Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Lo stato di emergenza è stato dichiarato tra il 19.3.2020 e il 2.5.2020

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Decreto n.º 14-A/2020
  • Decreto n.º 17-A/2020
  • Decreto n.º 2-A/20
  • Decreto n.º 2-B/20
  • Legge n. 1-A/20, come modificata
  • Decreto-legge n. 10-A/20 come modificato.

Ha fatto seguito lo stato di calamità dichiarato tra il 3.5.2020 e il 30.6.2020

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Risoluzione n. 33-A/20
  • Risoluzione n. 33-C/20
  • Risoluzione n. 38/20
  • Risoluzione n. 40-A/20
  • Risoluzione n. 43-B/20
  • Risoluzione n. 51-A/20
  • Legge n. 1-A/20, come modificata
  • Decreto-legge n. 10-A/20 come modificato.

Lo stato di calamità è stato nuovamente dichiarato tra il 15.10.2020 e l'8.11.2020

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Risoluzione n. 88-A/20
  • Risoluzione n. 92-A/20
  • Risoluzione n. 96-B/20

Ha fatto seguito lo stato di emergenza dichiarato tra il 9.11.2020 e il 30.4.2021

La legislazione più importante adottata in tale periodo è stata:

  • Decreto n.º 51-U/20
  • Decreto n.º 59-A/20
  • Decreto n.º 61-A/20
  • Decreto n.º 66-A/20
  • Decreto n.º 59-A/20
  • Decreto n.º 6-A/21
  • Decreto n.º 6-B/21
  • Decreto n.º 9-A/21
  • Decreto n.º 11-A/21
  • Decreto n.º 21-A/21
  • Decreto n.º 25-A/21
  • Decreto n.º 31-A/21
  • Decreto n.º 41-A/21

Conseguenza del regime sui termini procedurali

Durante lo stato di emergenza come durante lo stato di calamità il regime giuridico delle scadenze e dei termini giudiziari è stato essenzialmente il seguente, conformemente a quanto disposto all'articolo 7 della legge n. 1-A/20 nella sua versione consolidata:

  • nei procedimenti giudiziari non urgenti, i termini sono sospesi entro un periodo che dovrà essere concluso con decreto-legge;
  • i procedimenti giudiziari urgenti si svolgono senza la sospensione di termini o atti;
  • i termini perentori e quelli di prescrizione sono sospesi;
  • sono sospesi lo sfratto di locatari e l'esecuzione di ipoteche iscritte su abitazioni private;
  • i termini fissati per i debitori per la presentazione di istanze di apertura di una procedura di insolvenza sono sospesi;
  • gli atti nei procedimenti di esecuzione, compresi i provvedimenti di esecuzione, sono sospesi fatto salvo il caso in cui ciò provochi danni irreparabili o metta in pericolo il sostentamento del creditore;
  • l'articolo 15 del decreto-legge n. 10-A/20 prevede che in caso di chiusura di un organo giurisdizionale, in una determinata area, per decisione delle autorità a causa della pandemia, i termini procedurali sono sospesi (ciò è accaduto in pochi casi e per un periodo limitato di tempo).
  • La sospensione dei termini giudiziari è cessata il 3 giugno 2020 (articolo 8 della legge n. 16/2020 che abroga l'articolo 7 della legge n. 1-A/2020).
  • Per quanto riguarda la notifica o la comunicazione degli atti, la firma della relata di notifica da parte del destinatario è stata sospesa e sostituita da altri mezzi adeguati d'identificazione e d'indicazione della data nella quale la notifica o la comunicazione è stata effettuata (legge n. 10/2020).
  • La sospensione dei termini giudiziari è cessata il 3 giugno 2020 (articolo 8 della legge n. 16/2020 che abroga l'articolo 7 della legge n. 1-A/2020).
  • In seguito, la legge n. 4-B/2021 ha stabilito un nuovo periodo di sospensione dei termini giudiziari, con un regime giuridico identico al precedente, mediante l'articolo 6.B, aggiunto alla legge n. 1-A/20;
  • la sospensione dei termini giudiziari è cessata il 6.4.2021, con la legge n. 13-B/2021;
  • ad oggi (maggio 2021) si mantiene il regime processuale eccezionale e transitorio previsto all'articolo 6.E della legge 1-A/2020 nella sua versione più recente, che consente nella fattispecie di tenere udienze con mezzi di comunicazione a distanza, alle condizioni ivi previste.

La legge 1-A/2020 (sulla risposta alla situazione epidemiologica provocata dal coronavirus) nella sua versione consolidata più recente, è consultabile qui.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Durante lo stato di emergenza

I principali meccanismi adottati per l'organizzazione e la gestione del sistema giudiziario sono stati:

  • piani di emergenza stabiliti dai presidenti di ciascun organo giurisdizionale;
  • turni di servizio in presenza per i processi urgenti stabiliti dai presidenti di ciascun organo giurisdizionale;
  • aule virtuali presso tutti gli organi giurisdizionali (primo grado, secondo grado e Corte suprema di giustizia) che consentono di tenere le udienze integralmente con mezzi di comunicazione a distanza;
  • firma digitale delle sentenze attraverso il sistema di gestione dei casi;
  • in caso di sentenze emesse da un collegio di giudici, la firma degli altri giudici può essere sostituita da una dichiarazione del giudice relatore che conferma il voto di conformità degli altri giudici (articolo 15-A del decreto-legge n. 10-A/20);
  • accesso tramite VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale) al sistema di gestione dei casi;
  • realizzazione degli atti processuali ricorrendo a sistemi di teleconferenza/videoconferenza;
  • utilizzo della posta elettronica anziché del telefono per richiedere informazioni agli organi giurisdizionali;
  • telelavoro ove la natura del lavoro da svolgere lo consente.

Conseguenze dello stato di emergenza sulla attività giudiziarie e di distribuzione dei procedimenti

I giudici continuano a svolgere il loro lavoro abituale da casa dove hanno accesso al sistema di gestione dei casi e rimangono disponibili per recarsi presso il proprio organo giurisdizionale ogni volta che lo esige la natura del servizio.

Lo svolgimento di contenziosi urgenti e non urgenti dinanzi agli organi giurisdizionali di primo grado non è mai stato interrotto.

Fino al 15.4.2020 dinanzi gli organi giurisdizionali di secondo grado e la Corte suprema di giustizia sono stati esaminati soltanto contenziosi urgenti. Dal 16.4.2020 vengono trattati tutti i contenziosi, urgenti e non urgenti.

Gli atti e i procedimenti urgenti nel contesto dei quali sono in gioco i diritti fondamentali possono essere eseguiti di persona (protezione urgente di minori, atti processuali e processo a carico di convenuti detenuti) oppure mediante collegamento da remoto attraverso il ricorso ad aule virtuali.

Durante lo stato di emergenza i processi e gli atti processuali non urgenti sono stati rinviati, fatta eccezione per i casi in cui i giudici ritengono necessario tenere udienze, in particolare per evitare danni irreparabili o nei casi in cui tutte le parti concordano sull'uso di sistemi di teleconferenza/videoconferenza/aule virtuali.

Le sentenze nei contenziosi non urgenti possono essere pronunciate se tutte le parti convengono che non sono necessarie ulteriori indagini da parte dell'organo giurisdizionale.

Gli atti e i procedimenti svolti di persona devono aver luogo in locali adeguati, resi disponibili presso ciascun tribunale distrettuale, con dispositivi di protezione e di disinfezione. Il numero di partecipanti deve essere adeguato dal giudice nel rispetto dei limiti raccomandati dalle autorità sanitarie.

Non è consigliato recarsi presso gli organi giurisdizionali ad eccezione di coloro che sono stati citati a comparire. In tal caso, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10-A/20, la presentazione di un certificato medico di quarantena è considerato una causa di forza maggiore.

Il Consiglio superiore della magistratura portoghese ha sottolineato che, durante lo stato di emergenza, gli organi giurisdizionali devono continuare ad essere il garante ultimo dei diritti fondamentali.

Durante lo stato di calamità

I principali strumenti adottati dall'organizzazione giudiziaria sono stati:

  • cessazione graduale delle misure di confinamento in linea con la risoluzione del consiglio dei ministri n. 33-C/20;
  • adozione del documento "Misure intese a ridurre il rischio di trasmissione del virus nelle aule giudiziarie (Misure destinate a ridurre il rischio di trasmissione di virus presso gli organi giurisdizionali)", un documento congiunto redatto dal Consiglio superiore della magistratura, dalla direzione generale per l'Amministrazione della giustizia, dalla Procura generale, dal Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e fiscali e dalla direzione generale della Salute, disponibile all'indirizzo:
  • ciascun organo giurisdizionale di primo grado, organo giurisdizionale di secondo grado, la Corte suprema di giustizia e il Consiglio superiore della magistratura hanno adottato turni di lavoro per consentire il lavoro di persona e il telelavoro, fatte salve le misure di sostegno alla famiglia delle quali beneficiano determinati lavoratori e il telelavoro obbligatorio per i giudici e il personale giudiziario che appartengono a gruppi a rischio.

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le seguenti risoluzioni per garantire la stabilità delle risorse umane presso gli organi giurisdizionali di primo grado e la preparazione al sovraccarico di lavoro che seguirà una volta cessata la sospensione dei termini procedurali:

  • proroga del mandato dei presidenti degli organi giurisdizionali di primo grado fino al 31.12.2020;
  • limitazioni e sospensioni temporanee degli spostamenti annuali dei giudici per stabilizzare le risorse umane e gli organi di gestione dei tribunali di primo grado – (risoluzioni del 28.4.2020 e 5.5.2020).

Sono disponibili informazioni pratiche relativamente al funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali durante gli stati di emergenza e di calamità e durante il periodo di uscita graduale dal confinamento, sul sito web del Consiglio superiore della magistratura.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Durante lo stato di emergenza

  • Il gruppo del punto di contatto della RGE civile lavora da casa, elaborando tutte le richieste di cooperazione e informazione il più rapidamente possibile, nonostante la sospensione dei termini giudiziari applicati presso gli organi giurisdizionali;
  • Il gruppo ha accesso remoto ai fascicoli tramite VPN (rete privata virtuale);
  • Tutti i membri del gruppo sono disponibili per recarsi sul posto di lavoro ogni volta che è necessario e in casi urgenti;
  • Nei casi riguardanti la cooperazione giudiziaria si dovrebbe preferire la comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo: correio@redecivil.mj.pt

Durante lo stato di calamità e nell'attuale periodo di uscita graduale dal confinamento:

  • il gruppo del punto di contatto lavora in regime di turni di lavoro per consentire il lavoro di persona e il telelavoro, garantendo che almeno un membro del gruppo sia presente nel locale di lavoro;
  • Il punto di contatto rientra nei piani di servizio stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e segue le "Misure destinate a ridurre il rischio di trasmissione di virus presso gli organi giurisdizionali" adottate durante la cessazione graduale del confinamento.

Effetti della pandemia sul volume delle richieste di cooperazione e informazione trattate dal punto di contatto

  • Nel 2020 il numero totale di richieste di assistenza inviate al punto di contatto dagli organi giurisdizionali e da altre autorità si mantiene relativamente costante, rispetto al medesimo numero nel 2019, ossia, nonostante la situazione causata dal coronavirus nel 2020 il punto di contatto ha ricevuto nel complesso solo 9 richieste in meno rispetto al 2019. Nel contempo, considerando distintamente ciascuna delle reti di cooperazione di cui fa parte il Portogallo, si è registrato un lieve calo del numero di richieste pervenute alla RGE civile, un decremento più marcato nel numero di richieste pervenute a IberRede e un aumento delle richieste pervenute alla Rede Judiciária da CPLP.
  • Durante i periodi di stato di emergenza, calamità e uscita graduale dal confinamento, il punto di contatto ha risposto a tutte le richieste di cooperazione e informazione pervenute, senza alterare o sospendere i termini di risposta osservati.

Totale richieste di cooperazione e informazione nel 2020: 356

così distribuite:

  • RJE Civil: 287
  • IberRede: 4
  • Rede Judiciária da CPLP: 65.

Totale richieste di cooperazione e informazione nel 2019: 365

così distribuite:

  • RJE Civil: 328
  • IberRede: 19
  • Rede Judiciária da CPLP: 17.

Le informazioni statistiche relative alle attività del punto di contatto sono consultabili qui.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

Cfr. oltre la risposta congiunta ai quesiti 2.1 e 2.2.

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)
2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Risposta congiunta ai quesiti 2.1 e 2.2.

Ai sensi dell'articolo 6.º E della legge n. 1/A/2020 (consultabile nella 12ª versione - la più recente, risultante dalla legge n.º13-B/2021), è mantenuto un regime processuale eccezionale e transitorio a norma del quale restano sospesi i seguenti termini:

  • il termine di presentazione del debitore in un'istanza di insolvenza previsto all'articolo 18, comma 1, del codice dell'insolvenza e del recupero delle imprese, approvato in allegato al decreto-legge n. 53/2004;
  • Gli atti che devono essere eseguiti in sede di procedimento di esecuzione o di insolvenza in relazione alla realizzazione di indagini di consegna presso il domicilio familiare;
  • I termini perentori e di prescrizione relativi ai predetti procedimenti di esecuzione o di insolvenza.
  • Nei casi in cui gli atti da eseguire in sede di procedimento esecutivo o di insolvenza relativi a vendite e consegne di beni immobiliari risultano pregiudizievoli per i mezzi di sussistenze del soggetto o dell'insolvente, questi può chiedere la sospensione della pratica, dal momento che la sospensione non causa pregiudizio grave ai mezzi di sussistenza del richiedente o dei creditori dell'insolvente, oppure un pregiudizio irreparabile, il tribunale deve decidere entro 10 giorni, udita la parte contraria;
  • La sospensione dei termini perentori e di prescrizione prevale su qualsiasi regime che stabilisca termini massimi imperativi perentori e di prescrizione, che siano prorogati del periodo corrispondente alla vigenza della sospensione.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Cfr. oltre la risposta congiunta ai quesiti 2.3 e 2.4.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Risposta congiunta ai quesiti 2.3 e 2.4.

È stato istituito un nuovo procedimento straordinario a favore delle imprese (PEVE), cfr. legge n. 75/2020 e risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020, disponibili ai seguenti indirizzi:

Legge n. 75/2020:

  • istituisce un regime eccezionale e temporaneo di proroga del termine per la conclusione dei negoziati avviati al fine di approvare il piano di recupero o l'accordo di pagamento nonché la concessione del termine per l'adattamento della proposta del piano di insolvenza nell'ambito della pandemia di COVID-19;
  • estende il privilegio di cui all'articolo 17-H, comma 2, del codice dell'insolvenza e del risanamento delle imprese (CIRE), approvato in allegato del decreto-legge n.º 53/2004, a soci, azionisti o altro finanziatore dell'attività del impresa durante il procedimento speciale di risanamento (PER);
  • prevede l'applicazione del regime stragiudiziale di risanamento delle imprese (RERE), approvato con la legge n. 8/2018, alle imprese che si trovino attualmente in situazione di insolvenza a causa della pandemia di COVID-19;
  • istituisce un processo straordinario di risanamento delle imprese colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia di COVID-19;
  • istituisce le ripartizioni parziali obbligatorie in tutte le procedure di insolvenza pendenti nel caso si tratti di un importo depositato pari o superiore a 10 000 EUR;
  • prevede l'attribuzione di priorità all'esame dei requisiti di liberazione delle cauzioni o delle garanzie prestate nell'ambito del processo di insolvenza, del processo speciale di risanamento o del processo speciale per l'accordo di pagamento.

Osservazione finale

Sebbene queste informazioni siano state raccolte accuratamente, è comunque possibile consultare i testi degli atti applicabili e le relative modifiche. In base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2001/470/CE, le presenti informazioni non sono vincolanti nei confronti del Consiglio superiore della magistratura portoghese, degli organi giurisdizionali nazionali o del Punto di contatto.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2022

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