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Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Croazia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Il 18 aprile 2020 sono entrate in vigore modifiche alla legge sull'esecuzione concernente attività monetarie: l'esecuzione in relazione a conti di persone fisiche è sospesa per 3 mesi (con una possibile proroga di ulteriori 3 mesi). Il calcolo degli interessi di legge è stato inoltre sospeso in questo periodo.

Dal 19 ottobre 2020 il controllo dell'applicazione della legislazione prosegue regolarmente. Tuttavia, il ministero della giustizia e l'amministrazione hanno inviato raccomandazioni ai notai, chiedendo di iniziare a trattare le pratiche di esecuzione presentate nel corso degli ultimi sei mesi in tre fasi, a partire dal 19 ottobre, 20 novembre e 20 gennaio. Nel corso della prima fase saranno emesse le decisioni di esecuzione prese in base alle domande ricevute entro il 30 giugno, quelle prese in base alle domande ricevute entro il 31 agosto saranno emesse nel corso della seconda fase e quelle prese in base alle domande ricevute entro il 18 ottobre saranno emesse nel corso della terza fase.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Tutte le autorità giudiziarie continuano a lavorare. Tuttavia, soltanto i procedimenti considerati urgenti continuano ad essere esaminati, adottando misure di sicurezza adeguate. Le udienze ed altre cause non urgenti sono state rinviate fino a nuovo avviso.

Nei procedimenti giudiziari nei quali i giudici possono prendere una decisione in veste di giudice singolo o nei procedimenti che non richiedono un'udienza, occorre innanzitutto adottare tali decisioni lavorando da casa e quindi provvedere alla loro notifica. I responsabili delle autorità giudiziarie possono autorizzare i dipendenti a lavorare da casa, ove possibile.

La comunicazione con le parti e tutti i partecipanti ai procedimenti avviene per via elettronica in tutti i casi in cui ciò è possibile. Nei casi che richiedono una riunione o un'udienza, devono essere adottate tutte le misure precauzionali imposte dalle autorità sanitarie. In ogni circostanza vanno sempre adottati i mezzi tecnici di comunicazione a distanza messi a disposizione di giudici ed organi giurisdizionali, anche all'interno di uno stesso organo giurisdizionale (posta elettronica, VideoLink, ecc.).

Si raccomanda inoltre il rinvio dei procedimenti di esecuzione, in particolare di quelli relativi allo sgombero e alla consegna di beni immobili.

In ragione della pandemia di Covid-19, in Croazia, sono state rinviate tutte le aperture di aste pubbliche elettroniche in casi di esecuzione ed insolvenza, fatta eccezione per quelle le cui offerte sono iniziate entro il 24 marzo 2020 al più tardi, che dovranno essere portate a termine conformemente con gli inviti a partecipare all'asta pubblica elettronica pubblicati.

Tutte le richieste di vendita ricevute dopo il 13 marzo 2020, non ancora elaborate, verranno gestite una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di Covid-19. Tutti gli inviti per il pagamento anticipato di costi e gli inviti per la partecipazione ad un'asta pubblica elettronica pubblicati saranno abrogati e riemessi secondo le medesime condizioni di vendita una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di Covid-19.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Le parti devono inviare le loro richieste di informazioni, richieste di altro tipo e domande al ministero della Giustizia durante il normale orario di ufficio tramite posta elettronica, telefono e fornitori di servizi postali.

L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita, ma potrebbe essere ritardata.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

I motivi per avviare una procedura concorsuale, che si verificano durante circostanze speciali, non sono validi ai fini dell'apertura di una tale procedura. I fattori che determinano l'apertura di una procedura concorsuale sono l'insolvenza e il sovraindebitamento, tuttavia nessuno di tali fattori è applicabile se si verifica in circostanze speciali. Un'eccezione è costituita dal fatto che l'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza può essere presentata dal debitore, dall'Agenzia finanziaria e dal creditore esclusivamente per motivi di salvaguardia degli interessi e della sicurezza della Repubblica di Croazia, della natura, dell'ambiente umano e della salute umana.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

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2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Il 1° maggio 2020 è entrata in vigore la legge sulle misure di intervento nei procedimenti di esecuzione e nelle procedure di insolvenza.

Ai sensi di tale legge, i procedimenti di esecuzione sono sospesi per 3 mesi (con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi). Per il perdurare di circostanze particolari, i datori di lavoro e il fondo per le pensioni statali non effettuano trattenute sullo stipendio/sulla pensione a beneficio dei creditori (eccezioni a tale norma sono costituite da procedimenti di esecuzione di obbligazioni alimentari a favore di figli, crediti di dipendenti e provvedimenti provvisori ai sensi del codice di procedura penale).

Il computo degli interessi di legge è sospeso per il medesimo periodo di tempo.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

In ragione della pandemia di COVID-19, in Croazia, sono state rinviate tutte le aperture di aste pubbliche elettroniche in casi di esecuzione ed insolvenza, fatta eccezione per quelle le cui offerte sono iniziate entro il 24 marzo 2020 al più tardi, che dovranno essere portate a termine conformemente con gli inviti a partecipare all'asta pubblica elettronica pubblicati.

Tutte le richieste di vendita ricevute dopo il 13 marzo 2020, non ancora elaborate, verranno gestite una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di COVID-19. Tutti gli inviti per il pagamento anticipato di costi e gli inviti per la partecipazione ad un'asta pubblica elettronica pubblicati saranno abrogati e riemessi secondo le medesime condizioni di vendita una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di COVID-19.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

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2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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