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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Germania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Finora, non è stata adottata alcuna misura concernente i termini nei procedimenti civili; sono state adottate soltanto disposizioni relative a una sospensione più lunga dei procedimenti penali. Il codice di procedura civile tedesco contiene disposizioni flessibili riguardanti la proroga di termini, la sospensione di procedimenti giudiziari e la restitutio in integrum (il ripristino delle condizioni originali), utili per risolvere le controversie durante la crisi della COVID-19.

Per ulteriori informazioni sulle azioni legislative è possibile consultare il sito web del ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Le disposizioni di legge per i procedimenti civili offrono già agli organi giurisdizionali un ampio margine di manovra per reagire in maniera flessibile all'attuale situazione eccezionale. Spetta ai rispettivi organi giurisdizionali e giudici decidere quali misure adottare in ogni singolo caso, come ad esempio l'utilizzo della procedura scritta, la deroga relativa all'assunzione di prove o l'assunzione di prove mediante videoconferenza. L'indipendenza della magistratura è preservata.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Cooperazione in materia di controversie familiari (regolamento (CE) n. 2201/2003)

L'autorità centrale di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003 è pienamente operativa. Le domande possono essere presentate su supporto cartaceo.

Cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (regolamento (CE) n. 4/2009):

L'autorità centrale di cui al regolamento (CE) n. 4/2009 è pienamente operativa. Le domande possono essere presentate su supporto cartaceo.

Assunzione delle prove (regolamento (CE) n. 1206/2001) e notificazione o comunicazione di atti (regolamento (CE) n. 1393/2007)

Non vi sono restrizioni al funzionamento del sistema giudiziario. Le istanze di notifica e di assunzione delle prove sono eseguite.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

La sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza per le società di capitali, le società di persone senza soci con responsabilità illimitata nonché per le associazioni e le fondazioni non è più in vigore dal 1° maggio 2021. Tuttavia si applicano ancora alcune conseguenze giuridiche di tale sospensione, in particolare la tutela ampliata nei confronti delle impugnazioni a norma dell'articolo 2, comma 1, punti da 2 a 5, della legge in materia di sospensione delle procedure di insolvenza nell'ambito della pandemia di COVID-19 (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz, COVInsAG) nella versione attualmente in vigore.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

La limitazione del diritto del creditore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza non è più applicabile dal 28 giugno 2020. Dal 29 giugno 2020 non vi sono limitazioni alla presentazione di istanze da parte del creditore, purché questo abbia un interesse all'apertura della procedura di insolvenza e dimostri che il suo credito e il suo motivo siano credibili.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Finora non è stata adottata alcuna misura relativa ai termini dei procedimenti civili. Non è necessario adottare misure specifiche perché la situazione giuridica in Germania consente ai giudici di reagire adeguatamente agli effetti della pandemia di COVID-19 sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari in corso.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Durante il periodo di sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza sono stati ridotti i rischi di responsabilità per dirigenti, creditori e partner contrattuali di imprese insolventi al fine di incoraggiare la fornitura di credito addizionale e la prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. articolo 2 della COVInsAG). Alcune facilitazioni sono ancora in vigore, come ad esempio la precisazione che il rimborso di nuovi crediti concessi nel periodo di sospensione è considerato non pregiudizievole per il creditore fino al 30 settembre 2023 (articolo 2, comma 1, punto 2, della COVInsAG). Anche i pagamenti di crediti dilazionati fino al 28 febbraio 2021 sono stati considerati non pregiudizievoli per il creditore fino al 31 marzo 2022, purché non fosse stata avviata una procedura di insolvenza prima del 18 febbraio 2021 (articolo 2, comma 1, punto 5, della COVInsAG). L'articolo 4 della COVInsAG ha stabilito la riduzione del periodo previsto per la verifica dell'eccessivo indebitamento fino al 31 dicembre 2021. Nello stesso periodo si sono applicate diverse facilitazioni all'accesso ai procedimenti di amministrazione in proprio e di protezione della gestione autonoma (cfr. articoli 5 e 6 della COVInsAG).

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le obbligazioni dei consumatori in relazione ai crediti al consumo (a determinate condizioni) sono dilazionate per 3 mesi a decorrere dal 1° aprile 2020. La norma è scaduta il 30 giugno 2020.

I termini sanciti dal diritto societario per lo svolgimento di assemblee generali sono prorogati; il diritto alla presenza fisica degli azionisti o dei loro delegati può essere temporaneamente sospeso dal consiglio di amministrazione (società per azioni).

Ai consumatori e alle microimprese che si trovavano nell'impossibilità di effettuare pagamenti a seguito della crisi era stato concesso il diritto di rifiutarsi di eseguire "contratti essenziali per l'adempimento di un obbligo continuativo" (che comprendono, tra l'altro, la fornitura di gas, acqua, energia elettrica e servizi di telecomunicazione), a condizione che tali contratti fossero stati conclusi prima dell'8 marzo 2020. La norma è scaduta il 30 giugno 2020.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2023

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