Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Slovacchia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Termini di legge, procedimenti di esecuzione, tassi d'interesse legali

La legge n. 62/2020 concernente determinate misure straordinarie in relazione alla pandemia di COVID-19 e a misure nel settore della giustizia (di seguito: "legge COVID") è stata modificata il 19 gennaio 2021. La legge introduceva misure restrittive e altre misure che necessitavano di una base giuridica regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 8 modificato della legge COVID, la decorrenza dei termini e delle scadenze di legge in materie disciplinate dal diritto privato è stata provvisoriamente sospesa (fino al 28 febbraio 2021) o, in casi specifici, è stata prevista una deroga.

Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, lo stesso vale per i termini processuali che le parti sono tenute a osservare durante i procedimenti. Se non è possibile prorogare un termine a causa di una minaccia per la vita umana, la salute, la sicurezza, la libertà o un rischio di danno sostanziale, il giudice può decidere di non applicare tale disposizione e mantenere il termine di legge.

Le disposizioni relative ai tassi di interesse legali non sono state modificate.

Le disposizioni restrittive della legge COVID si applicheranno solo per un tempo limitato (fino al 28 febbraio 2021).

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

L'articolo 3 della legge COVID ha limitato il numero di casi in cui è necessario tenere le udienze in aula e ha posto dei limiti alla partecipazione del pubblico a occasioni eccezionali o emergenze. Se un'udienza è tenuta a porte chiuse, esiste un obbligo di legge di renderne disponibile una registrazione audio, che dovrebbe essere accessibile il più presto possibile successivamente all'udienza.

La legge modificata contiene nuovi orientamenti destinati ai giudici emessi dal ministero della Giustizia (aggiornati il 3 novembre 2020) che impongono agli organi giurisdizionali di:

  • tenere le udienze nella misura necessaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge COVID, ossia tenere le udienze secondo le procedure appropriate (in tutti i casi);
  • rispettare i decreti attuativi dell'autorità di sanità pubblica e delle autorità sanitarie regionali durante la tenuta delle udienze;
  • garantire il rispetto delle norme sanitarie, quali il ricorso al disinfettante per le mani e alle maschere;
  • sforzarsi di utilizzare le attrezzature per la videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge COVID.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

La legge COVID non ha introdotto restrizioni specifiche nel settore della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, tuttavia in questi casi si applicano restrizioni generali.

Le autorità centrali possono introdurre il telelavoro ma deve essere garantito il loro funzionamento normale e le domande devono essere trattate tempestivamente.

In mancanza di un mezzo elettronico sicuro per l'invio della corrispondenza, il ricorso alla posta elettronica è ammesso solo in alcuni casi. Inoltre, il ricorso alla posta elettronica comporta un rischio per la sicurezza e il rischio di fuga di dati personali sensibili. Risulta altresì problematico l'ottenimento di una prova di consegna/notifica dei documenti. La Slovacchia si rallegrerebbe di un approccio uniforme a livello di UE che soddisfi i criteri della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Le domande a carattere generale possono essere inviate alle autorità centrali via posta elettronica a:

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

La legge n. 62/2020 concernente determinate misure straordinarie in relazione alla pandemia di COVID-19 e a misure nel settore della giustizia (di seguito: "legge Covid") è entrata in vigore il 27 marzo. Ai sensi dell'articolo 4 di tale legge, il termine cui è soggetto il debitore per la presentazione di un'istanza di fallimento è stato prolungato da 30 a 60 giorni. Questo si applica solo a un test di bilancio in quanto il debitore è tenuto a presentare istanza di fallimento esclusivamente su tale base.

Le disposizioni restrittive della legge COVID si applicano solo per un tempo limitato [(fino) al 30 aprile 2020] ma possono essere prorogate in futuro (per modificare la legge sarà necessario l'accordo del governo e del parlamento).

La legge COVID è stata modificata e integrata dallo strumento per la protezione temporanea degli imprenditori (articolo 8 e seguenti della legge COVID), con effetto a decorrere dal 12 maggio 2020.

Lo scopo della protezione temporanea è quello di creare un quadro a tempo limitato con misure per sostenere una gestione efficace delle conseguenze negative per le imprese della diffusione della pericolosa e contagiosa COVID-19.

Gli imprenditori indebitati non sono obbligati a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento solo se hanno fatto domanda di protezione temporanea e se questa è stata concessa dal giudice. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge COVID, gli imprenditori sotto protezione temporanea non sono tenuti a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento per quanto attiene alle loro attività finché godono di tale protezione temporanea; lo stesso vale per le persone fisiche tenute a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento a nome di un imprenditore. I debitori possono tuttavia chiedere la protezione temporanea solo se non risultavano insolventi al 12 marzo 2020 e se, alla data della domanda, non vi erano motivi di scioglimento e il debitore non era interessato da una dichiarazione di fallimento o da un permesso di ristrutturazione.

In origine, la protezione temporanea doveva essere concessa fino al 1° ottobre 2020 (articolo 18 della legge COVID), tuttavia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 da un decreto governativo.

Il progetto di legge conterrà disposizioni analoghe e, se approvato dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, produrrà effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La protezione derivata dalla sospensione dei procedimenti concorsuali avviati dai creditori può essere concessa solo ai debitori (imprenditori) sotto protezione temporanea (introdotta il 12 maggio 2020). A norma dell'articolo 17, comma 1, della legge COVID, sono sospesi i procedimenti relativi alla domanda di un creditore intesa a ottenere una dichiarazione di fallimento relativamente alle attività di imprenditore sotto protezione temporanea richiesta dopo il 12 marzo 2020; questo si applica anche alle domande dei creditori presentate durante il periodo di protezione temporanea. Sono inoltre sospese le procedure di insolvenza avviate su richiesta del creditore presentata dopo il 12 marzo 2020.

Il progetto di legge dispone che durante il periodo di protezione temporanea non è possibile pronunciare una decisione che avvia un procedimento concorsuale contro un imprenditore sotto protezione temporanea.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge Covid l'imposizione di un gravame o di un'ipoteca e l'esecuzione delle vendite giudiziarie sono temporaneamente vietate (fino al 31 maggio).

Gli imprenditori slovacchi le cui attività sono minacciate dalle misure COVID possono chiedere una decisione giudiziaria che produca effetti analoghi a quelli di una moratoria temporanea nei procedimenti di ristrutturazione (di seguito un elenco dettagliato degli effetti). Gli imprenditori (persone fisiche o giuridiche residenti o aventi la sede legale in Slovacchia) che non siano insolventi, che non svolgano illecitamente le loro attività e avverso i quali non siano state avviati procedimenti di esecuzione al 12 marzo 2020 possono chiedere una moratoria temporanea avvalendosi dell'apposito modulo (le imprese e i partenariati sono tenuti a compilare elettronicamente tale modulo, mentre il requisito non si applica alle persone fisiche). La moratoria produce effetti a decorrere dal momento in cui il giudice pronuncia la decisione che concede tale moratoria. Tali decisioni possono essere impugnate da chiunque dinanzi al giudice, il che comporta la risoluzione della moratoria. Il periodo di moratoria è limitato, al massimo fino al 1° ottobre 2020, salvo il caso in cui sia interrotto precedentemente.

La protezione temporanea dura fino al 31 dicembre 2020.

Tale nuovo tipo di moratoria ha effetti comparabili a quelli di una moratoria nel contesto delle procedure di ristrutturazione:

  • la sospensione dell'obbligo da parte di un debitore o della sua dirigenza di avviare una procedura di insolvenza, in caso di insolvenza;
  • i creditori non possono avviare una procedura di insolvenza per il loro debitore;
  • le procedure di esecuzione avviate dopo il 13 marzo sono sospese;
  • non possono essere imposti gravami su imprese o quote di imprese;
  • esistono restrizioni per quanto riguarda le compensazioni;
  • è sospesa la possibilità di risolvere i contratti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge COVID, per la durata della protezione temporanea sono sospesi i procedimenti di esecuzione avviati dopo il 12 marzo 2020 nei confronti di un imprenditore sotto protezione temporanea per onorare un credito derivante dalla sua attività imprenditoriale.

La legge COVID prevede anche un rinvio straordinario dell'esecuzione su richiesta del debitore interessato (articolo 3 bis), ma non oltre il 1° dicembre 2020.

Il progetto di legge (con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021) dispone che sebbene non sia sospesa, durante il periodo di protezione temporanea l'esecuzione non può interessare l'impresa, i beni mobili, i diritti o altre attività dell'impresa appartenente all'imprenditore sotto protezione temporanea, fatto salvo il caso in cui l'esecuzione riguarda il recupero di aiuti di Stato illegittimi.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge COVID, dopo la concessione della protezione temporanea (alla parte di un contratto) la controparte non può risolvere tale contratto, recedere da esso o rifiutarne l'esecuzione invocando un ritardo di esecuzione da parte dell'imprenditore sotto protezione temporanea, se il ritardo è intervenuto fra il 12 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge per causa di COVID, questo non è applicabile se la controparte mette direttamente a repentaglio il funzionamento dell'impresa. Questo non incide sul diritto della controparte di risolvere un contratto, di recedere o di rifiutarne l'esecuzione a causa di un ritardo nell'esecuzione da parte dell'imprenditore sotto protezione temporanea successivamente all'entrata in vigore dell'atto.

Ai sensi del progetto di legge sarà sospesa anche la possibilità di risolvere un contratto.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Ai sensi dell'articolo 1 della legge COVID, la decorrenza dei termini e delle scadenze di legge in materie disciplinate dal diritto privato è stata provvisoriamente sospesa o, in casi specifici, è stata prevista una deroga.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge COVID, lo stesso vale per i termini processuali che le parti di un procedimento devono rispettare. Se non è possibile prorogare un termine a causa di una minaccia per la vita umana, la salute, la sicurezza, la libertà o un rischio di danno sostanziale, il giudice può decidere di non applicare tale disposizione e mantenere il termine di legge.

Entrambe queste misure sono state applicate soltanto fino al 30 aprile.

La legge COVID dispone che, in caso di emergenza, i giudici tengano le udienze, le udienze principali e le udienze pubbliche solo se necessario. L'esigenza di tutelare la salute pubblica in questo periodo giustifica l'esclusione del pubblico dalle udienze, dalle udienze principali e dalle udienze pubbliche (articolo 3).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Se un imprenditore si trova sotto protezione temporanea, la decorrenza del termine di impugnazione è sospesa per la durata della protezione temporanea, al fine di prevenire la discriminazione a favore dei debitori.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

  • Aiuto finanziario per gli imprenditori/persone fisiche e per le piccole e medie imprese (possibilità di garanzie sui prestiti o pagamento di interessi su prestiti), ai sensi della legge n. 75/2020;
  • differimento dei pagamenti di prestiti ipotecari per i consumatori (9 mesi) ai sensi della legge n. 75/2020;
  • differimento dei pagamenti di prestiti per piccole e medie imprese ed imprenditori/persone fisiche (9 mesi) ai sensi della legge n. 75/2020;
  • differimento dei pagamenti per assicurazioni sanitarie, sociali e di vecchiaia per taluni datori di lavoro e imprenditori/persone fisiche (subordinatamente a un calo del reddito dovuto alle misure COVID-19) ai sensi della legge n. 68/2020;
  • proroga del termine per presentare una dichiarazione dei redditi ai sensi della legge n. 67/2020.
Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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