono state adottate nel rigoroso rispetto della costituzione e degli impegni internazionali assunti dal Lussemburgo, in particolare quelli relativi ai diritti fondamentali. Sono applicati secondo i criteri di necessità e proporzionalità.

Nel contesto della lotta contro il coronavirus, molti Stati membri hanno imposto restrizioni alla circolazione. Anche il Lussemburgo ha proceduto in tal senso, prevedendo nel contempo una serie di eccezioni a tali restrizioni (ad esempio per i lavoratori del settore sanitario e altri settori essenziali nella crisi attuale).

Una di queste eccezioni prevede che i genitori separati siano comunque autorizzati a lasciare la propria casa per esercitare la loro responsabilità genitoriale, in particolare per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli.

Gli Il link si apre in una nuova finestraorgani giurisdizionali in Lussemburgo stanno funzionando a regime ridotto ma mantengono un livello sufficiente di attività per gestire le questioni essenziali ed urgenti. Durante il periodo dello stato di crisi, le richieste indirizzate alle camere del consiglio dei tribunali distrettuali e della Corte d'appello sono esaminate sulla base di una procedura scritta.

I Il link si apre in una nuova finestranotai continuano a svolgere la loro attività. Sono state adottate misure per concedere deroghe nel contesto di alcune procedure legali al fine di ridurre la necessità di un contatto fisico.

I Il link si apre in una nuova finestragiuristi e gli avvocati stanno anch'essi continuando a svolgere la loro attività e sono incoraggiati, durante la crisi, a utilizzare mezzi elettronici di comunicazione con gli organi giurisdizionali.

Al fine di evitare il contatto fisico, gli Il link si apre in una nuova finestraufficiali giudiziari non notificano né comunicano atti al destinatario di persona bensì all'indirizzo dei destinatari soltanto nelle loro cassette delle lettere.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Tutti gli strumenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale sono eseguiti ed emessi dall'autorità centrale, il procuratore generale. Il ritmo di lavoro è stato in qualche modo ridotto per consentire al massimo numero di persone possibile di lavorare da casa.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

È stato sospeso per legge l'obbligo per un'impresa di presentare presso un organo giurisdizionale entro un mese una dichiarazione formale in caso di sospensione dei pagamenti, circostanza questa che costituirebbe altrimenti l'apertura di una procedura concorsuale.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Non esiste alcuna moratoria generale concernente la presentazione di un'istanza di fallimento, il che significa che un creditore continua ad avere il diritto di presentare un'istanza di fallimento e un'impresa continua ad avere il diritto di ammettere il proprio fallimento.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Soltanto le cause urgenti saranno esaminate dagli organi giurisdizionali lussemburghesi competenti per le procedure di insolvenza.

Il Lussemburgo ha sospeso i termini previsti nei procedimenti giudiziari ed ha prorogato taluni termini nei contesti di procedure specifiche.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

È stato sospeso il controllo parlamentare sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023. Tuttavia il ministero della Giustizia sta attualmente valutando se taluni elementi della direttiva possano essere utili nel contesto attuale e possano essere introdotti con breve preavviso (ad esempio sospensione semplificata del meccanismo di esecuzione o disposizione relativa alla protezione di nuovi finanziamenti).

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

In materia di locazione, l'esecuzione di sentenze di sfratto è stata sospesa per ovvi motivi.

Successivamente allo stato d'urgenza le misure COVID-19 sono state riesaminate al fine di adattarle all'evoluzione della crisi sanitaria.

Dopo aver introdotto diverse misure d'urgenza nell'ambito della lotta contro il coronavirus, il ministero della Giustizia ha prorogato, adattato o soppresso alcune di queste misure.

Per ottenere informazioni aggiornate o complementari relative a tali misure COVID-19, si prega di consultare l'apposita pagina del ministero della Giustizia:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

oppure

la Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo:

Il link si apre in una nuova finestraGazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo - Legilux (public.lu)

Ultimo aggiornamento: 13/06/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Ungheria

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. Di conseguenza, in Ungheria, non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Sono state approvate norme procedurali speciali volte a facilitarne le attività, ad esempio in caso di misure epidemiologiche. Tutti gli organi giurisdizionali sono operativi.

Come regola generale i termini continuano a decorrere durante lo stato di pericolo.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. In Ungheria non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali.

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. In Ungheria non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Durante lo stato di pericolo, di regola non devono essere eseguiti atti processuali da svolgersi in un luogo sottoposto a misura epidemiologica. Inoltre, se giustificato da misure di lotta contro la malattia, l'audizione può essere tenuta mediante una rete di comunicazione elettronica o altri mezzi di trasmissione di immagini elettroniche e suoni.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Le autorità centrali sono operative.

L'esecuzione delle richieste di assistenza legale può essere ritardata rispetto alle circostanze normali.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Misure relative alle imprese:

  • o la procedura di liquidazione che può essere avviata solo se sono trascorsi 75 giorni dal termine per il pagamento specificato nell'avviso di pagamento;
  • o la procedura di liquidazione da avviare solo sulla base di crediti superiori a 400 000 HUF;
  • in una procedura per il controllo di legittimità, l'organo giurisdizionale che tiene il registro delle imprese non può dichiarare sciolta una società;
  • la procedura per la dichiarazione di scioglimento di una società avviata a causa della cancellazione del codice fiscale sospeso fino al 30 giugno 2021;
  • come regola generale, la procedura di cancellazione coatta è sospesa fino al 30 giugno 2021 e non può essere avviata a causa della mancata conclusione di una procedura di liquidazione.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

È stata introdotta una moratoria di pagamento pubblica per i debitori di contratti di credito, prestito e locazione finanziaria fino al 31 dicembre 2020.

La legge CVII del 2020 proroga il termine al 30 giugno 2021 per i debitori appartenenti ad alcuni gruppi sociali (disoccupati, ex partecipanti al programma di lavori pubblici, genitori che allevano figli, pensionati, soggetti coinvolti in una procedura di insolvenza personale).

In tale contesto, il debitore di qualsiasi contratto ancora esistente, firmato e pagato prima del 19.3.2020, beneficia di una moratoria sul rimborso di capitale, interessi e commissioni.

La moratoria dura fino alla fine di quest'anno.

Se il contratto di credito termina normalmente durante il periodo di validità della moratoria, il termine per il rimborso sarà prorogato per la durata della moratoria, così come avverrà per i contratti stessi. Anche le garanzie sono prorogate per il medesimo lasso di tempo (9 mesi).

La moratoria relativa al rimborso di debiti è applicabile soltanto alle agevolazioni creditizie concesse da società finanziarie nazionali, di conseguenza, le linee di credito erogate da istituti finanziari internazionali non sono interessati da questa misura.

La moratoria relativa ai rimborsi si applica ai prestiti di dipendenti. Tale moratoria si applica altresì ai debitori nei casi di insolvenza personale (procedure giudiziali ed extragiudiziali) e ai piani di rimborso dei debiti che si basano su accordi transattivi extragiudiziali, su un accordo di liquidazione del debito definito in giudizio oppure su una decisione di un organo giurisdizionale.

Gli interessi e le commissioni non corrisposti durante il periodo di validità della moratoria non saranno capitalizzati e verranno rimborsati successivamente, dopo il periodo della moratoria, secondo importi uguali, alle medesime condizioni; di conseguenza, il loro onere non dovrebbe aumentare in ragione della moratoria. Il periodo di rimborso viene di conseguenza prolungato.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Sospensione della risoluzione dei contratti fino al 30 giugno 2021 in caso di mancato pagamento (contratti di prestito, credito e locazione finanziaria concessi nel corso dell'attività del creditore) - obbligo specifico di tentare una rinegoziazione del contratto (legge CVII del 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021).

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. Di conseguenza, in Ungheria, non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Sono state approvate norme procedurali speciali volte a facilitarne le attività, ad esempio in caso di misure epidemiologiche. Tutti gli organi giurisdizionali sono operativi.

Durante lo stato di pericolo, di regola non devono essere eseguiti atti processuali da svolgersi in un luogo sottoposto a misura epidemiologica.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

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2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

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Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Malta

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

A decorrere dal 16 marzo 2020 tutti i termini di legge e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, sono stati sospesi fino a sette giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali.

A parte questo, tutti i termini ex lege imposti ai notai pubblici sono stati sospesi durante il periodo di chiusura degli organi giurisdizionali. La sospensione dei termini relativi ai notai durerà fino a venti giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali.

La sospensione dei termini per la conclusione di una vendita stipulata in un accordo registrato di promessa vendita, introdotta il 16 marzo 2020, è stata revocata il 22 maggio 2020. È stata introdotta una sospensione di venti giorni applicabile a decorrere dal 22 maggio 2020 relativamente ad accordi di promessa vendita in seguito alla quale la parte rimanente del termine sospeso continuerà a decorrere.

Il 5 giugno 2020 l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020 è stata annullata. Pertanto, tutti i termini giuridici e giudiziari, comprese la prescrizione in materia civile e i termini che non possono essere accorciati continueranno a decorrere. Per tutelare i diritti dei cittadini, è entrato in vigore un breve periodo di sospensione il 5 giugno 2020: i) una sospensione di 20 giorni per i termini giuridici e giudiziari per organi giurisdizionali, consigli, commissioni, comitati, o enti che non operano in aule giudiziarie; e ii) una sospensione di sette giorni per i termini giuridici e giudiziari relativi a un tribunale o altro organo giurisdizionale, un consiglio, una commissione comitato, o ente che non opera in aule giudiziarie.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

decorrere dal 16 marzo, gli organi giurisdizionali e i registri sono stati chiusi, comprese le corti di primo grado, di secondo grado e di appello; qualsiasi organo giurisdizionale istituito dalla legge operante dagli edifici degli organi giurisdizionali; nonché qualsiasi consiglio, commissione, comitato o altra entità, anch'esso/a operante dal medesimo edificio degli organi giurisdizionali e dinanzi al/alla quale vengono esaminati eventuali procedimenti.

Nonostante tale chiusura, agli organi giurisdizionali è stata conferita comunque la facoltà di ordinare lo svolgimento di udienze per casi urgenti o per i casi per i quali detto organo ritiene che l'interesse pubblico debba prevalere ai fini dell'esame del caso. Ciò si applica, ovviamente, nel rispetto di qualsiasi disposizione specifica per la protezione contro la diffusione del virus che può essere stabilita dall'organo giurisdizionale in questione.

Con effetto a decorrere dal 4 maggio 2020, è stato aperto il registro di tutti gli organi giurisdizionali per il deposito di tutti gli atti giudiziari (non soltanto per i contenziosi urgenti e per quelli di interesse pubblico).

A partire dal 5 giugno 2020, la decisione di chiusura degli organi giurisdizionali non è più in vigore. Pertanto, tutti gli organi giurisdizionali hanno ripreso a funzionare (sia gli organi inferiori che quelli superiori), le corti d'appello a prescindere dalla competenza, qualsiasi organo giurisdizionale istituito per legge nonché consigli, commissioni, comitati o altri enti dinanzi ai quali viene presentato un ricorso o vengono avviati procedimenti che sono soggetti a termini di legge o amministrativi per presentare reclami oppure atti difensivi o altri atti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

La cooperazione giudiziaria transfrontaliera è proseguita come di consueto, ovviamente nella misura del possibile in considerazione delle circostanze attuali, in particolare nel contesto della riduzione dell'attività giudiziaria e della riduzione dei viaggi internazionali.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Gli organi giurisdizionali maltesi sono stati chiusi con effetto a decorrere dal 16 marzo 2020 ed è consentito l'esame soltanto di cause urgenti che l'organo giurisdizionale reputi essere di interesse pubblico. Tale provvedimento mira a gestire temporaneamente la situazione imminente per quanto concerne determinate azioni (negligenza) che potrebbero essere promosse nei confronti di amministratori qualora non presentino un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti.

Di conseguenza tutti i termini legali e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, continueranno a decorrere. Al fine di tutelare i diritti dei fruitori degli organi giurisdizionali, il 5 giugno 2020 è entrata in vigore una breve sospensione: i) una sospensione di venti giorni dei termini legali e giudiziari per quei tribunali, consigli, commissioni, comitati o enti che non operano all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali; e ii) una sospensione di sette giorni dei termini legali e giudiziari relativi all'organo giurisdizionale o altro tribunale, consiglio, commissione, comitato o altro ente che opera all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali.

La legge XXXI del 2020 ha modificato la legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta) per conferire nuovi poteri al ministro competente per prevedere una sospensione temporanea dell'obbligo da parte degli amministratori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, per il periodo di tempo ritenuto opportuno.

Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la nota legale 373 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (sospensione della presentazione di istanze di scioglimento e liquidazione)". Tale nota legale prevede la sospensione della presentazione di istanze per l'apertura di procedure di insolvenza e la sospensione delle procedure. Entrambe le misure entrano in vigore retroattivamente dal 16 marzo 2020. La sospensione include le procedure per negligenza avviate contro gli amministratori per il mancato scioglimento di una società o per aver contratto debiti in buona fede in un momento in cui la società è a rischio di insolvenza. Entrambe le sospensioni rimarranno efficaci a tempo indeterminato e per un periodo di 40 giorni dalla data in cui il ministro dell'Economia dispone la revoca delle sospensioni.

Nonostante le sospensioni, l'organo giurisdizionale ha comunque il potere di consentire l'avvio di una causa o di procedere se esiste una prova prima facie che l'insolvenza si è verificata prima del 16 marzo 2020.

La nota legale mette altresì a disposizione un sistema per retrodatare la data presunta di scioglimento di una società alla data in cui il detentore di obbligazioni, il creditore o i creditori avrebbero presentato istanza di scioglimento, ma era vietato farlo a causa della sospensione. Ciò si applicherà alle domande di liquidazione depositate entro 6 mesi dalla revoca della sospensione.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La chiusura degli organi giurisdizionali ha comportato una sospensione automatica dei diritti da parte dei creditori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dei debitori.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti.

La legge XXXI del 2020 ha modificato la legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta) per conferire nuovi poteri al ministro competente per prevedere una sospensione temporanea del diritto dei creditori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, per il periodo di tempo ritenuto opportuno.

Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la nota legale 373 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (sospensione della presentazione di istanze di scioglimento e liquidazione)". Tale nota legale revoca il diritto concesso ai creditori di presentare istanza di scioglimento di una società debitrice a causa della sua insolvenza. Inoltre verranno sospese le procedure di insolvenza le cui istanze sono state presentate a partire dal 16 marzo 2020. L'organo giurisdizionale è tuttavia autorizzato a consentire che una causa venga dibattuta se si ritiene prima facie che l'insolvenza sia sorta prima del 16 marzo 2020.

Sono inoltre sospese le procedure per negligenza (non fraudolenta) nei confronti di amministratori per il mancato scioglimento di una società. Entrambe le sospensioni rimarranno efficaci a tempo indeterminato e per un periodo di 40 giorni dalla data in cui il ministro dell'Economia dispone la revoca delle sospensioni.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Analogamente, la chiusura degli organi giurisdizionali ha comportato una sospensione automatica dei provvedimenti di esecuzione promossi dai creditori. Inoltre il governo ha ordinato la sospensione per un periodo di 6 mesi di linee di credito emesse da enti creditizi o finanziari autorizzati, che includono il prestito di una somma di denaro a titolo di anticipo, scoperto o prestito o qualsiasi altra linea di credito compreso lo sconto di cambiali e vaglia cambiari, garanzie, indennità, accettazioni e tratte girati a titolo di avvallo, ma escludono le carte di credito.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Come conseguenza della chiusura degli organi giurisdizionali e quindi della sospensione del diritto dei debitori di far rispettare i contratti, il governo ha ordinato la sospensione temporanea fino a ulteriore avviso di qualsiasi termine legale e giudiziario stabilito in qualsiasi accordo, compreso qualsiasi termine per l'esecuzione di qualsiasi obbligazione stabilita in un tale accordo. Ciò include tra l'altro: il decorso di tutti i termini legali imposti a un notaio dalla legge per la registrazione di qualsiasi atto, testamento o scrittura privata; il decorso di qualsiasi termine entro il quale un notaio, ai sensi di qualsiasi legge applicabile, deve versare le tasse da lui riscosse nell'esercizio della sua professione; il decorso di qualsiasi termine relativo a benefici, incentivi o esenzioni fiscali; il decorso di qualsiasi termine entro il quale un notaio deve presentare qualsiasi informazione o documentazione a qualsiasi autorità od autorità di regolamentazione ai sensi dell'attività notarile pertinente; nonché il decorso del termine in relazione all'esecuzione di qualsiasi obbligazione contenuta in qualsiasi atto o scrittura privata, incluso un accordo registrato di promessa vendita; e il decorso del termine in relazione alla scadenza di qualsiasi accordo registrato di promessa vendita.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti.

Di conseguenza tutti i termini legali e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, continueranno a decorrere. Al fine di tutelare i diritti dei fruitori degli organi giurisdizionali, il 5 giugno 2020 è entrata in vigore una breve sospensione: i) una sospensione di venti giorni dei termini legali e giudiziari per quei tribunali, consigli, commissioni, comitati o enti che non operano all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali; e ii) una sospensione di sette giorni dei termini legali e giudiziari relativi all'organo giurisdizionale o altro tribunale, consiglio, commissione, comitato o altro ente che opera all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Con effetto dal 16 marzo 2020, gli organi giurisdizionali e i rispettivi registri sono stati chiusi. Ciò nonostante agli organi giurisdizionali è stata conferita la facoltà di ordinare lo svolgimento di udienze per casi urgenti o per i casi per i quali l'organo giurisdizionale ritiene che l'interesse pubblico debba prevalere ai fini dell'esame del caso. Di conseguenza tutti i termini legali e giudiziari, compresi quelli di prescrizione e qualsiasi termine perentorio sono stati sospesi fino a sette giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali. Tali misure fungono di per sé da moratoria automatica o da sospensione dei provvedimenti di esecuzione e dell'insolvenza di imprese, nonché dell'obbligo immediato per gli amministratori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti e i procedimenti giudiziari si svolgono normalmente.

La legge XXXI del 2020 ha modificato la legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta) per conferire nuovi poteri al ministro competente per sospendere il diritto di presentare istanze di scioglimento e sospendere qualsiasi periodo per lo svolgimento di assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, e per lo svolgimento di assemblee generali annuali virtuali e altre assemblee.

Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la nota legale 373 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (sospensione della presentazione di istanze di scioglimento e liquidazione)". Tale nota legale prevede la sospensione della presentazione di istanze per l'apertura di procedure di insolvenza e la sospensione delle procedure con effetto retroattivo dal 16 marzo 2020. La sospensione include le procedure per negligenza nei confronti di amministratori per il mancato scioglimento di una società. Entrambe le sospensioni rimarranno efficaci a tempo indeterminato e per un periodo di 40 giorni dalla data in cui il ministro dell'Economia dispone la revoca delle sospensioni.

Nonostante le sospensioni, l'organo giurisdizionale ha comunque il potere di consentire l'avvio di una causa o di procedere se esiste una prova prima facie che l'insolvenza si è verificata prima del 16 marzo 2020.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Per quanto concerne la direttiva sull'insolvenza, il governo sta ancora esaminando la situazione e il suo impatto sulle imprese.

La nota legale 192 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (Fondo di ristrutturazione delle società) del 2020", è stata pubblicata il 12 maggio 2020 per integrare la procedura di ripresa delle società come previsto dall'articolo 329B della legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta). Tale nota legale stabilisce e disciplina l'amministrazione e il funzionamento di un fondo (il Fondo per la ripresa delle società) destinato a facilitare la procedura di ripresa delle società.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il governo ha già lanciato tre pacchetti di aiuti finanziari con costi fissati su base mensile, destinati a mantenere la liquidità all'interno delle imprese nonché a sostenere finanziariamente numerosi settori. Il governo non ha soltanto attuato differimenti fiscali, ma ha anche assicurato garanzie statali su prestiti agevolati e iniettato direttamente liquidità all'interno delle imprese al fine di mantenerle attive, sane e pronte a ripartire non appena l'economia ripartirà. Oltre a questo, sono state altresì adottate numerose misure sociali tra le quali integrazioni salariali. Tutto ciò mira ad evitare insolvenze, salvare imprese redditizie, salvaguardare posti di lavoro e contenere nella massima misura possibile i crediti deteriorati.

In particolare, il governo ha ordinato la sospensione per un periodo di 6 mesi di linee di credito emesse da enti creditizi o finanziari autorizzati, che includono il prestito di una somma di denaro a titolo di anticipo, scoperto o prestito o qualsiasi altra linea di credito compreso lo sconto di cambiali e vaglia cambiari, garanzie, indennità, accettazioni e tratte girati a titolo di avvallo, ma escludono le carte di credito.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Paesi Bassi

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Il Parlamento (Stati generali, costituiti da camera bassa e camera alta) ha concordato una legislazione di emergenza temporanea. Grazie a tale legislazione, è possibile risolvere i problemi più urgenti concernenti il funzionamento del potere giudiziario.

La legislazione è in vigore dal 24 aprile 2020.

Udienze in cause di diritto civile e amministrativo

Introduzione delle udienze utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione elettronica qualora non sia possibile tenere un'udienza in presenza a causa della Covid-19. In tutti i casi spetta ai giudici decidere in merito alle modalità per tenere udienze.

Non vi sono variazioni dei termini legali nei contenziosi civili, amministrativi o penali.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Tra il 17 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, tutti gli organi giurisdizionali sono rimasti chiusi, fatta eccezione per l'esame di contenziosi estremamente urgenti. Tutti gli altri sono stati trattati mediante procedura scritta o audioconferenza o videoconferenza.

Dall'11 maggio 2020, gli organi giurisdizionali riapriranno per tutte le cause riguardanti casi di diritto penale, minorile e di famiglia. La magistratura ha adottato misure di sicurezza e organizzative conformi ai suggerimenti forniti dalle autorità sanitarie nazionali.

Per quanto possibile, anche altri contenziosi saranno esaminati presso gli organi giurisdizionali in presenza. Qualora ciò non sia possibile, è consentito ricorrere a strumenti di videoconferenza o altri mezzi elettronici.

Gli organi giurisdizionali rimarranno tuttavia chiusi al pubblico fatta eccezione per i casi di notevole interesse pubblico. Gli organi giurisdizionali possono altresì chiedere al Consiglio di giustizia di organizzare uno streaming in diretta se lo ritengono necessario per l'interesse pubblico. In tutti i casi, fino a tre rappresentanti dei mezzi di comunicazione possono assistere alle udienze. Inoltre, la magistratura mira a rendere pubblico online un maggior numero di sentenze scritte.

La magistratura sta esaminando le possibilità di adempiere all'obbligo di tenere udienze pubbliche e aperte e, nel contempo, di rispettare la vita privata delle parti coinvolte.

La magistratura ha previsto un adeguamento temporaneo delle norme procedurali per tutte le giurisdizioni e ha creato una Il link si apre in una nuova finestrapagina sul proprio sito web con tutte le informazioni e le istruzioni attualmente disponibili su come lavorare durante la crisi di Covid-19.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Le autorità centrali dei Paesi Bassi operano principalmente in telelavoro. Si consiglia pertanto di optare per comunicazioni tramite posta elettronica.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

I Paesi Bassi non sono favorevoli alla sospensione dell'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, poiché ciò rischia di mantenere in attività, più a lungo di quanto sia responsabile, imprese non redditizie. Ciò è lesivo nei confronti dei creditori. I Paesi Bassi si concentrano piuttosto sull'agevolazione di una ristrutturazione rapida e precoce.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

I Paesi Bassi non sono favorevoli alla sospensione dell'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, poiché ciò rischia di mantenere in attività, più a lungo di quanto sia responsabile, imprese non redditizie. Ciò è lesivo nei confronti dei creditori. I Paesi Bassi si concentrano piuttosto sull'agevolazione di una ristrutturazione rapida e precoce.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

-

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Numerose banche hanno volontariamente acconsentito a sospendere temporaneamente la chiusura di linee di credito e i provvedimenti di esecuzione (a determinate condizioni). In ogni caso, nei Paesi Bassi, le banche non ricorrono spesso alla presentazione di istanze per l'apertura di procedure di insolvenza.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Sono state annunciate misure generali di emergenza volte a consentire a cittadini ed imprenditori di continuare a soddisfare i loro impegni di pagamento.

Tale pacchetto comprende misure quali la cessazione immediata della riscossione di talune imposte (imposta sul reddito, imposta sulle società, IVA) e un regime flessibile per il differimento di una serie di altre imposte e di contributi pensionistici.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Austria

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Il link si apre in una nuova finestraLegge del 22 marzo 2020 e successive modificazioni

I termini procedurali che decorrono a partire dal 22.3.2020 o i termini che in circostanze normali avrebbero iniziato a decorrere dopo tale data sono interrotti e sospesi fino al 30.4.2020. Inizieranno nuovamente a decorrere dalla data iniziale. Ciò significa che un termine di 14 giorni scadrà il 15.5.2020, mentre un termine di 4 settimane scadrà il 29.5.2020.

Eccezioni (tra l'altro): termini di pagamento; ammissione forzata in istituti psichiatrici. Nei casi di pericolo imminente per la sicurezza o la libertà personale, nonché nei casi di danni irrecuperabili, l'organo giurisdizionale può porre fine alla sospensione anticipatamente.

I termini di prescrizione o di decadenza sono sospesi dal 22.3.2020 al 30.4.2020.

Udienze online: a determinate condizioni la partecipazione di alcuni gruppi a un'udienza può essere consentita, in via eccezionale, mediante apparecchiature di trasmissione audiovisuale.

Procedura di esecuzione: la vendita forzata al pubblico incanto di beni mobili e immobili può essere sospesa se il debitore è in difficoltà economiche a causa della pandemia di COVID-19. Lo sfratto può essere sospeso nel caso in cui il debitore si ritrovasse senza alloggio.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Limitazione dei contatti tra organi giurisdizionali e parti a seconda della situazione della pandemia di COVID-19.

Eventuale chiusura generale di determinati organi giurisdizionali, accompagnata dalla possibilità di trasferire casi urgenti ad altri organi giurisdizionali.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

A seconda della situazione della pandemia di COVID-19 gli addetti delle autorità centrali lavorano da casa: si raccomandano pertanto comunicazioni via email.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

L'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza sulla base di un sovraindebitamento è stato sospeso fino al 30.6.2021.

L'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza entro 60 giorni dall'incapacità di soddisfare i propri debiti è stato prorogato a 120 giorni qualora tale incapacità sia imputabile alla pandemia di COVID-19.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Il diritto del creditore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore sulla base di un sovraindebitamento

Il diritto del creditore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore sulla base di un sovraindebitamento è stato sospeso fino al 30.6.2021.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

È possibile richiedere la sospensione di una vendita forzata al pubblico incanto di beni mobili e immobili nel caso in cui il debitore sia soggetto a difficoltà economiche dovute all'attuale pandemia di COVID-19 e tali difficoltà abbiano portato all'avvio del procedimento di esecuzione.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

L'organo giurisdizionale competente per l'insolvenza può prolungare il periodo di tempo entro il quale i terzi non possono risolvere contratti o esercitare diritti alla separazione o alla soddisfazione separata (in vigore fino al 30.6.2021).

I contratti di locazione residenziale (legge sulla locazione) non possono essere risolti per morosità nel pagamento dei relativi canoni da aprile a giugno 2020, dovuti a un deterioramento notevole della redditività economica a causa della pandemia di COVID-19. I proprietari possono avviare procedimenti giudiziari solo dopo il 31.12.2020, ma richiedendo il pagamento di interessi sulle morosità per non oltre il 4 % all'anno.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

L'organo giurisdizionale può prorogare fino a 90 giorni i termini procedurali nel contesto di procedure di insolvenza (in vigore fino al 31.12.2020).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

In caso di ritardo rispetto ai pagamenti previsti nell'ambito di un piano di ristrutturazione, un debitore può chiedere una moratoria avente una durata massima di 9 mesi (in vigore fino al 30.6.2021).

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le rate dei prestiti di consumatori o microimprese in scadenza tra aprile e giugno 2020 vengono dilazionate se il debitore ha subito una perdita di reddito correlata alla COVID-19 che renda irragionevole aspettarsi che saldi le rate del prestito entro le scadenze previste. La durata del contratto viene prorogata automaticamente di 3 mesi, fatta eccezione per il caso in cui il debitore intenda continuare a rimborsare il prestito normalmente.

Nessun interesse di mora per ritardi nei pagamenti da aprile a giugno.

Nessuna penale contrattuale se il contratto è stato concluso prima del 1° aprile 2020 e il debitore è inadempiente in ragione di un deterioramento notevole della sua redditività economica a causa della pandemia di COVID-19 o delle restrizioni alla sua vita lavorativa legate alla COVID-19.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Polonia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

La legislazione speciale polacca prevede, tra l'altro, la sospensione di termini che non hanno ancora iniziato a decorrere e la proroga di quelli in corso di decorrenza in relazione ai:

  • termini di prescrizione per l'esecuzione di decisioni;
  • termini previsti nei procedimenti giudiziari e per azioni giudiziarie nel contesto di procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti di esecuzione.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Sono state adottate misure specifiche per attenuare le conseguenze negative della pandemia di Covid-19 comprese quelle illustrate di seguito.

È stato reso possibile il trasferimento di contenziosi tra gli organi giurisdizionali polacchi (su iniziativa dell'autorità giudiziaria e per un periodo definito nei casi urgenti come stabilito dalla legislazione speciale relativa all'attenuazione dell'impatto della pandemia di Covid-19 sul sistema giudiziario polacco).

La categoria dei casi urgenti è definita come segue:

1. procedimenti giudiziari riguardanti minori compresi:

  • procedimenti per l'allontanamento di un minore da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal soggetto affidatario;
  • procedimenti relativi all'internamento di un minore straniero in un istituto di cura e istruzione;
  • procedimenti per l'istituzione di un tutore che rappresenti gli interessi di un minore nel contesto di procedimenti giudiziari;
  • procedimenti relativi al collocamento o alla proroga del soggiorno di un minore presso un rifugio per minori;
  • procedimenti di esecuzione che coinvolgono minori;

2. procedimenti giudiziari relativi a persone con malattie mentali e incapaci.

Il presidente di ciascun organo giurisdizionale polacco competente può ordinare che qualsiasi contenzioso sia considerato urgente qualora una mancata decisione in merito a detto contenzioso:

  • possa causare pericolo alla vita o alla salute umana o animale;
  • possa causare seri danni all'interesse pubblico;
  • possa causare danni materiali imminenti e irreparabili;
  • e qualora l'adozione di una decisione urgente in merito a tale contenzioso sia necessaria negli interessi della giustizia.

È stato semplificato il distaccamento di giudici presso altri organi giurisdizionali. Le decisioni al riguardo sono adottate dalle autorità giudiziarie, conformemente al principio di indipendenza dei giudici e per un periodo di tempo definito anticipatamente. Tali procedure consentiranno di fornire sostegno agli organi giurisdizionali soggetti a un carico di lavoro più pesante.

In taluni casi sono possibili anche la sospensione e il rinvio di un procedimento giudiziario.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

I dipendenti del ministero della Giustizia che lavorano presso l'autorità centrale stanno prestando servizio in telelavoro.

Tutte le comunicazioni destinate al ministero della Giustizia polacco, in veste di autorità centrale (comprese la notificazione o comunicazione di atti e l'assunzione di prove), oppure al punto di contatto polacco della RGE vanno inviate per via elettronica con gli allegati necessari sotto forma di copie scansionate.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Dal 18 aprile 2020 il dovere di un debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza (se la COVID-19 è la causa diretta dell'insolvenza) è stato sospeso per l'intero periodo di rischio pandemico.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

I casi di insolvenza sono stati classificati come "urgenti" dal 16 maggio 2020 al 5 settembre 2020.

Non c'è stata alcuna sospensione generale del tribunale fallimentare sebbene molte udienze siano state annullate.

Le udienze vengono condotte online a meno che la comparizione personale non rappresenti un pericolo eccezionale per le parti.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Le procedure di ristrutturazione contenute nella legge sulla ristrutturazione contengono soluzioni che tengono conto degli interessi tanto del debitore quanto dei suoi creditori e servono, da un lato, a mantenere la sussistenza del debitore e, dall'altro, a soddisfare i creditori nella maniera più efficace possibile. Di conseguenza non dovrebbero essere considerate lesive nei confronti dei debitori.

Il 24 giugno 2020 è entrata in vigore una nuova procedura di ristrutturazione (procedura di ristrutturazione semplificata). Consente ai debitori di avviare un processo di ristrutturazione senza l'approvazione dell'organo giurisdizionale, al fine di intraprendere un'azione rapida ed efficiente quando si manifesta la probabilità di insolvenza. L'avvio di questa procedura provoca una sospensione generale dell'esecuzione dei crediti.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Ai sensi del nuovo "scudo anticrisi", è possibile concedere aiuti di Stato a un imprenditore che versa in una situazione economica difficile (rischio di insolvenza) e soddisfa i criteri previsti per un imprenditore soggetto a minaccia di insolvenza (articolo 141, secondo comma, della legge sulla ristrutturazione) o che è insolvente (articolo 11 della legge sul fallimento) e soddisfa anche altri criteri.

Per tutto il periodo di rischio pandemico è esclusa la possibilità di sfratto di una persona fisica da un'abitazione.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Portogallo

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Lo stato di emergenza è stato dichiarato tra il 19.3.2020 e il 2.5.2020

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Decreto n.º 14-A/2020
  • Decreto n.º 17-A/2020
  • Decreto n.º 2-A/20
  • Decreto n.º 2-B/20
  • Legge n. 1-A/20, come modificata
  • Decreto-legge n. 10-A/20 come modificato.

Ha fatto seguito lo stato di calamità dichiarato tra il 3.5.2020 e il 30.6.2020

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Risoluzione n. 33-A/20
  • Risoluzione n. 33-C/20
  • Risoluzione n. 38/20
  • Risoluzione n. 40-A/20
  • Risoluzione n. 43-B/20
  • Risoluzione n. 51-A/20
  • Legge n. 1-A/20, come modificata
  • Decreto-legge n. 10-A/20 come modificato.

Lo stato di calamità è stato nuovamente dichiarato tra il 15.10.2020 e l'8.11.2020

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Risoluzione n. 88-A/20
  • Risoluzione n. 92-A/20
  • Risoluzione n. 96-B/20

Ha fatto seguito lo stato di emergenza dichiarato tra il 9.11.2020 e il 30.4.2021

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Decreto n.º 51-U/20
  • Decreto n.º 59-A/20
  • Decreto n.º 61-A/20
  • Decreto n.º 66-A/20
  • Decreto n.º 59-A/20
  • Decreto n.º 6-A/21
  • Decreto n.º 6-B/21
  • Decreto n.º 9-A/21
  • Decreto n.º 11-A/21
  • Decreto n.º 21-A/21
  • Decreto n.º 25-A/21
  • Decreto n.º 31-A/21
  • Decreto n.º 41-A/21

Conseguenza del regime sui termini procedurali

Durante lo stato di emergenza come durante lo stato di calamità il regime giuridico delle scadenze e dei termini giudiziari è stato essenzialmente il seguente, conformemente a quanto disposto all'articolo 7 della legge n. 1-A/20 nella sua versione consolidata:

  • nei procedimenti giudiziari non urgenti, i termini sono sospesi entro un periodo che dovrà essere concluso con decreto-legge;
  • i procedimenti giudiziari urgenti si svolgono senza la sospensione di termini o atti;
  • i termini perentori e quelli di prescrizione sono sospesi;
  • sono sospesi lo sfratto di locatari e l'esecuzione di ipoteche iscritte su abitazioni private;
  • i termini fissati per i debitori per la presentazione di istanze di apertura di una procedura di insolvenza sono sospesi;
  • gli atti nei procedimenti di esecuzione, compresi i provvedimenti di esecuzione, sono sospesi fatto salvo il caso in cui ciò provochi danni irreparabili o metta in pericolo il sostentamento del creditore;
  • l'articolo 15 del decreto-legge n. 10-A/20 prevede che in caso di chiusura di un organo giurisdizionale, in una determinata area, per decisione delle autorità a causa della pandemia, i termini procedurali sono sospesi (ciò è accaduto in pochi casi e per un periodo limitato di tempo).
  • La sospensione dei termini giudiziari è cessata il 3 giugno 2020 (articolo 8 della legge n. 16/2020 che abroga l'articolo 7 della legge n. 1-A/2020).
  • Per quanto riguarda la notifica o la comunicazione degli atti, la firma della relata di notifica da parte del destinatario è stata sospesa e sostituita da altri mezzi adeguati d'identificazione e d'indicazione della data nella quale la notifica o la comunicazione è stata effettuata (legge n. 10/2020).
  • La sospensione dei termini giudiziari è cessata il 3 giugno 2020 (articolo 8 della legge n. 16/2020 che abroga l'articolo 7 della legge n. 1-A/2020).
  • In seguito, la legge n. 4-B/2021 ha stabilito un nuovo periodo di sospensione dei termini giudiziari, con un regime giuridico identico al precedente, mediante l'articolo 6.B, aggiunto alla legge n. 1-A/20;
  • la sospensione dei termini giudiziari è cessata il 6.4.2021, con la legge n. 13-B/2021;
  • ad oggi (maggio 2021) si mantiene il regime processuale eccezionale e transitorio previsto all'articolo 6.E della legge 1-A/2020 nella sua versione più recente, che consente nella fattispecie di tenere udienze con mezzi di comunicazione a distanza, alle condizioni ivi previste.

La legge 1-A/2020 (sulla risposta alla situazione epidemiologica provocata dal coronavirus) nella sua versione consolidata più recente, è consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Durante lo stato di emergenza

I principali meccanismi adottati per l'organizzazione e la gestione del sistema giudiziario sono stati:

  • piani di emergenza stabiliti dai presidenti di ciascun organo giurisdizionale;
  • turni di servizio in presenza per i processi urgenti stabiliti dai presidenti di ciascun organo giurisdizionale;
  • aule virtuali presso tutti gli organi giurisdizionali (primo grado, secondo grado e Corte suprema di giustizia) che consentono di tenere le udienze integralmente con mezzi di comunicazione a distanza;
  • firma digitale delle sentenze attraverso il sistema di gestione dei casi;
  • in caso di sentenze emesse da un collegio di giudici, la firma degli altri giudici può essere sostituita da una dichiarazione del giudice relatore che conferma il voto di conformità degli altri giudici (articolo 15-A del decreto-legge n. 10-A/20);
  • accesso tramite VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale) al sistema di gestione dei casi;
  • realizzazione degli atti processuali ricorrendo a sistemi di teleconferenza/videoconferenza;
  • utilizzo della posta elettronica anziché del telefono per richiedere informazioni agli organi giurisdizionali;
  • telelavoro ove la natura del lavoro da svolgere lo consente.

Conseguenze dello stato di emergenza sulla attività giudiziarie e di distribuzione dei procedimenti

I giudici continuano a svolgere il loro lavoro abituale da casa dove hanno accesso al sistema di gestione dei casi e rimangono disponibili per recarsi presso il proprio organo giurisdizionale ogni volta che lo esige la natura del servizio.

Lo svolgimento di contenziosi urgenti e non urgenti dinanzi agli organi giurisdizionali di primo grado non è mai stato interrotto.

Fino al 15.4.2020 dinanzi gli organi giurisdizionali di secondo grado e la Corte suprema di giustizia sono stati esaminati soltanto contenziosi urgenti. Dal 16.4.2020 vengono trattati tutti i contenziosi, urgenti e non urgenti.

Gli atti e i procedimenti urgenti nel contesto dei quali sono in gioco i diritti fondamentali possono essere eseguiti di persona (protezione urgente di minori, atti processuali e processo a carico di convenuti detenuti) oppure mediante collegamento da remoto attraverso il ricorso ad aule virtuali.

Durante lo stato di emergenza i processi e gli atti processuali non urgenti sono stati rinviati, fatta eccezione per i casi in cui i giudici ritengono necessario tenere udienze, in particolare per evitare danni irreparabili o nei casi in cui tutte le parti concordano sull'uso di sistemi di teleconferenza/videoconferenza/aule virtuali.

Le sentenze nei contenziosi non urgenti possono essere pronunciate se tutte le parti convengono che non sono necessarie ulteriori indagini da parte dell'organo giurisdizionale.

Gli atti e i procedimenti svolti di persona devono aver luogo in locali adeguati, resi disponibili presso ciascun tribunale distrettuale, con dispositivi di protezione e di disinfezione. Il numero di partecipanti deve essere adeguato dal giudice nel rispetto dei limiti raccomandati dalle autorità sanitarie.

Non è consigliato recarsi presso gli organi giurisdizionali ad eccezione di coloro che sono stati citati a comparire. In tal caso, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10-A/20, la presentazione di un certificato medico di quarantena è considerato una causa di forza maggiore.

Il Consiglio superiore della magistratura portoghese ha sottolineato che, durante lo stato di emergenza, gli organi giurisdizionali devono continuare ad essere il garante ultimo dei diritti fondamentali.

Durante lo stato di calamità

I principali strumenti adottati dall'organizzazione giudiziaria sono stati:

  • cessazione graduale delle misure di confinamento in linea con la risoluzione del consiglio dei ministri n. 33-C/20;
  • adozione del documento "Il link si apre in una nuova finestraMisure intese a ridurre il rischio di trasmissione del virus nelle aule giudiziarie (Misure destinate a ridurre il rischio di trasmissione di virus presso gli organi giurisdizionali)", un documento congiunto redatto dal Consiglio superiore della magistratura, dalla direzione generale per l'Amministrazione della giustizia, dalla Procura generale, dal Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e fiscali e dalla direzione generale della Salute, disponibile all'indirizzo:
  • ciascun organo giurisdizionale di primo grado, organo giurisdizionale di secondo grado, la Corte suprema di giustizia e il Consiglio superiore della magistratura hanno adottato turni di lavoro per consentire il lavoro di persona e il telelavoro, fatte salve le misure di sostegno alla famiglia delle quali beneficiano determinati lavoratori e il telelavoro obbligatorio per i giudici e il personale giudiziario che appartengono a gruppi a rischio.

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le seguenti risoluzioni per garantire la stabilità delle risorse umane presso gli organi giurisdizionali di primo grado e la preparazione al sovraccarico di lavoro che seguirà una volta cessata la sospensione dei termini procedurali:

  • proroga del mandato dei presidenti degli organi giurisdizionali di primo grado fino al 31.12.2020;
  • limitazioni e sospensioni temporanee degli spostamenti annuali dei giudici per stabilizzare le risorse umane e gli organi di gestione dei tribunali di primo grado – (risoluzioni del 28.4.2020 e 5.5.2020).

Sono disponibili informazioni pratiche relativamente al funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali durante gli stati di emergenza e di calamità e durante il periodo di uscita graduale dal confinamento, sul Il link si apre in una nuova finestrasito web del Consiglio superiore della magistratura.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Durante lo stato di emergenza

  • Il gruppo del punto di contatto della RGE civile lavora da casa, elaborando tutte le richieste di cooperazione e informazione il più rapidamente possibile, nonostante la sospensione dei termini giudiziari applicati presso gli organi giurisdizionali;
  • Il gruppo ha accesso remoto ai fascicoli tramite VPN (rete privata virtuale);
  • Tutti i membri del gruppo sono disponibili per recarsi sul posto di lavoro ogni volta che è necessario e in casi urgenti;
  • Nei casi riguardanti la cooperazione giudiziaria si dovrebbe preferire la comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo: Il link si apre in una nuova finestracorreio@redecivil.mj.pt

Durante lo stato di calamità e nell'attuale periodo di uscita graduale dal confinamento:

  • il gruppo del punto di contatto lavora in regime di turni di lavoro per consentire il lavoro di persona e il telelavoro, garantendo che almeno un membro del gruppo sia presente nel locale di lavoro;
  • Il punto di contatto rientra nei piani di servizio stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e segue le "Misure destinate a ridurre il rischio di trasmissione di virus presso gli organi giurisdizionali" adottate durante la cessazione graduale del confinamento.

Effetti della pandemia sul volume delle richieste di cooperazione e informazione trattate dal punto di contatto

  • Nel 2020 il numero totale di richieste di assistenza inviate al punto di contatto dagli organi giurisdizionali e da altre autorità si mantiene relativamente costante, rispetto al medesimo numero nel 2019, ossia, nonostante la situazione causata dal coronavirus nel 2020 il punto di contatto ha ricevuto nel complesso solo 9 richieste in meno rispetto al 2019. Nel contempo, considerando distintamente ciascuna delle reti di cooperazione di cui fa parte il Portogallo, si è registrato un lieve calo del numero di richieste pervenute alla RGE civile, un decremento più marcato nel numero di richieste pervenute a IberRede e un aumento delle richieste pervenute alla Rede Judiciária da CPLP.
  • Durante i periodi di stato di emergenza, calamità e uscita graduale dal confinamento, il punto di contatto ha risposto a tutte le richieste di cooperazione e informazione pervenute, senza alterare o sospendere i termini di risposta osservati.

Totale richieste di cooperazione e informazione nel 2020: 356

così distribuite:

  • RJE Civil: 287
  • IberRede: 4
  • Rede Judiciária da CPLP: 65.

Totale richieste di cooperazione e informazione nel 2019: 365

così distribuite:

  • RJE Civil: 328
  • IberRede: 19
  • Rede Judiciária da CPLP: 17.

Le informazioni statistiche relative alle attività del punto di contatto sono consultabili Il link si apre in una nuova finestraqui.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

Cfr. oltre la risposta congiunta ai quesiti 2.1 e 2.2.

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)
2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Risposta congiunta ai quesiti 2.1 e 2.2.

Ai sensi dell'articolo 6.º E della legge n. 1/A/2020 (consultabile Il link si apre in una nuova finestranella 12ª versione - la più recente, risultante dalla legge n.º13-B/2021), è mantenuto un regime processuale eccezionale e transitorio a norma del quale restano sospesi i seguenti termini:

  • il termine di presentazione del debitore in un'istanza di insolvenza previsto all'articolo 18, comma 1, del codice dell'insolvenza e del recupero delle imprese, approvato in allegato al decreto-legge n. 53/2004;
  • Gli atti che devono essere eseguiti in sede di procedimento di esecuzione o di insolvenza in relazione alla realizzazione di indagini di consegna presso il domicilio familiare;
  • I termini perentori e di prescrizione relativi ai predetti procedimenti di esecuzione o di insolvenza.
  • Nei casi in cui gli atti da eseguire in sede di procedimento esecutivo o di insolvenza relativi a vendite e consegne di beni immobiliari risultano pregiudizievoli per i mezzi di sussistenze del soggetto o dell'insolvente, questi può chiedere la sospensione della pratica, dal momento che la sospensione non causa pregiudizio grave ai mezzi di sussistenza del richiedente o dei creditori dell'insolvente, oppure un pregiudizio irreparabile, il tribunale deve decidere entro 10 giorni, udita la parte contraria;
  • La sospensione dei termini perentori e di prescrizione prevale su qualsiasi regime che stabilisca termini massimi imperativi perentori e di prescrizione, che siano prorogati del periodo corrispondente alla vigenza della sospensione.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Cfr. oltre la risposta congiunta ai quesiti 2.3 e 2.4.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Risposta congiunta ai quesiti 2.3 e 2.4.

È stato istituito un nuovo procedimento straordinario a favore delle imprese (PEVE), cfr. Il link si apre in una nuova finestralegge n. 75/2020 e Il link si apre in una nuova finestrarisoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020, disponibili ai seguenti indirizzi:

Legge n. 75/2020:

  • istituisce un regime eccezionale e temporaneo di proroga del termine per la conclusione dei negoziati avviati al fine di approvare il piano di recupero o l'accordo di pagamento nonché la concessione del termine per l'adattamento della proposta del piano di insolvenza nell'ambito della pandemia di COVID-19;
  • estende il privilegio di cui all'articolo 17-H, comma 2, del codice dell'insolvenza e del risanamento delle imprese (CIRE), approvato in allegato del Il link si apre in una nuova finestradecreto-legge n.º 53/2004, a soci, azionisti o altro finanziatore dell'attività del impresa durante il procedimento speciale di risanamento (PER);
  • prevede l'applicazione del regime stragiudiziale di risanamento delle imprese (RERE), approvato con la Il link si apre in una nuova finestralegge n. 8/2018, alle imprese che si trovino attualmente in situazione di insolvenza a causa della pandemia di COVID-19;
  • istituisce un processo straordinario di risanamento delle imprese colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia di COVID-19;
  • istituisce le ripartizioni parziali obbligatorie in tutte le procedure di insolvenza pendenti nel caso si tratti di un importo depositato pari o superiore a 10 000 EUR;
  • prevede l'attribuzione di priorità all'esame dei requisiti di liberazione delle cauzioni o delle garanzie prestate nell'ambito del processo di insolvenza, del processo speciale di risanamento o del processo speciale per l'accordo di pagamento.

Osservazione finale

Sebbene queste informazioni siano state raccolte accuratamente, è comunque possibile consultare i testi degli atti applicabili e le relative modifiche. In base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2001/470/CE, le presenti informazioni non sono vincolanti nei confronti del Consiglio superiore della magistratura portoghese, degli organi giurisdizionali nazionali o del Punto di contatto.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Romania

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Secondo il decreto sullo stato di emergenza n. 195/2020 e il decreto per la proroga dello stato di emergenza n. 250/2020, durante lo stato di emergenza i termini perentori e di prescrizione non iniziano a decorrere o sono sospesi se in decorrenza.

Sospensione dei termini per la presentazione di ricorsi.

Lo stato di emergenza è cessato il 15 maggio 2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Lo stato di emergenza è stato dichiarato il 16 marzo, con misure specifiche relative all'organizzazione del sistema giudiziario descritte di seguito.

L'attività giudiziaria in materia civile è sospesa, salvo casi urgenti, determinati dalla decisione n. 417/24.3.2020 del Consiglio superiore della magistratura;

le decisioni continuano ad essere redatte, così come le registrazioni di atti presentati dalle parti.

Il ricorso alla videoconferenza è incoraggiato, anche attraverso rogatoria, così come le udienze chiuse al pubblico, laddove la situazione lo consenta.

Tutti i documenti presentati dalle parti vengono inviati agli organi giurisdizionali con mezzi elettronici: è consentita un'eccezione quando tali soggetti non dispongono di detti mezzi.

I trasferimenti di fascicoli da un organo giurisdizionale a un altro avvengono con mezzi elettronici; anche la notificazione o comunicazione di atti giudiziari alle parti avviene allo stesso modo.

Laddove la giuria non possa essere completata, è consentita la delega di giudici da un'altra divisione dell'organo giurisdizionale.

Dopo il 15 maggio 2020 (fine dello stato di emergenza), per quanto concerne tutti i contenziosi civili, i procedimenti giudiziari riprenderanno d'ufficio. Entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, gli organi giurisdizionali adotteranno le misure idonee per riprogrammare le udienze e convocare le parti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Parte del personale del ministero della Giustizia è autorizzato a lavorare da casa. La cooperazione giudiziaria in materia civile subirà ripercussioni per un periodo di tempo imprevedibile. Al fine di ridurre al minimo i ritardi, è fortemente incoraggiato il ricorso alla comunicazione elettronica di richieste di cooperazione giudiziaria all'autorità centrale. I documenti inviati in copia cartacea verranno elaborati con ritardi significativi.

A norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti e l'assunzione delle prove, il ministero della Giustizia agisce in veste di autorità di trasmissione/ricezione in casi eccezionali. Tutte le richieste (notificazione o comunicazione di atti, assunzione di prove, casi concernenti obbligazioni alimentari, casi di sottrazione di minori, ecc.) sono attualmente trattate dal ministero della Giustizia come d'abitudine, senza l'assegnazione di priorità.

È possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestradreptinternational@just.ro, Il link si apre in una nuova finestraddit@just.ro.

A partire dalla fine dello stato di emergenza (15 maggio 2020), in generale, il ministero della Giustizia, in veste di autorità centrale, svolgerà tutte le sue attività analogamente a quanto fatto durante lo stato di emergenza.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Le procedure di insolvenza durante lo stato di emergenza sono soggette alle disposizioni generali relative alla sospensione d'ufficio di tutte le attività giudiziarie nelle cause civili, fatta eccezione per quelle estremamente urgenti che non possono essere rinviate. L'obbligo del debitore di presentare un'istanza di apertura della procedura di insolvenza è sospeso, dato che durante lo stato di emergenza si applica una moratoria generale a tutte le scadenze in materia civile, compreso il periodo di 30 giorni entro il quale il debitore è tenuto a presentare una tale istanza.

Durante lo stato di allerta non si applicano le disposizioni giuridiche che disciplinano l'obbligo del debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza. Fino alla cessazione dello stato di allerta, la procedura può essere aperta su richiesta del debitore se quest'ultimo decide di presentare l'istanza.

Tale norma temporanea si applica ai debitori insolventi o divenuti insolventi durante lo stato di allerta. La Romania è in stato di allerta da metà maggio, dopo la fine dello stato di emergenza.
2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Un creditore continua ad avere il diritto di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, tuttavia una tale procedura potrà essere avviata soltanto una volta cessato lo stato di emergenza.

La procedura di insolvenza può essere aperta per un credito di 50 000 lei (circa 10 200 EUR), in quanto la soglia sia per i creditori che per i debitori è stata aumentata rispetto ai precedenti 40 000 lei.

I creditori possono presentare istanze per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dei debitori che hanno interrotto la loro attività in tutto o in parte durante lo stato di emergenza o di allerta solo dopo aver fatto un ragionevole tentativo di concludere un accordo di pagamento, comprovato da documenti scambiati tra le parti con qualsiasi mezzo, anche elettronico.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

I crediti di bilancio (fiscali e di altro tipo, fatta eccezione per quelli derivanti da decisioni in materia penale) che diventano esigibili durante lo stato di emergenza non possono essere oggetto di esecuzione durante tale periodo e per 30 giorni in seguito alla sua cessazione. Inoltre, dopo l'istituzione dello stato di emergenza, i provvedimenti di esecuzione per i crediti di bilancio sono stati sospesi o non applicati, fatta eccezione per le domande relative a procedimenti penali.

I procedimenti di esecuzione / esecuzione forzata in materia civile continuano solo se è possibile rispettare le norme in materia di disciplina sanitaria.

Restano in vigore le misure temporanee relative all'esecuzione dei crediti fiscali introdotte durante lo stato di emergenza. La sospensione dell'esecuzione dei crediti fiscali è applicabile fino al 25 dicembre e per un periodo successivo di 30 giorni.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Al fine di preservare le relazioni contrattuali delle PMI che sono state chiuse o le cui attività sono state temporaneamente sospese (dalle autorità) durante lo stato di emergenza (ad esempio, ristoranti, hotel), è previsto un obbligo specifico di provare a rinegoziare il contratto prima di sospenderlo/risolverlo per cause di forza maggiore.

In determinate condizioni, le PMI che sono state chiuse o le cui attività sono state temporaneamente sospese dalle autorità durante lo stato di emergenza beneficiano nel contesto della loro relazione contrattuale di una presunzione di esistenza di cause di forza maggiore. Tale presunzione è confutabile mediante qualsiasi mezzo di prova.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Durante lo stato di emergenza, i termini sostanziali e procedurali non decorrono/sono sospesi. L'attività giudiziaria relativa alle cause pendenti proseguirà soltanto nei casi estremamente urgenti che non possono essere rinviati (le Corti di appello stabiliscono un elenco di tali cause per tutti gli organi giurisdizionali competenti al riguardo). Gli organi giurisdizionali possono fissare termini brevi e, se possibile, tenere l'udienza mediante videoconferenza.

Nel contesto delle procedure di insolvenza pendenti al 16 marzo, l'attività giudiziaria viene sospesa d'ufficio e vengono esaminate soltanto le cause estremamente urgenti (sospensione temporanea dei provvedimenti di esecuzione nei confronti del debitore fino all'adozione di una decisione sull'apertura della procedura di insolvenza su richiesta del debitore nonché di altre azioni che possono essere decise in assenza delle parti). Nei procedimenti giudiziari di ricorso contro le decisioni del giudice preposto alla gestione del fallimento, taluni provvedimenti esecutivi possono essere sospesi (decisioni di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore o di avvio di procedure semplificate di fallimento/ procedure concorsuali possono comunque essere sospese dalle corti di appello). L'attività degli amministratori/liquidatori giudiziari nel contesto delle procedure pendenti continua, se possibile, rispettando le prescrizioni in materia sanitaria.

In data 15 maggio 2020 è stato revocato lo stato di emergenza. Di conseguenza, per quanto riguarda tutti i contenziosi civili, i procedimenti giudiziari riprenderanno d'ufficio. Entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, gli organi giurisdizionali adotteranno le misure idonee per riprogrammare le udienze e convocare le parti.

Con il ministero della Giustizia che agisce in veste di autorità centrale, tutte le attività saranno svolte secondo le linee generali attuate durante lo stato di emergenza.

La legge n. 120 del 9 luglio 2020 che attua la legge n. 304/2004 in materia di organizzazione giudiziaria. Prevede all'articolo 111 che durante lo stato di emergenza l'attività giudiziaria possa proseguire solo in situazioni eccezionali, di particolare urgenza, debitamente giustificate, riguardanti la tutela dei rapporti familiari e i provvedimenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica di Romania.

Le procedure che si svolgeranno per ciascuna categoria di organi giurisdizionali saranno stabilite, in modo esaustivo, solo dal Consiglio superiore della magistratura, previa consultazione dei collegi gestionali delle corti d'appello rispettivamente per le corti d'appello, i tribunali e i giudici del Collegio dell'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia. Durante lo stato di emergenza i termini procedurali e i termini di prescrizione non iniziano a decorrere e, se hanno iniziato a decorrere, devono essere sospesi.

Un disegno di legge recentemente adottato dal governo (19.11.2020) prevede la possibilità di limitare l'attività giudiziaria di un organo giurisdizionale, in parte o in toto, per motivi legati alla pandemia di COVID-19. Fintanto che è in vigore una restrizione, che potrebbe durare non più di 14 giorni, l'attività giudiziaria prosegue per le procedure di massima emergenza ed è rinviata a norma di legge per le altre. Nelle prossime settimane il disegno di legge sarà discusso in Parlamento e, se adottato, tale provvedimento sarà applicabile durante lo stato di allerta e nei 30 giorni successivi.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Con la ripresa dell'attività giudiziaria dopo la fine dello stato di emergenza a metà maggio, sono stati adottati provvedimenti temporanei, applicabili alle procedure di pre-insolvenza e insolvenza pendenti; alcune fasi e termini procedurali sono stati prorogati a norma di legge (il periodo per la redazione della proposta di concordato preventivo e la discussione di tale proposta con i creditori è stato prorogato di 60 giorni e l'esecuzione del concordato di 2 mesi; il periodo di osservazione e il termine per la presentazione di un piano di ristrutturazione sono stati prorogati di 3 mesi; il periodo di ristrutturazione giudiziaria è stato prorogato di due mesi), sono stati regolamentati nuovi diritti in relazione alla pandemia di COVID-19 (i debitori avevano un termine di 3 mesi per presentare un piano di ristrutturazione modificato se, a seguito della pandemia di COVID-19, le prospettive di ripresa erano cambiate).

I debitori hanno beneficiato di una sospensione di 2 mesi del piano di ristrutturazione in caso di interruzione totale della loro attività per effetto della pandemia di COVID-19.

La durata massima del piano di ristrutturazione è stata estesa da 3 a 4 anni, con possibilità di proroga di un altro anno, senza che l'esecuzione del piano superi i 5 anni.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Finora sono state adottate misure complementari per ridurre la pressione in termini di liquidità finanziaria, come la possibilità di posticipare determinati impegni di pagamento (rate di crediti od obbligazioni fiscali) che diventano esigibili durante lo stato di emergenza, e che dovrebbero mitigare alcuni degli effetti negativi della pandemia sulla solvibilità degli imprenditori.

Sono state adottate altre misure economiche quali i prestiti agevolati a favore delle PMI, compresi i prestiti garantiti dallo Stato al 90 %, e altre misure di protezione sociale.

Durante lo stato di emergenza, le PMI che sono state chiuse o le cui attività sono state temporaneamente sospese dalle autorità possono posticipare il pagamento dell'affitto e delle utenze per la propria sede.

Saranno presto in vigore disposizioni speciali temporanee per lo svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti/dei soci delle imprese durante lo stato di emergenza.

A partire dal 30 marzo 2020, i debitori possono chiedere ai creditori di sospendere l'obbligo di pagamento, per un periodo compreso tra 1 e 9 mesi ma non oltre il 31.12.2020 (ordinanza d'urgenza del governo n. 37/2020).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Slovenia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Il decreto del 13 marzo del presidente della Corte suprema sulla base di una proposta del ministro della Giustizia, ha stabilito che fatta eccezione per le questioni urgenti, i termini procedurali sono sospesi.

Il 20 marzo 2020, al fine di controllare i danni causati dalla diffusione della SARS-CoV-2 (Covid-19), è stata adottata una legge sulle misure temporanee in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere, entrata in vigore il 29 marzo 2020. Tutte le misure stabilite in tale legge e qualsiasi altra misura adottata sulla base di tale legge sono valide fino a quando, con decisione del governo, non verrà stabilito che i motivi per l'adozione di tali misure sono cessati, tuttavia al massimo fino al 1° luglio 2020.

La legge ha introdotto disposizioni per tutti i termini (materiali e procedurali). I termini per presentare una domanda nel contesto di un procedimento giudiziario, determinati dalla legge, sono sospesi dal 29 marzo 2020. Anche i termini previsti nel contesto dei procedimenti giudiziari (termini procedurali) sono sospesi a decorrere dal 29 marzo 2020, fatta eccezione per le questioni giudiziarie riconosciute come urgenti.

Inoltre è sospeso anche il termine per la presentazione di una denuncia di incostituzionalità.

I termini continueranno a decorrere una volta scadute le misure stabilite da tale legge.

La legge che modifica la legge sulle misure provvisorie in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere al fine di controllare la diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (Covid-19) è stata adottata il 29 aprile.

I termini di diritto materiale e quelli di diritto processuale ancora non hanno ripreso a decorrere e le misure consentono una transizione graduale verso operazioni ulteriormente normali e allo stesso tempo proteggono i più deboli.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

La legge che modifica la legge sulle misure provvisorie in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere al fine di controllare la diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (Covid-19)presenta una base giuridica sulla quale gli organi giurisdizionali e amministrativi e altre autorità pubbliche possono basarsi per tenere udienze, decidere e notificare o comunicare atti in relazione a questioni non urgenti, ma comunque in condizioni di continua sicurezza per i dipendenti e i clienti.

Gli organi giurisdizionali e gli altri organi giudiziari che durante questo periodo hanno anch'essi formulato numerose decisioni nel contesto di casi non definiti come urgenti, invieranno o notificheranno o comunicheranno tali decisioni alle parti che sono altrimenti a conoscenza delle stesse ma non sono tenute e vincolate dall'entrata in vigore di tale legge a compiere alcuna azione se non intendono farlo, dato che tanto i termini di diritto materiale quanto quelli di diritto processuale continuano a non decorrere. Tuttavia, se lo desiderano, possono intraprendere azioni individuali che consentiranno alle istituzioni di funzionare agevolmente e saranno quindi in grado di ottenere un riconoscimento dei loro diritti in tempi più brevi.

Per quanto concerne l'esecuzione, i procedimenti di esecuzione sono sospesi. Dopo l'entrata in vigore della modifica gli organi giurisdizionali saranno altresì in grado di emettere titoli esecutivi e assicurativi e di notificarli ai clienti nei casi non urgenti il cui esame è iniziato prima dell'introduzione delle misure a causa dell'epidemia. In questi casi, per i procedimenti di esecuzione che sono stati sospesi o rinviati durante l'epidemia, le parti non saranno tenute a rispondere immediatamente, dato che le scadenze non decorrono nei casi non urgenti e la base giuridica secondo la quale l'esecuzione è ancora in vigore (fatta eccezione per i casi urgenti, quali il recupero di obbligazioni alimentari) continuerà ad essere in vigore. Naturalmente, ciò non significa che la parte che intenda rispondere non possa farlo.

Nell'ambito classico civile o contenzioso, gli organi giurisdizionali saranno in grado di emettere una sentenza e anche di notificarla o comunicarla alle parti se si tratta di un contenzioso non urgente prima dell'introduzione delle misure prima dell'udienza principale. Le parti riceveranno quindi la notificazione o comunicazione della sentenza, ma i termini non decorrono. In questo modo, è possibile fornire un contributo importante alla graduale eliminazione della situazione di stallo nel funzionamento degli organi giurisdizionali.

Anche nel contesto delle questioni legate ai registri fondiari la proposta del ministero consente l'elaborazione graduale dei casi. La decisione sulla proposta del registro fondiario può diventare definitiva anche se i termini non decorrono, ma soltanto se, ad esempio, tutte le parti rinunciano al diritto di presentare ricorso. Lo stesso vale per le iscrizioni nel registro fondiario. Finora le parti sono state in grado di presentare una proposta al registro fondiario e, quindi, di garantire la protezione dell'ordine.

Il nuovo regime proposto, per la durata dell'epidemia, consente alle parti coinvolte in procedure di insolvenza di presentare una propria istanza o dichiarazione o un proprio documento oltre la scadenza del termine previsto qualora il motivo del ritardo sia la pandemia di Covid-19 e l'organo giurisdizionale non si sia ancora pronunciato; tale presentazione tardiva viene comunque considerata e non respinta dall'organo giurisdizionale dopo la scadenza. Tale base giuridica di intervento, che allenta la rigorosità e l'irreversibilità degli atti nelle procedure di insolvenza, costituirà altresì una circostanza importante nell'eventuale valutazione da parte del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia ai fini della determinazione delle procedure di insolvenza riconosciute come urgenti.

Il decreto del 5 maggio del presidente della Corte suprema che sostituisce i precedenti decreti

Gli organi giurisdizionali continueranno a pronunciarsi e a tenere udienze nei contenziosi urgenti, in conformità con le disposizioni dell'articolo 83 della legge sugli organi giurisdizionali e con l'ordinanza del presidente della Corte suprema. Con la nuova ordinanza il presidente della Corte suprema ha ampliato la serie dei contenziosi urgenti dal 5 maggio 2020. Questi ultimi comprendono altresì i casi di liquidazione coatta e fallimento, nel contesto dei quali è stata emessa una decisione in merito all'avvio del procedimento giudiziario entro il 30 marzo 2020.

Per la durata delle misure speciali, le parti, i loro delegati e le altre persone che desiderano informazioni in relazione a uno specifico procedimento e non hanno ricevuto una citazione a comparire in aula, devono notificare o comunicare anticipatamente la loro visita durante l'orario di apertura al pubblico tramite indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono pubblicamente disponibili.

1. Processo decisionale degli organi giurisdizionali nel contesto di contenziosi urgenti e non urgenti

In considerazione del verificarsi di un evento straordinario, ovvero dell'epidemia di malattia infettiva SARS-CoV-2 (Covid-19), che può ostacolare notevolmente l'esercizio agevole e regolare del potere giudiziario e al fine di prevenire la diffusione di tale epidemia, di proteggere la salute e la vita delle persone e di garantire il funzionamento della magistratura, dal 5 maggio 2020 tutti gli organi giurisdizionali tengono udienze, pronunciano decisioni e notificano o comunicano atti giudiziari:

  1. nel contesto delle questioni non urgenti ai sensi dell'articolo 83 della legge sugli organi giurisdizionali e che non sono considerati urgenti ai sensi dell'ordinanza in questione, se gli organi giurisdizionali possono assicurare l'esecuzione di tali atti conformemente alle condizioni stabilite nell'ordinanza in questione e in altre misure, determinate sulla base della presente ordinanza del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia, e in modo tale da non diffondere l'infezione virale e da garantire la salute e la vita delle persone; e
  2. nel contesto delle questioni urgenti, come previsto dall'articolo 83 della legge sugli organi giurisdizionali, nell'ambito delle quali comunque quanto segue non è considerato urgente:

b.1. in materia assicurativa, gli atti che richiedono contatti personali con ufficiali giudiziari, parti interessate e altre persone nel contesto di tali procedimenti e l'esecuzione di tali atti non è necessaria al fine di evitare il pericolo per la vita e la salute umana o per proprietà di maggior valore;

b.2. protesti di cambiali e assegni e contenziosi concernenti cambiali;

b.3. inventario del patrimonio di una persona defunta;

b.4. casi di liquidazione coatta e fallimento nell'ambito dei quali non è stata emessa alcuna decisione di avvio del procedimento giudiziario entro il 30.3.2020 incluso.

2. Misure di base per l'esercizio regolare del potere giudiziario nelle materie riguardanti quanto segue

2.1. Accesso agli organi giurisdizionali

Gli organi giurisdizionali devono stabilire il punto di ingresso all'edificio dell'organo giurisdizionale per le parti, i loro delegati e altre persone e il punto di ingresso al medesimo edificio per i giudici e il personale dell'organo giurisdizionale stesso, laddove ciò sia possibile in termini di spazio. Presso tali punti di ingresso occorre adottare tutte le misure preventive necessarie per prevenire l'infezione virale e pubblicare un avviso rivolto a chiunque acceda all'edificio che comunichi le misure preventive in vigore nei locali dell'organo giurisdizionale.

Fatti salvi i casi di urgenza per la durata delle misure speciali, le parti, i loro delegati e altre persone devono: 1. presentare istanze esclusivamente a mezzo posta convenzionale o tramite il portale nazionale della giustizia nei procedimenti giudiziari per i quali ciò è possibile; 2. utilizzare, durante l'orario di ufficio, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono pubblicati per comunicare con gli organi giurisdizionali.

Per la durata delle misure speciali, le parti, i loro delegati e altre persone che richiedono informazioni in merito a un procedimento giudiziario e non sono convocati a presentarsi in aula devono comunicare la loro visita preventivamente agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri di telefono di cui sopra durante l'orario di ufficio.

2.2. Sessioni, sedute e udienze

Le sessioni, le sedute e le udienze degli organi giurisdizionali vanno tenute di norma mediante videoconferenza se sono soddisfatte le condizioni tecniche e in termini di spazio.

Alle sessioni, alle sedute e alle udienze non tenute in videoconferenza, la distanza da altre persone deve essere di almeno due metri, tutti devono indossare dispositivi di protezione e l'aula deve essere disinfettata.

2.3. Partecipazione del pubblico all'udienza principale

Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione virale, di proteggere la salute e la vita umana, di assicurare il funzionamento degli organi giurisdizionali e garantire l'esercizio dei diritti e degli obblighi, un giudice o il giudice che presiede può escludere temporaneamente il pubblico dall'intera udienza principale o da parte di essa.

2.4. Altre misure

Altre misure sono inoltre stabilite per tutti gli organi giurisdizionali dal presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia e per un ciascun singolo organo giurisdizionale dal presidente di tale organo.

Validità dell'ordinanza e altre misure

L'ordinanza e le altre misure stabilite sulla base dell'ordinanza resteranno in vigore fino alla revoca annunciata pubblicamente da parte del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'autorità centrale per il Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e per il Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (ministero della Giustizia) ha istituito un sistema di telelavoro. Di conseguenza si raccomanda di trasmettere comunicazioni il più possibile tramite posta elettronica, anziché posta cartacea, al seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestragp.mp@gov.si. In ragione di queste circostanze particolari, la trasmissione di richieste in formato cartaceo agli organi giurisdizionali competenti può essere ritardata.

Il ministero del Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità, l'autorità centrale ai sensi del Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ha istituito un sistema di telelavoro, riducendo al minimo la presenza fisica presso i luoghi di lavoro. Alla luce della situazione attuale e finché essa persiste, l'autorità centrale non può garantire il normale trattamento di tutte le richieste in arrivo. Il trattamento delle domande in arrivo può essere garantito soltanto se tali domande vengono ricevute tramite posta elettronica all'indirizzo: Il link si apre in una nuova finestragp.mddsz@gov.si. L'autorità centrale incoraggia fortemente a tenere tutte le comunicazioni utilizzando mezzi elettronici. Le richieste in uscita verranno inviate esclusivamente con mezzi elettronici.

Il Fondo pubblico per le borse di studio, lo sviluppo, la disabilità e le obbligazioni alimentari della Repubblica di Slovenia, l'autorità centrale ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio sta attualmente operando in telelavoro da casa. Di conseguenza, l'autorità centrale apprezzerebbe se le comunicazioni venissero inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrajpsklad@jps-rs.si. Anche l'autorità centrale comunicherà e invierà richieste tramite posta elettronica.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Legge approvata il 2 aprile: differimento dell'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza e di avviare la procedura di liquidazione coatta se l'insolvenza è dovuta alla crisi causata dalla COVID.

Presunzione relativa di insolvenza collegata alla pandemia di COVID se il governo o le autorità locali menzionano l'attività dell'impresa in un elenco. In assenza di una tale presunzione, occorre fornire prova del fatto che l'insolvenza è dovuta all'epidemia.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Se l'impresa viene dichiarata insolvente a causa dell'epidemia e laddove richiesto dai creditori, il termine per il conseguimento della ristrutturazione (o per chiudere la procedura di insolvenza) viene prorogato di 4 mesi.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Per quanto concerne l'esecuzione, i procedimenti di esecuzione sono sospesi. Dopo l'entrata in vigore della modifica gli organi giurisdizionali saranno altresì in grado di emettere titoli esecutivi e assicurativi e di notificarli ai clienti nei casi non urgenti il cui esame è iniziato prima dell'introduzione delle misure a causa dell'epidemia. In questi casi, per i procedimenti di esecuzione che sono stati sospesi o rinviati durante l'epidemia, le parti non saranno tenute a rispondere immediatamente, dato che le scadenze non decorrono nei casi non urgenti e la base giuridica secondo la quale l'esecuzione è ancora in vigore (fatta eccezione per i casi urgenti, quali il recupero di obbligazioni alimentari) continuerà ad essere in vigore. Naturalmente, ciò non significa che la parte che intenda rispondere non possa farlo.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

I casi di insolvenza (ad eccezione delle vendite all'asta) sono stati inizialmente classificati come urgenti (dal 13 marzo) e successivamente come non urgenti (dal 31 marzo), il che significa che le udienze sono state cancellate.

Durante l'epidemia un organo giurisdizionale competente per le procedure concorsuali non avvierà una procedura di insolvenza (alcune eccezioni sono possibili per i lavoratori il cui contratto di lavoro è stato risolto a causa dell'epidemia).

Il nuovo regime proposto mediante la legge sulla COVID-19 approvata il 29 aprile, per la durata dell'epidemia, consente alle parti coinvolte in procedure di insolvenza di presentare una propria istanza o dichiarazione o un proprio documento oltre la scadenza del termine previsto qualora il motivo del ritardo sia la pandemia di COVID-19 e l'organo giurisdizionale non si sia ancora pronunciato; tale presentazione tardiva viene comunque considerata e non respinta dall'organo giurisdizionale dopo la scadenza. Tale base giuridica di intervento, che allenta la rigorosità e l'irreversibilità degli atti nelle procedure di insolvenza, costituirà altresì una circostanza importante nell'eventuale valutazione da parte del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia ai fini della determinazione delle procedure di insolvenza riconosciute come urgenti.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

È stata introdotta un'ulteriore presunzione inconfutabile: se il datore di lavoro beneficia di misure speciali collegate alla pandemia di COVID per proteggere gli stipendi dei lavoratori, questi ultimi dovranno essere pagati entro 1 mese al più tardi. In caso contrario, il datore di lavoro è considerato insolvente. La misura è in vigore fino a 4 mesi dopo la cessazione delle misure speciali.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Per quanto concerne il credito, i pagamenti sono differiti (disposizione specifica).

Tutte le entrate ottenute dalla legislazione speciale per la COVID sono escluse da provvedimenti di esecuzione in materia fiscale e civile (incluso il fallimento personale).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Slovacchia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Termini di legge, procedimenti di esecuzione, tassi d'interesse legali

La Il link si apre in una nuova finestralegge n. 62/2020 concernente determinate misure straordinarie in relazione alla pandemia di COVID-19 e a misure nel settore della giustizia (di seguito: "legge COVID") è stata modificata il 19 gennaio 2021. La legge introduceva misure restrittive e altre misure che necessitavano di una base giuridica regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 8 modificato della legge COVID, la decorrenza dei termini e delle scadenze di legge in materie disciplinate dal diritto privato è stata provvisoriamente sospesa (fino al 28 febbraio 2021) o, in casi specifici, è stata prevista una deroga.

Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, lo stesso vale per i termini processuali che le parti sono tenute a osservare durante i procedimenti. Se non è possibile prorogare un termine a causa di una minaccia per la vita umana, la salute, la sicurezza, la libertà o un rischio di danno sostanziale, il giudice può decidere di non applicare tale disposizione e mantenere il termine di legge.

Le disposizioni relative ai tassi di interesse legali non sono state modificate.

Le disposizioni restrittive della legge COVID si applicheranno solo per un tempo limitato (fino al 28 febbraio 2021).

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

L'articolo 3 della legge COVID ha limitato il numero di casi in cui è necessario tenere le udienze in aula e ha posto dei limiti alla partecipazione del pubblico a occasioni eccezionali o emergenze. Se un'udienza è tenuta a porte chiuse, esiste un obbligo di legge di renderne disponibile una registrazione audio, che dovrebbe essere accessibile il più presto possibile successivamente all'udienza.

La legge modificata contiene nuovi orientamenti destinati ai giudici emessi dal ministero della Giustizia (aggiornati il 3 novembre 2020) che impongono agli organi giurisdizionali di:

  • tenere le udienze nella misura necessaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge COVID, ossia tenere le udienze secondo le procedure appropriate (in tutti i casi);
  • rispettare i decreti attuativi dell'autorità di sanità pubblica e delle autorità sanitarie regionali durante la tenuta delle udienze;
  • garantire il rispetto delle norme sanitarie, quali il ricorso al disinfettante per le mani e alle maschere;
  • sforzarsi di utilizzare le attrezzature per la videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge COVID.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

La legge COVID non ha introdotto restrizioni specifiche nel settore della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, tuttavia in questi casi si applicano restrizioni generali.

Le autorità centrali possono introdurre il telelavoro ma deve essere garantito il loro funzionamento normale e le domande devono essere trattate tempestivamente.

In mancanza di un mezzo elettronico sicuro per l'invio della corrispondenza, il ricorso alla posta elettronica è ammesso solo in alcuni casi. Inoltre, il ricorso alla posta elettronica comporta un rischio per la sicurezza e il rischio di fuga di dati personali sensibili. Risulta altresì problematico l'ottenimento di una prova di consegna/notifica dei documenti. La Slovacchia si rallegrerebbe di un approccio uniforme a livello di UE che soddisfi i criteri della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Le domande a carattere generale possono essere inviate alle autorità centrali via posta elettronica a:

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

La legge n. 62/2020 concernente determinate misure straordinarie in relazione alla pandemia di COVID-19 e a misure nel settore della giustizia (di seguito: "legge Covid") è entrata in vigore il 27 marzo. Ai sensi dell'articolo 4 di tale legge, il termine cui è soggetto il debitore per la presentazione di un'istanza di fallimento è stato prolungato da 30 a 60 giorni. Questo si applica solo a un test di bilancio in quanto il debitore è tenuto a presentare istanza di fallimento esclusivamente su tale base.

Le disposizioni restrittive della legge COVID si applicano solo per un tempo limitato [(fino) al 30 aprile 2020] ma possono essere prorogate in futuro (per modificare la legge sarà necessario l'accordo del governo e del parlamento).

La legge COVID è stata modificata e integrata dallo strumento per la protezione temporanea degli imprenditori (articolo 8 e seguenti della legge COVID), con effetto a decorrere dal 12 maggio 2020.

Lo scopo della protezione temporanea è quello di creare un quadro a tempo limitato con misure per sostenere una gestione efficace delle conseguenze negative per le imprese della diffusione della pericolosa e contagiosa COVID-19.

Gli imprenditori indebitati non sono obbligati a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento solo se hanno fatto domanda di protezione temporanea e se questa è stata concessa dal giudice. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge COVID, gli imprenditori sotto protezione temporanea non sono tenuti a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento per quanto attiene alle loro attività finché godono di tale protezione temporanea; lo stesso vale per le persone fisiche tenute a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento a nome di un imprenditore. I debitori possono tuttavia chiedere la protezione temporanea solo se non risultavano insolventi al 12 marzo 2020 e se, alla data della domanda, non vi erano motivi di scioglimento e il debitore non era interessato da una dichiarazione di fallimento o da un permesso di ristrutturazione.

In origine, la protezione temporanea doveva essere concessa fino al 1° ottobre 2020 (articolo 18 della legge COVID), tuttavia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 da un decreto governativo.

Il progetto di legge conterrà disposizioni analoghe e, se approvato dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, produrrà effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La protezione derivata dalla sospensione dei procedimenti concorsuali avviati dai creditori può essere concessa solo ai debitori (imprenditori) sotto protezione temporanea (introdotta il 12 maggio 2020). A norma dell'articolo 17, comma 1, della legge COVID, sono sospesi i procedimenti relativi alla domanda di un creditore intesa a ottenere una dichiarazione di fallimento relativamente alle attività di imprenditore sotto protezione temporanea richiesta dopo il 12 marzo 2020; questo si applica anche alle domande dei creditori presentate durante il periodo di protezione temporanea. Sono inoltre sospese le procedure di insolvenza avviate su richiesta del creditore presentata dopo il 12 marzo 2020.

Il progetto di legge dispone che durante il periodo di protezione temporanea non è possibile pronunciare una decisione che avvia un procedimento concorsuale contro un imprenditore sotto protezione temporanea.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge Covid l'imposizione di un gravame o di un'ipoteca e l'esecuzione delle vendite giudiziarie sono temporaneamente vietate (fino al 31 maggio).

Gli imprenditori slovacchi le cui attività sono minacciate dalle misure COVID possono chiedere una decisione giudiziaria che produca effetti analoghi a quelli di una moratoria temporanea nei procedimenti di ristrutturazione (di seguito un elenco dettagliato degli effetti). Gli imprenditori (persone fisiche o giuridiche residenti o aventi la sede legale in Slovacchia) che non siano insolventi, che non svolgano illecitamente le loro attività e avverso i quali non siano state avviati procedimenti di esecuzione al 12 marzo 2020 possono chiedere una moratoria temporanea avvalendosi dell'apposito modulo (le imprese e i partenariati sono tenuti a compilare elettronicamente tale modulo, mentre il requisito non si applica alle persone fisiche). La moratoria produce effetti a decorrere dal momento in cui il giudice pronuncia la decisione che concede tale moratoria. Tali decisioni possono essere impugnate da chiunque dinanzi al giudice, il che comporta la risoluzione della moratoria. Il periodo di moratoria è limitato, al massimo fino al 1° ottobre 2020, salvo il caso in cui sia interrotto precedentemente.

La protezione temporanea dura fino al 31 dicembre 2020.

Tale nuovo tipo di moratoria ha effetti comparabili a quelli di una moratoria nel contesto delle procedure di ristrutturazione:

  • la sospensione dell'obbligo da parte di un debitore o della sua dirigenza di avviare una procedura di insolvenza, in caso di insolvenza;
  • i creditori non possono avviare una procedura di insolvenza per il loro debitore;
  • le procedure di esecuzione avviate dopo il 13 marzo sono sospese;
  • non possono essere imposti gravami su imprese o quote di imprese;
  • esistono restrizioni per quanto riguarda le compensazioni;
  • è sospesa la possibilità di risolvere i contratti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge COVID, per la durata della protezione temporanea sono sospesi i procedimenti di esecuzione avviati dopo il 12 marzo 2020 nei confronti di un imprenditore sotto protezione temporanea per onorare un credito derivante dalla sua attività imprenditoriale.

La legge COVID prevede anche un rinvio straordinario dell'esecuzione su richiesta del debitore interessato (articolo 3 bis), ma non oltre il 1° dicembre 2020.

Il progetto di legge (con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021) dispone che sebbene non sia sospesa, durante il periodo di protezione temporanea l'esecuzione non può interessare l'impresa, i beni mobili, i diritti o altre attività dell'impresa appartenente all'imprenditore sotto protezione temporanea, fatto salvo il caso in cui l'esecuzione riguarda il recupero di aiuti di Stato illegittimi.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge COVID, dopo la concessione della protezione temporanea (alla parte di un contratto) la controparte non può risolvere tale contratto, recedere da esso o rifiutarne l'esecuzione invocando un ritardo di esecuzione da parte dell'imprenditore sotto protezione temporanea, se il ritardo è intervenuto fra il 12 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge per causa di COVID, questo non è applicabile se la controparte mette direttamente a repentaglio il funzionamento dell'impresa. Questo non incide sul diritto della controparte di risolvere un contratto, di recedere o di rifiutarne l'esecuzione a causa di un ritardo nell'esecuzione da parte dell'imprenditore sotto protezione temporanea successivamente all'entrata in vigore dell'atto.

Ai sensi del progetto di legge sarà sospesa anche la possibilità di risolvere un contratto.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Ai sensi dell'articolo 1 della legge COVID, la decorrenza dei termini e delle scadenze di legge in materie disciplinate dal diritto privato è stata provvisoriamente sospesa o, in casi specifici, è stata prevista una deroga.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge COVID, lo stesso vale per i termini processuali che le parti di un procedimento devono rispettare. Se non è possibile prorogare un termine a causa di una minaccia per la vita umana, la salute, la sicurezza, la libertà o un rischio di danno sostanziale, il giudice può decidere di non applicare tale disposizione e mantenere il termine di legge.

Entrambe queste misure sono state applicate soltanto fino al 30 aprile.

La legge COVID dispone che, in caso di emergenza, i giudici tengano le udienze, le udienze principali e le udienze pubbliche solo se necessario. L'esigenza di tutelare la salute pubblica in questo periodo giustifica l'esclusione del pubblico dalle udienze, dalle udienze principali e dalle udienze pubbliche (articolo 3).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Se un imprenditore si trova sotto protezione temporanea, la decorrenza del termine di impugnazione è sospesa per la durata della protezione temporanea, al fine di prevenire la discriminazione a favore dei debitori.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

  • Aiuto finanziario per gli imprenditori/persone fisiche e per le piccole e medie imprese (possibilità di garanzie sui prestiti o pagamento di interessi su prestiti), ai sensi della legge n. 75/2020;
  • differimento dei pagamenti di prestiti ipotecari per i consumatori (9 mesi) ai sensi della legge n. 75/2020;
  • differimento dei pagamenti di prestiti per piccole e medie imprese ed imprenditori/persone fisiche (9 mesi) ai sensi della legge n. 75/2020;
  • differimento dei pagamenti per assicurazioni sanitarie, sociali e di vecchiaia per taluni datori di lavoro e imprenditori/persone fisiche (subordinatamente a un calo del reddito dovuto alle misure COVID-19) ai sensi della legge n. 68/2020;
  • proroga del termine per presentare una dichiarazione dei redditi ai sensi della legge n. 67/2020.
Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Finlandia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Non sono state introdotte modifiche ai termini legali per i procedimenti giudiziari nonostante la crisi in corso.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Gli organi giurisdizionali rimangono indipendenti. Tuttavia, l'Amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali fornisce orientamenti e consulenza a questi ultimi in merito alla loro gestione.

Tale Amministrazione ha fornito orientamenti che raccomandano agli organi giurisdizionali di continuare a esaminare i contenziosi, adottando misure precauzionali: ad esempio, la presenza fisica va limitata ai casi urgenti. Inoltre, l'Amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali ha consigliato a questi ultimi di tenere le udienze tramite videoconferenza o impiegando altri mezzi tecnologici disponibili e idonei. L'Amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali ha inoltre pubblicato pareri rivolti a tutti gli organi giurisdizionali in merito all'utilizzo di collegamenti da remoto durante un dibattimento. Tali pareri sono stati preparati esclusivamente in considerazione della situazione eccezionale attuale e non intendono modificare le politiche, istruzioni o raccomandazioni esistenti. Un impiego più efficace dei collegamenti da remoto mira a ridurre al minimo i rischi per la salute evitando assembramenti di più persone. Tali suggerimenti, così come gli orientamenti futuri sono consultabili Il link si apre in una nuova finestraa questo indirizzo.

Il 10 maggio 2020 i tribunali distrettuali finlandesi hanno sospeso l'esame di 1 431 contenziosi civili. Maggiori informazioni sono disponibili Il link si apre in una nuova finestraa questo indirizzo.

La popolazione è incoraggiata a gestire i contatti con gli organi giurisdizionali principalmente via telefono e posta elettronica.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita, tuttavia gli organi giurisdizionali danno la priorità ai casi in base alle risorse disponibili.

La maggior parte dei funzionari dell'autorità centrale finlandese che si occupano dei casi [regolamenti (CE) n. 2201/2003, n. 4/2009, n. 1393/2007 e n. 1206/2001] operano attualmente in telelavoro. È garantita una presenza limitata in ufficio per la gestione dei casi urgenti. La comunicazione tramite posta elettronica è raccomandata laddove possibile: Il link si apre in una nuova finestracentral.authority@om.fi e Il link si apre in una nuova finestramaintenance.ca@om.fi (esclusivamente per questioni di obbligazioni alimentari).

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La possibilità di dichiarare il debitore fallito sulla base di un'istanza presentata dal creditore è limitata dall'1.5.2020 al 31.1.2021. Preparazione di una proposta per concedere ai debitori più tempo per pagare a partire dall'1.2.2021.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

È stata modificata la legge sull'esecuzione al fine di facilitare la posizione del debitore dall'1.5.2020 al 30.4.2021.

Si provvederà a una modifica del periodo di pagamento e dei criteri per la concessione di mesi nei quali non sarà possibile procedere al pignoramento. Sarà riservato più tempo all'esecuzione di sfratti.
2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

-

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Invito alla responsabilità generale da parte dei creditori.

La Finlandia sta inoltre concentrando i propri sforzi nell'evitare il sovraindebitamento di privati e nuclei familiari.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Un massimale temporaneo per il tasso di interesse al 10% per i crediti al consumo, nonché per stabilire il divieto temporaneo della loro commercializzazione diretta sono in vigore dall'1.7.2020 al 31.12.2020. Preparazione di una proposta per prorogare queste misure temporanee.

È stato proposto di regolamentare temporaneamente i costi di recupero dei crediti diversi dai crediti al consumo e di limitare l'uso di cambiali per determinati debitori.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2023

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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza - Svezia

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Finora non sono state introdotte misure concernenti i procedimenti giudiziari.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Gli organi giurisdizionali svedesi, indipendenti dal governo, hanno adottato diverse misure per far fronte alla situazione attuale. In generale, sono state annullate più udienze del solito, principalmente in ragione della malattia delle parti, di avvocati e di testimoni. Gli organi giurisdizionali stanno ricorrendo maggiormente alla videoconferenza e alla conferenza telefonica. Le norme esistenti vengono utilizzate per svolgere le attività nel modo più sicuro ed efficace possibile.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

-

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Non è stata adottata alcuna misura specifica nel contesto del sistema giuridico.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

-

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Attenzione concentrata su misure economiche destinare a ridurre il rischio di ulteriori procedimenti di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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