Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Malta
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

A decorrere dal 16 marzo 2020 tutti i termini di legge e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, sono stati sospesi fino a sette giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali.

A parte questo, tutti i termini ex lege imposti ai notai pubblici sono stati sospesi durante il periodo di chiusura degli organi giurisdizionali. La sospensione dei termini relativi ai notai durerà fino a venti giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali.

La sospensione dei termini per la conclusione di una vendita stipulata in un accordo registrato di promessa vendita, introdotta il 16 marzo 2020, è stata revocata il 22 maggio 2020. È stata introdotta una sospensione di venti giorni applicabile a decorrere dal 22 maggio 2020 relativamente ad accordi di promessa vendita in seguito alla quale la parte rimanente del termine sospeso continuerà a decorrere.

Il 5 giugno 2020 l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020 è stata annullata. Pertanto, tutti i termini giuridici e giudiziari, comprese la prescrizione in materia civile e i termini che non possono essere accorciati continueranno a decorrere. Per tutelare i diritti dei cittadini, è entrato in vigore un breve periodo di sospensione il 5 giugno 2020: i) una sospensione di 20 giorni per i termini giuridici e giudiziari per organi giurisdizionali, consigli, commissioni, comitati, o enti che non operano in aule giudiziarie; e ii) una sospensione di sette giorni per i termini giuridici e giudiziari relativi a un tribunale o altro organo giurisdizionale, un consiglio, una commissione comitato, o ente che non opera in aule giudiziarie.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

decorrere dal 16 marzo, gli organi giurisdizionali e i registri sono stati chiusi, comprese le corti di primo grado, di secondo grado e di appello; qualsiasi organo giurisdizionale istituito dalla legge operante dagli edifici degli organi giurisdizionali; nonché qualsiasi consiglio, commissione, comitato o altra entità, anch'esso/a operante dal medesimo edificio degli organi giurisdizionali e dinanzi al/alla quale vengono esaminati eventuali procedimenti.

Nonostante tale chiusura, agli organi giurisdizionali è stata conferita comunque la facoltà di ordinare lo svolgimento di udienze per casi urgenti o per i casi per i quali detto organo ritiene che l'interesse pubblico debba prevalere ai fini dell'esame del caso. Ciò si applica, ovviamente, nel rispetto di qualsiasi disposizione specifica per la protezione contro la diffusione del virus che può essere stabilita dall'organo giurisdizionale in questione.

Con effetto a decorrere dal 4 maggio 2020, è stato aperto il registro di tutti gli organi giurisdizionali per il deposito di tutti gli atti giudiziari (non soltanto per i contenziosi urgenti e per quelli di interesse pubblico).

A partire dal 5 giugno 2020, la decisione di chiusura degli organi giurisdizionali non è più in vigore. Pertanto, tutti gli organi giurisdizionali hanno ripreso a funzionare (sia gli organi inferiori che quelli superiori), le corti d'appello a prescindere dalla competenza, qualsiasi organo giurisdizionale istituito per legge nonché consigli, commissioni, comitati o altri enti dinanzi ai quali viene presentato un ricorso o vengono avviati procedimenti che sono soggetti a termini di legge o amministrativi per presentare reclami oppure atti difensivi o altri atti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

La cooperazione giudiziaria transfrontaliera è proseguita come di consueto, ovviamente nella misura del possibile in considerazione delle circostanze attuali, in particolare nel contesto della riduzione dell'attività giudiziaria e della riduzione dei viaggi internazionali.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Gli organi giurisdizionali maltesi sono stati chiusi con effetto a decorrere dal 16 marzo 2020 ed è consentito l'esame soltanto di cause urgenti che l'organo giurisdizionale reputi essere di interesse pubblico. Tale provvedimento mira a gestire temporaneamente la situazione imminente per quanto concerne determinate azioni (negligenza) che potrebbero essere promosse nei confronti di amministratori qualora non presentino un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti.

Di conseguenza tutti i termini legali e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, continueranno a decorrere. Al fine di tutelare i diritti dei fruitori degli organi giurisdizionali, il 5 giugno 2020 è entrata in vigore una breve sospensione: i) una sospensione di venti giorni dei termini legali e giudiziari per quei tribunali, consigli, commissioni, comitati o enti che non operano all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali; e ii) una sospensione di sette giorni dei termini legali e giudiziari relativi all'organo giurisdizionale o altro tribunale, consiglio, commissione, comitato o altro ente che opera all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali.

La legge XXXI del 2020 ha modificato la legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta) per conferire nuovi poteri al ministro competente per prevedere una sospensione temporanea dell'obbligo da parte degli amministratori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, per il periodo di tempo ritenuto opportuno.

Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la nota legale 373 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (sospensione della presentazione di istanze di scioglimento e liquidazione)". Tale nota legale prevede la sospensione della presentazione di istanze per l'apertura di procedure di insolvenza e la sospensione delle procedure. Entrambe le misure entrano in vigore retroattivamente dal 16 marzo 2020. La sospensione include le procedure per negligenza avviate contro gli amministratori per il mancato scioglimento di una società o per aver contratto debiti in buona fede in un momento in cui la società è a rischio di insolvenza. Entrambe le sospensioni rimarranno efficaci a tempo indeterminato e per un periodo di 40 giorni dalla data in cui il ministro dell'Economia dispone la revoca delle sospensioni.

Nonostante le sospensioni, l'organo giurisdizionale ha comunque il potere di consentire l'avvio di una causa o di procedere se esiste una prova prima facie che l'insolvenza si è verificata prima del 16 marzo 2020.

La nota legale mette altresì a disposizione un sistema per retrodatare la data presunta di scioglimento di una società alla data in cui il detentore di obbligazioni, il creditore o i creditori avrebbero presentato istanza di scioglimento, ma era vietato farlo a causa della sospensione. Ciò si applicherà alle domande di liquidazione depositate entro 6 mesi dalla revoca della sospensione.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La chiusura degli organi giurisdizionali ha comportato una sospensione automatica dei diritti da parte dei creditori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dei debitori.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti.

La legge XXXI del 2020 ha modificato la legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta) per conferire nuovi poteri al ministro competente per prevedere una sospensione temporanea del diritto dei creditori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, per il periodo di tempo ritenuto opportuno.

Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la nota legale 373 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (sospensione della presentazione di istanze di scioglimento e liquidazione)". Tale nota legale revoca il diritto concesso ai creditori di presentare istanza di scioglimento di una società debitrice a causa della sua insolvenza. Inoltre verranno sospese le procedure di insolvenza le cui istanze sono state presentate a partire dal 16 marzo 2020. L'organo giurisdizionale è tuttavia autorizzato a consentire che una causa venga dibattuta se si ritiene prima facie che l'insolvenza sia sorta prima del 16 marzo 2020.

Sono inoltre sospese le procedure per negligenza (non fraudolenta) nei confronti di amministratori per il mancato scioglimento di una società. Entrambe le sospensioni rimarranno efficaci a tempo indeterminato e per un periodo di 40 giorni dalla data in cui il ministro dell'Economia dispone la revoca delle sospensioni.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Analogamente, la chiusura degli organi giurisdizionali ha comportato una sospensione automatica dei provvedimenti di esecuzione promossi dai creditori. Inoltre il governo ha ordinato la sospensione per un periodo di 6 mesi di linee di credito emesse da enti creditizi o finanziari autorizzati, che includono il prestito di una somma di denaro a titolo di anticipo, scoperto o prestito o qualsiasi altra linea di credito compreso lo sconto di cambiali e vaglia cambiari, garanzie, indennità, accettazioni e tratte girati a titolo di avvallo, ma escludono le carte di credito.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Come conseguenza della chiusura degli organi giurisdizionali e quindi della sospensione del diritto dei debitori di far rispettare i contratti, il governo ha ordinato la sospensione temporanea fino a ulteriore avviso di qualsiasi termine legale e giudiziario stabilito in qualsiasi accordo, compreso qualsiasi termine per l'esecuzione di qualsiasi obbligazione stabilita in un tale accordo. Ciò include tra l'altro: il decorso di tutti i termini legali imposti a un notaio dalla legge per la registrazione di qualsiasi atto, testamento o scrittura privata; il decorso di qualsiasi termine entro il quale un notaio, ai sensi di qualsiasi legge applicabile, deve versare le tasse da lui riscosse nell'esercizio della sua professione; il decorso di qualsiasi termine relativo a benefici, incentivi o esenzioni fiscali; il decorso di qualsiasi termine entro il quale un notaio deve presentare qualsiasi informazione o documentazione a qualsiasi autorità od autorità di regolamentazione ai sensi dell'attività notarile pertinente; nonché il decorso del termine in relazione all'esecuzione di qualsiasi obbligazione contenuta in qualsiasi atto o scrittura privata, incluso un accordo registrato di promessa vendita; e il decorso del termine in relazione alla scadenza di qualsiasi accordo registrato di promessa vendita.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti.

Di conseguenza tutti i termini legali e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, continueranno a decorrere. Al fine di tutelare i diritti dei fruitori degli organi giurisdizionali, il 5 giugno 2020 è entrata in vigore una breve sospensione: i) una sospensione di venti giorni dei termini legali e giudiziari per quei tribunali, consigli, commissioni, comitati o enti che non operano all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali; e ii) una sospensione di sette giorni dei termini legali e giudiziari relativi all'organo giurisdizionale o altro tribunale, consiglio, commissione, comitato o altro ente che opera all'interno di un edificio degli organi giurisdizionali.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Con effetto dal 16 marzo 2020, gli organi giurisdizionali e i rispettivi registri sono stati chiusi. Ciò nonostante agli organi giurisdizionali è stata conferita la facoltà di ordinare lo svolgimento di udienze per casi urgenti o per i casi per i quali l'organo giurisdizionale ritiene che l'interesse pubblico debba prevalere ai fini dell'esame del caso. Di conseguenza tutti i termini legali e giudiziari, compresi quelli di prescrizione e qualsiasi termine perentorio sono stati sospesi fino a sette giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali. Tali misure fungono di per sé da moratoria automatica o da sospensione dei provvedimenti di esecuzione e dell'insolvenza di imprese, nonché dell'obbligo immediato per gli amministratori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

Il 5 giugno 2020 è stata abrogata l'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali del 2020. Tutti gli organi giurisdizionali sono stati riaperti e i procedimenti giudiziari si svolgono normalmente.

La legge XXXI del 2020 ha modificato la legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta) per conferire nuovi poteri al ministro competente per sospendere il diritto di presentare istanze di scioglimento e sospendere qualsiasi periodo per lo svolgimento di assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, e per lo svolgimento di assemblee generali annuali virtuali e altre assemblee.

Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la nota legale 373 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (sospensione della presentazione di istanze di scioglimento e liquidazione)". Tale nota legale prevede la sospensione della presentazione di istanze per l'apertura di procedure di insolvenza e la sospensione delle procedure con effetto retroattivo dal 16 marzo 2020. La sospensione include le procedure per negligenza nei confronti di amministratori per il mancato scioglimento di una società. Entrambe le sospensioni rimarranno efficaci a tempo indeterminato e per un periodo di 40 giorni dalla data in cui il ministro dell'Economia dispone la revoca delle sospensioni.

Nonostante le sospensioni, l'organo giurisdizionale ha comunque il potere di consentire l'avvio di una causa o di procedere se esiste una prova prima facie che l'insolvenza si è verificata prima del 16 marzo 2020.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Per quanto concerne la direttiva sull'insolvenza, il governo sta ancora esaminando la situazione e il suo impatto sulle imprese.

La nota legale 192 del 2020, intitolata "Regolamento relativo alla legge sulle società (Fondo di ristrutturazione delle società) del 2020", è stata pubblicata il 12 maggio 2020 per integrare la procedura di ripresa delle società come previsto dall'articolo 329B della legge sulle società (cap. 386 delle leggi di Malta). Tale nota legale stabilisce e disciplina l'amministrazione e il funzionamento di un fondo (il Fondo per la ripresa delle società) destinato a facilitare la procedura di ripresa delle società.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il governo ha già lanciato tre pacchetti di aiuti finanziari con costi fissati su base mensile, destinati a mantenere la liquidità all'interno delle imprese nonché a sostenere finanziariamente numerosi settori. Il governo non ha soltanto attuato differimenti fiscali, ma ha anche assicurato garanzie statali su prestiti agevolati e iniettato direttamente liquidità all'interno delle imprese al fine di mantenerle attive, sane e pronte a ripartire non appena l'economia ripartirà. Oltre a questo, sono state altresì adottate numerose misure sociali tra le quali integrazioni salariali. Tutto ciò mira ad evitare insolvenze, salvare imprese redditizie, salvaguardare posti di lavoro e contenere nella massima misura possibile i crediti deteriorati.

In particolare, il governo ha ordinato la sospensione per un periodo di 6 mesi di linee di credito emesse da enti creditizi o finanziari autorizzati, che includono il prestito di una somma di denaro a titolo di anticipo, scoperto o prestito o qualsiasi altra linea di credito compreso lo sconto di cambiali e vaglia cambiari, garanzie, indennità, accettazioni e tratte girati a titolo di avvallo, ma escludono le carte di credito.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.