Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Bulgaria
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Legislazione specifica

- Legge sulle misure e sulle azioni da adottare durante lo stato di emergenza dichiarato mediante decisione dell'Assemblea nazionale del 13 marzo 2020 e sul superamento delle conseguenze. – di seguito denominata "Legge sullo stato di emergenza".

Si distinguono due periodi in base alle misure e alle azioni come segue: il periodo dello stato di emergenza (dal 13.3.2020 al 13.5.2020) e il periodo di due mesi successivo alla revoca dello stato di emergenza (dal 14.5.2020).

A/ Misure e azioni per il periodo dello stato di emergenza: 13 marzo – 13 maggio 2020

(Inizialmente, il periodo dello stato di emergenza era stato fissato dal 13 marzo al 13 aprile 2020. Tale periodo è stato prorogato fino al 13 maggio 2020).

Termini procedurali

- Sospensione dei termini

Tutti i termini procedurali nel contesto di procedimenti giudiziari civili, di arbitrato e di esecuzione sono sospesi fatta eccezione per i seguenti contenziosi in materia civile e commerciale:

  1. contenziosi per l'esercizio di diritti genitoriali esclusivamente in relazione a misure provvisorie;
  2. contenziosi ai sensi della legge sulla protezione contro la violenza domestica concernenti esclusivamente un'ordinanza di protezione immediata o una sua modifica, nonché i contenziosi nel contesto dei quali la richiesta di protezione viene respinta;
  3. permessi per il prelievo di fondi dai depositi di minori;
  4. procedimenti sommari;
  5. contenziosi concernenti la conservazione di prove;
  6. richieste ai sensi della legge sulle comunicazioni elettroniche ed in relazione alla chiusura di procedure presso i registri sulla base di un atto di un organo giurisdizionale a norma della legge sul registro delle imprese e sul registro delle entità giuridiche senza scopo di lucro;
  7. contenziosi ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge sugli enti creditizi, concernenti la firma di una dichiarazione di impegno a tutelare il segreto bancario.

I termini di prescrizione concernenti la decadenza di tali diritti sono estinti o, se acquisiti per persone fisiche, sono sospesi.

B/ Misure e azioni per il periodo di due mesi successivo alla revoca dello stato di emergenza (dal 14.5.2020)

- Sospensione dei termini

Nei due mesi successivi alla revoca dello stato di emergenza, tutte le vendite pubbliche e tutti i sequestri coercitivi di beni annunciati nei confronti di persone fisiche da ufficiali giudiziari pubblici e privati, devono essere sospesi e riprogrammati, senza applicazione di commissioni o spese. Su richiesta della persona fisica, effettuata prima della scadenza del termine di cui alla prima frase, le vendite pubbliche, ovvero i sequestri coercitivi di beni, devono essere riprogrammati, senza che siano dovute commissioni e spese.

- Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge (tranne nei casi di cui sopra), in scadenza durante il periodo di emergenza e connessi all'esercizio di diritti ed obblighi di persone e soggetti privati, sono prorogati di un mese a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

- Casi specifici

Durante lo stato di emergenza e per un periodo massimo di due mesi in seguito allo stesso, sono esentati da misure di sequestro conservativo/protezione i conti bancari di persone fisiche e strutture sanitarie, salari e pensioni, attrezzature e dispostivi medici. Non sarà effettuato alcun inventario di beni mobili e immobiliari di proprietà di persone fisiche, fatta eccezione per le obbligazioni alimentari, per danni causati da illecito/delitto e per crediti alimentari, per danni causati da illecito/delitto e per crediti salariali. Nei due mesi successivi alla revoca dello stato di emergenza non è possibile imporre sequestri di conti bancari di comuni.

Fino a due mesi dopo la revoca dello stato di emergenza, non vengono addebitati interessi e penali in caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni di soggetti privati, debitori nel contesto di contratti di credito e altre forme di finanziamento erogate da istituti finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge sugli enti creditizi, fatta eccezione per le filiali delle banche, anche quando i crediti sono acquisiti da banche, istituti finanziari o terzi. L'obbligo non può essere dichiarato anticipatamente esigibile/pagabile su richiesta e il contratto non può essere risolto per inadempienza.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Udienze nel contesto di procedimenti giudiziari

Sino alla revoca dello stato di emergenza le udienze nel contesto di procedimenti giudiziari possono essere tenute tramite collegamento da remoto, garantendo la partecipazione diretta e virtuale delle parti e dei partecipanti al procedimento. Per le riunioni tenute occorre redigere un verbale che deve essere pubblicato senza indugio. Inoltre, il verbale della riunione va conservato fino alla scadenza del termine per la sua modifica e integrazione. L'organo giurisdizionale deve informare le parti quando l'udienza si terrà a distanza.

Il Consiglio superiore della magistratura ha emesso ordinanze al fine di garantire l'adozione di misure precauzionali necessarie per prevenire la diffusione del virus negli edifici degli organi giurisdizionali, per consentire la presentazione di documenti agli organi giurisdizionali tramite posta ordinaria o per via elettronica, nonché per la consultazione di detti organi telefonicamente o per via elettronica. Per le udienze menzionate, gli atti di citazione vengono notificati telefonicamente o per via elettronica.

Procedure presso i registri

I servizi erogati dal registro delle imprese e dal registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e di altri registri sono accessibili online.

Procedure notarili

Le procedure notarili sono limitate esclusivamente a quelle di emergenza. Tali procedure si limitano ai casi di questioni urgenti nel rispetto dei requisiti in materia di igiene. La Camera notarile deve mettere a disposizione notai in servizio secondo una proporzione pari ad almeno un notaio per 50 000 residenti per l'area interessata di esercizio della professione.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita dal ministero della Giustizia e dagli organi giurisdizionali, ma potrebbe essere ritardata.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

La legislazione nazionale bulgara prevede l'obbligo da parte del debitore (della sua dirigenza) di presentare un'istanza di apertura di una procedura d'insolvenza entro 30 giorni dal verificarsi dell'insolvenza/del sovraindebitamento (articolo 626, primo comma, della legge sul commercio).

Lo stato di emergenza per l'intero territorio della Repubblica di Bulgaria è terminato il 13 maggio 2020. I termini per l'attuazione di tutte le misure specifiche adottate con la legge sullo stato di emergenza sono scaduti. di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili. Di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Lo stato di emergenza per l'intero territorio della Repubblica di Bulgaria è terminato il 13 maggio 2020. I termini per l'attuazione di tutte le misure specifiche adottate con la legge sullo stato di emergenza sono scaduti. Di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Lo stato di emergenza per l'intero territorio della Repubblica di Bulgaria è terminato il 13 maggio 2020. I termini per l'attuazione di tutte le misure specifiche adottate con la legge sullo stato di emergenza sono scaduti. Di conseguenza le misure specifiche non sono più applicabili.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

-

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

In caso di mancato pagamento di obbligazioni derivanti da prestiti bancari e altre forme di finanziamento (factoring, forfeiting, ecc.) erogati da banche e istituti finanziari, nonché ai sensi di contratti di locazione finanziaria, non saranno imposti interessi e penali fino alla revoca dello stato di emergenza. Inoltre non è possibile pretendere un'obbligazione/un pagamento prima di tale termine e non è altresì possibile risolvere il contratto per inadempienza (articolo 6 della legge sullo stato di emergenza, come modificata e integrata il 6 aprile 2020).

La misura di cui sopra è stata riveduta come segue in occasione delle modifiche apportate alla legge sullo stato di emergenza:

nei due mesi successivi alla revoca dello stato di emergenza, in caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni assunte da soggetti privati, debitori nel contesto di contratti di credito e altre forme di finanziamento erogate da istituti finanziari, ad eccezione delle filiali di banche, compreso il caso in cui i crediti vengono ceduti a banche, istituti finanziari o terzi, non è possibile imporre interessi e penali, l'obbligazione non può essere dichiarata anticipatamente esigibile e il contratto non può essere annullato per inadempienza.

In base a una nuova disposizione della legge sullo stato di emergenza, entrata in vigore il 17 febbraio 2021, non sono imposte misure cautelari e le azioni esecutive non possono essere eseguite entro due mesi dall'annullamento della situazione epidemica di emergenza con fondi versati ai dipendenti a titolo di compensazione sulla base di un atto del Consiglio dei ministri in relazione al superamento delle conseguenze della pandemia di Covid‑19; Le ordinanze relative alle pretese di lavoratori subordinati basate sulla prima frase, comprese quelle ricevute sul loro conto bancario o relativa ad altri pagamenti non possono dar luogo ad esecuzioni (Articolo 5, quinto comma della legge sullo stato di emergenza, come modificata e integrata il 17 febbraio 2021).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.