Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Italia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

termini per lo svolgimento di atti giudiziari nel contesto di procedimenti civili sono stati inizialmente sospesi per il periodo dal 9 marzo al 22 marzo (data successivamente prorogata al 15 aprile).

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato il rinvio di udienze e la sospensione dei termini procedurali fino all'11 maggio 2020.

Nei casi in cui un termine avrebbe iniziato normalmente a decorrere durante il periodo di sospensione, la sua decorrenza è posticipata fino alla cessazione di quest'ultimo periodo.

Eccezioni: adozione di minori, minori non accompagnati, affidamento familiare, procedimenti relativi alla protezione dei minori e procedimenti concernenti obbligazioni alimentari in caso di pregiudizio della protezione dei bisogni essenziali; cure sanitarie obbligatorie, VTP, esecutorietà provvisoria, procedure elettorali e tutte le questioni che comportano un rischio di pregiudizio grave per le parti.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Numerose udienze civili previste tra il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (9 marzo 2020) e il 22 marzo (data successivamente prorogata al 15 aprile e infine all'11 maggio) non avranno luogo a causa di un rinvio obbligatorio.

Tutte le udienze programmate durante il periodo di crisi saranno posticipate (fatti salvi i casi urgenti).

Gli organi giurisdizionali locali possono adottare le proprie misure organizzative (accesso limitato agli edifici, uffici chiusi).

In particolare, per le attività non sospese (quelle che sono state dichiarate urgenti caso per caso o quelle considerate dalla legge una priorità assoluta), le udienze civili che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti, fatti salvi il rispetto del principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, possono essere svolte tramite collegamenti da remoto. A tal fine, è necessaria una decisione dei funzionari responsabili dell'autorità giudiziaria, dopo aver sentito il parere dell'Ordine degli avvocati.

Per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020, i funzionari responsabili dell'autorità giudiziaria sono quindi tenuti ad adottare una serie di misure organizzative al fine di evitare incontri e contatti ravvicinati tra le persone all'interno di tutti gli spazi adibiti ad uffici.

Tali misure possono comprendere:

  • lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti o di soggetti di ausilio al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, a condizione che il giudice sia fisicamente presente presso l'organo giurisdizionale;
  • il rinvio delle udienze a dopo il 31 luglio 2020;
  • lo svolgimento di udienze civili che richiedono la partecipazione dei soli convenuti mediante procedura scritta.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Una parte significativa del personale del ministero della Giustizia che si occupa dell'esame dei casi lavora da casa.

La cooperazione giudiziaria in materia civile subirà ripercussioni per un periodo di tempo imprevedibile. Comunicazione elettronica di richieste di cooperazione giudiziaria (anche nel caso di richieste di informazioni sul diritto straniero ai sensi della Convenzione di Londra del 1968). I documenti inviati in copia cartacea possono essere elaborati con un ritardo significativo.

Tutte le comunicazioni vanno inviate all'indirizzo cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Anche le procedure in materia di fallimento e, in generale, di insolvenza sono incluse nelle disposizioni generali sul rinvio, fatta salva la possibilità di stabilire caso per caso le attività che non possono essere differite al fine di soddisfare i requisiti di legge previsti per la tutela delle parti.

Con l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 sono state adottate specifiche misure per l'insolvenza:

  • tutti i ricorsi per procedure di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, fatta eccezione per quelli presentati dal pubblico ministero laddove siano richieste misure di protezione o conservative destinate a proteggere gli attivi o l'azienda, dallo stesso imprenditore, qualora l'insolvenza non sia conseguenza della pandemia di COVID-19, e da chiunque in virtù di specifiche disposizioni del concordato preventivo (articolo 162, secondo comma, articolo 173, secondo e terzo comma, e articolo 180, settimo comma, della legge fallimentare italiana);
  • quando alla dichiarazione di improcedibilità fa seguito la dichiarazione di fallimento, il termine di improcedibilità non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis della legge sul fallimento, che riguardano rispettivamente il termine di un anno entro il quale deve essere pubblicata la dichiarazione di fallimento dell'impresa cancellata dal registro delle imprese e il termine per le azioni revocatorie.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Cfr. a sinistra, colonna 1.1.A.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

I termini per l'esecuzione di qualsiasi atto relativo a procedimenti civili e penali, compresi i procedimenti di esecuzione di decisioni in materia civile, sono stati inizialmente sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, data successivamente prorogata all'11 maggio 2020.

Durante questo periodo, le udienze nel contesto di procedimenti civili e quindi anche quelle relative ai procedimenti di esecuzione vengono posticipate automaticamente a una data successiva all'11 maggio 2020 e, fino a tale data, è altresì sospesa la scadenza dei termini per il completamento di qualsiasi atto nel contesto di procedimenti civili.

Con riferimento all'esecuzione, occorre osservare che durante il periodo di emergenza è possibile gestire la richiesta di sospensione dell'esecutorietà o dell'esecuzione di una sentenza impugnata (articolo 283 del codice di procedura civile) e la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una sentenza contro la quale è stato proposto un ricorso per cassazione (articolo 373 del codice di procedura civile italiano), nonché i procedimenti il cui esame ritardato potrebbe causare danni gravi alle parti. In quest'ultimo caso, il funzionario a capo dell'autorità giudiziaria o il suo delegato emette una dichiarazione di urgenza; per i casi già avviati, si procede invece mediante ordinanza del giudice o del collegio di giudici. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, su tutto il territorio nazionale è sospesa fino al 31 dicembre 2020 qualsiasi procedura di esecuzione per pignoramento immobiliare che riguardi la residenza principale del debitore.

Fino al 31 dicembre 2020 sono inoltre sospese le procedure di esecuzione relative ai prestiti concessi a favore delle vittime di reati di usura.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Secondo la disposizione generale di cui all'articolo 3, comma 6 bis, della legge n. 6 del 2020, il rispetto delle misure di contenimento viene sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze di diritti o sanzioni connesse a prestazioni ritardate od omesse.

Nelle controversie relative ad obblighi contrattuali in cui il rispetto delle misure di contenimento, o comunque dei provvedimenti adottati durante l'emergenza epidemiologica causata dalla COVID-19, può essere valutato ai sensi del comma 6 bis, il procedimento di mediazione costituisce una condizione di ammissibilità di qualsiasi istanza all'organo giurisdizionale.

In relazione a contratti particolari, l'articolo 56, secondo comma, lettere b) e c), del decreto legge n. 18 del 2020, prevede la proroga fino al 30 settembre 2020, senza alcuna formalità, delle scadenze per i prestiti non rateali, nonché la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di prestiti o dei canoni di locazione finanziaria, oltre al differimento del piano di rimborso per le rate o i canoni di locazione finanziaria soggetti a sospensione.

Per il 2020 sono sospese le rate dei mutui concessi a favore delle vittime di reato di usura.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Tutti i procedimenti giudiziari (comprese le procedure di insolvenza) sono stati inizialmente rinviati d'ufficio fino al 15 aprile o al 30 giugno se così deciso dai responsabili degli uffici, fatta eccezione per quelli che sono stati dichiarati urgenti dal giudice caso per caso o quelli considerati una priorità assoluta dalla legge.

I termini procedurali (compresi quelli per i procedimenti di esecuzione) sono stati inizialmente sospesi dal 9 marzo al 15 aprile e successivamente all'11 maggio.

Nel caso di attività non sospese, è possibile tenere le udienze in materia civile che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti ricorrendo a collegamenti da remoto, subordinatamente al rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti.

Per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, i dirigenti responsabili dell'autorità giudiziaria sono tenuti ad adottare una serie di misure organizzative al fine di evitare incontri e contatti ravvicinati tra le persone all'interno di tutti gli spazi adibiti ad uffici.

Tali misure possono comprendere:

  • lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti;
  • il rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno 2020;
  • lo svolgimento di udienze civili che richiedono la partecipazione dei soli convenuti mediante procedura scritta.

Ai sensi dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire anche tramite videoconferenza, su richiesta dell'interessato. Tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Durante il periodo in cui le dichiarazioni di insolvenza sono improcedibili, i termini per le azioni revocatorie non iniziano a decorrere.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede altresì la proroga di sei mesi delle scadenze per l'adempimento di accordi antecedenti e di accordi di ristrutturazione omologati in scadenza dopo il 23 febbraio 2020.

Nei procedimenti giudiziari in corso per l'omologazione di accordi di concordato, al debitore è stato consentito presentare, fino all'udienza fissata per l'omologazione, una domanda per la concessione di un termine, non superiore a novanta giorni, per la presentazione di un nuovo piano e una nuova proposta o un nuovo accordo di ristrutturazione.

L'articolo 9 prevede altresì che il debitore possa presentare richieste per la concessione di nuovi termini o per ulteriori proroghe di termini già concessi.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il decreto-legge n. 18 del 2020 prevede una serie di misure destinate specificamente a sostenere la liquidità attraverso il sistema bancario (titolo III) e a sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese (titolo IV).

Tra le prime meritano di essere menzionate le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 56, tra le quali rientra il divieto di revoca di importi concessi per linee di credito soggette a revoca e per prestiti concessi a fronte di anticipi su prestiti; la proroga fino al 31 gennaio 2021, senza alcuna formalità, di contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021; la sospensione fino al 31 gennaio 2021 del pagamento delle rate di prestiti e di altre rate di prestiti o canoni di locazione finanziaria ed il differimento del piano di rimborso delle rate o dei canoni soggette/i a sospensione.

Tra questi ultimi, è opportuno menzionare: la rimessione in termini di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per le assicurazioni obbligatorie; la sospensione dei pagamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e dei termini di obbligazioni e pagamenti di imposte e contributi.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto la sospensione delle scadenze dei titoli di debito relativamente al periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020, in seguito prorogata al 31 agosto 2020.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

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