Titolo esecutivo europeo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Romania

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, compresa quella che omologa una transazione giudiziaria o un altro accordo tra le parti concluso in base alla legge, la certificazione rientra nella competenza del giudice di primo grado (articolo 2, primo comma, dell'articolo I indice 1, del decreto governativo urgente n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie ad attuare determinati regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni e integrazioni.)

La domanda di rettifica di un certificato rientra nella competenza del giudice che ha emesso il certificato. Il giudice si pronuncia sulla domanda di rilascio del certificato senza citare le parti. Una decisione di accoglimento di una domanda non può essere impugnata. Il certificato viene rilasciato al creditore e una copia di esso viene trasmessa al debitore. La decisione di rigetto della domanda può essere impugnata nel termine di 15 giorni dal momento della pronuncia se il creditore è presente o dalla sua comunicazione nel caso in cui sia assente. Le medesime disposizioni si applicano in caso di ricorso in punto di diritto (recurs) (articoli 2, 3, 5 e 6 dell'articolo I1 del decreto governativo urgente n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di determinati regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni e integrazioni).

La domanda di revoca del certificato deve essere presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il certificato entro un mese dalla notifica di quest'ultimo. Qualora, successivamente alla citazione delle parti, il giudice constati che il certificato è stato rilasciato senza che i requisiti previsti dal regolamento n. 805/2004 fossero soddisfatti, l'organo giurisdizionale competente riesamina la misura adottata e dispone per la revoca totale o parziale del certificato. La decisione di revoca può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua notifica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di ricorso in punto di diritto (recurs) (articolo 7 dell'articolo I indice 1 del decreto governativo urgente n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di determinati regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni e integrazioni).

Procedimenti di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1

I procedimenti di riesame previsti dalla legislazione rumena ai quali fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, sono costituiti dai procedimenti di impugnazione ordinaria (appello) (apel) e di impugnazione straordinaria (ricorso in punto di diritto (recurs), ricorso per annullamento (contestație în anulare) e revisione straordinaria (revizuire)).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Procedimenti di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1

I procedimenti di riesame previsti dalla legislazione rumena ai quali fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, sono costituiti dai procedimenti di impugnazione ordinaria (appello) (apel) e di impugnazione straordinaria (ricorso in punto di diritto (recurs), ricorso per annullamento (contestație în anulare) e revisione straordinaria (revizuire)).

L'appello è disciplinato dagli articoli da 466 a 482 del codice di procedura civile.

Le sentenze pronunciate in primo grado possono essere oggetto di appello. Il termine per la presentazione dell'appello è di 30 giorni dalla notifica della sentenza. L'esecuzione della sentenza di primo grado è sospesa durante il procedimento d'appello. L'appello e i motivi su cui è fondato sono presentati all'organo giurisdizionale la cui decisione è impugnata.

Una volta scaduto il termine per l'appello il convenuto, nel processo in cui la controparte ha presentato l'impugnazione principale, può proporre un'impugnazione per iscritto (nota come appello incidentale ("apel incident")) presentando una propria domanda volta ad annullare la decisione del giudice di primo grado.

In caso di azione comune e nell'eventualità di un intervento di terzi nel procedimento di primo grado, una volta scaduto il termine per l'appello il convenuto ha diritto di presentare un impugnazione per iscritto (appello incidentale contro persona diversa dall'appellante principale ("apel provocat")) contro l'altro convenuto o contro la persona che ha partecipato nel procedimento di primo grado e che non è parte dell'appello principale, se la partecipazione di quest'ultima è tale da incidere sulla posizione giuridica del convenuto nel procedimento.

Il convenuto presenta l'appello incidentale e l'"apel provocat" unitamente alla propria comparsa di risposta per l'appello principale.

L'appello debitamente proposto entro i termini previsti dà luogo a un nuovo riesame del merito della causa e il giudice d'appello statuisce sia in punto di fatto che di diritto (effetto devolutivo del giudizio d'appello ("efectul devolutiv al apelului")).

Il giudice d'appello riesaminerà il merito della causa entro i limiti fissati dall'appellante e con riferimento alle soluzioni previste dalla parte della sentenza che viene impugnata. L'effetto devolutivo riguarderà l'intera causa se l'appello non è limitato a determinate soluzioni previste dal dispositivo della sentenza impugnata oppure se tende ad annullare la sentenza, o ancora se l'oggetto della controversia non è divisibile.

Il giudice d'appello può confermare la sentenza impugnata: in tal caso respinge l'appello, lo annulla o dichiara l'estinzione del procedimento. Se l'appello viene accolto, il giudice può annullare la sentenza appellata oppure riformarla.

Se rileva che il giudice di primo grado ha statuito erroneamente sulla causa senza esaminarla nel merito oppure che il procedimento si è svolto in assenza delle parti, che non sono state citate a norma di legge, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata e procede ad esaminare e a decidere la causa. Tuttavia il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado; tale rimessione può avere luogo soltanto una volta nel corso del procedimento.

Se accerta il difetto di competenza del giudice di primo grado, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata e rimette la causa all'esame del giudice competente o, se del caso, respinge la domanda in quanto inammissibile.

Il giudice d'appello, se si dichiara competente a conoscere della causa in primo grado, annulla la sentenza impugnata ed esamina la causa nel merito.

L'appellante non può trovarsi, in seguito all'appello proposto, in una situazione meno favorevole di quella determinata dalla sentenza impugnata.

Il ricorso in punto di diritto è disciplinato dagli articoli da 483 a 502 del codice di procedura civile.

Possono essere oggetto di ricorso in punto di diritto le sentenze appellate, quelle inappellabili e altre sentenze nei casi espressamente previsti dalla legge. Non possono essere riesaminate in punto di diritto le sentenze pronunciate nelle seguenti materie: tutela legale, famiglia, stato civile, amministrazione immobiliare, evacuazione; servitù, modifiche o regolamento di confini, obblighi di fare o non fare che non possano essere valutati in termini monetari, dichiarazione giudiziale di morte, divisione giudiziale, successione, usucapione, proprietà fondiaria, navigazione civile e attività portuali, controversie di lavoro, sicurezza sociale, espropriazione, tutela dei consumatori, assicurazioni, azioni a norma della legge n. 77/2016 sulla dazione in pagamento di immobili per estinguere obbligazioni derivanti da contratti di mutuo. Le sentenze del giudice d'appello non sono soggette a ricorso in punto di diritto nei casi in cui la legge stabilisce che le sentenze di primo grado sono impugnabili unicamente in appello.

Il termine per presentare il ricorso in punto di diritto è di 30 giorni dalla notifica della sentenza. Il ricorso in punto di diritto è esaminato dal giudice di grado superiore a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata. Su richiesta del ricorrente, il giudice che esamina il ricorso in punto di diritto può ordinare la sospensione della sentenza impugnata.

Nei casi in cui è possibile proporre l'appello incidentale e l'"apel provocat" può essere proposto un ricorso incidentale in punto di diritto, anche contro persona diversa dal ricorrente principale.

Una volta dichiarata la ricevibilità del ricorso in punto di diritto, il giudice, dopo aver esaminato tutti i motivi addotti e aver verificato i punti di diritto, può accogliere o respingere o annullare il ricorso oppure dichiarare estinto il procedimento. Se il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata può essere annullata in tutto o in parte. L'annullamento della sentenza determina il venir meno dell'efficacia della stessa, così come delle misure di garanzia e di esecuzione decise in base alla sentenza annullata. Il giudice di legittimità provvede d'ufficio in tal senso per mezzo della sentenza con cui annulla la decisione d'appello.

In caso di annullamento della sentenza d'appello, le decisioni sulle questioni di diritto risolte dal giudice di legittimità sono vincolanti per il giudice che ha esaminato la causa nel merito. In caso di annullamento di una sentenza per violazione di norme processuali, il processo riprende nuovamente dall'atto annullato. A seguito dell'annullamento di una sentenza d'appello, il giudice di primo grado esamina nuovamente la causa entro i limiti fissati nella decisione di annullamento e tenendo conto di tutti i motivi invocati dinanzi al giudice la cui sentenza è stata annullata.

Il ricorso in punto di diritto e il nuovo processo a seguito dell'annullamento della sentenza da parte del giudice di legittimità non possono portare a una decisione più sfavorevole per il ricorrente.

Il ricorso per annullamento è disciplinato dagli articoli da 503 a 508 del codice di procedura civile.

Le sentenze definitive possono essere impugnate mediante un ricorso per annullamento se il ricorrente non è stato debitamente citato e non ha potuto essere presente durante la trattazione della causa. Il ricorso per annullamento è presentato dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della sentenza, ma non oltre un anno dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva. Il giudice può sospendere l'esecuzione della sentenza di cui è stato chiesto l'annullamento previo versamento di una garanzia. Se accerta la fondatezza dei motivi alla base del ricorso, il giudice pronuncia un'unica sentenza con cui annulla la sentenza impugnata e decide la causa. Una sentenza resa in esito a un ricorso per annullamento può essere impugnata usando la medesima procedura seguita per la sentenza impugnata mediante il ricorso.

La revisione straordinaria è disciplinata dagli articoli da 509a 513 del codice di procedura civile.

È possibile chiedere la revisione straordinaria di una sentenza riguardante il merito di una causa se, ad esempio, la parte interessata non ha potuto comparire in giudizio per motivi indipendenti dalla sua volontà e ha informato il giudice a tale riguardo. Il termine per chiedere la revisione è di un mese dalla fine dell'impedimento. Il giudice può sospendere l'esecuzione della sentenza di cui è stata chiesta la revisione straordinaria previo versamento di una garanzia. Se accoglie la domanda di revisione, il giudice riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata e provvede ad annullare le eventuali sentenze definitive confliggenti. Una sentenza resa in esito a un procedimento di revisione straordinaria è soggetta alle stesse impugnazioni previste dalla legge per le sentenze soggette a revisione.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Rumeno

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da un atto pubblico, è competente il giudice nel cui circondario si trova l'autorità che ha emesso l'atto (articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo I1 del decreto governativo urgente n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie ad attuare determinati regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni e integrazioni).

Ultimo aggiornamento: 12/02/2024

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