Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Romania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Secondo il decreto sullo stato di emergenza n. 195/2020 e il decreto per la proroga dello stato di emergenza n. 250/2020, durante lo stato di emergenza i termini perentori e di prescrizione non iniziano a decorrere o sono sospesi se in decorrenza.

Sospensione dei termini per la presentazione di ricorsi.

Lo stato di emergenza è cessato il 15 maggio 2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Lo stato di emergenza è stato dichiarato il 16 marzo, con misure specifiche relative all'organizzazione del sistema giudiziario descritte di seguito.

L'attività giudiziaria in materia civile è sospesa, salvo casi urgenti, determinati dalla decisione n. 417/24.3.2020 del Consiglio superiore della magistratura;

le decisioni continuano ad essere redatte, così come le registrazioni di atti presentati dalle parti.

Il ricorso alla videoconferenza è incoraggiato, anche attraverso rogatoria, così come le udienze chiuse al pubblico, laddove la situazione lo consenta.

Tutti i documenti presentati dalle parti vengono inviati agli organi giurisdizionali con mezzi elettronici: è consentita un'eccezione quando tali soggetti non dispongono di detti mezzi.

I trasferimenti di fascicoli da un organo giurisdizionale a un altro avvengono con mezzi elettronici; anche la notificazione o comunicazione di atti giudiziari alle parti avviene allo stesso modo.

Laddove la giuria non possa essere completata, è consentita la delega di giudici da un'altra divisione dell'organo giurisdizionale.

Dopo il 15 maggio 2020 (fine dello stato di emergenza), per quanto concerne tutti i contenziosi civili, i procedimenti giudiziari riprenderanno d'ufficio. Entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, gli organi giurisdizionali adotteranno le misure idonee per riprogrammare le udienze e convocare le parti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Parte del personale del ministero della Giustizia è autorizzato a lavorare da casa. La cooperazione giudiziaria in materia civile subirà ripercussioni per un periodo di tempo imprevedibile. Al fine di ridurre al minimo i ritardi, è fortemente incoraggiato il ricorso alla comunicazione elettronica di richieste di cooperazione giudiziaria all'autorità centrale. I documenti inviati in copia cartacea verranno elaborati con ritardi significativi.

A norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti e l'assunzione delle prove, il ministero della Giustizia agisce in veste di autorità di trasmissione/ricezione in casi eccezionali. Tutte le richieste (notificazione o comunicazione di atti, assunzione di prove, casi concernenti obbligazioni alimentari, casi di sottrazione di minori, ecc.) sono attualmente trattate dal ministero della Giustizia come d'abitudine, senza l'assegnazione di priorità.

È possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

A partire dalla fine dello stato di emergenza (15 maggio 2020), in generale, il ministero della Giustizia, in veste di autorità centrale, svolgerà tutte le sue attività analogamente a quanto fatto durante lo stato di emergenza.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Le procedure di insolvenza durante lo stato di emergenza sono soggette alle disposizioni generali relative alla sospensione d'ufficio di tutte le attività giudiziarie nelle cause civili, fatta eccezione per quelle estremamente urgenti che non possono essere rinviate. L'obbligo del debitore di presentare un'istanza di apertura della procedura di insolvenza è sospeso, dato che durante lo stato di emergenza si applica una moratoria generale a tutte le scadenze in materia civile, compreso il periodo di 30 giorni entro il quale il debitore è tenuto a presentare una tale istanza.

Durante lo stato di allerta non si applicano le disposizioni giuridiche che disciplinano l'obbligo del debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza. Fino alla cessazione dello stato di allerta, la procedura può essere aperta su richiesta del debitore se quest'ultimo decide di presentare l'istanza.

Tale norma temporanea si applica ai debitori insolventi o divenuti insolventi durante lo stato di allerta. La Romania è in stato di allerta da metà maggio, dopo la fine dello stato di emergenza.
2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Un creditore continua ad avere il diritto di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, tuttavia una tale procedura potrà essere avviata soltanto una volta cessato lo stato di emergenza.

La procedura di insolvenza può essere aperta per un credito di 50 000 lei (circa 10 200 EUR), in quanto la soglia sia per i creditori che per i debitori è stata aumentata rispetto ai precedenti 40 000 lei.

I creditori possono presentare istanze per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dei debitori che hanno interrotto la loro attività in tutto o in parte durante lo stato di emergenza o di allerta solo dopo aver fatto un ragionevole tentativo di concludere un accordo di pagamento, comprovato da documenti scambiati tra le parti con qualsiasi mezzo, anche elettronico.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

I crediti di bilancio (fiscali e di altro tipo, fatta eccezione per quelli derivanti da decisioni in materia penale) che diventano esigibili durante lo stato di emergenza non possono essere oggetto di esecuzione durante tale periodo e per 30 giorni in seguito alla sua cessazione. Inoltre, dopo l'istituzione dello stato di emergenza, i provvedimenti di esecuzione per i crediti di bilancio sono stati sospesi o non applicati, fatta eccezione per le domande relative a procedimenti penali.

I procedimenti di esecuzione / esecuzione forzata in materia civile continuano solo se è possibile rispettare le norme in materia di disciplina sanitaria.

Restano in vigore le misure temporanee relative all'esecuzione dei crediti fiscali introdotte durante lo stato di emergenza. La sospensione dell'esecuzione dei crediti fiscali è applicabile fino al 25 dicembre e per un periodo successivo di 30 giorni.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Al fine di preservare le relazioni contrattuali delle PMI che sono state chiuse o le cui attività sono state temporaneamente sospese (dalle autorità) durante lo stato di emergenza (ad esempio, ristoranti, hotel), è previsto un obbligo specifico di provare a rinegoziare il contratto prima di sospenderlo/risolverlo per cause di forza maggiore.

In determinate condizioni, le PMI che sono state chiuse o le cui attività sono state temporaneamente sospese dalle autorità durante lo stato di emergenza beneficiano nel contesto della loro relazione contrattuale di una presunzione di esistenza di cause di forza maggiore. Tale presunzione è confutabile mediante qualsiasi mezzo di prova.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Durante lo stato di emergenza, i termini sostanziali e procedurali non decorrono/sono sospesi. L'attività giudiziaria relativa alle cause pendenti proseguirà soltanto nei casi estremamente urgenti che non possono essere rinviati (le Corti di appello stabiliscono un elenco di tali cause per tutti gli organi giurisdizionali competenti al riguardo). Gli organi giurisdizionali possono fissare termini brevi e, se possibile, tenere l'udienza mediante videoconferenza.

Nel contesto delle procedure di insolvenza pendenti al 16 marzo, l'attività giudiziaria viene sospesa d'ufficio e vengono esaminate soltanto le cause estremamente urgenti (sospensione temporanea dei provvedimenti di esecuzione nei confronti del debitore fino all'adozione di una decisione sull'apertura della procedura di insolvenza su richiesta del debitore nonché di altre azioni che possono essere decise in assenza delle parti). Nei procedimenti giudiziari di ricorso contro le decisioni del giudice preposto alla gestione del fallimento, taluni provvedimenti esecutivi possono essere sospesi (decisioni di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore o di avvio di procedure semplificate di fallimento/ procedure concorsuali possono comunque essere sospese dalle corti di appello). L'attività degli amministratori/liquidatori giudiziari nel contesto delle procedure pendenti continua, se possibile, rispettando le prescrizioni in materia sanitaria.

In data 15 maggio 2020 è stato revocato lo stato di emergenza. Di conseguenza, per quanto riguarda tutti i contenziosi civili, i procedimenti giudiziari riprenderanno d'ufficio. Entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, gli organi giurisdizionali adotteranno le misure idonee per riprogrammare le udienze e convocare le parti.

Con il ministero della Giustizia che agisce in veste di autorità centrale, tutte le attività saranno svolte secondo le linee generali attuate durante lo stato di emergenza.

La legge n. 120 del 9 luglio 2020 che attua la legge n. 304/2004 in materia di organizzazione giudiziaria. Prevede all'articolo 111 che durante lo stato di emergenza l'attività giudiziaria possa proseguire solo in situazioni eccezionali, di particolare urgenza, debitamente giustificate, riguardanti la tutela dei rapporti familiari e i provvedimenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica di Romania.

Le procedure che si svolgeranno per ciascuna categoria di organi giurisdizionali saranno stabilite, in modo esaustivo, solo dal Consiglio superiore della magistratura, previa consultazione dei collegi gestionali delle corti d'appello rispettivamente per le corti d'appello, i tribunali e i giudici del Collegio dell'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia. Durante lo stato di emergenza i termini procedurali e i termini di prescrizione non iniziano a decorrere e, se hanno iniziato a decorrere, devono essere sospesi.

Un disegno di legge recentemente adottato dal governo (19.11.2020) prevede la possibilità di limitare l'attività giudiziaria di un organo giurisdizionale, in parte o in toto, per motivi legati alla pandemia di COVID-19. Fintanto che è in vigore una restrizione, che potrebbe durare non più di 14 giorni, l'attività giudiziaria prosegue per le procedure di massima emergenza ed è rinviata a norma di legge per le altre. Nelle prossime settimane il disegno di legge sarà discusso in Parlamento e, se adottato, tale provvedimento sarà applicabile durante lo stato di allerta e nei 30 giorni successivi.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Con la ripresa dell'attività giudiziaria dopo la fine dello stato di emergenza a metà maggio, sono stati adottati provvedimenti temporanei, applicabili alle procedure di pre-insolvenza e insolvenza pendenti; alcune fasi e termini procedurali sono stati prorogati a norma di legge (il periodo per la redazione della proposta di concordato preventivo e la discussione di tale proposta con i creditori è stato prorogato di 60 giorni e l'esecuzione del concordato di 2 mesi; il periodo di osservazione e il termine per la presentazione di un piano di ristrutturazione sono stati prorogati di 3 mesi; il periodo di ristrutturazione giudiziaria è stato prorogato di due mesi), sono stati regolamentati nuovi diritti in relazione alla pandemia di COVID-19 (i debitori avevano un termine di 3 mesi per presentare un piano di ristrutturazione modificato se, a seguito della pandemia di COVID-19, le prospettive di ripresa erano cambiate).

I debitori hanno beneficiato di una sospensione di 2 mesi del piano di ristrutturazione in caso di interruzione totale della loro attività per effetto della pandemia di COVID-19.

La durata massima del piano di ristrutturazione è stata estesa da 3 a 4 anni, con possibilità di proroga di un altro anno, senza che l'esecuzione del piano superi i 5 anni.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Finora sono state adottate misure complementari per ridurre la pressione in termini di liquidità finanziaria, come la possibilità di posticipare determinati impegni di pagamento (rate di crediti od obbligazioni fiscali) che diventano esigibili durante lo stato di emergenza, e che dovrebbero mitigare alcuni degli effetti negativi della pandemia sulla solvibilità degli imprenditori.

Sono state adottate altre misure economiche quali i prestiti agevolati a favore delle PMI, compresi i prestiti garantiti dallo Stato al 90 %, e altre misure di protezione sociale.

Durante lo stato di emergenza, le PMI che sono state chiuse o le cui attività sono state temporaneamente sospese dalle autorità possono posticipare il pagamento dell'affitto e delle utenze per la propria sede.

Saranno presto in vigore disposizioni speciali temporanee per lo svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti/dei soci delle imprese durante lo stato di emergenza.

A partire dal 30 marzo 2020, i debitori possono chiedere ai creditori di sospendere l'obbligo di pagamento, per un periodo compreso tra 1 e 9 mesi ma non oltre il 31.12.2020 (ordinanza d'urgenza del governo n. 37/2020).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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