Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Francia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

I termini (procedurali), compresi quelli di prescrizione, in scadenza tra il 12 marzo e la cessazione dello stato di emergenza +1 mese vengono prorogati. Alla fine del suddetto periodo, tutti i termini riprenderanno a decorrere normalmente ma entro un termine massimo di 2 mesi. Il termine prorogato non impedisce tuttavia alle parti di cercare rimedio o di esercitare i loro diritti di agire in qualsiasi modo possibile durante lo stato di emergenza, nella misura possibile.

In linea di principio, le obbligazioni di prestazione e i termini previsti nei contratti non sono interessati da tale disposizione dato che a circostanze specifiche (cause di forza maggiore, ecc.) si applica il diritto nazionale. Tuttavia, eventuali penali contrattuali per inadempienza da parte del debitore( clausola penale, clausola risolutiva, ecc.) sono temporaneamente revocate per tener conto delle difficoltà di esecuzione.

Anche le penali contrattuali, i rinnovi e i termini di preavviso previsti dalla legge sono sospesi o prorogati.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Tra il 17 marzo e il 10 maggio gli organi giurisdizionali si sono occupati esclusivamente delle cause urgenti (udienza concernente una libertà civile e la custodia in materia civile, un'esecuzione, la tutela di minori, una controversia urgente dinanzi un tribunale della famiglia, compresi gli ordini di protezione, nonché i procedimenti sommari urgenti).

Dall'11 maggio gli organi giurisdizionali hanno ripreso progressivamente l'attività con riferimento a tutte le materie.

Nel caso in cui un organo giurisdizionale non sia in grado di funzionare, può essere designato un altro organo giurisdizionale per l'esame di contenziosi urgenti.

Le parti vengono informate in merito alle decisioni degli organi giurisdizionali con qualsiasi mezzo, in particolare via posta elettronica o per telefono (le decisioni non saranno considerate notificate al destinatario).

Per quanto riguarda le misure di protezione a favore di minori e adulti, quelle in scadenza durante lo stato di emergenza vengono automaticamente prorogate, a meno che il giudice non decida diversamente.

I termini per le misure di indagine e mediazione sono sospesi e prorogati di ulteriori tre mesi a decorrere dal 23 giugno 2020.

I presidenti gli organi giurisdizionali potranno disciplinare il flusso di persone che accederanno ai loro edifici e definire il numero di persone autorizzate a entrare in un'aula di detti organi al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di distanziamento fisico.

Possono altresì assumere il controllo con qualsiasi mezzo nel caso in cui persone che desiderano partecipare all'udienza presentino richiesta di parteciparvi quando l'accesso è limitato.

Laddove si impieghi un mezzo di comunicazione audiovisivo o un altro mezzo per tenere un'udienza, quest'ultima non può essere tenuta presso un'unica sede.

Infine, si ricorda che i mezzi di comunicazione utilizzati devono garantire la segretezza delle deliberazioni.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria, le richieste vengono gestite normalmente.

Cooperazione in materia di controversie familiari [regolamento (CE) n. 2201/2003]: nel settore della sottrazione e della protezione di minori a livello internazionale, i funzionari dell'autorità centrale francese che si occupano dei casi operano in telelavoro per la maggior parte del tempo e si recano in ufficio almeno un giorno la settimana. Ciò significa che tutte le nuove richieste possono essere inviate per posta convenzionale, fax o posta elettronica.

Assunzione di prove [regolamento (CE) n. 1206/2001]: le richieste vengono evase normalmente. Il tempo di elaborazione potrebbe essere leggermente più lungo dal momento che il funzionario che si occupa dei casi opera in telelavoro e si reca in ufficio un giorno la settimana per gestire le richieste ricevute tramite posta convenzionale o via fax.

Notificazione o comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]: nelle circostanze attuali, la notificazione o comunicazione degli atti potrebbe essere rallentata. Si può ricorrere alla notificazione o comunicazione per via elettronica a condizione che il destinatario abbia fornito il proprio consenso preventivo.

In relazione a questi tre regolamenti [regolamenti (CE) n. 2201/2003, n. 1206/2001, n. 1393/2007] l'autorità centrale francese comunica tramite posta elettronica (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr) ma anche mediante posta convenzionale o fax.

In relazione al regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari l'autorità centrale francese comunica tramite posta elettronica: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

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2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

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2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

L'ordinanza 2020-596 prevede che il debitore possa chiedere al presidente dell'organo giurisdizionale di concedere una sospensione generale per la durata del procedimento di conciliazione. Nel corso di tale procedimento si fanno valere anche le condizioni per concedere un periodo di "grazia".

Cfr. ordinanza 2020-596 - 20 maggio 2020.

Promemoria (misure che non sono specifiche per il contesto della pandemia di COVID-19):

nel corso delle procedure di ristrutturazione giudiziaria (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), è applicabile una sospensione generale dei provvedimenti di esecuzione individuali (con specifiche eccezioni).

Prima dell'apertura di una procedura di liquidazione (procédure de liquidation judiciaire) o di una procedura di ristrutturazione giudiziaria (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire), su richiesta del debitore può essere aperta una procedura informale e riservata (procedimento di conciliazione). Se un creditore propone un'azione extragiudiziale o giudiziale contro il debitore durante il procedimento di conciliazione, il debitore può chiedere al presidente dell'organo giurisdizionale di concedergli un periodo di "grazia".

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Promemoria (misure che non sono specifiche per il contesto della pandemia di COVID-19):

nel corso delle procedure di ristrutturazione giudiziaria (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), il codice del commercio impedisce ai creditori di risolvere o modificare i contratti esecutivi essenziali a danno del debitore.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

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2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

L'ordinanza 2020-596 prevede la possibilità per l'organo giurisdizionale di concedere al debitore una modifica e una proroga della durata del suo piano di ristrutturazione giudiziaria.

I concedenti finanziamenti nuovi o provvisori nel corso di procedure di ristrutturazione giudiziaria possono avere diritto a ricevere uno specifico privilegio (priorità di pagamento in caso di successiva insolvenza). Tale privilegio è concesso dall'organo giurisdizionale a condizioni specifiche.

Sono agevolate le procedure di liquidazione semplificate per imprenditori individuali e piccole imprese.

Cfr. ordinanza 2020-596 - 20 maggio 2020.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le principali misure emblematiche sono indicate di seguito.

Misure economiche e finanziarie a supporto delle attività aziendali: un sistema di garanzia statale è applicabile ai nuovi prestiti di denaro concessi da istituti finanziari (con condizioni specifiche da soddisfare).

Misure sociali: le imprese possono richiedere un regime di attività parziale in circostanze insolite.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pagina seguente.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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