Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Lo stato di crisi, basato sul regolamento granducale del 18 marzo 2020 che ha introdotto una serie di misure nel contesto del contrasto della pandemia di Covid-19, è stato prorogato di tre mesi tramite la legge del 24 marzo 2020.

Il parlamento non può essere sciolto durante lo stato di crisi, conserva tutti i suoi poteri legislativi e può in qualsiasi momento, nel periodo di tre mesi, adottare una legge per porre fine allo stato di crisi. I decreti adottati durante questo periodo cessano di produrre effetti il giorno in cui termina lo stato di crisi.

Il governo ha adottato durante il consiglio di governo del 25 marzo 2020 un regolamento granducale redatto dal ministero della Giustizia che sospende i termini in materia giurisdizionale e adatta talune altre modalità procedurali.

Una disposizione generale sospende tutti i termini previsti per i procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali, ai tribunali amministrativi, ai tribunali militari e alla corte costituzionale. Il testo prevede alcune eccezioni relative alla privazione della libertà in merito alle quali devono essere prese decisioni rapide.

Termini in materia civile e commerciale

Il Lussemburgo ha sospeso i termini previsti nei procedimenti giudiziari ed ha prorogato taluni termini nei contesti di procedure specifiche.

Il Lussemburgo ha altresì fissato alcune eccezioni in particolare per questioni urgenti che non possono subire sospensioni dei termini.

I termini per la presentazione di ricorsi od impugnazioni sono sospesi.

  • In materia di locazione, l'esecuzione di sentenze di sfratto è stata sospesa per ovvi motivi. La disposizione prevede la sospensione degli sfratti nel settore dei contratti di locazione residenziale. Sono stati inoltre sospesi i termini per l'esecuzione degli sfratti concernenti locazioni finanziarie commerciali, così come quelli per pignoramenti e vendite forzate al pubblico.
  • Per quanto concerne questioni di stato civile, è sospeso il periodo di 5 giorni entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni di nascita. Per i certificati di matrimonio, la possibilità di rinunciare alle pubblicazioni elimina qualsiasi vincolo temporale.
  • Una disposizione specifica prevede la sospensione dei termini in relazione a questioni di successione, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario. È importante preservare i diritti dei cittadini, nella misura in cui la liquidazione di successioni è una procedura molto formalistica, soggetta a numerosi ritardi.
  • Si prevede di prorogare di tre mesi i termini per la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali, dei bilanci consolidati e delle relative relazioni delle imprese. Ciò si applica esclusivamente agli esercizi chiusi alla data di cessazione dello stato di crisi e per i quali i termini per il deposito e la pubblicazione non erano scaduti al 18 marzo 2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

L'amministrazione giudiziaria ha messo in atto le misure necessarie in questa fase della pandemia per garantire un servizio funzionale ridotto, da un lato, e salvaguardare il più possibile la salute di tutti i dipendenti, dall'altro.

Tali disposizioni sono state adottate nel rigoroso rispetto della costituzione e degli impegni internazionali assunti dal Lussemburgo, in particolare quelli relativi ai diritti fondamentali. Sono applicati secondo i criteri di necessità e proporzionalità.

Nel contesto della lotta contro il coronavirus, molti Stati membri hanno imposto restrizioni alla circolazione. Anche il Lussemburgo ha proceduto in tal senso, prevedendo nel contempo una serie di eccezioni a tali restrizioni (ad esempio per i lavoratori del settore sanitario e altri settori essenziali nella crisi attuale).

Una di queste eccezioni prevede che i genitori separati siano comunque autorizzati a lasciare la propria casa per esercitare la loro responsabilità genitoriale, in particolare per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli.

Gli organi giurisdizionali in Lussemburgo stanno funzionando a regime ridotto ma mantengono un livello sufficiente di attività per gestire le questioni essenziali ed urgenti. Durante il periodo dello stato di crisi, le richieste indirizzate alle camere del consiglio dei tribunali distrettuali e della Corte d'appello sono esaminate sulla base di una procedura scritta.

I notai continuano a svolgere la loro attività. Sono state adottate misure per concedere deroghe nel contesto di alcune procedure legali al fine di ridurre la necessità di un contatto fisico.

I giuristi e gli avvocati stanno anch'essi continuando a svolgere la loro attività e sono incoraggiati, durante la crisi, a utilizzare mezzi elettronici di comunicazione con gli organi giurisdizionali.

Al fine di evitare il contatto fisico, gli ufficiali giudiziari non notificano né comunicano atti al destinatario di persona bensì all'indirizzo dei destinatari soltanto nelle loro cassette delle lettere.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Tutti gli strumenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale sono eseguiti ed emessi dall'autorità centrale, il procuratore generale. Il ritmo di lavoro è stato in qualche modo ridotto per consentire al massimo numero di persone possibile di lavorare da casa.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

È stato sospeso per legge l'obbligo per un'impresa di presentare presso un organo giurisdizionale entro un mese una dichiarazione formale in caso di sospensione dei pagamenti, circostanza questa che costituirebbe altrimenti l'apertura di una procedura concorsuale.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Non esiste alcuna moratoria generale concernente la presentazione di un'istanza di fallimento, il che significa che un creditore continua ad avere il diritto di presentare un'istanza di fallimento e un'impresa continua ad avere il diritto di ammettere il proprio fallimento.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

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2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Soltanto le cause urgenti saranno esaminate dagli organi giurisdizionali lussemburghesi competenti per le procedure di insolvenza.

Il Lussemburgo ha sospeso i termini previsti nei procedimenti giudiziari ed ha prorogato taluni termini nei contesti di procedure specifiche.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

È stato sospeso il controllo parlamentare sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023. Tuttavia il ministero della Giustizia sta attualmente valutando se taluni elementi della direttiva possano essere utili nel contesto attuale e possano essere introdotti con breve preavviso (ad esempio sospensione semplificata del meccanismo di esecuzione o disposizione relativa alla protezione di nuovi finanziamenti).

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

In materia di locazione, l'esecuzione di sentenze di sfratto è stata sospesa per ovvi motivi.

Successivamente allo stato d'urgenza le misure COVID-19 sono state riesaminate al fine di adattarle all'evoluzione della crisi sanitaria.

Dopo aver introdotto diverse misure d'urgenza nell'ambito della lotta contro il coronavirus, il ministero della Giustizia ha prorogato, adattato o soppresso alcune di queste misure.

Per ottenere informazioni aggiornate o complementari relative a tali misure COVID-19, si prega di consultare l'apposita pagina del ministero della Giustizia:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

oppure

la Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo:

Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo - Legilux (public.lu)

Ultimo aggiornamento: 13/06/2022

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