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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione per le autorità centrali nominate ai sensi dell'articolo 53:
Ministero della giustizia della Repubblica slovacca
Župné námestie 13
813 11 Bratislava (Article 55(c))
Telefono: +421 2 888 91 111
Fax: +421 2 888 91 605
Sito web: http://www.justice.gov.sk/
Centro per la protezione legale internazionale per i minori e i giovani (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava (Article 55(a), (b), (d) and (e) and Article 56)
Telefono: +421 2 20 46 32 08
+421 2 20 46 32 48
Fax: +421 2 20 46 32 58
E-mail: cipc@cipc.gov.sk
Sito web: http://www.cipc.sk
Lingue accettate per la comunicazione con le autorità centrali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2:
Per un certificato relativo al diritto di visita ai figli minori e un certificato relativo alla restituzione del minore– articolo 45, paragrafo 2): slovacco
Le domande di cui all'articolo 21 devono essere inviate ai seguenti organi giurisdizionali:
a) corte regionale di Bratislava (Krajský súd v Bratislave) per una domanda intesa al riconoscimento di sentenze relative a divorzio, separazione legale, e annullamento di matrimonio;
b) corte distrettuale (Okresný súd) del luogo di residenza del minore, o corte distrettuale di Bratislava (Okresný súd Bratislava I) se il minore non risiede nella Repubblica slovacca per una domanda di riconoscimento di una sentenza relativa alla responsabilità genitoriale.
Le domande di cui all'articolo 29 devono essere inviate ai seguenti organi giurisdizionali:
corte distrettuale (Okresný súd) del luogo di residenza del minore o corte distrettuale di Bratislava (Okresný súd Bratislava I) se il minore non risiede nella Repubblica slovacca per una domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività.
Le impugnazioni di cui all'articolo 33 devono essere inviate ai seguenti organi giurisdizionali:
- gli appelli devono essere presentati dinnanzi alla corte distrettuale.
Impugnazioni che possono essere presentate ai sensi dell'articolo 34:
- ricorso in appello.
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